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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3215/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3215/2021 del Ruolo Generale Affari COenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo- Prestazione d'opera intellettuale.” e vertente tra:
C.F. , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante Sig.ra con sede legale in Langhirano (PR) Parte_2
Strada Langhirano 13, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce all'atto di opposizione, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Riccardo Barberis (C.F. ) e dall'Avv. Silvio Tirelli (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 dell'Avv. Silvio Tirelli in Villaricca (NA) Piazza Gramsci 16.
OPPONENTE E
Ing. (C.F.: ) capogruppo mandatario CP_1 C.F._3 del costituito con l'Ing. COroparte_2
(mandante) e con l'Arch. COroparte_3 COroparte_4 CO (mandante) (di seguito detta anche “ o "ricorrente"), con sede in Giuliano in Campania (NA) – cap 80014 - alla Via Lago Patria n. 247/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Almarinda Scasserra (C.F ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Antonietta De Michele in Aversa (CE) alla Via Modigliani n. 90, giusta procura ad litem inviata telematicamente ed allegata al fascicolo telematico
OPPOSTO
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 28.05.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 18.03.2021 a mezzo pec, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 596/2021 del 09.02.2021, depositato in data 10.02.2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Boccia con il quale veniva ingiunto alla società (P.I.: Parte_1
in persona del l.r.p.t., di pagare in favore del ricorrente Ing. P.IVA_1
, nella qualità di mandatario del CP_1 [...] costituito con l'Ing. COroparte_2 COroparte_3
(mandante) e con l'Arch. (mandante) – la somma di CP_4 CP_4
€ 30.451,20, oltre interessi legali dalla data del 30.12.2017, sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese,
€1.300,00 per onorari, spese forfettarie genarli come per legge, IVA e CAP se dovute come per legge. All'uopo la rappresentava di aver partecipato alla gara Parte_1 pubblica di appalto integrato indetta ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis D.Lgs. 50/2016 dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ex D.L. 91/2014 e 133/2014, avente ad oggetto: “l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'Intervento FG022A/10 “Consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG) – CIG N. 6075731BD2” unitamente, ai progettisti per le attività di progettazione esecutiva, composto dall'Ing. COroparte_2 CP_1
(mandatario) – Ing. e Arch. COroparte_3 COroparte_4
(mandanti). La rilevava che unitamente ai suddetti progettisti restavano Parte_1 aggiudicatari della gara ed il relativo contratto di appalto veniva firmato il 15.3.2016 con Rep. 71. Precisava che il contratto di appalto prevedeva che “la progettazione esecutiva è affidata all'Rtp ing. , ing. , arch. .”; CP_1 COroparte_3 COroparte_4 che con “COratto di affidamento incarico professionale” dell'aprile 2016, la regolarizzava il rapporto con il Raggruppamento Parte_1 CP_6 fra l'Ing. (mandatario), l'Ing. e
[...] CP_1 COroparte_3
l'Arch. (mandanti), “l'incarico di redazione del progetto COroparte_4 esecutivo relativo a “lavori di consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG)” di cui all'appalto in premessa aggiudicato alla società”; che l'affidamento della progettazione esecutiva testualmente prevedeva “In esito a detta gara, in data 28/10/2015, il suddetto appalto è stato aggiudicato alla società in associazione per la Parte_1 CO progettazione con la composta dall'ing. , ing. , arch. CP_1 COroparte_3
.”.
4. L'art. 2 del contratto di affidamento dell'aprile 2016 disciplina COroparte_4 le modalità di esecuzione della progettazione: “Il progetto esecutivo verrà redatto conformemente alle disposizioni previste dall'art. 93 comma 5 D.lgs. n. 163/2006 e
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risultare conforme alle prescrizioni previste dalla legge e dalla normativa di gara.”. L'art. 5 del contratto stabilisce il compenso dell'attività di progettazione in € 29.000,00 oltre IVA e accessori di legge ed il successivo art. 6 ne determina le “Modalità di pagamento”: “- CO Acconto di € 2.000,00 già corrisposto dalla società all' quale compenso per le relazioni allegate all'offerta tecnica di gara;
- Acconto pari ad € 3.000,00 da CO corrispondere all'atto della consegna da parte dell' del progetto esecutivo;
- Liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società e comunque non oltre CO 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell' alla società”. Dunque, in base al suddetto contratto il pagamento del saldo della progettazione da parte della era previsto si verificasse al Parte_1 ricorrere congiunto di due condizioni ivi previste: 1) il pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante 2) entro 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dei progettisti. Rivendicava la di aver regolarmente pagato al i Pt_1 CP_7 CP_1 primi due acconti, rispettivamente in data 4.9.2015 (fattura Ing. n. 4 CP_1 del 7.4.2015) ed in data 23.5.2016 (fattura Ing. n. 10 del 25.5.2016). CP_1
Tuttavia, che con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, per problemi relativi alla cantierabilità del progetto. Conseguentemente, la non aveva ricevuto il pagamento della Pt_1 progettazione esecutiva dal Committente Commissario Straordinario, pertanto non effettuava il pagamento del saldo di € 24.000,00 ai progettisti poiché non si era concretizzato uno dei due presupposti previsti dall su richiamato art. 6 dell'incarico – “pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società” – poiché la Stazione appaltante non aveva pagato la er tale attività di progettazione. Pt_1
COestava che gli effetti della risoluzione riguardavano l'intero contratto di appalto, ivi inclusa la progettazione esecutiva conferita ai progettisti indicati in gara ) e la esecuzione dei lavori, con la conseguenza CP_8 che l'appalto della progettazione era da intendersi risolto per effetto del provvedimento prot. 894 del 10.10.2018. Conseguentemente, nessun pagamento eccepiva essere dovuto dalla Pt_1 al per la intervenuta risoluzione disposta dal Committente e per CP_8 mancanza della condizione sopra indicata. Rilevava che tale situazione era stata rappresentata al dalla CP_8 ell'ambito del procedimento di negoziazione avviato dal medesimo Pt_1 CO
Segnatamente che, in data 1.4.2019 a mezzo PEC la aveva Pt_1 rappresentato quanto segue: “…riscontro con la presente il Vostro invito alla negoziazione assistita del 5.3.2019. Al riguardo, devo rappresentare che non sussistono le condizioni previste dal contratto per il pagamento della rata di saldo a favore del Vostro assistito essendo la stessa subordinata al pagamento del corrispondente importo da parte della Stazione appaltante, allo stato non avvenuto. Va, inoltre, evidenziato che il Comune
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di Chieuti ha risolto per inadempimento il contratto di appalto in relazione a diverse problematiche concernenti la cantierabilità del progetto e, quindi, la intervenuta risoluzione coinvolge conseguentemente anche il rapporto con i progettisti. Premesse tali dovute precisazioni e dovendo ribadire che nulla è dovuto ai Vostri assistiti per i motivi dedotti, siamo comunque disponibili ad un confronto volto alla ricerca di una soluzione transattiva che tenga conto dei pregiudizi subiti da ambedue le Parti della presente procedura.”. In relazione alla risoluzione del contratto di appalto, la videnziava Pt_1 di aver instaurato un procedimento presso il Tribunale Civile di Bari R.G. 1495/21, convenendo in giudizio il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia per richiedere l'accertamento della illegittimità della risoluzione ed il pagamento di lavori e forniture eseguite, ivi compresi i compensi per la progettazione (all. 21 citazione: fattura Ing. n. 12/17 CP_1 di € 30.451,20 – saldo della progettazione esecutiva). Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva, a supporto della dispiegata opposizione, la nullità del decreto ingiuntivo per genericità, indeterminatezza e mancanza di prova scritta a fondamento della domanda. Sul punto opponeva l'inammissibilità delle domande del in CP_8 quanto generiche e mancanti della prova scritta a fondamento del credito come richiesta dagli artt. 633 n. 1) e 634 c.p.c. COestava che il ricorrente CO non aveva allegato al ricorso per decreto ingiuntivo alcun estratto autentico delle scritture contabili da cui risultava il credito fatto valere nei confronti della impresa in palese violazione della sopra richiamata Pt_1 disposizione. Inoltre, che il ricorrente neppure aveva prodotto una fattura alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, ma solo una “pro-forma” priva di alcun valore a fini contabili. In secondo luogo, eccepiva l'inesistenza del credito vantato dal Rtp ing.
nei confronti della e in subordine l'inesistenza del credito CP_1 Parte_1
e l'insussistenza del presupposto contrattuale per intervenuta risoluzione del contratto di appalto e mancato pagamento da parte della stazione appaltante. Opponeva non sussistere alcun obbligo della di pagare al Pt_1 [...]
il saldo dell'attività di progettazione richiesto con il decreto CP_8 ingiuntivo poiché nessun credito maturato in suo favore stante il mancato avveramento del presupposto contrattuale. All'uopo ribadiva che l'art. 6 del contratto prevedeva: “liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell'rtp alla società”.. Precisava che le due condizioni sopra indicate non fossero alternative ma da interpretarsi il termine di 120 giorni sussistente nell'ipotesi in cui il Committente avesse pagato.
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Opponeva pertanto che essendo i progettisti affidatari del Committente, come la ed essendo il relativo appalto risolto, i progettisti Parte_1 fossero nella medesima situazione della e dunque di non poter Pt_1 pretendere le somme dal Committente, se non nella denegata ipotesi che fosse avvenuto il menzionato pagamento. Deduceva inoltre la di incassare il pagamento in nome e per Parte_1 conto dei progettisti, nella qualità di rappresentante mandatario della associazione e poi trasferirlo ai progettisti. In sintesi, nella fattispecie, opponeva non essersi avversata la prima delle due condizioni (“pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società”) poiché la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con provvedimento prot. 894 del 10.10.2018 e, conseguentemente, la non aveva mai Pt_1 ricevuto il pagamento della progettazione. Pertanto, eccepiva che nessun pagamento fosse dovuto dalla al Avolio per il mancato Pt_1 CP_7 avveramento di uno dei presupposti contrattuali sopra indicati, in ogni caso rilevava i motivi della risoluzione riguardare anche i progettisti in quanto l'appalto era stato fermato per mancanza della autorizzazione antisismica sul progetto. Tanto premesso, citando l'opposto in epigrafe indicato a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza 18 ottobre 2021, previa reiezione di ogni istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in accoglimento della proposta opposizione, concludeva : -Dichiarare nullo, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 596/2021 del 10.2.2021 (R.G. 12064/20) emesso dal Tribunale Civile di Napoli Nord II Sezione Civile: - In via pregiudiziale, per mancanza di prova scritta a fondamento della pretesa del RTP fra l'Ing. CP_1
(mandatario), l'Ing. e l'Arch. (mandanti) ai COroparte_3 COroparte_4 sensi degli artt. 633 n. 1) e 634 c.p.c.; - Nel merito, per inesistenza del credito vantato dal CO fra l'Ing. (mandatario), l'Ing. e l'Arch. CP_1 COroparte_3 [...]
(mandanti) per mancato avveramento del presupposto contrattuale del CP_4 pagamento da parte del Committente Commissario Straordinario, come previsto nell'accordo associativo dell'aprile 2016 e nel capitolato di appalto come esposto nel presente atto;
- Nel merito, anche indipendentemente dalla domanda di cui al punto precedente, per inesistenza del credito vantato dal RTP fra l'Ing. CP_1
(mandatario), l'Ing. e l'Arch. (mandanti) per la COroparte_3 COroparte_4 intervenuta risoluzione del contratto di appalto come esposto nel presente atto; -Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si costituiva in giudizio l'Ing. nella sua qualità di capogruppo CP_1 mandatario del costituito COroparte_2
(doc. 1 fascicolo monitorio) con l'Ing. (mandante) e con COroparte_3
l'Arch. (mandante), come sopra rappresentato, difeso COroparte_4
e domiciliato il quale deduceva l'assoluta infondatezza e temerarietà dell'opposizione proposta ex adverso.
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Preliminarmente e di contro a quanto sostenuto dall'opponente, la opposta parte deduceva che ai fini della partecipazione a gara di appalto integrato – indetta dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia previsti dall'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex legge 11 agosto 2014 n. 116, - relativa alla “Progettazione esecutiva ed intervento dei lavori di consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani nel Comune di Chieuti (FG)”, la società indicava negli atti di Parte_1 CO gara quale progettista l' costituito dall' Ing. – Ing. – CP_1 CP_3
Arch. . CP_4
COestava che concorrente alla gara di appalto era pertanto solo ed unicamente la partecipante Parte_3 individualmente e che l'RTP in questione veniva semplicemente indicato quale progettista, come previsto dall'art. 59 comma 1 bis Dlgs n. 50/2016. L' , dunque, precisava non rivestire la qualifica di concorrente, in CP_8 quanto la era aggiudicataria dell'appalto integrato, Parte_1 avendo stipulato con la stazione appaltante l'apposito contratto del 15.03.2016. Deduceva che, a seguito della stipula del suddetto contratto, la provvedeva nell'aprile 2016 a stipulare con il apposito Pt_1 CP_8 contratto di affidamento di incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'appalto in questione (doc. 2 fascicolo monitorio e doc. 4 parte opponente), contratto di affidamento che prevedeva all'art. 5 quale compenso complessivo da corrispondere da parte della al Pt_1 [...]
l''importo di € 29.000,00 oltre accessori (per un totale di € 30.451,20 CP_8 al lordo di IVA, Cassa e RA). Altresì che l'art. 6 del suddetto contratto stabiliva invece , in merito alle modalità di pagamento del compenso: “Acconto di € 2.000,00 già corrisposto CO dalla società all' quale compenso per le relazioni allegate all'offerta tecnica di gara;
CO Acconto pari ad € 3.000,00 da corrispondere all'atto della consegna da parte dell' del progetto esecutivo;
Liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla CO società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell' alla società” ( all. 2 fascicolo monitorio). L'RTP odierno opposto rilevava di aver svolto regolarmente e correttamente l'incarico affidatogli, consegnando alla tutti gli Parte_1 elaborati relativi al progetto esecutivo in data 04.08.2017 (doc. 3 fascicolo monitorio e doc. D del presente atto). Altresì che il progetto esecutivo veniva regolarmente validato dalla stazione appaltante, come da nota prot. 347 del 27.04.2018 (pag. 2 – settimo e ottavo
“visto”) con la quale la stazione appaltante procedeva anche alla consegna dei lavori alla società (.doc. 8 fascicolo Parte_1 monitorio).
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Eccepiva pertanto che la società gli corrispondeva Parte_1
i primi due acconti previsti dall 'art. 6 del contratto dell'aprile 2016; che a seguito della consegna del progetto esecutivo l'Ing. per conto CP_1 dell'RTP in data 05.10.2017 emetteva nei confronti della Parte_1 la fattura pro forma n. 12 per € 24.000,00 (doc. 4 fascicolo monitorio) oltre accessori, relativa al saldo delle spettanze dovute come concordate con contratto (art. 5) dell'aprile 2016. Attesi i 120 giorni dalla consegna del progetto, dunque il tempo massimo contrattualmente previsto dall'art. 5 per CO il pagamento del saldo, l'Ing. per conto dell' con note del CP_1
19.12.2017 e del 03.03.2018 sollecitava il pagamento del saldo come da fattura pro forma (doc. 5 fascicolo monitorio). COestava che tuttavia i suddetti solleciti di pagamento, così come i successivi del 13.12.2018 e del 15.04.2020 (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio), non sortivano però alcun effetto. Né sortiva alcun effetto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata in data 05 marzo 2019. Dunque, con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.12.2020 depositato telematicamente in pari data presso il Tribunale di Napoli Nord, l'
[...]
richiedeva l'ingiunzione di pagamento a carico della CP_8 [...] del complessivo importo di € 24.000,00 oltre accessori Parte_1
(complessivamente € 34.451,20 al lordo della dell'IVA e della RA) a Pt_4 titolo di saldo delle spettanze ancora dovute in base agli accordi di cui al contratto dell'aprile 2016. Avverso i motivi d'opposizione, rivendicava palese ed inconfutabile la prova CO scritta del credito azionato fornita dall' giacché aveva depositato in sede monitoria il contratto dell'aprile 2016 stipulato tra le parti e relativo all'incarico della progettazione esecutiva in questione affidato dalla
[...] all' (cfr. all.2 all.C prod. opposta). Sul punto Parte_1 CP_8 precisava che era chiaramente indicato nel suddetto contratto il compenso dovuto all' e le modalità e tempi di pagamento – pertanto CP_8 sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dagli art. 633 e ss c.p.c. per la richiesta e la concessione del decreto ingiuntivo. Faceva rilevare la sua estraneità alle controversie intercorse tra l'opponente e la Stazione Appaltante proprio in ragione del contratto di appalto integrato del 15.03.2016. In primo luogo, ribadiva che – contrariamente a quanto asserito da parte opponente – la qualifica di affidatario dell'appalto integrato in questione era rivestita solo ed esclusivamente dalla Parte_1
[...]
Disconosceva di aver costituito una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) ai fini della partecipazione alla gara di appalto con la
[...]
Dunque, che contrariamente a quanto asserito nell'atto di Parte_1 citazione in opposizione, l'opponente non aveva mai rivestito la qualifica di mandataria di ATI (inesistente) con l' . CP_8
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Precisava ulteriormente che l'impresa che partecipa alla gara ha unicamente l'onere di indicare in sede di partecipazione il nominativo del progettista, ma che da tale indicazione non deriva qualifica di concorrente nei confronti dell'ente appaltante. Pertanto, ribadiva l'eccepita estraneità a tutto quanto regolato dal contratto di appalto integrato del 15.03.2016 rep. 71 stipulato tra la la stazione appaltante ed alle vicende allo stesso afferenti. Pt_1
Quanto all'affidamento progettazione esecutiva dell'aprile 2016 tra
[...]
rivendicava la regolare esecuzione della COroparte_9 prestazione resa. Rivendicava altresì la legittimità e la fondatezza del quantum richiesto con il decreto ingiuntivo ed ottenuto con il decreto opposto, che in ogni caso eccepiva la on aver mai contestato. Pt_1
Evidenziava la circostanza rilevata ex adverso relativa al mancato pagamento della stazione appaltante, non supportata da alcun documento probatorio. In definitiva eccepiva la carenza di prova del mancato pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante e ogni caso che, ai fini del legittimo diritto a ricevere il pagamento del saldo delle proprie competenze, indifferente la circostanza per cui la stazione appaltante avesse o meno provveduto al pagamento della progettazione in favore della Pt_1
Dispiegava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva : -in via preliminare concedere anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: - rigettare integralmente la proposta opposizione;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 596/2021 emesso dal Tribunale Civile di Napoli Nord;
o comunque: - Condannare la società in persona del legale rapp.pt., al Parte_1 CO pagamento dell'Ing. capogruppo mandatario dell' costituito con l'Ing. CP_1
(mandante) e con l'Arch. (mandante), al COroparte_3 COroparte_4 pagamento dell'importo € 30.451,20 (al lordo della Cassa, dell'IVA e della RA) a titolo di saldo per le prestazioni di cui al contratto dell'aprile 2016 regolarmente eseguite;
oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 sull'imponibile di € 24.000,00 dal 03.12.2017 (data di scadenza dei 120 giorni dalla consegna del progetto, stabilita dal contratto tra le parti quale termine ultimo per il pagamento del saldo) sino all'effettivo soddisfo, In ogni caso. - condannare la società in persona del legale rapp.p.t., al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio. Disposta la trattazione scritta della controversia in esame secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), all'udienza del 15.10.21, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. relativa al decreto ingiuntivo n.596/2021, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori del 29.9.2022. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2023. Nelle more veniva nuovamente instaurato il n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
contraddittorio tra le parti su sollecitazione della parte opposta ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.5.2025, e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Ciò detto in punto di fatto, in diritto è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere- dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, di guisa che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurato a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
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Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
3.Premesso quanto precede, va dato atto della tempestività della opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e peraltro dall'assenza di contestazioni al riguardo.
4. Ciò posto, nel caso di specie la pretesa creditoria azionata in via monitoria ha ad oggetto il corrispettivo non integralmente versato relativo al pagamento per la progettazione esecutiva di cui al contratto di affidamento dell'aprile 2016 tra COroparte_9 descritto nella fattura n. 12 del 05.10.2017 dell'importo di euro 30.451,20, (cfr. produzione opposta, allegato comparsa di costituzione, fascicolo monitorio rg.n.12064/20). Come già chiarito, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996). In tema di inadempimento del contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che spetta all' appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Pertanto, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Ciò posto in punto di disciplina generale in materia di appalto, nel caso che qui ci occupa, a fronte della domanda proposta da parte opposta di pagamento del corrispettivo, la opponente ha eccepito il pagamento non dovuto data la risoluzione dell'aggiudicazione dell'appalto integrato indetta ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis D.lgs. 50/2016 dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ex D.L. 91/2014 e 133/2014, avente ad oggetto: “l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'Intervento FG022A/10 “Consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG) – CIG N. 6075731BD2”, risoluzione disposta con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, Le contestazioni svolte dall'opponente, dunque, parrebbero integrare la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo, invocando l' eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all' appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013). L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità. (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295). Inoltre, continua la Corte, verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza è altro indice rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede. In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017). Tanto necessariamente premesso, avvicinandosi al caso che qui ci occupa, oggetto della procedura monitoria è il credito portato dalla fattura n.12 del 5/10/17. In merito la parte opposta ha fornito adeguata prova documentale, dell'esecuzione del progetto esecutivo consegnato in data 05.10.2017 (cfr. doc 4 fascicolo monitorio) e dunque dell'adempimento dell'incarico conferitole per contratto di affidamento dell'aprile 2016 sovra indicato. Avverso l'opponente ha eccepito l'art 6 del suddetto contratto e l'avvenuta risoluzione dell'appalto disposta con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, come fatto impeditivo del pagamento della rata di saldo, pari al credito ingiunto, in quanto importo subordinato al pagamento del corrispondente importo da parte della Stazione appaltante. Mette conto evidenziare che l'art 6. del contratto intercorrente tra le parti in lite (cfr.all.2 fascicolo monitorio) così dispone: saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione
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appaltante alla società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del COr progetto da parte del alla società”. Pertanto, stante la consegna del progetto consegnato in data 05.10.2017 (cfr. doc 4 fascicolo monitorio) e la risoluzione dell'appalto occorsa in data 10.10.2018, in virtù anche dell'inopponibilità alla parte opposta del rapporto intercorrente tra Stazione appaltante e Committente (opponente), non sussistono ragioni atte a giustificare il mancato pagamento della suddetta somma ingiunta. Ed invero l'eccezione sollevata dalla società opponente, oltre che tardiva, non può dirsi effettivamente improntata alla buona fede, giacché non sono state allegate specifiche contestazioni da parte della committente circa la corretta esecuzione della progettazione;
anzi come emerge dalla documentazione depositata mette conto evidenziare che alcuna contestazione nell'immediatezza della ricezione dello stesso veniva mai mosso e/o sollevato dalla società opponente (cfr. doc. opposta). Inoltre, anche l'invocata contestazione resa dall'opponente in data 1.4.2019, COr nell'ambito del procedimento di negoziazione avviato dal medesimo , veniva resa ben oltre il termine di pagamento stabilito tra le parti (120 giorni dalla consegna, datata 05.10.2017) Invero si realizza un'accettazione dell'opera da parte del committente anche in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. In ogni caso sia nel caso di accettazione espressa sia in quello di accettazione tacita dell'opera, la garanzia cui è tenuto l'appaltatore viene meno, a condizione peraltro che le difformità o i vizi fossero conosciuti o, quantomeno, riconoscibili dal committente. In riferimento al caso di specie mette altresì conto evidenziare che le responsabilità del progettista sono diverse, complesse e delicate. L'incarico affidato al progettista configura un'obbligazione di risultato e non meramente di mezzi. Ciò implica che l'attività del tecnico non si esaurisce nella redazione formale del progetto, ma deve condurre alla concreta possibilità di realizzare l'opera in conformità alle esigenze espresse dal committente. In mancanza di specifici accordi tra le parti, l'attività del professionista può essere valutata tenendo conto sia della natura dell'incarico svolto sia dell'effettivo esito ottenuto. La prestazione progettuale si perfeziona nel momento in cui il tecnico consegna al committente un elaborato – come previsto dall'art. 2233 del Codice Civile – che costituisce la rappresentazione tecnica dell'intervento da realizzare, pur non coincidendo con l'opera edilizia finale. Le responsabilità in capo al progettista devono essere analizzate alla luce della normativa vigente, in particolare del Codice dei COratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), nonché delle disposizioni del Codice civile (artt. 1655 ss. c.c.), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti non abrogate), e dei n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
regolamenti tecnici di settore e si manifesta in modo differenziato a seconda che l'incarico sia affidato da un committente privato o da una pubblica amministrazione. Tale distinzione determina variazioni sostanziali nelle modalità di definizione, accertamento e sanzione delle responsabilità tecniche, civili e amministrative. Nel settore privato, il rapporto tra progettista e committente si configura tipicamente come un contratto d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'articolo 2230 che disciplina l'obbligazione professionale. Il progettista è tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza qualificata, conformandosi agli standard tecnici, alle norme di legge e agli accordi contrattuali. Prestazione che nella specie l'opposto ha compiutamente adempiuto nel rispetto dei termini pattuiti (cfr. documenti fascicolo monitorio). Di contro, la committente, non risulta aver rispettato il termine di pagamento suddetto (120 giorni dalla consegna del progetto;
ex art 6 accordo di incarico 2016, doc 4. Fascicolo monitorio), sicché per i motivi esposti, l'opposizione va integralmente reietta. Dall'infondatezza dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE – nella persona del gm dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 596/2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente, alla integrale rifusione in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Aversa, 23/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3215/2021 del Ruolo Generale Affari COenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo- Prestazione d'opera intellettuale.” e vertente tra:
C.F. , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante Sig.ra con sede legale in Langhirano (PR) Parte_2
Strada Langhirano 13, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce all'atto di opposizione, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Riccardo Barberis (C.F. ) e dall'Avv. Silvio Tirelli (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 dell'Avv. Silvio Tirelli in Villaricca (NA) Piazza Gramsci 16.
OPPONENTE E
Ing. (C.F.: ) capogruppo mandatario CP_1 C.F._3 del costituito con l'Ing. COroparte_2
(mandante) e con l'Arch. COroparte_3 COroparte_4 CO (mandante) (di seguito detta anche “ o "ricorrente"), con sede in Giuliano in Campania (NA) – cap 80014 - alla Via Lago Patria n. 247/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Almarinda Scasserra (C.F ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Antonietta De Michele in Aversa (CE) alla Via Modigliani n. 90, giusta procura ad litem inviata telematicamente ed allegata al fascicolo telematico
OPPOSTO
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 28.05.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
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FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 18.03.2021 a mezzo pec, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 596/2021 del 09.02.2021, depositato in data 10.02.2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Boccia con il quale veniva ingiunto alla società (P.I.: Parte_1
in persona del l.r.p.t., di pagare in favore del ricorrente Ing. P.IVA_1
, nella qualità di mandatario del CP_1 [...] costituito con l'Ing. COroparte_2 COroparte_3
(mandante) e con l'Arch. (mandante) – la somma di CP_4 CP_4
€ 30.451,20, oltre interessi legali dalla data del 30.12.2017, sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese,
€1.300,00 per onorari, spese forfettarie genarli come per legge, IVA e CAP se dovute come per legge. All'uopo la rappresentava di aver partecipato alla gara Parte_1 pubblica di appalto integrato indetta ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis D.Lgs. 50/2016 dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ex D.L. 91/2014 e 133/2014, avente ad oggetto: “l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'Intervento FG022A/10 “Consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG) – CIG N. 6075731BD2” unitamente, ai progettisti per le attività di progettazione esecutiva, composto dall'Ing. COroparte_2 CP_1
(mandatario) – Ing. e Arch. COroparte_3 COroparte_4
(mandanti). La rilevava che unitamente ai suddetti progettisti restavano Parte_1 aggiudicatari della gara ed il relativo contratto di appalto veniva firmato il 15.3.2016 con Rep. 71. Precisava che il contratto di appalto prevedeva che “la progettazione esecutiva è affidata all'Rtp ing. , ing. , arch. .”; CP_1 COroparte_3 COroparte_4 che con “COratto di affidamento incarico professionale” dell'aprile 2016, la regolarizzava il rapporto con il Raggruppamento Parte_1 CP_6 fra l'Ing. (mandatario), l'Ing. e
[...] CP_1 COroparte_3
l'Arch. (mandanti), “l'incarico di redazione del progetto COroparte_4 esecutivo relativo a “lavori di consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG)” di cui all'appalto in premessa aggiudicato alla società”; che l'affidamento della progettazione esecutiva testualmente prevedeva “In esito a detta gara, in data 28/10/2015, il suddetto appalto è stato aggiudicato alla società in associazione per la Parte_1 CO progettazione con la composta dall'ing. , ing. , arch. CP_1 COroparte_3
.”.
4. L'art. 2 del contratto di affidamento dell'aprile 2016 disciplina COroparte_4 le modalità di esecuzione della progettazione: “Il progetto esecutivo verrà redatto conformemente alle disposizioni previste dall'art. 93 comma 5 D.lgs. n. 163/2006 e
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risultare conforme alle prescrizioni previste dalla legge e dalla normativa di gara.”. L'art. 5 del contratto stabilisce il compenso dell'attività di progettazione in € 29.000,00 oltre IVA e accessori di legge ed il successivo art. 6 ne determina le “Modalità di pagamento”: “- CO Acconto di € 2.000,00 già corrisposto dalla società all' quale compenso per le relazioni allegate all'offerta tecnica di gara;
- Acconto pari ad € 3.000,00 da CO corrispondere all'atto della consegna da parte dell' del progetto esecutivo;
- Liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società e comunque non oltre CO 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell' alla società”. Dunque, in base al suddetto contratto il pagamento del saldo della progettazione da parte della era previsto si verificasse al Parte_1 ricorrere congiunto di due condizioni ivi previste: 1) il pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante 2) entro 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dei progettisti. Rivendicava la di aver regolarmente pagato al i Pt_1 CP_7 CP_1 primi due acconti, rispettivamente in data 4.9.2015 (fattura Ing. n. 4 CP_1 del 7.4.2015) ed in data 23.5.2016 (fattura Ing. n. 10 del 25.5.2016). CP_1
Tuttavia, che con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, per problemi relativi alla cantierabilità del progetto. Conseguentemente, la non aveva ricevuto il pagamento della Pt_1 progettazione esecutiva dal Committente Commissario Straordinario, pertanto non effettuava il pagamento del saldo di € 24.000,00 ai progettisti poiché non si era concretizzato uno dei due presupposti previsti dall su richiamato art. 6 dell'incarico – “pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società” – poiché la Stazione appaltante non aveva pagato la er tale attività di progettazione. Pt_1
COestava che gli effetti della risoluzione riguardavano l'intero contratto di appalto, ivi inclusa la progettazione esecutiva conferita ai progettisti indicati in gara ) e la esecuzione dei lavori, con la conseguenza CP_8 che l'appalto della progettazione era da intendersi risolto per effetto del provvedimento prot. 894 del 10.10.2018. Conseguentemente, nessun pagamento eccepiva essere dovuto dalla Pt_1 al per la intervenuta risoluzione disposta dal Committente e per CP_8 mancanza della condizione sopra indicata. Rilevava che tale situazione era stata rappresentata al dalla CP_8 ell'ambito del procedimento di negoziazione avviato dal medesimo Pt_1 CO
Segnatamente che, in data 1.4.2019 a mezzo PEC la aveva Pt_1 rappresentato quanto segue: “…riscontro con la presente il Vostro invito alla negoziazione assistita del 5.3.2019. Al riguardo, devo rappresentare che non sussistono le condizioni previste dal contratto per il pagamento della rata di saldo a favore del Vostro assistito essendo la stessa subordinata al pagamento del corrispondente importo da parte della Stazione appaltante, allo stato non avvenuto. Va, inoltre, evidenziato che il Comune
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di Chieuti ha risolto per inadempimento il contratto di appalto in relazione a diverse problematiche concernenti la cantierabilità del progetto e, quindi, la intervenuta risoluzione coinvolge conseguentemente anche il rapporto con i progettisti. Premesse tali dovute precisazioni e dovendo ribadire che nulla è dovuto ai Vostri assistiti per i motivi dedotti, siamo comunque disponibili ad un confronto volto alla ricerca di una soluzione transattiva che tenga conto dei pregiudizi subiti da ambedue le Parti della presente procedura.”. In relazione alla risoluzione del contratto di appalto, la videnziava Pt_1 di aver instaurato un procedimento presso il Tribunale Civile di Bari R.G. 1495/21, convenendo in giudizio il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia per richiedere l'accertamento della illegittimità della risoluzione ed il pagamento di lavori e forniture eseguite, ivi compresi i compensi per la progettazione (all. 21 citazione: fattura Ing. n. 12/17 CP_1 di € 30.451,20 – saldo della progettazione esecutiva). Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva, a supporto della dispiegata opposizione, la nullità del decreto ingiuntivo per genericità, indeterminatezza e mancanza di prova scritta a fondamento della domanda. Sul punto opponeva l'inammissibilità delle domande del in CP_8 quanto generiche e mancanti della prova scritta a fondamento del credito come richiesta dagli artt. 633 n. 1) e 634 c.p.c. COestava che il ricorrente CO non aveva allegato al ricorso per decreto ingiuntivo alcun estratto autentico delle scritture contabili da cui risultava il credito fatto valere nei confronti della impresa in palese violazione della sopra richiamata Pt_1 disposizione. Inoltre, che il ricorrente neppure aveva prodotto una fattura alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, ma solo una “pro-forma” priva di alcun valore a fini contabili. In secondo luogo, eccepiva l'inesistenza del credito vantato dal Rtp ing.
nei confronti della e in subordine l'inesistenza del credito CP_1 Parte_1
e l'insussistenza del presupposto contrattuale per intervenuta risoluzione del contratto di appalto e mancato pagamento da parte della stazione appaltante. Opponeva non sussistere alcun obbligo della di pagare al Pt_1 [...]
il saldo dell'attività di progettazione richiesto con il decreto CP_8 ingiuntivo poiché nessun credito maturato in suo favore stante il mancato avveramento del presupposto contrattuale. All'uopo ribadiva che l'art. 6 del contratto prevedeva: “liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell'rtp alla società”.. Precisava che le due condizioni sopra indicate non fossero alternative ma da interpretarsi il termine di 120 giorni sussistente nell'ipotesi in cui il Committente avesse pagato.
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Opponeva pertanto che essendo i progettisti affidatari del Committente, come la ed essendo il relativo appalto risolto, i progettisti Parte_1 fossero nella medesima situazione della e dunque di non poter Pt_1 pretendere le somme dal Committente, se non nella denegata ipotesi che fosse avvenuto il menzionato pagamento. Deduceva inoltre la di incassare il pagamento in nome e per Parte_1 conto dei progettisti, nella qualità di rappresentante mandatario della associazione e poi trasferirlo ai progettisti. In sintesi, nella fattispecie, opponeva non essersi avversata la prima delle due condizioni (“pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla società”) poiché la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con provvedimento prot. 894 del 10.10.2018 e, conseguentemente, la non aveva mai Pt_1 ricevuto il pagamento della progettazione. Pertanto, eccepiva che nessun pagamento fosse dovuto dalla al Avolio per il mancato Pt_1 CP_7 avveramento di uno dei presupposti contrattuali sopra indicati, in ogni caso rilevava i motivi della risoluzione riguardare anche i progettisti in quanto l'appalto era stato fermato per mancanza della autorizzazione antisismica sul progetto. Tanto premesso, citando l'opposto in epigrafe indicato a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza 18 ottobre 2021, previa reiezione di ogni istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in accoglimento della proposta opposizione, concludeva : -Dichiarare nullo, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 596/2021 del 10.2.2021 (R.G. 12064/20) emesso dal Tribunale Civile di Napoli Nord II Sezione Civile: - In via pregiudiziale, per mancanza di prova scritta a fondamento della pretesa del RTP fra l'Ing. CP_1
(mandatario), l'Ing. e l'Arch. (mandanti) ai COroparte_3 COroparte_4 sensi degli artt. 633 n. 1) e 634 c.p.c.; - Nel merito, per inesistenza del credito vantato dal CO fra l'Ing. (mandatario), l'Ing. e l'Arch. CP_1 COroparte_3 [...]
(mandanti) per mancato avveramento del presupposto contrattuale del CP_4 pagamento da parte del Committente Commissario Straordinario, come previsto nell'accordo associativo dell'aprile 2016 e nel capitolato di appalto come esposto nel presente atto;
- Nel merito, anche indipendentemente dalla domanda di cui al punto precedente, per inesistenza del credito vantato dal RTP fra l'Ing. CP_1
(mandatario), l'Ing. e l'Arch. (mandanti) per la COroparte_3 COroparte_4 intervenuta risoluzione del contratto di appalto come esposto nel presente atto; -Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si costituiva in giudizio l'Ing. nella sua qualità di capogruppo CP_1 mandatario del costituito COroparte_2
(doc. 1 fascicolo monitorio) con l'Ing. (mandante) e con COroparte_3
l'Arch. (mandante), come sopra rappresentato, difeso COroparte_4
e domiciliato il quale deduceva l'assoluta infondatezza e temerarietà dell'opposizione proposta ex adverso.
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Preliminarmente e di contro a quanto sostenuto dall'opponente, la opposta parte deduceva che ai fini della partecipazione a gara di appalto integrato – indetta dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia previsti dall'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex legge 11 agosto 2014 n. 116, - relativa alla “Progettazione esecutiva ed intervento dei lavori di consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani nel Comune di Chieuti (FG)”, la società indicava negli atti di Parte_1 CO gara quale progettista l' costituito dall' Ing. – Ing. – CP_1 CP_3
Arch. . CP_4
COestava che concorrente alla gara di appalto era pertanto solo ed unicamente la partecipante Parte_3 individualmente e che l'RTP in questione veniva semplicemente indicato quale progettista, come previsto dall'art. 59 comma 1 bis Dlgs n. 50/2016. L' , dunque, precisava non rivestire la qualifica di concorrente, in CP_8 quanto la era aggiudicataria dell'appalto integrato, Parte_1 avendo stipulato con la stazione appaltante l'apposito contratto del 15.03.2016. Deduceva che, a seguito della stipula del suddetto contratto, la provvedeva nell'aprile 2016 a stipulare con il apposito Pt_1 CP_8 contratto di affidamento di incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'appalto in questione (doc. 2 fascicolo monitorio e doc. 4 parte opponente), contratto di affidamento che prevedeva all'art. 5 quale compenso complessivo da corrispondere da parte della al Pt_1 [...]
l''importo di € 29.000,00 oltre accessori (per un totale di € 30.451,20 CP_8 al lordo di IVA, Cassa e RA). Altresì che l'art. 6 del suddetto contratto stabiliva invece , in merito alle modalità di pagamento del compenso: “Acconto di € 2.000,00 già corrisposto CO dalla società all' quale compenso per le relazioni allegate all'offerta tecnica di gara;
CO Acconto pari ad € 3.000,00 da corrispondere all'atto della consegna da parte dell' del progetto esecutivo;
Liquidazione del saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante alla CO società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del progetto da parte dell' alla società” ( all. 2 fascicolo monitorio). L'RTP odierno opposto rilevava di aver svolto regolarmente e correttamente l'incarico affidatogli, consegnando alla tutti gli Parte_1 elaborati relativi al progetto esecutivo in data 04.08.2017 (doc. 3 fascicolo monitorio e doc. D del presente atto). Altresì che il progetto esecutivo veniva regolarmente validato dalla stazione appaltante, come da nota prot. 347 del 27.04.2018 (pag. 2 – settimo e ottavo
“visto”) con la quale la stazione appaltante procedeva anche alla consegna dei lavori alla società (.doc. 8 fascicolo Parte_1 monitorio).
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Eccepiva pertanto che la società gli corrispondeva Parte_1
i primi due acconti previsti dall 'art. 6 del contratto dell'aprile 2016; che a seguito della consegna del progetto esecutivo l'Ing. per conto CP_1 dell'RTP in data 05.10.2017 emetteva nei confronti della Parte_1 la fattura pro forma n. 12 per € 24.000,00 (doc. 4 fascicolo monitorio) oltre accessori, relativa al saldo delle spettanze dovute come concordate con contratto (art. 5) dell'aprile 2016. Attesi i 120 giorni dalla consegna del progetto, dunque il tempo massimo contrattualmente previsto dall'art. 5 per CO il pagamento del saldo, l'Ing. per conto dell' con note del CP_1
19.12.2017 e del 03.03.2018 sollecitava il pagamento del saldo come da fattura pro forma (doc. 5 fascicolo monitorio). COestava che tuttavia i suddetti solleciti di pagamento, così come i successivi del 13.12.2018 e del 15.04.2020 (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio), non sortivano però alcun effetto. Né sortiva alcun effetto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata in data 05 marzo 2019. Dunque, con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.12.2020 depositato telematicamente in pari data presso il Tribunale di Napoli Nord, l'
[...]
richiedeva l'ingiunzione di pagamento a carico della CP_8 [...] del complessivo importo di € 24.000,00 oltre accessori Parte_1
(complessivamente € 34.451,20 al lordo della dell'IVA e della RA) a Pt_4 titolo di saldo delle spettanze ancora dovute in base agli accordi di cui al contratto dell'aprile 2016. Avverso i motivi d'opposizione, rivendicava palese ed inconfutabile la prova CO scritta del credito azionato fornita dall' giacché aveva depositato in sede monitoria il contratto dell'aprile 2016 stipulato tra le parti e relativo all'incarico della progettazione esecutiva in questione affidato dalla
[...] all' (cfr. all.2 all.C prod. opposta). Sul punto Parte_1 CP_8 precisava che era chiaramente indicato nel suddetto contratto il compenso dovuto all' e le modalità e tempi di pagamento – pertanto CP_8 sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dagli art. 633 e ss c.p.c. per la richiesta e la concessione del decreto ingiuntivo. Faceva rilevare la sua estraneità alle controversie intercorse tra l'opponente e la Stazione Appaltante proprio in ragione del contratto di appalto integrato del 15.03.2016. In primo luogo, ribadiva che – contrariamente a quanto asserito da parte opponente – la qualifica di affidatario dell'appalto integrato in questione era rivestita solo ed esclusivamente dalla Parte_1
[...]
Disconosceva di aver costituito una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) ai fini della partecipazione alla gara di appalto con la
[...]
Dunque, che contrariamente a quanto asserito nell'atto di Parte_1 citazione in opposizione, l'opponente non aveva mai rivestito la qualifica di mandataria di ATI (inesistente) con l' . CP_8
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Precisava ulteriormente che l'impresa che partecipa alla gara ha unicamente l'onere di indicare in sede di partecipazione il nominativo del progettista, ma che da tale indicazione non deriva qualifica di concorrente nei confronti dell'ente appaltante. Pertanto, ribadiva l'eccepita estraneità a tutto quanto regolato dal contratto di appalto integrato del 15.03.2016 rep. 71 stipulato tra la la stazione appaltante ed alle vicende allo stesso afferenti. Pt_1
Quanto all'affidamento progettazione esecutiva dell'aprile 2016 tra
[...]
rivendicava la regolare esecuzione della COroparte_9 prestazione resa. Rivendicava altresì la legittimità e la fondatezza del quantum richiesto con il decreto ingiuntivo ed ottenuto con il decreto opposto, che in ogni caso eccepiva la on aver mai contestato. Pt_1
Evidenziava la circostanza rilevata ex adverso relativa al mancato pagamento della stazione appaltante, non supportata da alcun documento probatorio. In definitiva eccepiva la carenza di prova del mancato pagamento della progettazione da parte della stazione appaltante e ogni caso che, ai fini del legittimo diritto a ricevere il pagamento del saldo delle proprie competenze, indifferente la circostanza per cui la stazione appaltante avesse o meno provveduto al pagamento della progettazione in favore della Pt_1
Dispiegava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva : -in via preliminare concedere anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: - rigettare integralmente la proposta opposizione;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 596/2021 emesso dal Tribunale Civile di Napoli Nord;
o comunque: - Condannare la società in persona del legale rapp.pt., al Parte_1 CO pagamento dell'Ing. capogruppo mandatario dell' costituito con l'Ing. CP_1
(mandante) e con l'Arch. (mandante), al COroparte_3 COroparte_4 pagamento dell'importo € 30.451,20 (al lordo della Cassa, dell'IVA e della RA) a titolo di saldo per le prestazioni di cui al contratto dell'aprile 2016 regolarmente eseguite;
oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 sull'imponibile di € 24.000,00 dal 03.12.2017 (data di scadenza dei 120 giorni dalla consegna del progetto, stabilita dal contratto tra le parti quale termine ultimo per il pagamento del saldo) sino all'effettivo soddisfo, In ogni caso. - condannare la società in persona del legale rapp.p.t., al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio. Disposta la trattazione scritta della controversia in esame secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), all'udienza del 15.10.21, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. relativa al decreto ingiuntivo n.596/2021, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori del 29.9.2022. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2023. Nelle more veniva nuovamente instaurato il n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
contraddittorio tra le parti su sollecitazione della parte opposta ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.5.2025, e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Ciò detto in punto di fatto, in diritto è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere- dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, di guisa che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurato a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
3.Premesso quanto precede, va dato atto della tempestività della opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e peraltro dall'assenza di contestazioni al riguardo.
4. Ciò posto, nel caso di specie la pretesa creditoria azionata in via monitoria ha ad oggetto il corrispettivo non integralmente versato relativo al pagamento per la progettazione esecutiva di cui al contratto di affidamento dell'aprile 2016 tra COroparte_9 descritto nella fattura n. 12 del 05.10.2017 dell'importo di euro 30.451,20, (cfr. produzione opposta, allegato comparsa di costituzione, fascicolo monitorio rg.n.12064/20). Come già chiarito, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996). In tema di inadempimento del contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che spetta all' appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Pertanto, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Ciò posto in punto di disciplina generale in materia di appalto, nel caso che qui ci occupa, a fronte della domanda proposta da parte opposta di pagamento del corrispettivo, la opponente ha eccepito il pagamento non dovuto data la risoluzione dell'aggiudicazione dell'appalto integrato indetta ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis D.lgs. 50/2016 dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ex D.L. 91/2014 e 133/2014, avente ad oggetto: “l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'Intervento FG022A/10 “Consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG) – CIG N. 6075731BD2”, risoluzione disposta con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, Le contestazioni svolte dall'opponente, dunque, parrebbero integrare la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo, invocando l' eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all' appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013). L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità. (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295). Inoltre, continua la Corte, verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza è altro indice rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede. In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017). Tanto necessariamente premesso, avvicinandosi al caso che qui ci occupa, oggetto della procedura monitoria è il credito portato dalla fattura n.12 del 5/10/17. In merito la parte opposta ha fornito adeguata prova documentale, dell'esecuzione del progetto esecutivo consegnato in data 05.10.2017 (cfr. doc 4 fascicolo monitorio) e dunque dell'adempimento dell'incarico conferitole per contratto di affidamento dell'aprile 2016 sovra indicato. Avverso l'opponente ha eccepito l'art 6 del suddetto contratto e l'avvenuta risoluzione dell'appalto disposta con provvedimento prot. 894 in data 10.10.2018, come fatto impeditivo del pagamento della rata di saldo, pari al credito ingiunto, in quanto importo subordinato al pagamento del corrispondente importo da parte della Stazione appaltante. Mette conto evidenziare che l'art 6. del contratto intercorrente tra le parti in lite (cfr.all.2 fascicolo monitorio) così dispone: saldo pari ad € 24.000,00 da corrispondere al momento del pagamento della progettazione da parte della stazione
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appaltante alla società e comunque non oltre 120 giorni dalla consegna del COr progetto da parte del alla società”. Pertanto, stante la consegna del progetto consegnato in data 05.10.2017 (cfr. doc 4 fascicolo monitorio) e la risoluzione dell'appalto occorsa in data 10.10.2018, in virtù anche dell'inopponibilità alla parte opposta del rapporto intercorrente tra Stazione appaltante e Committente (opponente), non sussistono ragioni atte a giustificare il mancato pagamento della suddetta somma ingiunta. Ed invero l'eccezione sollevata dalla società opponente, oltre che tardiva, non può dirsi effettivamente improntata alla buona fede, giacché non sono state allegate specifiche contestazioni da parte della committente circa la corretta esecuzione della progettazione;
anzi come emerge dalla documentazione depositata mette conto evidenziare che alcuna contestazione nell'immediatezza della ricezione dello stesso veniva mai mosso e/o sollevato dalla società opponente (cfr. doc. opposta). Inoltre, anche l'invocata contestazione resa dall'opponente in data 1.4.2019, COr nell'ambito del procedimento di negoziazione avviato dal medesimo , veniva resa ben oltre il termine di pagamento stabilito tra le parti (120 giorni dalla consegna, datata 05.10.2017) Invero si realizza un'accettazione dell'opera da parte del committente anche in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. In ogni caso sia nel caso di accettazione espressa sia in quello di accettazione tacita dell'opera, la garanzia cui è tenuto l'appaltatore viene meno, a condizione peraltro che le difformità o i vizi fossero conosciuti o, quantomeno, riconoscibili dal committente. In riferimento al caso di specie mette altresì conto evidenziare che le responsabilità del progettista sono diverse, complesse e delicate. L'incarico affidato al progettista configura un'obbligazione di risultato e non meramente di mezzi. Ciò implica che l'attività del tecnico non si esaurisce nella redazione formale del progetto, ma deve condurre alla concreta possibilità di realizzare l'opera in conformità alle esigenze espresse dal committente. In mancanza di specifici accordi tra le parti, l'attività del professionista può essere valutata tenendo conto sia della natura dell'incarico svolto sia dell'effettivo esito ottenuto. La prestazione progettuale si perfeziona nel momento in cui il tecnico consegna al committente un elaborato – come previsto dall'art. 2233 del Codice Civile – che costituisce la rappresentazione tecnica dell'intervento da realizzare, pur non coincidendo con l'opera edilizia finale. Le responsabilità in capo al progettista devono essere analizzate alla luce della normativa vigente, in particolare del Codice dei COratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), nonché delle disposizioni del Codice civile (artt. 1655 ss. c.c.), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti non abrogate), e dei n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
regolamenti tecnici di settore e si manifesta in modo differenziato a seconda che l'incarico sia affidato da un committente privato o da una pubblica amministrazione. Tale distinzione determina variazioni sostanziali nelle modalità di definizione, accertamento e sanzione delle responsabilità tecniche, civili e amministrative. Nel settore privato, il rapporto tra progettista e committente si configura tipicamente come un contratto d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'articolo 2230 che disciplina l'obbligazione professionale. Il progettista è tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza qualificata, conformandosi agli standard tecnici, alle norme di legge e agli accordi contrattuali. Prestazione che nella specie l'opposto ha compiutamente adempiuto nel rispetto dei termini pattuiti (cfr. documenti fascicolo monitorio). Di contro, la committente, non risulta aver rispettato il termine di pagamento suddetto (120 giorni dalla consegna del progetto;
ex art 6 accordo di incarico 2016, doc 4. Fascicolo monitorio), sicché per i motivi esposti, l'opposizione va integralmente reietta. Dall'infondatezza dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una n. 3215/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 15 N.3215/2021 R.G.A.C.
pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE – nella persona del gm dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 596/2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente, alla integrale rifusione in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Aversa, 23/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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