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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2020 depositato il 08/10/2020
proposto da
Associazione_1 - Associazione_1 Per Il Credito Alla Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 26/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO IM IR 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5605/2020 RGA, l'Associazione_1 per il Credito alla Cooperazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo n.955/04/2020, pronunciata sul ricorso avverso il rifiuto sull'istanza presentata per la somma di €85.513,21, quale credito d'imposta a titolo di IR, emergente dalla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 1994.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le doglianze formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'Istituto appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata:
1-violazione dell'art.32 del
D.Lgs.n.546/1992, stante che i giudici di prime cure che hanno respinto il ricorso ritenendo che il credito vantato dall'IRCAC fosse insussistente, perché determinato sulla base di un “calcolo errato”;
2-violazione dell'art.48 bis del D.P.R.n.602/1973, dell'art.3 D.M.18.1.2008, n.40, dell'art.44 D.P.R.n.602/1973, dell'art.3, comma 141, della L.n.662/1996, e dell'art.1 del D.M. 27.6.2003; 3- violazione dell'art.23 del D.Lgs.
n.472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere all'appello.
All'udienza del 13 giugno 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In data 11/02/2011 la società appellante presentava istanza di rimborso della somma di €86.368,35 (di cui
€ 85.513,21 in linea capitale ed €855,14 per interessi dal 1/07 al 31/12/2010), quale importo residuo di un credito IR di £.20.000.000.000 (pari a €10.329.137,98) emergente dalla dichiarazione dei redditi modello
760/95, relativa all'anno d'imposta 1994.
E' incontroverso che dalla produzione documentale offerta nel giudizio di primo grado con la nota del
24.12.2019, nuovamente depositata in questo grado di appello con la nota del 28.12.2023, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.23.590.000.000 (£. 25.144.380.000 - £. 1.554.274.000 = £.23.590.000.000).
L'Ufficio ha sostenuto nelle controdeduzioni che il credito vantato dall'Istituto non sarebbe stato pari ad
€10.329.137,98, ma di minore importo pari ad €10.315.109,01, dovendosi decurtare “dal credito originariamente vantato (…) l'importo di €.14.028,97 per ruoli segnalati da Equitalia Spa.
Pertanto, a giudizio dell'Ufficio e dei primi giudici, l'Istituto avrebbe avuto diritto al rimborso del credito in linea capitale di €10.315.109,01, pari alla differenza tra €.10.329.137,98 ed €.14.028,97 (€.10.329.137,98 –
€.14.028,97 = €10.315.109,01).
Invero, l'art.48 bis del D.P.R .n.602/1973 prevedeva, nel testo applicabile ratione temporis, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
Il regolamento necessario ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973
è stato adottato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.1.2008 e prevede, all'art.2, che prima di eseguire il pagamento delle somme spettanti, i soggetti pubblici procedono alla verifica di eventuali inadempimenti da parte del beneficiario del pagamento inoltrando apposita richiesta a “Società_1
S.p.A.”.
Ai sensi del successivo art.3, “il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (…) per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione” (cfr. art.3, comma 4). “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art.72 bis” del D.P.R.n.602/1973, “l'ordine di versamento di somme per l'importo” del debito per cui si è verificato l'inadempimento, “il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario” (cfr. art.3, comma 6).
Orbene, l'Ufficio ha opposto alla domanda formulata dall'Istituto appellante la parziale insistenza del credito richiesto a rimborso, opponendo l'esistenza di ruoli segnalati dall'Agente della Riscossione.
Sul punto, a seguito dell'ordinanza istruttoria n.429/2024, il Collegio ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare apposita relazione “circa la natura del credito di euro 14.028,97 per ruoli segnalati da Equitalia”.
Tuttavia, a riscontro della suddetta ordinanza, l'Ufficio depositava la mera richiesta formulata all'Agente della
Riscossione al fine di ricevere il dettaglio dei ruoli a suo tempo segnalati.
Al fine di porre a fondamento la legittimità della decurtazione operata pari ad €14.028,97 per asseriti carichi pendenti in capo all'istituto appellante, l'Ufficio avrebbe dovuto provare quanto meno l'avvenuta notificazione, da parte dell'Agente della Riscossione, dell'atto di pignoramento del credito presso terzi per il suddetto importo di €14.028,97, per il quale l'Istituto ha esercitato l'azione di rimborso che costituisce oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che l'Ufficio non avendo dato prova che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1994 sia stato pignorato per l'importo di €.14.028,97, deve affermarsi che il credito in linea capitale vantato dall'Istituto era fin dall'inizio pari ad €10.329.137,98.
D'altra parte, posto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario, deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, richiesta dall'Ufficio appellato.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- in riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.955/04/2020, accoglie l'appello dell'Associazione_1 per il Credito alla Cooperazione e per l'effetto dispone il rimborso come in domanda, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024. IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE ET IO MA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2020 depositato il 08/10/2020
proposto da
Associazione_1 - Associazione_1 Per Il Credito Alla Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 26/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO IM IR 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5605/2020 RGA, l'Associazione_1 per il Credito alla Cooperazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo n.955/04/2020, pronunciata sul ricorso avverso il rifiuto sull'istanza presentata per la somma di €85.513,21, quale credito d'imposta a titolo di IR, emergente dalla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 1994.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le doglianze formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'Istituto appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata:
1-violazione dell'art.32 del
D.Lgs.n.546/1992, stante che i giudici di prime cure che hanno respinto il ricorso ritenendo che il credito vantato dall'IRCAC fosse insussistente, perché determinato sulla base di un “calcolo errato”;
2-violazione dell'art.48 bis del D.P.R.n.602/1973, dell'art.3 D.M.18.1.2008, n.40, dell'art.44 D.P.R.n.602/1973, dell'art.3, comma 141, della L.n.662/1996, e dell'art.1 del D.M. 27.6.2003; 3- violazione dell'art.23 del D.Lgs.
n.472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere all'appello.
All'udienza del 13 giugno 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In data 11/02/2011 la società appellante presentava istanza di rimborso della somma di €86.368,35 (di cui
€ 85.513,21 in linea capitale ed €855,14 per interessi dal 1/07 al 31/12/2010), quale importo residuo di un credito IR di £.20.000.000.000 (pari a €10.329.137,98) emergente dalla dichiarazione dei redditi modello
760/95, relativa all'anno d'imposta 1994.
E' incontroverso che dalla produzione documentale offerta nel giudizio di primo grado con la nota del
24.12.2019, nuovamente depositata in questo grado di appello con la nota del 28.12.2023, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.23.590.000.000 (£. 25.144.380.000 - £. 1.554.274.000 = £.23.590.000.000).
L'Ufficio ha sostenuto nelle controdeduzioni che il credito vantato dall'Istituto non sarebbe stato pari ad
€10.329.137,98, ma di minore importo pari ad €10.315.109,01, dovendosi decurtare “dal credito originariamente vantato (…) l'importo di €.14.028,97 per ruoli segnalati da Equitalia Spa.
Pertanto, a giudizio dell'Ufficio e dei primi giudici, l'Istituto avrebbe avuto diritto al rimborso del credito in linea capitale di €10.315.109,01, pari alla differenza tra €.10.329.137,98 ed €.14.028,97 (€.10.329.137,98 –
€.14.028,97 = €10.315.109,01).
Invero, l'art.48 bis del D.P.R .n.602/1973 prevedeva, nel testo applicabile ratione temporis, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
Il regolamento necessario ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973
è stato adottato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.1.2008 e prevede, all'art.2, che prima di eseguire il pagamento delle somme spettanti, i soggetti pubblici procedono alla verifica di eventuali inadempimenti da parte del beneficiario del pagamento inoltrando apposita richiesta a “Società_1
S.p.A.”.
Ai sensi del successivo art.3, “il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (…) per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione” (cfr. art.3, comma 4). “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art.72 bis” del D.P.R.n.602/1973, “l'ordine di versamento di somme per l'importo” del debito per cui si è verificato l'inadempimento, “il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario” (cfr. art.3, comma 6).
Orbene, l'Ufficio ha opposto alla domanda formulata dall'Istituto appellante la parziale insistenza del credito richiesto a rimborso, opponendo l'esistenza di ruoli segnalati dall'Agente della Riscossione.
Sul punto, a seguito dell'ordinanza istruttoria n.429/2024, il Collegio ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare apposita relazione “circa la natura del credito di euro 14.028,97 per ruoli segnalati da Equitalia”.
Tuttavia, a riscontro della suddetta ordinanza, l'Ufficio depositava la mera richiesta formulata all'Agente della
Riscossione al fine di ricevere il dettaglio dei ruoli a suo tempo segnalati.
Al fine di porre a fondamento la legittimità della decurtazione operata pari ad €14.028,97 per asseriti carichi pendenti in capo all'istituto appellante, l'Ufficio avrebbe dovuto provare quanto meno l'avvenuta notificazione, da parte dell'Agente della Riscossione, dell'atto di pignoramento del credito presso terzi per il suddetto importo di €14.028,97, per il quale l'Istituto ha esercitato l'azione di rimborso che costituisce oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che l'Ufficio non avendo dato prova che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1994 sia stato pignorato per l'importo di €.14.028,97, deve affermarsi che il credito in linea capitale vantato dall'Istituto era fin dall'inizio pari ad €10.329.137,98.
D'altra parte, posto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario, deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, richiesta dall'Ufficio appellato.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- in riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.955/04/2020, accoglie l'appello dell'Associazione_1 per il Credito alla Cooperazione e per l'effetto dispone il rimborso come in domanda, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024. IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE ET IO MA