Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 01144/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04544/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4544 del 2018, proposto da
CH TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Assante, Flavio Capuozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Napoli alla via Ponti Rossi n. 188;
contro
Comune di Torre del Greco, non costituito in giudizio;
nei confronti
RO TO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione R.O. 686 (rectius: 626) del 31/07/2018 emessa dal Comune di Torre del Greco;
della relazione tecnica 9.7.2018, prot. 46941 richiamata nell’atto di cui sopra;
per quanto di ragione, della nota 11.6.2018, prot. 397 37, della sig.ra ONESTO RO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, TI CH ha chiesto annullarsi in via principale l’ordinanza con la quale il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco ha disposto a suo carico la demolizione di opere abusive consistenti in: realizzazione di una veranda mediante chiusura di un pre-esistente balcone, mutamento prospettico attraverso la realizzazione di due vani finestra e chiusura del vano porta che conduceva ad un volume prima esistente sul balcone.
Elencati i vincoli esistenti sull’area (paesaggistico, sismico, idrogeologico) e rimarcato che le opere risalgono ad epoca antecedente all’anno 2000, il Comune ha ingiunto la demolizione all’odierno ricorrente, dante causa dell’attuale proprietaria (anch’essa raggiunta dal medesimo provvedimento).
1.1 - A sostegno del gravame, il ricorrente deduce, in estrema sintesi:
- Difetto di legittimazione passiva: il ricorrente non poteva essere destinatario dell’ordine de quo , poiché non responsabile dell’abuso (già sussistente al momento del suo acquisto in data 13/1/1983) ed attualmente impossibilitato al ripristino, avendo alienato l’immobile;
- Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
- Difetto di motivazione in relazione all’interesse pubblico idoneo a giustificare la misura repressiva adottata, tenuto conto che taluni vincoli non erano ancora sussistenti quando il fabbricato è stato realizzato con concessione edilizia prima del 1950 e dell’affidamento ingenerato dal trascorrere del tempo;
- Difetto di istruttoria, per essere il provvedimento basato su una relazione tecnica il cui contenuto non è noto.
In aggiunta all’ordinanza di demolizione, il ricorrente ha impugnato anche la relazione tecnica ivi citata e la nota in epigrafe indicata a firma dell’attuale proprietaria TO RO.
2 - Né il Comune di Torre del Greco, né TO RO hanno preso parte al giudizio, benché ritualmente intimati.
3 - Alla pubblica udienza di smaltimento del 2/2/2023 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 – La domanda va respinta.
5 – Ai sensi dell’art. 31 co. 2 del d.P.R. “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
5.1 - Nella fattispecie, la mancanza di prova certa circa l’estraneità del ricorrente rispetto alla commissione dell’abuso rende legittima l’individuazione di quest’ultimo quale destinatario dell’ordine di ripristino.
Ed invero, “ l’ordine di demolizione di opere abusive, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante e non richiede alcuna verifica quanto al dolo o alla colpa, potendo essere rivolto a chi non abbia commesso la violazione ma si trovi – al momento dell’irrogazione – in un rapporto giuridico con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso, da ultimo T.A.R. Catania, sez. II, 27 giugno 2022, n. 1719; Sez. III, 20 settembre 2021, n. 2833; Sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674). Ciò non significa che sia esclusa la responsabilità del materiale esecutore dell’opera; ma tale responsabilità si aggiunge a quella di colui che, trovandosi in una relazione di immediata disponibilità dell’opera, è nelle migliori condizioni per poter eseguire la demolizione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 31 dicembre 2018, n. 7305; Consiglio di Stato sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1650) ” - Tar Sicilia, Catania, sez. II, sent. 30/2023.
5.1.1 – Ad ogni buon conto, la censura presenta anche profili di inammissibilità per carenza di interesse, poiché – avendo parte ricorrente alienato l’immobile – non è nelle condizioni di ottemperare all’ordine impartito, né di subire le conseguenze dell’inottemperanza.
5.2 – La seconda censura – incentrata sulla violazione delle garanzie procedimentali – è parimenti infondata. In argomento, è sufficiente richiamare la giurisprudenza, assolutamente maggioritaria, secondo cui l’ordinanza che sanziona un abuso edilizio, per sua natura vincolata, non richiede l’invio della comunicazione d’avvio del procedimento ai destinatari; cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 29/11/2022, n. 10484: “ L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; .. ”.
5.3 – Quanto alla denunziata carenza di motivazione, si rammenta che “ L’Adunanza Plenaria con sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, ha escluso che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; non può, pertanto, porsi neppure un problema di affidamento, che presuppone una posizione favorevole all’intervento riconosciuta da un atto in tesi illegittimo, poi successivamente oggetto di un provvedimento di autotutela (in tal senso vedasi anche Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1267). Infatti, l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908; id., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5256) ” – Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 5608/2020.
5.4 – Né - ad integrare la paventata carenza istruttoria e motivazionale - può valere il richiamo ad una relazione tecnica il cui contenuto parte ricorrente afferma di non conoscere, tenuto conto che:
a) il provvedimento impugnato contiene la puntuale descrizione degli abusi che risulta mutuata proprio dalla richiamata relazione;
b) “.. nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica redazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri, come nella specie; essa, non riscontrando peculiari limitazioni nella legge, non assume carattere eccezionale e non è circoscritta a meri elementi integrativi del percorso argomentativo, con la conseguenza che non rifluisce sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non risulta minimamente degradata (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016 n. 752). Si precisa, al riguardo, che non può essere lamentata la mancata disponibilità, sotto forma di allegazione o di compendio, della relazione tecnica posta a base dell’ordinanza di demolizione. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 cit., comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente (o sinteticamente) nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 12 ottobre 2018 n. 5899; TAR Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002) ” - Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3425/2021.
5.5 – Anche l’ultima censura non merita condivisione, considerato che:
a) parte ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’anteriorità degli abusi rispetto al 1967;
b) “ .. nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accade, deve effettuarsene una valutazione globale atteso che “la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione” (cfr. in tali sensi, Tar Campania, Napoli, sezione sesta, sentenze n. 5835 del 18 dicembre 2013, n. 1114 del 5 marzo 2012; n. 26787 del 3 dicembre 2010; 16 aprile 2010, n. 1993; 25 febbraio 2010, n. 1155; 9 novembre 2009, n. 7053; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 11 marzo 2010, n. 584). Al riguardo, il Consiglio di Stato (n. 6235 dell’8 settembre 2021) ha da ultimo ribadito che <<al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata ” - così, da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 16/1/2023 n. 330.
Va poi rimarcato che gli abusi risultano realizzati (incontestatamente) in area sottoposta a molteplici vincoli (che il gravato provvedimento elenca), di talché (anche a voler ipotizzare una valutazione atomistica), la sanzione demolitoria sarebbe legittima tenuto conto che:
- in base al disposto dell’art. 32 co. 3 d.P.R. n. 380/01, l’intervento sulla distribuzione interna va definito come di variazione essenziale ed è valutato e sanzionato ai sensi del precedente art. 31;
- quanto alla veranda ed ai prospetti, si osserva che “ per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757) ” - così, ex multis, la Sezione, con sent. 28/11/22 n. 7399.
6 – Per tutto quanto precede, la domanda va respinta.
7 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO