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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, RE
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12152/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Belon N. 129 00169 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124287036 000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, una cartella notificata il 6.5.2024 ai fini Irpef 2020 di € 103.459,00, deducendo l'omessa comunicazione di atto prodromico, l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, la decadenza ex art. 17 del Dpr n. 602/73, l'avvenuto pagamento del dovuto per n. 4 modd. F24 di totali
€ 19.535,75, l'omessa prova dei flussi di carico dell'affidamento al Concessionario della riscossione, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con distrazione delle spese. Allegava la cartella impugnata, i modd. F24 citati.
Si costituivano entrambe le Parti resistenti: l'A.d.E.R., con avvocato del libero foro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocava la sospensione emrgenziale, allegando estratto di ruolo;
l'Agenzia delle Entrate, invocando la notifica di avviso bonario in data 15.11.2023.
Veniva respinta l'istanza di sospensione e all'udienza del 19.1.2026, per la trattazione del merito, Parte ricorrente richiamava il proprio deposito del 16.1.2026, con cui aveva allegato l'accoglimento di istanza di rateazione del debito iscritto a ruolo per € 304.044,42 , che comprendeva la cartella oggetto della controversia, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensaizone delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la documentata rateazione costituisce l'assorbente presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono liquidate in dispositivo e poste carico della Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la Società ricorrente alle spese che liquida in € 1.000,00 oltre accessori a favore dell'A.d.E.R. da distrarre al difensore e ad
€ 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate. Il RE Il Presidente
FA Cuppone OM RV
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, RE
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12152/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Belon N. 129 00169 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124287036 000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, una cartella notificata il 6.5.2024 ai fini Irpef 2020 di € 103.459,00, deducendo l'omessa comunicazione di atto prodromico, l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, la decadenza ex art. 17 del Dpr n. 602/73, l'avvenuto pagamento del dovuto per n. 4 modd. F24 di totali
€ 19.535,75, l'omessa prova dei flussi di carico dell'affidamento al Concessionario della riscossione, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con distrazione delle spese. Allegava la cartella impugnata, i modd. F24 citati.
Si costituivano entrambe le Parti resistenti: l'A.d.E.R., con avvocato del libero foro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocava la sospensione emrgenziale, allegando estratto di ruolo;
l'Agenzia delle Entrate, invocando la notifica di avviso bonario in data 15.11.2023.
Veniva respinta l'istanza di sospensione e all'udienza del 19.1.2026, per la trattazione del merito, Parte ricorrente richiamava il proprio deposito del 16.1.2026, con cui aveva allegato l'accoglimento di istanza di rateazione del debito iscritto a ruolo per € 304.044,42 , che comprendeva la cartella oggetto della controversia, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensaizone delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la documentata rateazione costituisce l'assorbente presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono liquidate in dispositivo e poste carico della Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la Società ricorrente alle spese che liquida in € 1.000,00 oltre accessori a favore dell'A.d.E.R. da distrarre al difensore e ad
€ 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate. Il RE Il Presidente
FA Cuppone OM RV