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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5679/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5679/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore
[...]
, in virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio Parte_2 Persona_1 rilasciata in Roma in data 28.4.2022 Rep. 177893 Racc. 11776; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv.
Antonietta Giugliano (CF: ) presso il cui studio, sito Potenza C.F._1
(PZ) alla via Nicola Sole nr. 73, è elettivamente domiciliata, PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.9.1973 e residente in [...]; rappresentata e difesa, nel corso del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Giovanni Alfieri
(CF: ) e Luca Maria Romano (CF: ), C.F._3 C.F._4 presso lo studio dei quali, sito in Boscoreale (NA) alla via S.T.E. Cirillo nr. 3, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_2
Email_3
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
pagina 1 di 6 (P. IVA e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in primo grado dalla Dott.ssa Floriana De Blasio
CONVENUTO-APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2336/2022 del 3/9/2021, depositata in data 29/4/2022;
CONCLUSIONI: come da atti e a verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l Parte_1
e il impugnando l'estratto di ruolo n.
[...] Controparte_2
4092/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n.
07120130071010659000 dell'importo complessivo di € 196,74, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_2 infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981, attesa la mancanza di idonei atti interruttivi della stessa.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertare l'illegittimità del ruolo nr. 4092/2013 e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento nr. 07120130071010659000; condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda proposta, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Eccepiva, altresì, la regolarità della notifica della cartella di pagamento nr.
07120130071010659000. Eccepiva, infine, il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.2 Il restava contumace, nonostante la regolare citazione a Controparte_2 giudizio.
1.3 Con sentenza n. 2336/2022 del 3.9.2021, depositata in data 29.4.2022, il Giudice di
Pace di ritenuta l'ammissibilità dell'azione, dichiarava prescritto il Controparte_2 credito sotteso all'estratto di ruolo opposto, condannando l' al pagamento delle CP_3 spese di lite e competenze.
pagina 2 di 6 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con Parte_1 atto di citazione notificato in data 4.11.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (ii) regolarità della notifica cartella di pagamento nr. 07120130071010659000 nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello in quanto fondato in fatto e in diritto con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio eccependo l'ammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Restava contumace il , nonostante la regolare citazione a Controparte_2 giudizio.
5. All'odierna udienza il giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza n. 2336/2022, del 3.9.2021, depositata CP_3 in data 29.4.2022 del Giudice di Pace di è fondato per le ragioni che Controparte_2 seguono.
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2 regolarmente citato e non comparso.
7. Quanto al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
L'azione esperita dall'odierna appellata in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente all'8.4.2013). E' lo stesso opponente, d'altronde, che rappresenta di aver promosso l'opposizione dopo aver effettuato una verifica delle pendenze debitorie a proprio carico mediante richiesta di estratto di ruolo esattoriale all' senza allegare CP_3 alcun concreto e specifico pregiudizio che, ai sensi di Legge, consentirebbe la presentazione di un'opposizione avverso un tale estratto di ruolo. L'opposizione è stata quindi avanzata in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione.
Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
7.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in pagina 3 di 6 tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n.
22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019;
Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite
n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
pagina 4 di 6 Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il
22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
pagina 5 di 6 7.3 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dalla va CP_1 qualificata in termini accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica e, quindi, in assenza di iniziative esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata CP_3 in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire. Non potendosi quest'ultimo rinvenire nella allegazione, generica e non documentata.
7.4 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
8. Poiché la causa è stata decisa anche sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co.
2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 2336/2022 del 3/9/2021, depositata in data 29/4/2022 Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Torre Annunziata, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5679/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore
[...]
, in virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio Parte_2 Persona_1 rilasciata in Roma in data 28.4.2022 Rep. 177893 Racc. 11776; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv.
Antonietta Giugliano (CF: ) presso il cui studio, sito Potenza C.F._1
(PZ) alla via Nicola Sole nr. 73, è elettivamente domiciliata, PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.9.1973 e residente in [...]; rappresentata e difesa, nel corso del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Giovanni Alfieri
(CF: ) e Luca Maria Romano (CF: ), C.F._3 C.F._4 presso lo studio dei quali, sito in Boscoreale (NA) alla via S.T.E. Cirillo nr. 3, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_2
Email_3
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
pagina 1 di 6 (P. IVA e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in primo grado dalla Dott.ssa Floriana De Blasio
CONVENUTO-APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2336/2022 del 3/9/2021, depositata in data 29/4/2022;
CONCLUSIONI: come da atti e a verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l Parte_1
e il impugnando l'estratto di ruolo n.
[...] Controparte_2
4092/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n.
07120130071010659000 dell'importo complessivo di € 196,74, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_2 infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981, attesa la mancanza di idonei atti interruttivi della stessa.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertare l'illegittimità del ruolo nr. 4092/2013 e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento nr. 07120130071010659000; condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda proposta, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Eccepiva, altresì, la regolarità della notifica della cartella di pagamento nr.
07120130071010659000. Eccepiva, infine, il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.2 Il restava contumace, nonostante la regolare citazione a Controparte_2 giudizio.
1.3 Con sentenza n. 2336/2022 del 3.9.2021, depositata in data 29.4.2022, il Giudice di
Pace di ritenuta l'ammissibilità dell'azione, dichiarava prescritto il Controparte_2 credito sotteso all'estratto di ruolo opposto, condannando l' al pagamento delle CP_3 spese di lite e competenze.
pagina 2 di 6 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con Parte_1 atto di citazione notificato in data 4.11.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (ii) regolarità della notifica cartella di pagamento nr. 07120130071010659000 nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello in quanto fondato in fatto e in diritto con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio eccependo l'ammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Restava contumace il , nonostante la regolare citazione a Controparte_2 giudizio.
5. All'odierna udienza il giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza n. 2336/2022, del 3.9.2021, depositata CP_3 in data 29.4.2022 del Giudice di Pace di è fondato per le ragioni che Controparte_2 seguono.
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2 regolarmente citato e non comparso.
7. Quanto al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
L'azione esperita dall'odierna appellata in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente all'8.4.2013). E' lo stesso opponente, d'altronde, che rappresenta di aver promosso l'opposizione dopo aver effettuato una verifica delle pendenze debitorie a proprio carico mediante richiesta di estratto di ruolo esattoriale all' senza allegare CP_3 alcun concreto e specifico pregiudizio che, ai sensi di Legge, consentirebbe la presentazione di un'opposizione avverso un tale estratto di ruolo. L'opposizione è stata quindi avanzata in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione.
Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
7.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in pagina 3 di 6 tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n.
22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019;
Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite
n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
pagina 4 di 6 Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il
22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
pagina 5 di 6 7.3 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dalla va CP_1 qualificata in termini accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica e, quindi, in assenza di iniziative esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata CP_3 in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire. Non potendosi quest'ultimo rinvenire nella allegazione, generica e non documentata.
7.4 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
8. Poiché la causa è stata decisa anche sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co.
2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 2336/2022 del 3/9/2021, depositata in data 29/4/2022 Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Torre Annunziata, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
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