TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marletta Cristina Marta;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Livia Gaezza;
-resistente-
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gallo Lisa
Carmela Anna Rita;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
opposizione agli atti esecutivi, a ruolo e all'esecuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 06/03/2023 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90040694 29 000, notificata in data 14.2.2023,
e ai sottesi avvisi di addebito n. 59320140005679202 000, n. 59320150000572972000 e n.
59320150001099638000 relativi a crediti contributivi di titolarità dell , chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di valido titolo esecutivo. Nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti ingiunti, nonché la prescrizione successiva degli atti impugnati;
Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. Accertare e dichiarare
l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di notificare l'intimazione di pagamento per le ragioni sopra esposte”.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti;
la prescrizione, anche successiva, dei crediti di cui agli avvisi di addebito;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione;
la decadenza dal diritto a notificare l'intimazione di pagamento ex art 1 D.L. 106/2005; la violazione dello statuto del contribuente per non essere pervenuta alla ricorrente alcuna comunicazione preventiva prima della notifica della intimazione (L. 212/2000).
Con memoria depositata il 12.6.2023 si è costituita in giudizio l Controparte_3
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di
[...]
merito dell'opposizione, rilevando la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e contestando la fondatezza dei motivi di cui al ricorso.
Con memoria depositata il 14.6.2023 si è costituito in giudizio l , deducendo la CP_1
decadenza di parte ricorrente dall'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi, stante la notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, e l'infondatezza nel merito del ricorso, rappresentando la non imputabilità della eventuale prescrizione maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto dipendente dalla procedura esecutiva affidata all'agente della riscossione.
L'udienza del 10/02/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2 3. Deve precisarsi che, tenuto conto del tenore complessivo del ricorso, l'impugnazione
è stata proposta in questa sede con riguardo ai soli avvisi di addebito sopra indicati e non riguarda l'intimazione di pagamento nel suo complessivo contenuto.
Ciò posto, va rilevato che l'opposizione, nella misura in cui è diretta a contestare la regolarità formale dell'intimazione di pagamento e, dunque, costituisce una opposizione agli atti esecutivi, è tempestiva in quanto proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della intimazione medesima, come indicata da parte ricorrente e risultante dalla documentazione in atti depositata da CP_4
I motivi di opposizione sono tuttavia infondati.
3.1. Risulta priva di fondamento la censura relativa alla nullità dell'intimazione per mancanza del titolo esecutivo presupposto, atteso che è documentata in atti l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa (cfr. allegati al fascicolo di ). CP_1
3.2. Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione e alla violazione del diritto di difesa.
L'intimazione di pagamento opposta appare invero congruamente motivata mediante il richiamo ivi espresso ai sottostanti atti impugnati, correttamente notificati – come detto – all'odierna parte ricorrente. Al riguardo, anche la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. C. Cass. 28689/2018; cfr. altresì C. Cass.
8537/2017).
Infondata è anche la censura relativa alla mancata allegazione dei titoli, tenuto conto della intervenuta notifica degli stessi e della piena validità, anche negli atti amministrativi, di motivazioni per relationem.
3.3. Inconferente appare poi il richiamo alla decadenza di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005 dal momento che da un lato, non è sancito alcun termine di decadenza per la notifica delle intimazioni di pagamento e, dall'altro lato e siccome precisato dalla Suprema Corte, “In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno
2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo
3 l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione” (cfr. C. Cass. 12631/2014; C. Cass.
22436/2015).
3.4. Infondata è anche la censura relativa alla violazione dell'art. 6 co. 5 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), non riferibile né specificamente ai crediti previdenziali né, comunque, all'intimazione di pagamento in quanto essa presuppone la già intervenuta formazione del ruolo (sostituito dall'emissione dell'avviso di addebito) e non richiede alcuna preventiva comunicazione, non trattandosi peraltro un provvedimento amministrativo, quanto piuttosto di un atto.
4. Residua da esaminare l'eccezione di prescrizione.
4.1. Per quanto attiene alla prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi di addebito, va rilevata la decadenza di parte ricorrente stante l'intervenuto decorso del termine di
40 giorni di cui all'art. 24 co. 5 del D.lgs. n. 46/1999 a far data dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, documentata da e rispetto alla quale, peraltro, nessuna osservazione ha CP_1
mosso parte ricorrente.
L' ha infatti documentato di aver notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59320140005679202 000 in data 11.4.2014 (cfr. doc. 1), l'avviso di addebito n.
59320150000572972000 in data 21.7.2015 (cfr. doc. 2) e l'avviso di addebito n.
59320150001099638000 in data 30.9.2015 (cfr. doc. 3).
Non avendo parte ricorrente proposto opposizione entro i quaranta giorni dalla notifica dei suddetti titoli, l'opposizione a ruolo diretta a contestare la prescrizione dei relativi crediti va dichiarata inammissibile.
4.2. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione successiva, che integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica di ciascun avviso di addebito è stato tempestivamente interrotto con la notifica via pec alla ricorrente della intimazione di pagamento n. 29320189027211154000 in data 15.1.2019 (cfr. doc. 3 di CP_4
e, successivamente, dalla intimazione in questa sede opposta (cfr. doc. 1 di . CP_4
Nessuna prescrizione può pertanto dirsi maturata.
4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell'importo dei crediti oggetto di causa e dello scaglione tabellare di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (fino ad € 260.000,00), in ragione dei valori minimi tenuto conto della contenuta complessità delle questioni di fatto e di dritto affrontante nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2688 /2023 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso gli avvisi di addebito oggetto di causa;
rigetta l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione; condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 4200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 4200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania, 11/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marletta Cristina Marta;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Livia Gaezza;
-resistente-
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gallo Lisa
Carmela Anna Rita;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
opposizione agli atti esecutivi, a ruolo e all'esecuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 06/03/2023 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90040694 29 000, notificata in data 14.2.2023,
e ai sottesi avvisi di addebito n. 59320140005679202 000, n. 59320150000572972000 e n.
59320150001099638000 relativi a crediti contributivi di titolarità dell , chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di valido titolo esecutivo. Nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti ingiunti, nonché la prescrizione successiva degli atti impugnati;
Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. Accertare e dichiarare
l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di notificare l'intimazione di pagamento per le ragioni sopra esposte”.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti;
la prescrizione, anche successiva, dei crediti di cui agli avvisi di addebito;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione;
la decadenza dal diritto a notificare l'intimazione di pagamento ex art 1 D.L. 106/2005; la violazione dello statuto del contribuente per non essere pervenuta alla ricorrente alcuna comunicazione preventiva prima della notifica della intimazione (L. 212/2000).
Con memoria depositata il 12.6.2023 si è costituita in giudizio l Controparte_3
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di
[...]
merito dell'opposizione, rilevando la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e contestando la fondatezza dei motivi di cui al ricorso.
Con memoria depositata il 14.6.2023 si è costituito in giudizio l , deducendo la CP_1
decadenza di parte ricorrente dall'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi, stante la notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, e l'infondatezza nel merito del ricorso, rappresentando la non imputabilità della eventuale prescrizione maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto dipendente dalla procedura esecutiva affidata all'agente della riscossione.
L'udienza del 10/02/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2 3. Deve precisarsi che, tenuto conto del tenore complessivo del ricorso, l'impugnazione
è stata proposta in questa sede con riguardo ai soli avvisi di addebito sopra indicati e non riguarda l'intimazione di pagamento nel suo complessivo contenuto.
Ciò posto, va rilevato che l'opposizione, nella misura in cui è diretta a contestare la regolarità formale dell'intimazione di pagamento e, dunque, costituisce una opposizione agli atti esecutivi, è tempestiva in quanto proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della intimazione medesima, come indicata da parte ricorrente e risultante dalla documentazione in atti depositata da CP_4
I motivi di opposizione sono tuttavia infondati.
3.1. Risulta priva di fondamento la censura relativa alla nullità dell'intimazione per mancanza del titolo esecutivo presupposto, atteso che è documentata in atti l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa (cfr. allegati al fascicolo di ). CP_1
3.2. Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione e alla violazione del diritto di difesa.
L'intimazione di pagamento opposta appare invero congruamente motivata mediante il richiamo ivi espresso ai sottostanti atti impugnati, correttamente notificati – come detto – all'odierna parte ricorrente. Al riguardo, anche la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. C. Cass. 28689/2018; cfr. altresì C. Cass.
8537/2017).
Infondata è anche la censura relativa alla mancata allegazione dei titoli, tenuto conto della intervenuta notifica degli stessi e della piena validità, anche negli atti amministrativi, di motivazioni per relationem.
3.3. Inconferente appare poi il richiamo alla decadenza di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005 dal momento che da un lato, non è sancito alcun termine di decadenza per la notifica delle intimazioni di pagamento e, dall'altro lato e siccome precisato dalla Suprema Corte, “In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno
2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo
3 l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione” (cfr. C. Cass. 12631/2014; C. Cass.
22436/2015).
3.4. Infondata è anche la censura relativa alla violazione dell'art. 6 co. 5 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), non riferibile né specificamente ai crediti previdenziali né, comunque, all'intimazione di pagamento in quanto essa presuppone la già intervenuta formazione del ruolo (sostituito dall'emissione dell'avviso di addebito) e non richiede alcuna preventiva comunicazione, non trattandosi peraltro un provvedimento amministrativo, quanto piuttosto di un atto.
4. Residua da esaminare l'eccezione di prescrizione.
4.1. Per quanto attiene alla prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi di addebito, va rilevata la decadenza di parte ricorrente stante l'intervenuto decorso del termine di
40 giorni di cui all'art. 24 co. 5 del D.lgs. n. 46/1999 a far data dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, documentata da e rispetto alla quale, peraltro, nessuna osservazione ha CP_1
mosso parte ricorrente.
L' ha infatti documentato di aver notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59320140005679202 000 in data 11.4.2014 (cfr. doc. 1), l'avviso di addebito n.
59320150000572972000 in data 21.7.2015 (cfr. doc. 2) e l'avviso di addebito n.
59320150001099638000 in data 30.9.2015 (cfr. doc. 3).
Non avendo parte ricorrente proposto opposizione entro i quaranta giorni dalla notifica dei suddetti titoli, l'opposizione a ruolo diretta a contestare la prescrizione dei relativi crediti va dichiarata inammissibile.
4.2. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione successiva, che integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica di ciascun avviso di addebito è stato tempestivamente interrotto con la notifica via pec alla ricorrente della intimazione di pagamento n. 29320189027211154000 in data 15.1.2019 (cfr. doc. 3 di CP_4
e, successivamente, dalla intimazione in questa sede opposta (cfr. doc. 1 di . CP_4
Nessuna prescrizione può pertanto dirsi maturata.
4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell'importo dei crediti oggetto di causa e dello scaglione tabellare di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (fino ad € 260.000,00), in ragione dei valori minimi tenuto conto della contenuta complessità delle questioni di fatto e di dritto affrontante nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2688 /2023 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso gli avvisi di addebito oggetto di causa;
rigetta l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione; condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 4200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 4200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania, 11/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5