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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti;
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa RA AS
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice RA AS, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 344/2025 promossa da:
con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Controparte_1 P.IVA_1
Socio unico direzione e coordinamento P.I. Gruppo IVA Controparte_2 CP_2
, C.F. e n. iscr. R.I. di Milano in persona dei suoi procuratori P.IVA_2 P.IVA_1
Dottor e nella quale, con decorrenza dal 1 novembre Controparte_3 Controparte_4
2020, a fronte di atto di fusione per atti Notaio rep. 10462 rep. 5546, è Persona_1 stata incorporata P.I. Gruppo IVA C.F. e n. iscr. CP_5 CP_2 P.IVA_2
R.I. di Milano , rappresentata e difesa, per procura prodotta prodotta quale all. P.IVA_3
A ex art. 10 del D.P.R. 123/2001 dall'Avv. ANDREA ZEROLI (C.F.
; PEC , del Foro di Milano, ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo Avvocato in Milano, Corso
Monforte,
- parte appellante- nei confronti di:
( C.F. nato a Parte_1 C.F._2
Nkongsamba (CMR) il 18.07.1975 e residente in [...] alla Fraz. S. Dionigi n.
7, C.F. elett.te dom.to in Palma Campania (NA) alla via Nuova C.F._2
Nola n. 273, nello studio del suo procuratore Avv. NUNZIATA CINZIA (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (pec: C.F._3
Email_2
- parte appellata -
pagina 2 di 8 Oggetto: finanziamento
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 16/2025, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2025, emessa dal Giudice di Pace Nola, Giudice Dott.ssa Antonella Signorile, nell'ambito del giudizio R.G.N. 337/2024: Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16/2025, assolvere da ogni Controparte_1 pretesa restitutoria avanzata dal Signor in relazione Parte_1 al contratto di finanziamento n. 663757, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”
Conclusioni di parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 16/2025 depositata in cancelleria in data 27 gennaio 2025 e notificata in data 28 gennaio 2025, relativa al giudizio avente R.G.N. 337/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di innanzi al Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
Lecco con cui l'odierna appellante è stata condannata al pagamento in favore di
[...]
della somma di Euro 883,40 oltre interessi legali dalla mora al Parte_1 saldo pari ai costi up-front a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
- Il primo giudice ha accolto la domanda di rimborso avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- Ha proposto appello avverso detta sentenza riproponendo le CP_1
pagina 3 di 8 argomentazioni spese in primo grado e, segnatamente: 1) l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. invocato da controparte a fondamento delle proprie pretese in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanzia in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
2) che anche a voler ritenere applicabile l'art 125 sexies TUB nulla era (ed è) dovuto per storno di Commissioni accessorie e Spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
3) che la qualificazione della pretesa è comunque infondata tenuto conto che, nel caso in esame, non trova applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte.
- Parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
- La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
1. In primo luogo l'appellante ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. Secondo la prospettazione di Compass, invero, la norma citata circoscrive il proprio ambito di applicazione alla sola ipotesi in cui l'estinzione del contratto avvenga per scelta del cliente.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che e la Parte_1
(ora in data 14.03.2018 hanno sottoscritto il contratto n. CP_5 Controparte_1
663757 con il quale all'appellato è stato concesso un prestito rimborsabile, mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, in n. 120 rate mensili di Euro 101,00, corrispondenti ad un capitale lordo di Euro 12.120,00 e che in data 22.05.2021 è cessato il rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
e, pertanto, in data 16.06.2021 la ha chiesto Controparte_6 Controparte_1 il versamento del T.F.R. sino alla completa estinzione del debito residuo quantificato in Euro 6.062,02.
Sicché il finanziamento si è risolto in virtù della cessazione del rapporto di lavoro
[...]
e avvenuta in Parte_1 Controparte_6 data 22.05.2021.
Si rileva inoltre che come previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto, il cliente è decaduto dal beneficio del termine, con il conseguente obbligo di versare le rate scadute e non pagate, gli interessi legali e di mora relativi a queste ultime, il capitale residuo, il compenso previsto a titolo di penale, gli importi per eventuali interventi di legali e di recupero stragiudiziale.
pagina 4 di 8 Secondo l'appellante, non essendosi verificata alcuna estinzione anticipata per volontà del mutuatario, le somme versate dal datore di lavoro corrisponderebbero all'adempimento degli obblighi derivanti dalla risoluzione del rapporto e per tale motivo, le domande della controparte non possono trovare accoglimento.
1.1. Orbene, considerato che il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio si è effettivamente risolto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in capo al mutuatario, e che ciò ha determinato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto, tuttavia, tale evenienza non esclude l'applicazione dell'art. 125-sexies TUB, che riconosce il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, senza operare distinzioni di sorta tra le cause dello scioglimento del rapporto prima del termine pattuito.
Il diritto del consumatore alle riduzioni va infatti esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto che comportino la trattenuta a valere sul TFR o eventualmente l'intervento della compagnia assicurativa ritenuto infatti di aderire al consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. ABF Bologna 9617/18 ABF Milano, n. 4227/2020; ABF Bari, n. 12351/2020). Anche in tal caso, infatti, si verifica l'estinzione in via anticipata dell'obbligazione, risultando irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 125 TUB sexies, la volontà in tal senso del consumatore.
Non vi sono pertanto ragioni per distinguere l'ipotesi di cui sopra da quella dell'estinzione anticipata per scelta del debitore, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2. Orbene, in ordine alla disciplina applicabile, come già evidenziato dal Giudice di Pace, considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (2018) e dell'estinzione anticipata dello stesso (2021), deve trovare applicazione l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente pagina 5 di 8 alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito» e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza IT”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, ha sottolineato come i principi affermati dalla sentenza IT fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Si rileva infine che il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 ha apportato delle modifiche all'art. 11- octies del d.l. n. 73/2021. Precisamente, il secondo periodo del comma 2 del predetto articolo è stato così sostituito: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto pagina 5 di 7 continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
pagina 6 di 8 La nuova disposizione normativa ha così recepito in via legislativa quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
Da tanto deriva la conferma che anche ai contratti stipulati prima del 25.7.2021 si applica la riduzione dei costi fissi.
3. Deve altresì essere disattesa la tesi di parte appellante secondo cui le commissioni accessorie e le spese fisse corrisposte dall'appellato nulla hanno a che vedere con lo svolgimento nel tempo dell'operazione, ma trovano esclusiva causa nella stessa stipulazione del contratto, esaurendone la funzione proprio in ragione della (e solo fino alla) formazione del vincolo e che l'art. 10 delle condizioni generali del contratto è chiarissimo nel definire che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati gli oneri corrisposti in sede di stipula dei rapporti.
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale le commissioni accessorie e le spese fisse non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto Eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti Europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977; Tribunale Milano sez. VI, 09/04/2021).
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto nella parte in cui prevede l'irripetibilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento è quindi in contrasto con l'art. 125 sexies T.U.B. interpretato alla luce dei principi e della giurisprudenza sopra richiamata, sicché deve esserne dichiarata la nullità.
4. Infine, in ordine al criterio applicabile per la riduzione del costo, si rileva che l'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza IT, non precisano il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio pro rata temporis, ossia dividendo l'importo complessivo dei costi connessi al finanziamento pagina 7 di 8 corrisposti, per le rate complessive, moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue al momento dell'estinzione anticipata, sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato alla ratio della dir. 2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”. Tale criterio appare del tutto conforme alla ratio sottesa al rimborso per l'estinzione anticipata del finanziamento in quanto garantisce una ripartizione equa dei costi in rapporto con le rate residue, a differenza del criterio del “costo ammortizzato” indicato da parte appellante in analogia al calcolo degli interessi, la cui applicazione al caso di specie tuttavia non trova fondamento negoziale né normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte appellante, che si liquidano in euro 362,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (per fascia di valore fino a euro 1.100,00 secondo valori medi fase studio e introduttiva e minimi per fase decisionale in ragione della concreta attività prestata), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dell'avv. Nunziata Cinzia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 16/2025 emessa dal Giudice di Pace di Lecco depositata in cancelleria in data 27 gennaio 2025 e notificata in data 28 gennaio 2025, relativa al giudizio avente R.G.N. 337/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna parte appellante a rimborsare l'avv. Nunziata Cinzia dichiaratosi antistatario delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 362,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
1-quater.
Lecco, 12 dicembre 2025 Il giudice
RA AS
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti;
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa RA AS
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice RA AS, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 344/2025 promossa da:
con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Controparte_1 P.IVA_1
Socio unico direzione e coordinamento P.I. Gruppo IVA Controparte_2 CP_2
, C.F. e n. iscr. R.I. di Milano in persona dei suoi procuratori P.IVA_2 P.IVA_1
Dottor e nella quale, con decorrenza dal 1 novembre Controparte_3 Controparte_4
2020, a fronte di atto di fusione per atti Notaio rep. 10462 rep. 5546, è Persona_1 stata incorporata P.I. Gruppo IVA C.F. e n. iscr. CP_5 CP_2 P.IVA_2
R.I. di Milano , rappresentata e difesa, per procura prodotta prodotta quale all. P.IVA_3
A ex art. 10 del D.P.R. 123/2001 dall'Avv. ANDREA ZEROLI (C.F.
; PEC , del Foro di Milano, ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo Avvocato in Milano, Corso
Monforte,
- parte appellante- nei confronti di:
( C.F. nato a Parte_1 C.F._2
Nkongsamba (CMR) il 18.07.1975 e residente in [...] alla Fraz. S. Dionigi n.
7, C.F. elett.te dom.to in Palma Campania (NA) alla via Nuova C.F._2
Nola n. 273, nello studio del suo procuratore Avv. NUNZIATA CINZIA (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (pec: C.F._3
Email_2
- parte appellata -
pagina 2 di 8 Oggetto: finanziamento
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 16/2025, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2025, emessa dal Giudice di Pace Nola, Giudice Dott.ssa Antonella Signorile, nell'ambito del giudizio R.G.N. 337/2024: Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16/2025, assolvere da ogni Controparte_1 pretesa restitutoria avanzata dal Signor in relazione Parte_1 al contratto di finanziamento n. 663757, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”
Conclusioni di parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 16/2025 depositata in cancelleria in data 27 gennaio 2025 e notificata in data 28 gennaio 2025, relativa al giudizio avente R.G.N. 337/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di innanzi al Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
Lecco con cui l'odierna appellante è stata condannata al pagamento in favore di
[...]
della somma di Euro 883,40 oltre interessi legali dalla mora al Parte_1 saldo pari ai costi up-front a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
- Il primo giudice ha accolto la domanda di rimborso avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- Ha proposto appello avverso detta sentenza riproponendo le CP_1
pagina 3 di 8 argomentazioni spese in primo grado e, segnatamente: 1) l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. invocato da controparte a fondamento delle proprie pretese in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanzia in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
2) che anche a voler ritenere applicabile l'art 125 sexies TUB nulla era (ed è) dovuto per storno di Commissioni accessorie e Spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
3) che la qualificazione della pretesa è comunque infondata tenuto conto che, nel caso in esame, non trova applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte.
- Parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
- La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
1. In primo luogo l'appellante ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. Secondo la prospettazione di Compass, invero, la norma citata circoscrive il proprio ambito di applicazione alla sola ipotesi in cui l'estinzione del contratto avvenga per scelta del cliente.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che e la Parte_1
(ora in data 14.03.2018 hanno sottoscritto il contratto n. CP_5 Controparte_1
663757 con il quale all'appellato è stato concesso un prestito rimborsabile, mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, in n. 120 rate mensili di Euro 101,00, corrispondenti ad un capitale lordo di Euro 12.120,00 e che in data 22.05.2021 è cessato il rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
e, pertanto, in data 16.06.2021 la ha chiesto Controparte_6 Controparte_1 il versamento del T.F.R. sino alla completa estinzione del debito residuo quantificato in Euro 6.062,02.
Sicché il finanziamento si è risolto in virtù della cessazione del rapporto di lavoro
[...]
e avvenuta in Parte_1 Controparte_6 data 22.05.2021.
Si rileva inoltre che come previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto, il cliente è decaduto dal beneficio del termine, con il conseguente obbligo di versare le rate scadute e non pagate, gli interessi legali e di mora relativi a queste ultime, il capitale residuo, il compenso previsto a titolo di penale, gli importi per eventuali interventi di legali e di recupero stragiudiziale.
pagina 4 di 8 Secondo l'appellante, non essendosi verificata alcuna estinzione anticipata per volontà del mutuatario, le somme versate dal datore di lavoro corrisponderebbero all'adempimento degli obblighi derivanti dalla risoluzione del rapporto e per tale motivo, le domande della controparte non possono trovare accoglimento.
1.1. Orbene, considerato che il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio si è effettivamente risolto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in capo al mutuatario, e che ciò ha determinato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto, tuttavia, tale evenienza non esclude l'applicazione dell'art. 125-sexies TUB, che riconosce il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, senza operare distinzioni di sorta tra le cause dello scioglimento del rapporto prima del termine pattuito.
Il diritto del consumatore alle riduzioni va infatti esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto che comportino la trattenuta a valere sul TFR o eventualmente l'intervento della compagnia assicurativa ritenuto infatti di aderire al consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. ABF Bologna 9617/18 ABF Milano, n. 4227/2020; ABF Bari, n. 12351/2020). Anche in tal caso, infatti, si verifica l'estinzione in via anticipata dell'obbligazione, risultando irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 125 TUB sexies, la volontà in tal senso del consumatore.
Non vi sono pertanto ragioni per distinguere l'ipotesi di cui sopra da quella dell'estinzione anticipata per scelta del debitore, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2. Orbene, in ordine alla disciplina applicabile, come già evidenziato dal Giudice di Pace, considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (2018) e dell'estinzione anticipata dello stesso (2021), deve trovare applicazione l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente pagina 5 di 8 alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito» e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza IT”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, ha sottolineato come i principi affermati dalla sentenza IT fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Si rileva infine che il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 ha apportato delle modifiche all'art. 11- octies del d.l. n. 73/2021. Precisamente, il secondo periodo del comma 2 del predetto articolo è stato così sostituito: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto pagina 5 di 7 continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
pagina 6 di 8 La nuova disposizione normativa ha così recepito in via legislativa quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
Da tanto deriva la conferma che anche ai contratti stipulati prima del 25.7.2021 si applica la riduzione dei costi fissi.
3. Deve altresì essere disattesa la tesi di parte appellante secondo cui le commissioni accessorie e le spese fisse corrisposte dall'appellato nulla hanno a che vedere con lo svolgimento nel tempo dell'operazione, ma trovano esclusiva causa nella stessa stipulazione del contratto, esaurendone la funzione proprio in ragione della (e solo fino alla) formazione del vincolo e che l'art. 10 delle condizioni generali del contratto è chiarissimo nel definire che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati gli oneri corrisposti in sede di stipula dei rapporti.
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale le commissioni accessorie e le spese fisse non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto Eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti Europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977; Tribunale Milano sez. VI, 09/04/2021).
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto nella parte in cui prevede l'irripetibilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento è quindi in contrasto con l'art. 125 sexies T.U.B. interpretato alla luce dei principi e della giurisprudenza sopra richiamata, sicché deve esserne dichiarata la nullità.
4. Infine, in ordine al criterio applicabile per la riduzione del costo, si rileva che l'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza IT, non precisano il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio pro rata temporis, ossia dividendo l'importo complessivo dei costi connessi al finanziamento pagina 7 di 8 corrisposti, per le rate complessive, moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue al momento dell'estinzione anticipata, sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato alla ratio della dir. 2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”. Tale criterio appare del tutto conforme alla ratio sottesa al rimborso per l'estinzione anticipata del finanziamento in quanto garantisce una ripartizione equa dei costi in rapporto con le rate residue, a differenza del criterio del “costo ammortizzato” indicato da parte appellante in analogia al calcolo degli interessi, la cui applicazione al caso di specie tuttavia non trova fondamento negoziale né normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte appellante, che si liquidano in euro 362,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (per fascia di valore fino a euro 1.100,00 secondo valori medi fase studio e introduttiva e minimi per fase decisionale in ragione della concreta attività prestata), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dell'avv. Nunziata Cinzia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 16/2025 emessa dal Giudice di Pace di Lecco depositata in cancelleria in data 27 gennaio 2025 e notificata in data 28 gennaio 2025, relativa al giudizio avente R.G.N. 337/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna parte appellante a rimborsare l'avv. Nunziata Cinzia dichiaratosi antistatario delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 362,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
1-quater.
Lecco, 12 dicembre 2025 Il giudice
RA AS
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