Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 3574/2022 del 14/12/2022 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale per risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROLI' VALERIA Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. D'AMURI ANTONIO Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 02.12.2018, proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1391/2018 emesso, in favore di dal Giudice del Lavoro di Lecce Controparte_1
in data 10.10.2018 e notificato il 23.10.2018, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 15.206,32 a titolo di saldo di retribuzione Aprile 2018 e a titolo di trattamento di fine rapporto. A sostegno della opposizione l'odierna appellante eccepiva una compensazione “atecnica” del credito vantato dal lavoratore con il credito di € 250.000,00 preteso dalla società a titolo di risarcimento del danno causato da comportamenti negligenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del , incaricato di svolgere mansioni di responsabile di magazzino e Parte_2 di gestione dei resi, comportamenti consistiti nell'aver trascurato di effettuare numerosi resi anche di articoli di ingente valore, nell'aver tenuto comportamenti irrispettosi e aggressivi nei confronti della
Amministratrice, cagionando danno alla immagine della azienda e nell'aver effettuato ordinazioni di merce tardive o errate. La società opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo
1223 e 2043 c.c., quantificato in € 250.000,00, o, in subordine, la compensazione tra le somme eventualmente riconosciute come dovute al lavoratore e le somme spettanti alla azienda a seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, in ogni caso con vittoria di spese.
Si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso rilevando che nessuna Controparte_1
contestazione nel merito della pretesa da lui azionata (ultima retribuzione e TFR), era stata mossa dalla società opponente. Quanto ai fatti posti alla base della eccepita compensazione di controparte, negava di aver mai svolto mansioni di responsabile di magazzino (cui inerivano le condotte negligenti ingiustamente addebitategli) ma di essere stato assunto quale impiegato amministrativo (come risultante dalla lettera di assunzione e dall'ultima busta paga di aprile 2018) e di essersi occupato di redazione preventivi e documenti di trasporto, smistamento corrispondenza, archiviazione documentazione, intrattenimento rapporti con professionisti esterni (e non di attività inerenti agli acquisiti, contestazione e restituzione merce), secondo le direttive impartite da titolare CP_2 dell'attività, o in sua assenza da o da altresì negava l'esistenza delle Parte_3 CP_3
condotte negligenti, omissive e aggressive rappresentate nel ricorso in opposizione, peraltro mai contestategli prima del 17.9.2018, data in cui la società opponente riceveva l'atto di messa in mora per il pagamento dei crediti retributivi (poi azionati in via monitoria); precisava inoltre di non essere mai stato oggetto di alcun procedimento disciplinare circostanza ulteriore che evidenziava la strumentalità della domanda risarcitoria azionata solo a seguito della sua domanda di pagamento degli ultimi emolumenti retributivi.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata prova testi, veniva definita il 14.12.2022 con sentenza di rigetto del ricorso in opposizione e condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
Con l'odierno ricorso la impugnava la sentenza n 3574/22 censurandone l'errata ed Parte_1
omessa valutazione dei fatti di causa per inesatta collocazione temporale delle dichiarazioni testimoniali (teste ) inerenti periodi non oggetto del giudizio e per omessa valutazione di altre Tes_1
dichiarazioni testimoniali (testi e ); censurava altresì la sentenza per illogica Tes_2 Tes_3
valutazione della prova testimoniale e delle allegazioni documentali (laddove il primo giudice non aveva dato il corretto rilievo alla documentazione che attestava le giacenze di prodotti invenduti ed i resi non effettuati dal durante il rapporto di lavoro). Concludeva per la riforma della CP_1
sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo, o comunque per la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna del in via riconvenzionale, al risarcimento del danno CP_1 per l'importo di € 250.000. Si costituiva richiamando tutte le circostanze di fatto già esposte in primo grado al Controparte_1
fine di confutare la domanda risarcitoria proposta dalla società opponente concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Non vi è contestazione sul credito retributivo azionato in via monitoria dal lavoratore CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
Invero la società odierna appellante ne chiede, in via riconvenzionale, la compensazione con il maggiore credito risarcitorio conseguente al danno subito dall'azienda a causa della plurima condotta negligente tenuta dal nell'ultimo periodo del rapporto lavorativo, precisamente dal CP_1
settembre 2017 sino alla cessazione del rapporto (30.4.2018), nello svolgimento delle mansioni di responsabile di magazzino e di gestione dei resi;
comportamenti consistiti nell'aver trascurato di effettuare numerosi resi anche di articoli di ingente valore, nell'aver effettuato ordinazioni di merci tardive o errate e nell'aver tenuto comportamenti irrispettosi e aggressivi nei confronti della
Amministratrice, cagionando danno alla immagine della azienda oltre ad un danno economico connesso alle rimanenze di magazzino conseguenti ai resi non effettuati ed agli ordini errati.
I motivi di appello sono riassumibili in un unico motivo consistente nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie orali e documentali che sarebbe stata effettuata dal primo giudice.
Preliminarmente va rilevato che l'onere di provare i fatti posti a base della domanda risarcitoria, ed il danno conseguente, grava ex art 2697 cc, sull'azienda che tale danno afferma di aver subito.
Si tratta quindi di valutare se le prove espletate in primo grado e comunque i capitoli di prova formulati, unitamente alla documentazione allegata dalla società opponente, fossero o meno idonei a provare l'an e, solo in caso affermativo, idonei, anche tramite l'ausilio di una consulenza tecnica, a provare il quantum della domanda risarcitoria azionata in compensazione ed in via riconvenzionale dall'azienda appellante.
Invero il primo giudice ne ha ritenuto l'insussistenza sulla base anche delle dichiarazioni rese da un teste ( ), ex dipendente della società appellante con mansioni di magazziniere sino Testimone_4 all'anno 2015, che dunque nulla era in grado di riferire sui fatti relativi all'arco temporale (settembre
2017/aprile 2018) in cui, secondo gli assunti della società appellante, si sarebbe manifestata la condotta negligente del sotto i plurimi profili sopra evidenziati (nell'aver trascurato di CP_1 effettuare numerosi resi anche di articoli di ingente valore, nell'aver effettuato ordinazioni di merce tardive o errate e nell'aver tenuto comportamenti irrispettosi e aggressivi nei confronti della
Amministratrice).
Deve dunque convenirsi con l'appellante sul disallineamento temporale tra i fatti dichiarati dal teste rispetto alla condotta negligente imputata al lavoratore, giacchè il rapporto di lavoro del Tes_1
, iniziato verso l'anno 2005/2006, si è concluso nell'anno 2015; diversamente la condotta Tes_1 negligente imputata dall'azienda al lavoratore viene fatta decorrere dal settembre 2017 sino alle dimissioni presentate dal ad aprile 2018. CP_1
Pertanto quanto dichiarato dal teste sul fatto che le decisioni sugli ordini da effettuare venissero prese da o da (e non da , come dedotto dall'appellante) può CP_2 Parte_3 Controparte_1
al più assurgere a mero elemento indiziario, in difetto di fatti nuovi, sul fatto che tali abitudini fossero rimaste immutate anche negli anni successivi (2017/2018), non invece a piena prova.
Tuttavia spettando all'azienda, ex art 2697 cc, provare le condotte illegittime del ed il danno CP_1
ad esse conseguenti, diviene dirimente valutare le prove, orali e documentali, dalla stessa offerte in primo grado.
Orbene, si è detto che la società appellante colloca temporalmente nell'ultimo anno del rapporto
(precisamente dal settembre 2017 ad aprile 2018) le condotte negligenti del nella gestione CP_1
del magazzino (di cui assume fosse il responsabile degli ordini e della gestione dei resi, circostanza contestata dal lavoratore), ammettendo invece che nel periodo precedente il aveva sempre CP_1
svolto con impegno le mansioni affidategli.
Così delimitata la cornice temporale in cui collocare le condotte negligenti a lui ascritte, deve rilevarsi che anche le dichiarazioni rese dal teste appaiono di scarso valore probatorio, Testimone_5
atteso che lo stesso ha conoscenza diretta dei fatti per un ristretto arco temporale avendo lavorato presso la per soli due mesi, tra febbraio e marzo 2017, periodo comunque precedente Parte_1
a quello che qui interessa;
per il resto il teste ha riferito circostanze conosciute de relato in quanto riferitegli da clienti (non meglio identificati) della che successivamente ha incontrato Parte_1
presso la nuova azienda in cui lavora che lamentavano la carenza di materiale da acquistare.
Pertanto quanto da lui dichiarato circa un atteggiamento poco collaborativo con i colleghi ed i clienti e circa la penuria di merce nel magazzino dei cui ordini era responsabile, risultano circostanze per un verso non riscontrate né riscontrabili (giacchè conosciute de relato da persone non identificate) e per altro verso riferibili ad un arco temporale che esula da quello indicato in ricorso, venendo qui in esame il successivo periodo settembre 2017-aprile 2018. Altresì non dirimente per provare i fatti di causa risulta la deposizione del teste che ha Tes_2
dichiarato di essersi più volte rifornito di materiale idraulico dalla società rapportandosi per Pt_1
gli ordinativi della merce al Il teste ha riferito di aver notato un ritardo nell'arrivo dei CP_1 materiali tra l'anno 2015 e l'anno 2017 e nell'ultimo periodo una mancanza di merce nel magazzino che il gli riferiva scaturire dalla crisi generale del settore che aveva colpito anche la CP_1 Pt_1
[...]
Orbene tale dichiarazione per un verso conferma una difficoltà nell'approvvigionamento del magazzino per altro verso non offre certezza sul fatto che il avesse piena Parte_1 CP_1 autonomia nell'effettuazione degli ordini o se invece necessitasse di autorizzazione da parte dei soci;
altresì tale penuria nel rifornimento del magazzino viene dal teste collocata temporalmente nel biennio 2015-2017, laddove la condotta negligente imputata dall'azienda al dovrebbe CP_1
riguardare un (parzialmente) diverso e comunque più ristretto arco temporale (settembre 2017-aprile
2018); in ogni caso da tale deposizione se può dirsi provato il fatto oggettivo (scarsità di merce in magazzino) non vi sono elementi che consentano di attribuire tale penuria ad una condotta negligente del CP_1
Lo stesso teste , figlio di , socio della ha confermato che sino CP_3 CP_2 Parte_1 all'anno 2017 nessun problema veniva riscontrato nella gestione del magazzino che solo successivamente “è stato maltrattato e abbandonato” dal CP_1
Il teste ha poi riferito che il gestiva in maniera totalmente autonoma il magazzino CP_2 CP_1
senza necessità di autorizzazione da parte dei soci e che mai era mancata disponibilità finanziaria per l'approvvigionamento del materiale di maggiore consumo, pur confermando periodi di “alti e bassi” dal punto di vista finanziario. Ha poi confermato, in maniera generica di un diverbio tra il e CP_1
l'addetta alla contabilità e di aver più volte invitato il ad avere una condotta più cordiale con CP_1
i clienti.
Tale dichiarazione tuttavia provenendo da uno stretto congiunto (figlio) di , socio CP_2
maggioritario (99%) della società appellante non è idonea ad assurgere a prova determinante ai fini del giudizio sia in ordine al fatto che il avesse piena autonomia negli ordini e resi del CP_1 magazzino sia di conseguenza sull'imputabilità in capo allo stesso sulla penuria della merce di largo consumo e sulla politica dei resi che comportava perdita di clientela e giacenze di merce invenduta.
Da tanto discende anche l'irrilevanza della documentazione prodotta dall'appellante tendente a provare la quantità ed il valore della merce invenduta, e dunque il danno subito dall'azienda, in assenza di idonea prova dell'autonomia nella gestione del magazzino in capo al CP_1 Quanto poi alla lamentata condotta poco professionale e poco cordiale del nei rapporti con CP_1
la clientela, nel periodo settembre 2017-aprile 2018 (che avrebbe comportato una fuga dei clienti con riduzione dei guadagni), alla scarsità dei riscontri probatori diretti non emersi dall'istruttoria (avendo il teste riferito sul punto de relato) e considerata la limitata attendibilità delle Tes_3
dichiarazioni rese dal teste nonché in assenza di alcun rimprovero formale mosso dai soci nei CP_2
suoi confronti (non essendo mai stato promosso alcun procedimento disciplinare), non è possibile far discendere alcuna conseguenza in termini di perdita della clientela da ascrivere al CP_1
Per tutti motivi che precedono, così integrando in punto di fatto la motivazione della gravata sentenza, in assenza di contestazioni sulla pretesa creditoria azionata dal in via monitoria, deve CP_1 concludersi per il rigetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposta da non essendo stati provati i fatti posti a base della domanda proposta il 2.12.2018 Parte_1
con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.6.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 14.12.2022 n. 3574 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 2.4.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott Donatella De Giorgi dott Gennaro Lombardi