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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 609/2025 V.G.
REPYBBLICAPVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Barbara Cao
Giudice dott. Alessandro Petronzi
Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte 1
nata a [...] il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...] con l'Avv. BIANCA GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA
e
CP 1
nato a [...] il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]
con l'Avv. BIANCA GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in RI OM, in data 13.4.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di MA NS - anno 2009, atto n. 2, parte II, serie
A)
con i seguenti figli OR:
nato l'[...] Persona 1
nato il [...] Persona 2 " FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Parte 1 e CP 1 coniugati in MA 1) Pronunciare la separazione personale tra
NS (Co) in data 13/4/2009.
2) Affidare i figli minori Per 1 e Per 2 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
Poiché il Signor Parte 1 risiede e lavora a Dubai (Emirati Arabi Uniti), le parti concordano che egli potrà incontrare i minori e tenerli con sé con modalità da concordarsi con la moglie volta per volta, previo congruo preavviso, in occasione di eventuali rientri in Italia allo stato non pianificabili, quando gli impegni lavorativi glielo consentano.
Egli inoltre potrà tenere con sé i figli, portandoli con sé a Dubai (Emirati Arabi Uniti), per 7 giorni nelle vacanze natalizie, ad anni alterni nel periodo 23/12-30/12 e 30/12-6/1, nonché per almeno 4 settimane durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Assegnare la casa coniugale in MA NS (CO), Via Risorgimento 51 di proprietà dei coniugi CP al 50%, alla Signora che continuerà a convivervi con i figli, dando atto che il marito se ne è già da tempo allontanato asportando i propri effetti personali. I mobili e gli arredi presenti nell'abitazione verranno suddivisi tra i coniugi secondo lista a parte. CP La Signora provvederà ad effettuare le necessarie volturazioni entro e non oltre il deposito del
4) ricorso e sosterrà le utenze nonché le spese ordinarie relative all'immobile assegnato. CP
5) Il Signor Parte_1 verserà alla Signora -, a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
6) Il padre sosterrà inoltre il 100% delle spese extra relative ai figli come individuate ed elencate nel
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Como. Le parti si impegnano ad effettuare i conteggi ai fini dei rimborsi con cadenza mensile.
7) Il Signor Parte 1 sosterrà integralmente le spese di andata e ritorno per i viaggi dei figli a Dubai
(Emirati Arabi Uniti) per stare presso di lui.
8) Il Signor Parte_1 verserà alla moglie a titolo di divisione della comunione e a definizione dei rapporti nati durante il matrimonio, l'importo di € 200.000 (duecentomila), da corrispondersi entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione.
9) Il Signor Parte 1 si impegna a trasferire alla Signora CP 1 con atto notarile avente
efficacia reale da stipularsi in adempimento alle condizioni di separazione e quindi con le previste agevolazioni fiscali, entro 180 giorni dal deposito della sentenza di separazione la propria quota del 50% del diritto di proprietà sull'immobile ex casa coniugale e relative pertinenze, sito in MA NS, Via
Risorgimento, 51, e in particolare: MA NS (Co) Via Risorgimento, SNC Piano S1, foglio 11 particella 100 sub 8; MA NS (Co) Via Risorgimento, 47 Piano S1, foglio 11, particella 100, sub 19;
MA NS (Co) Via Risorgimento, 51 Piano 2, foglio 11, particella 100 sub 5.
CP 1 si accollerà integralmente il10) A fronte del trasferimento di cui al punto 9) la Signora
pagamento del mutuo stipulato dalle parti per l'acquisto del suddetto immobile in data 26/05/2016.
11) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti, hanno già risolto ogni ulteriore loro rapporto, e che con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 sposati in data 13.4.2009, in RI OM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di RI OM - anno 2009, atto n. 2, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI OM, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPYBBLICAPVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Barbara Cao
Giudice dott. Alessandro Petronzi
Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte 1
nata a [...] il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...] con l'Avv. BIANCA GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA
e
CP 1
nato a [...] il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]
con l'Avv. BIANCA GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in RI OM, in data 13.4.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di MA NS - anno 2009, atto n. 2, parte II, serie
A)
con i seguenti figli OR:
nato l'[...] Persona 1
nato il [...] Persona 2 " FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Parte 1 e CP 1 coniugati in MA 1) Pronunciare la separazione personale tra
NS (Co) in data 13/4/2009.
2) Affidare i figli minori Per 1 e Per 2 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
Poiché il Signor Parte 1 risiede e lavora a Dubai (Emirati Arabi Uniti), le parti concordano che egli potrà incontrare i minori e tenerli con sé con modalità da concordarsi con la moglie volta per volta, previo congruo preavviso, in occasione di eventuali rientri in Italia allo stato non pianificabili, quando gli impegni lavorativi glielo consentano.
Egli inoltre potrà tenere con sé i figli, portandoli con sé a Dubai (Emirati Arabi Uniti), per 7 giorni nelle vacanze natalizie, ad anni alterni nel periodo 23/12-30/12 e 30/12-6/1, nonché per almeno 4 settimane durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Assegnare la casa coniugale in MA NS (CO), Via Risorgimento 51 di proprietà dei coniugi CP al 50%, alla Signora che continuerà a convivervi con i figli, dando atto che il marito se ne è già da tempo allontanato asportando i propri effetti personali. I mobili e gli arredi presenti nell'abitazione verranno suddivisi tra i coniugi secondo lista a parte. CP La Signora provvederà ad effettuare le necessarie volturazioni entro e non oltre il deposito del
4) ricorso e sosterrà le utenze nonché le spese ordinarie relative all'immobile assegnato. CP
5) Il Signor Parte_1 verserà alla Signora -, a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
6) Il padre sosterrà inoltre il 100% delle spese extra relative ai figli come individuate ed elencate nel
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Como. Le parti si impegnano ad effettuare i conteggi ai fini dei rimborsi con cadenza mensile.
7) Il Signor Parte 1 sosterrà integralmente le spese di andata e ritorno per i viaggi dei figli a Dubai
(Emirati Arabi Uniti) per stare presso di lui.
8) Il Signor Parte_1 verserà alla moglie a titolo di divisione della comunione e a definizione dei rapporti nati durante il matrimonio, l'importo di € 200.000 (duecentomila), da corrispondersi entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione.
9) Il Signor Parte 1 si impegna a trasferire alla Signora CP 1 con atto notarile avente
efficacia reale da stipularsi in adempimento alle condizioni di separazione e quindi con le previste agevolazioni fiscali, entro 180 giorni dal deposito della sentenza di separazione la propria quota del 50% del diritto di proprietà sull'immobile ex casa coniugale e relative pertinenze, sito in MA NS, Via
Risorgimento, 51, e in particolare: MA NS (Co) Via Risorgimento, SNC Piano S1, foglio 11 particella 100 sub 8; MA NS (Co) Via Risorgimento, 47 Piano S1, foglio 11, particella 100, sub 19;
MA NS (Co) Via Risorgimento, 51 Piano 2, foglio 11, particella 100 sub 5.
CP 1 si accollerà integralmente il10) A fronte del trasferimento di cui al punto 9) la Signora
pagamento del mutuo stipulato dalle parti per l'acquisto del suddetto immobile in data 26/05/2016.
11) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti, hanno già risolto ogni ulteriore loro rapporto, e che con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 sposati in data 13.4.2009, in RI OM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di RI OM - anno 2009, atto n. 2, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI OM, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao