Sentenza 23 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/10/2025, n. 7825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7825 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07825/2025REG.PROV.COLL.
N. 09374/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9374 del 2023, proposto da Edelweiss Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Volturara Appula, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Foggia, Regione Puglia, Regione Molise, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di San Bartolomeo in Galdo, Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05768/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volturara Appula e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello notificato in data 23 novembre 2023 la società Edelweiss Power s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli – Sez. VII, n. 5768 del 23 ottobre 2023 con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Volturara Appula avverso il provvedimento di PAUR e gli atti presupposti recanti l’autorizzazione alla realizzazione di un progetto di parco eolico da 28 Mw proposto dalla medesima società, da ubicarsi nel territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo, al confine con la Regione Puglia e con il territorio del Comune di Volturara Appula.
Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto che “ il procedimento che ha condotto all’adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati si sia svolto in modo illegittimo, per non avere la Regione Campania coinvolto in modo tempestivo ed efficace il Comune di Volturara Appula benchè fosse un ente interessato e competente a esprimersi sulla realizzazione del progettato impianto ”.
Nelle more della definizione dell’appello proposto dalla società Edelweiss Power S.r.l. (n. R.G. 9374/2023), la Regione Campania – in esecuzione della sentenza di primo grado – ha riavviato il procedimento con la riconvocazione della Conferenza di servizi, cui è stato invitato anche il Comune di Volturara Appula, e lo ha concluso con l’adozione dei seguenti nuovi provvedimenti autorizzativi dell’impianto eolico, depositati in giudizio il 21 luglio 2025:
1) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 244 del 9/10/2024, recante “provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale integrato con la valutazione di Incidenza” (VIA e Vinca) del progetto della Edelweiss Power Srl di impianto eolico da 28 MW nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ed opere di connessione;
2) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 73 del 18/11/2024, recante “Autorizzazione Unica” (AU) del medesimo progetto;
3) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 307 del 10/12/2024, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (PAUR) del medesimo progetto;
4) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 504 del 17/6/2025, recante “esproprio/asservimento ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n.327/01 e occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/01” per il medesimo progetto;
5) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 567 del 5/7/2025, recante integrazione al D.D. di esproprio n. 504 del 17/06/2025.
A seguito della adozione dei nuovi provvedimenti autorizzativi dell’impianto eolico, con nota depositata in data 29 agosto 2025 l’appellante ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello n. R.G. 9374/2023.
All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025 sono comparsi i difensori delle parti, evidenziando non solo l’improcedibilità dell’appello ma anche la sostanziale cessazione della materia del contendere, non essendo stata rappresentata l’intenzione del Comune di impugnare gli atti sopravvenuti.
Il difensore del Comune di Volturara Appula ha tuttavia chiesto in udienza la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, stante l’infondatezza del gravame, a motivo del vizio procedimentale rilevato e censurato dal T.a.r.; a tale richiesta si è opposto il difensore della società appellante, evidenziando che l’annullamento del T.a.r. è stato giustificato per un vizio meramente formale, rilevato nel mancato coinvolgimento nel procedimento autorizzatorio del Comune di Volturara Appula, come confermato dal successivo esito favorevole del nuovo iter procedimentale rinnovato in esecuzione della sentenza appellata.
Tanto premesso il Collegio è dell’avviso che, ferma l’improcedibilità dell’appello per i motivi esposti in premessa, le spese del giudizio possano essere compensate, atteso che il venir meno dell’interesse alla decisione non discende da valutazioni soggettive o scelte processuali della parte appallante ma dalla oggettiva inutilità di una pronuncia di merito, in presenza dell’integrale rinnovazione dell’ iter autorizzatorio in senso favorevole alla società istante, il cui esito lo stesso Comune non ha inteso, allo stato, contestare.
I provvedimenti sopravvenuti rappresentano un impedimento giuridico oggettivo anche ad una valutazione di soccombenza in chiave di prognosi ipotetica, trattandosi dello sviluppo fisiologico dell’attività di esecuzione della sentenza di primo grado che, in quanto in toto favorevole alla appellante, priva quest’ultima, per circostanze sopravvenute, di una delle condizioni dell’azione – segnatamente l’interesse - sussistente al momento della notifica del gravame.
In una siffatta ipotesi il Collegio è dell’avviso che non possa configurarsi alcuna soccombenza, neppure virtuale, ricorrendo piuttosto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese del grado tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO