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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2988/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2988/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Giovanni Fresa)
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...] (avv. Matteo Olivieri) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , nato a IM (BO) in [...]_1
15.10.2010, , nato a [...] in data [...], , Controparte_2 Persona_2 nato a [...] in data [...], e nata a IA (CT) in [...]_3
05.04.2000, quest'ultima maggiorenne ed economicamente indipendente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a IA (CT) il 04.02.1984 (C.F. , e C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), celebrato con rito concordatario C.F._2
a IA (CT) in data 06.09.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 79, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro. La
sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, Parte_1
unitamente ai due figli e;
il sig. continuerà a vivere nella CP_2 Per_2 Controparte_1
propria residenza in IA (CT) in via Savio n. 2, unitamente al figlio . Per_1
2. La sig.ra continuerà a versare in via esclusiva le rate del mutuo fondiario Parte_1
cointestato, a suo tempo acceso per l'acquisto della casa familiare presso Banca Monte Dei Paschi
di Siena, fino a sua integrale estinzione. Inoltre, la sig.ra intende vendere il Parte_1
predetto immobile e si impegna a versare al sig. la somma di € 25.000 alla Controparte_1
vendita di quest'ultimo;
3. Non è prevista la corresponsione di alcun assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi risultano economicamente indipendenti come risulta dalla documentazione fiscale depositata per la sig.
(doc.5) e per il sig. (doc.6). Parte_1 Controparte_1 4. I figli minori , e , saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 CP_2 Per_1
genitori, con collocazione i primi due presso la madre ed il terzo presso il padre. A fronte della volontà della Sig.ra di trasferirsi con i due figli minori in Sicilia, il sig. Parte_1 CP_1
– pure residente in [...]– autorizza sin da ora detto trasferimento.
[...]
5. I genitori concordano di provvedere personalmente e direttamente a mantenere i figli minori durante il tempo in cui gli stessi permarranno presso le rispettive abitazioni, in quanto il tempo di permanenza si intende e pratica come mediamente paritario, senza previsione di un assegno di mantenimento.
6. Svolgendo i genitori l'attività lavorativa di autotrasportatori tra la Sicilia e l'Emilia-Romagna e potendo doversi allontanare dalle loro abitazioni anche per alcuni giorni consecutivi, si impegnano ad organizzare le trasferte lavorative in modo tale che almeno un genitore o un nonno resti con i figli.
7. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e , Controparte_1 Per_2 CP_2
collocati presso la madre , compatibilmente con le loro esigenze di studio e di Parte_1
vita, almeno due pomeriggi la settimana ed un weekend alternato con la madre. La sig.ra
[...]
si impegna altresì a far vedere i figli al padre in base alla collocazione geografica di Parte_1
quest'ultimi, siano essi in Emilia-Romagna ovvero già trasferiti con la madre in Sicilia. Parimenti la madre si impegna a garantire al sig. la possibilità di trascorrere con i figli Controparte_1
almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive ed almeno cinque giorni durante quelle di Natale e Pasqua. I ricorrenti potranno vedere e tenere con sé i figli i giorni di
Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
8. I ricorrenti si impegnano al reciproco rimborso, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per i figli minori secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Ravenna, accettato dai ricorrenti e a loro consegnato in copia. Le parti concordano che il conguaglio relativo alle spese straordinarie da loro rispettivamente sostenute venga comunicato all'altro genitore con cadenza mensile, in modo tale che entro il mese successivo sia possibile procedere con gli eventuali rimborsi.
9. Le parti dichiarano di avere già consensualmente e definitivamente regolato ogni altro rapporto economico e di altra natura intercorso fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso,
dichiarando dunque di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.”
-Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2988/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Giovanni Fresa)
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...] (avv. Matteo Olivieri) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , nato a IM (BO) in [...]_1
15.10.2010, , nato a [...] in data [...], , Controparte_2 Persona_2 nato a [...] in data [...], e nata a IA (CT) in [...]_3
05.04.2000, quest'ultima maggiorenne ed economicamente indipendente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a IA (CT) il 04.02.1984 (C.F. , e C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), celebrato con rito concordatario C.F._2
a IA (CT) in data 06.09.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 79, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro. La
sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, Parte_1
unitamente ai due figli e;
il sig. continuerà a vivere nella CP_2 Per_2 Controparte_1
propria residenza in IA (CT) in via Savio n. 2, unitamente al figlio . Per_1
2. La sig.ra continuerà a versare in via esclusiva le rate del mutuo fondiario Parte_1
cointestato, a suo tempo acceso per l'acquisto della casa familiare presso Banca Monte Dei Paschi
di Siena, fino a sua integrale estinzione. Inoltre, la sig.ra intende vendere il Parte_1
predetto immobile e si impegna a versare al sig. la somma di € 25.000 alla Controparte_1
vendita di quest'ultimo;
3. Non è prevista la corresponsione di alcun assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi risultano economicamente indipendenti come risulta dalla documentazione fiscale depositata per la sig.
(doc.5) e per il sig. (doc.6). Parte_1 Controparte_1 4. I figli minori , e , saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 CP_2 Per_1
genitori, con collocazione i primi due presso la madre ed il terzo presso il padre. A fronte della volontà della Sig.ra di trasferirsi con i due figli minori in Sicilia, il sig. Parte_1 CP_1
– pure residente in [...]– autorizza sin da ora detto trasferimento.
[...]
5. I genitori concordano di provvedere personalmente e direttamente a mantenere i figli minori durante il tempo in cui gli stessi permarranno presso le rispettive abitazioni, in quanto il tempo di permanenza si intende e pratica come mediamente paritario, senza previsione di un assegno di mantenimento.
6. Svolgendo i genitori l'attività lavorativa di autotrasportatori tra la Sicilia e l'Emilia-Romagna e potendo doversi allontanare dalle loro abitazioni anche per alcuni giorni consecutivi, si impegnano ad organizzare le trasferte lavorative in modo tale che almeno un genitore o un nonno resti con i figli.
7. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e , Controparte_1 Per_2 CP_2
collocati presso la madre , compatibilmente con le loro esigenze di studio e di Parte_1
vita, almeno due pomeriggi la settimana ed un weekend alternato con la madre. La sig.ra
[...]
si impegna altresì a far vedere i figli al padre in base alla collocazione geografica di Parte_1
quest'ultimi, siano essi in Emilia-Romagna ovvero già trasferiti con la madre in Sicilia. Parimenti la madre si impegna a garantire al sig. la possibilità di trascorrere con i figli Controparte_1
almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive ed almeno cinque giorni durante quelle di Natale e Pasqua. I ricorrenti potranno vedere e tenere con sé i figli i giorni di
Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
8. I ricorrenti si impegnano al reciproco rimborso, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per i figli minori secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Ravenna, accettato dai ricorrenti e a loro consegnato in copia. Le parti concordano che il conguaglio relativo alle spese straordinarie da loro rispettivamente sostenute venga comunicato all'altro genitore con cadenza mensile, in modo tale che entro il mese successivo sia possibile procedere con gli eventuali rimborsi.
9. Le parti dichiarano di avere già consensualmente e definitivamente regolato ogni altro rapporto economico e di altra natura intercorso fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso,
dichiarando dunque di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.”
-Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè