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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5883/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Anita Ferraro
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell' anno 2020 per n. 186 giornate annue, alle dipendenze dell'azienda agricola AN CO, lamentando l'illegittimità del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per l'anno 2020.
Si è costituito l' per eccepire l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_2 decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento che, dal certificato Arla depositato in atti, risultavano accreditate solo 26 giornate in agricoltura.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti.
****
Preliminarmente occorre specificare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020, di cui si legge nella richiesta del 24.2.2021, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' resistente, attesa la CP_1 regolarità dell'iter amministrativo seguito dalla parte ricorrente attraverso la presentazione della domanda amministrativa (cfr. allegati fascicolo parte ricorrente).
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza stante l'inoperatività nel presente giudizio, dal momento che essa opera solo per le azioni giudiziali dirette finalizzate alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli e non, come nel caso per cui è processo, per azioni dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione mai erogata in via amministrativa.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente, difatti, non ha offerto la prova del diritto di quanto preteso.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Ebbene, nel caso per cui è processo si riscontra un difetto di allegazione da parte del ricorrente in ordine ai requisiti richiesti ex lege per accedere ai benefici previdenziali invocati in giudizio, che non trova alcun supporto probatorio negli atti di causa.
Segnatamente, i requisiti del diritto alla prestazione temporanea (indennità di disoccupazione agricola) dedotta si ravvisano nei seguenti:
✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Per ciò che concerne la prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, che ha introdotto l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare quale prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
Nello specifico ambito del lavoro agricolo l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola ed è calcolato in relazione alle giornate annue di lavoro agricolo, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e di festività.
Inoltre, la succitata norma generale prevede che la misura dell'assegno dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei componenti e dal reddito complessivo del medesimo nucleo familiare.
Altra condizione fondamentale per la percezione dell'assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Ebbene, il ricorrente, però, non ha prodotto una certificazione relativa allo stato di famiglia, non ha prodotto certificazione relativa alla prole, non ha prodotto alcun certificato relativo al nucleo familiare, sia con riferimento ai componenti che ai redditi.
Inoltre, come allegato da e confermato sul piano documentale le giornate accreditate in CP_2 favore di parte ricorrente sono 26 (cfr. arla in all. parte resistente).
Pertanto, il ricorrente non può vantare il numero minimo di contributi giornalieri nel biennio per avere titolo alla provvidenza in contesa (n. 102). La produzione documentale in atti attesta inequivocabilmente l'assenza degli elementi costituitivi dell'indennità ed ANF rivendicate per il 2020. Parte ricorrente dal canto suo non ha articolato prova testimoniale. Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (CUD e buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro. In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020.
Nulla per le spese, considerata l'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Anita Ferraro
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE
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FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell' anno 2020 per n. 186 giornate annue, alle dipendenze dell'azienda agricola AN CO, lamentando l'illegittimità del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per l'anno 2020.
Si è costituito l' per eccepire l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_2 decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento che, dal certificato Arla depositato in atti, risultavano accreditate solo 26 giornate in agricoltura.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti.
****
Preliminarmente occorre specificare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020, di cui si legge nella richiesta del 24.2.2021, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' resistente, attesa la CP_1 regolarità dell'iter amministrativo seguito dalla parte ricorrente attraverso la presentazione della domanda amministrativa (cfr. allegati fascicolo parte ricorrente).
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza stante l'inoperatività nel presente giudizio, dal momento che essa opera solo per le azioni giudiziali dirette finalizzate alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli e non, come nel caso per cui è processo, per azioni dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione mai erogata in via amministrativa.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente, difatti, non ha offerto la prova del diritto di quanto preteso.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Ebbene, nel caso per cui è processo si riscontra un difetto di allegazione da parte del ricorrente in ordine ai requisiti richiesti ex lege per accedere ai benefici previdenziali invocati in giudizio, che non trova alcun supporto probatorio negli atti di causa.
Segnatamente, i requisiti del diritto alla prestazione temporanea (indennità di disoccupazione agricola) dedotta si ravvisano nei seguenti:
✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Per ciò che concerne la prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, che ha introdotto l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare quale prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
Nello specifico ambito del lavoro agricolo l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola ed è calcolato in relazione alle giornate annue di lavoro agricolo, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e di festività.
Inoltre, la succitata norma generale prevede che la misura dell'assegno dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei componenti e dal reddito complessivo del medesimo nucleo familiare.
Altra condizione fondamentale per la percezione dell'assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Ebbene, il ricorrente, però, non ha prodotto una certificazione relativa allo stato di famiglia, non ha prodotto certificazione relativa alla prole, non ha prodotto alcun certificato relativo al nucleo familiare, sia con riferimento ai componenti che ai redditi.
Inoltre, come allegato da e confermato sul piano documentale le giornate accreditate in CP_2 favore di parte ricorrente sono 26 (cfr. arla in all. parte resistente).
Pertanto, il ricorrente non può vantare il numero minimo di contributi giornalieri nel biennio per avere titolo alla provvidenza in contesa (n. 102). La produzione documentale in atti attesta inequivocabilmente l'assenza degli elementi costituitivi dell'indennità ed ANF rivendicate per il 2020. Parte ricorrente dal canto suo non ha articolato prova testimoniale. Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (CUD e buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro. In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020.
Nulla per le spese, considerata l'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.10.2025 Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021