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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3020/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19135/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001694771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250012846161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3086/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate—Riscossione, nonché alla Regione Campania, il contribuente DI Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna:
- la cartella di pagamento n. 01220240001694771000 dell'importo complessivo di € 395,46 notificata in data 15.9.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 relativa all'autoveicolo targato Targa_1 e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 834224248784 asseritamente notificato in data 20.9.2021, e all'autoveicolo targato
Targa_2, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 834345004286 asseritamente notificato in data 04.10.2021;
- la cartella di pagamento n. 01220250012846161000 dell'importo complessivo di € 390,06 notificata in data 23.10.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020 relativa all'autoveicolo targato Targa_1, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 064231255286, asseritamente notificato in data 11.8.2023, e all'autoveicolo targato Targa_2, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 064200835480, asseritamente notificato in data 02.8.2023.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti del tributo: in particolare, con riferimento al veicolo tg. Targa_1, lo stesso sarebbe stato consegnato per la rottamazione nell'anno 2005, mentre con riferimento al veicolo tg. Targa_2, il deducente evidenzia di non essere mai stato proprietario di tale veicolo;
2) inesistenza degli avvisi di accertamento prodromici e/o invalidità assoluta per omessa notifica nelle forme prescritte o per nullità insanabile del procedimento di notificazione;
3) nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) nullità dell'atto impugnato per mancanza e/o carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000
e dell'art. 3 l. n. 241/1990 e norme collegate per violazione del diritto di difesa;
5) nullità degli atti impugnati per la mancata allegazione degli avvisi di accertamento;
6) nullità assoluta per mancata notificazione e/o comunicazione degli avvisi di accertamento;
decadenza e prescrizione del potere di recupero per inutile decorso del tempo. Ha concluso come segue: accogliere il ricorso e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o annullare la cartella di pagamento n. 01220250012846161000, notificata in data 23.10.2025, e la cartella di pagamento n. 01220240001694771000, notificata in data 15.09.2025 o successiva, per i motivi esposti in narrativa;
condannare la Regione Campania in solido con Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore.
In data 28.01.2026 si è costituita la Regione Campania, che ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento e le relative notifiche. Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.02.2026 si è costituita l'Agenza delle Entrate-Riscossione che ha così concluso: a. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b. dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: c. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ADER, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU
16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. E inoltre (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass.8295/2018).
Quanto al merito, il ricorso è fondato limitatamente alla cartella di pagamento n. 01220240001694771000.
Quanto alla cartella n. 01220250012846161000, rileva il giudice che la resistente Regione ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento n. 064231255286, notificato in data 11.8.2023, e n. 064200835480, anch'esso notificato in data 11.8.2023 a mani del ricorrente e a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo del ricorrente.
In proposito, rileva che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n.
29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema, v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata). E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Peraltro, nel caso di specie la parte lamenta genericamente la omessa notifica degli atti prodromici, e nulla ha invece eccepito quanto alle concrete modalità di notifica degli atti stessi (sulla non rilevabilità d'ufficio degli eventuali vizi di quest'ultima, v. in particolare Cass. sez. 5, sentenza n. 8398 del 05/04/2013, secondo cui in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto).
L'avvenuta regolare notifica dei predetti atti prodromici comporta perciò la definitività della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione degli stessi.
Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo, ovvero anche la carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti del tributo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva cartella, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
Né, tenuto conto del termine triennale di prescrizione previsto per lo specifico tributo, alcuna prescrizione è maturata tra la data di notifica dei precedenti atti interruttivi non opposti (11.8.2023) e quella di notifica della cartella in questa sede impugnata (23.10.2025).
Con ulteriori motivi di ricorso, l'opponente lamenta la nullità dell'atto impugnato per mancanza e/o carenza di motivazione, nonché per la mancata allegazione degli avvisi di accertamento,
I motivi sono infondati.
Osserva infatti il giudice che il provvedimento in oggetto risulta conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, siccome coerente con le previsioni dell'art. 12 del dPR n.602/1973 secondo il quale è sufficiente la "motivazione anche sintetica della pretesa". E invero, l'atto impugnato contiene gli estremi necessari per la corretta individuazione delle ragioni del recupero. A tal proposito, è noto che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.
P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n.
212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma
1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1111 del 18/01/2018).
Detti principi sono stati da ultimo sanciti da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo – come nel caso di specie è avvenuto - la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Rileva poi che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, e a maggior ragione della successiva intimazione di pagamento, trattandosi di atto a contenuto vincolato, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella (o l'ingiunzione) sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (o le precedenti cartelle) già notificati all'intimato, non sussistendo una effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017).
Il ricorso è invece fondato quanto alla cartella di pagamento n. 01220240001694771000.
E invero, i relativi prodromici Avvisi di accertamento n. 834224248784 e n. 834345004286 risultano notificati rispettivamente in data 20.9.2021 e in data 04.10.2021, sicché appare palese che alla data di notifica della cartella in questa sede opposta, il termine triennale di prescrizione, decorrente dall'ultimo atto interruttivo, previsto per il tributo in oggetto, era già spirato.
Alla soccombenza reciproca segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 01220240001694771000, e lo rigetta nel resto.
Compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19135/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001694771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250012846161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3086/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate—Riscossione, nonché alla Regione Campania, il contribuente DI Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna:
- la cartella di pagamento n. 01220240001694771000 dell'importo complessivo di € 395,46 notificata in data 15.9.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 relativa all'autoveicolo targato Targa_1 e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 834224248784 asseritamente notificato in data 20.9.2021, e all'autoveicolo targato
Targa_2, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 834345004286 asseritamente notificato in data 04.10.2021;
- la cartella di pagamento n. 01220250012846161000 dell'importo complessivo di € 390,06 notificata in data 23.10.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020 relativa all'autoveicolo targato Targa_1, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 064231255286, asseritamente notificato in data 11.8.2023, e all'autoveicolo targato Targa_2, di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 064200835480, asseritamente notificato in data 02.8.2023.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti del tributo: in particolare, con riferimento al veicolo tg. Targa_1, lo stesso sarebbe stato consegnato per la rottamazione nell'anno 2005, mentre con riferimento al veicolo tg. Targa_2, il deducente evidenzia di non essere mai stato proprietario di tale veicolo;
2) inesistenza degli avvisi di accertamento prodromici e/o invalidità assoluta per omessa notifica nelle forme prescritte o per nullità insanabile del procedimento di notificazione;
3) nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) nullità dell'atto impugnato per mancanza e/o carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000
e dell'art. 3 l. n. 241/1990 e norme collegate per violazione del diritto di difesa;
5) nullità degli atti impugnati per la mancata allegazione degli avvisi di accertamento;
6) nullità assoluta per mancata notificazione e/o comunicazione degli avvisi di accertamento;
decadenza e prescrizione del potere di recupero per inutile decorso del tempo. Ha concluso come segue: accogliere il ricorso e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o annullare la cartella di pagamento n. 01220250012846161000, notificata in data 23.10.2025, e la cartella di pagamento n. 01220240001694771000, notificata in data 15.09.2025 o successiva, per i motivi esposti in narrativa;
condannare la Regione Campania in solido con Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore.
In data 28.01.2026 si è costituita la Regione Campania, che ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento e le relative notifiche. Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.02.2026 si è costituita l'Agenza delle Entrate-Riscossione che ha così concluso: a. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b. dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: c. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ADER, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU
16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. E inoltre (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass.8295/2018).
Quanto al merito, il ricorso è fondato limitatamente alla cartella di pagamento n. 01220240001694771000.
Quanto alla cartella n. 01220250012846161000, rileva il giudice che la resistente Regione ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento n. 064231255286, notificato in data 11.8.2023, e n. 064200835480, anch'esso notificato in data 11.8.2023 a mani del ricorrente e a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo del ricorrente.
In proposito, rileva che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n.
29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema, v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata). E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Peraltro, nel caso di specie la parte lamenta genericamente la omessa notifica degli atti prodromici, e nulla ha invece eccepito quanto alle concrete modalità di notifica degli atti stessi (sulla non rilevabilità d'ufficio degli eventuali vizi di quest'ultima, v. in particolare Cass. sez. 5, sentenza n. 8398 del 05/04/2013, secondo cui in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto).
L'avvenuta regolare notifica dei predetti atti prodromici comporta perciò la definitività della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione degli stessi.
Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo, ovvero anche la carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti del tributo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva cartella, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
Né, tenuto conto del termine triennale di prescrizione previsto per lo specifico tributo, alcuna prescrizione è maturata tra la data di notifica dei precedenti atti interruttivi non opposti (11.8.2023) e quella di notifica della cartella in questa sede impugnata (23.10.2025).
Con ulteriori motivi di ricorso, l'opponente lamenta la nullità dell'atto impugnato per mancanza e/o carenza di motivazione, nonché per la mancata allegazione degli avvisi di accertamento,
I motivi sono infondati.
Osserva infatti il giudice che il provvedimento in oggetto risulta conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, siccome coerente con le previsioni dell'art. 12 del dPR n.602/1973 secondo il quale è sufficiente la "motivazione anche sintetica della pretesa". E invero, l'atto impugnato contiene gli estremi necessari per la corretta individuazione delle ragioni del recupero. A tal proposito, è noto che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.
P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n.
212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma
1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1111 del 18/01/2018).
Detti principi sono stati da ultimo sanciti da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo – come nel caso di specie è avvenuto - la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Rileva poi che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, e a maggior ragione della successiva intimazione di pagamento, trattandosi di atto a contenuto vincolato, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella (o l'ingiunzione) sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (o le precedenti cartelle) già notificati all'intimato, non sussistendo una effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017).
Il ricorso è invece fondato quanto alla cartella di pagamento n. 01220240001694771000.
E invero, i relativi prodromici Avvisi di accertamento n. 834224248784 e n. 834345004286 risultano notificati rispettivamente in data 20.9.2021 e in data 04.10.2021, sicché appare palese che alla data di notifica della cartella in questa sede opposta, il termine triennale di prescrizione, decorrente dall'ultimo atto interruttivo, previsto per il tributo in oggetto, era già spirato.
Alla soccombenza reciproca segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 01220240001694771000, e lo rigetta nel resto.
Compensa le spese