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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6072/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardi Sabrina che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in UCRAINA il Parte_1 Parte_2
20/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 37 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 30.12.2006. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 21.3.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 4.04.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nelle more del giudizio il figlio della coppia ha conseguito la maggiore età e, pertanto, sono venuti meno i presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al suo regime di frequentazione con il genitore non collocatario. Nulla si dispone pertanto al riguardo.
Per il resto, vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre concorra al mantenimento del figlio versando alla madre - entro il giorno 15 di ogni mese - la somma mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a richiedersi reciprocamente l'assegno divorzile in quanto in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
SPESE di lite interamente a carico di in conformità all'accordo delle parti. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6072/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardi Sabrina che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in UCRAINA il Parte_1 Parte_2
20/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 37 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 30.12.2006. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 21.3.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 4.04.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nelle more del giudizio il figlio della coppia ha conseguito la maggiore età e, pertanto, sono venuti meno i presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al suo regime di frequentazione con il genitore non collocatario. Nulla si dispone pertanto al riguardo.
Per il resto, vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre concorra al mantenimento del figlio versando alla madre - entro il giorno 15 di ogni mese - la somma mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a richiedersi reciprocamente l'assegno divorzile in quanto in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
SPESE di lite interamente a carico di in conformità all'accordo delle parti. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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