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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3545/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2025 vg promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANINI PAOLA e Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANINI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, ma nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti di residenza e domicilio.
2) Essendosene tenuto conto ai fini delle residue pattuizioni - anche di carattere economico -
di cui al presente atto, il diritto al godimento della casa coniugale (di proprietà esclusiva del padre del sig dai coniugi goduta in comodato e sita in Castelvetro di Modena Parte_1
(MO), via Puianello n. 73) e delle relative pertinenze, è consensualmente attribuito ed assegnato in via esclusiva al marito, sig Parte_1
Le parti vicendevolmente riconoscono e si danno atto che, a far tempo dal 30.07.25, col consenso del marito e del proprietario – del che il sig rinnova garanzia - ed al fine Parte_1
di consentirle di reperire altra idonea soluzione abitativa nella quale definitivamente trasferirsi
Per_ unitamente al figlio, la sig.r (unitamente al figli ha già rilasciato CP_1
l'abitazione famigliare, trasferendosi a vivere nell'appartamento (fisicamente indipendente) ad essa sovrastante, noto alle parti.
Per concorde volontà dei coniugi e del proprietario – del che, di nuovo, il sig Parte_1
garantisce -, la sig.r d il figlio potranno abitare detta porzione immobiliare a titolo di CP_1
comodato gratuito, impegnandosi la sig.r rilasciarla entro e non oltre il 31.12.2028. CP_1
Fintanto che perdurerà l'occupazione di detta porzione immobiliare da parte della sig.ra per concorde volontà dei coniugi ed a far tempo dal 30.07.25, a carico della stessa CP_1
resteranno i relativi costi di utenza acqua e internet, mentre a carico del sig resterà Parte_1
ogni altro relativo costo di utenza e manutenzione, anche ordinaria. 3) I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo attualmente entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
4) A sistemazione delle reciproche situazioni patrimoniali, a definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio e a convenzionale scioglimento delle comunioni qui di seguito individuate e tra loro oggi in essere, i coniugi convengono quanto segue:
a) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere prima di ora provveduto alla divisione dei beni mobili e suppellettili costituenti gli attuali arredi e corredi della casa famigliare e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a quel titolo.
In particolare, i coniugi si danno reciprocamente atto che sono stati assegnati in proprietà
esclusiva alla sig.r oltre ai corredi e suppellettili già di sua proprietà anteriormente al CP_1
Per_ matrimonio e noti alle parti, anche) i mobili che arredano la attuale camera d (una rete con materasso e un armadio) e il televisore Samsung 46” ora posto in cucina – beni ai coniugi noti e che la stessa asporterà dall'abitazione in contestualità al (entro i termini di cui all'art. 2,
terzo capoverso) suo definitivo rilascio -, mentre tutti gli altri arredi, suppellettili e corredi ad oggi residuamente presenti presso l'abitazione coniugale – e ad essi parimenti noti - sono e restano assegnati in proprietà esclusiva al sig ogni azione, eccezione, pretesa, Parte_1
domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
b) al sig resta assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura JEE tg. Parte_1 CP_2
FW546CM allo stesso alla data odierna singolarmente intestata, mentre alla sig.r esta CP_1
assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura RENAULT MODUS tg EP384GJ alla stessa parimenti alla data odierna singolarmente intestata.
c) i coniugi si riconoscono e danno vicendevolmente atto che i denari presenti sul conto corrente Banco BPM, filiale di Modena, Via Fratelli Rosselli,
IBAN:[...] – fra loro cointestato e a essi noto – sono da intendersi in paritaria comproprietà tra loro. Per concorde volontà dei coniugi, detto conto sarà a semplice richiesta ed entro il 31.12.25
estinto ed il relativo attivo (o passivo) – così come i costi di estinzione – ripartito in ragione del
50% ognuno.
d) ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo, i coniugi si impegnano e si obbligano a pagare con denaro proprio i ratei via via scadenti:
• quanto al sig del leasing – in forza di contratto n. 108108101 stipulato nel marzo 2022 Parte_1
con ARVAL s.p.a. per l'autovettura in attuale uso a – che grava e continuerà Parte_2
a gravare sino al giugno 2026 con rateo di euro 589,00 il mese, oltre ai relativi costi di bollo;
• quanto alla sig.r CP_1
i) della locazione di un garage destinato al ricovero di beni personali, noto alle parti, oltre alle relative spese condominiali;
ii) del finanziamento contratto co (n. 601101428176) che grava e continuerà a Pt_3
gravare sino al maggio 2026 per euro 90,00 il mese;
iii) del finanziamento contratto con AGOS s.p.a. (contratto n. 75373009) che grava e continuerà a gravare sino al marzo 2030 per euro 155,00 il mese;
iv) della definizione agevolata contratta con l'ADE che grava e continuerà a gravare sino al giugno 2027 per euro 70,00 il mese;
e) ai coniugi restano singolarmente assegnati in proprietà e responsabilità esclusiva tutti i residui beni, rapporti, partecipazioni societarie, rendite anche da locazione, denari (in voce attiva o passiva) ovunque tenuti ed ai medesimi alla data del 30.07.2025 singolarmente intestati, impegnandosi ed obbligandosi i medesimi a tenersi reciprocamente indenni e manlevati da ogni pretesa, domanda, eccezione e/o azione da chiunque eventualmente esercitata o esercitabile in forza di detti titoli e rapporti, ogni azione, eccezione, pretesa,
domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo. f) a risoluzione e definizione di ogni residuo rapporto patrimoniale ed economico sorto in virtù, causa ed occasione del rapporto e convivenza matrimoniale, il sig si Parte_1
impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.r che accetta, la somma CP_1
determinata in via forfettaria e di transazione di euro 7.000,00 (settemila/00), ogni azione,
eccezione, domanda, pretesa e rivalsa da entrambe le parti sin d'ora rinunciata e rimossa al riguardo.
Per concorde volontà dei coniugi, l'importo di cui sopra sarà – a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno rese note e senza interessi in pendenza – corrisposto secondo le seguenti scadenze:
- quanto ad euro 1.000,00 (mille/00), entro e non oltre il 04.08.2025 – rateo che la sig.r CP_1
riconosce e quietanza come già puntualmente versato -;
- quanto ad euro 3.000,00 (tremila/00), entro e non oltre il 10.05.2026;
- quanto ad euro 500,00 (cinquecento/00), entro e non oltre il 10.08.2026;
- quanto ai restanti euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), entro e non oltre il 10.05.2027.
5) Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e successivi rinnovi del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio.
6) Le spese, compensi e costi di assistenza legale relativi alla presente procedura saranno assunti in ragione dell'intero dalla sig.r CP_1
7) I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473
bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
I coniugi prestano, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza di separazione laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza rinunciando alla relativa impugnazione.
8) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui alle presenti condizioni e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto,
anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patiendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente,
riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 08/09/1980 e ata a OD (MO) il 12/11/1973 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelvetro di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2023, atto n.9, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2025 vg promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANINI PAOLA e Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANINI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, ma nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti di residenza e domicilio.
2) Essendosene tenuto conto ai fini delle residue pattuizioni - anche di carattere economico -
di cui al presente atto, il diritto al godimento della casa coniugale (di proprietà esclusiva del padre del sig dai coniugi goduta in comodato e sita in Castelvetro di Modena Parte_1
(MO), via Puianello n. 73) e delle relative pertinenze, è consensualmente attribuito ed assegnato in via esclusiva al marito, sig Parte_1
Le parti vicendevolmente riconoscono e si danno atto che, a far tempo dal 30.07.25, col consenso del marito e del proprietario – del che il sig rinnova garanzia - ed al fine Parte_1
di consentirle di reperire altra idonea soluzione abitativa nella quale definitivamente trasferirsi
Per_ unitamente al figlio, la sig.r (unitamente al figli ha già rilasciato CP_1
l'abitazione famigliare, trasferendosi a vivere nell'appartamento (fisicamente indipendente) ad essa sovrastante, noto alle parti.
Per concorde volontà dei coniugi e del proprietario – del che, di nuovo, il sig Parte_1
garantisce -, la sig.r d il figlio potranno abitare detta porzione immobiliare a titolo di CP_1
comodato gratuito, impegnandosi la sig.r rilasciarla entro e non oltre il 31.12.2028. CP_1
Fintanto che perdurerà l'occupazione di detta porzione immobiliare da parte della sig.ra per concorde volontà dei coniugi ed a far tempo dal 30.07.25, a carico della stessa CP_1
resteranno i relativi costi di utenza acqua e internet, mentre a carico del sig resterà Parte_1
ogni altro relativo costo di utenza e manutenzione, anche ordinaria. 3) I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo attualmente entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
4) A sistemazione delle reciproche situazioni patrimoniali, a definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio e a convenzionale scioglimento delle comunioni qui di seguito individuate e tra loro oggi in essere, i coniugi convengono quanto segue:
a) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere prima di ora provveduto alla divisione dei beni mobili e suppellettili costituenti gli attuali arredi e corredi della casa famigliare e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a quel titolo.
In particolare, i coniugi si danno reciprocamente atto che sono stati assegnati in proprietà
esclusiva alla sig.r oltre ai corredi e suppellettili già di sua proprietà anteriormente al CP_1
Per_ matrimonio e noti alle parti, anche) i mobili che arredano la attuale camera d (una rete con materasso e un armadio) e il televisore Samsung 46” ora posto in cucina – beni ai coniugi noti e che la stessa asporterà dall'abitazione in contestualità al (entro i termini di cui all'art. 2,
terzo capoverso) suo definitivo rilascio -, mentre tutti gli altri arredi, suppellettili e corredi ad oggi residuamente presenti presso l'abitazione coniugale – e ad essi parimenti noti - sono e restano assegnati in proprietà esclusiva al sig ogni azione, eccezione, pretesa, Parte_1
domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
b) al sig resta assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura JEE tg. Parte_1 CP_2
FW546CM allo stesso alla data odierna singolarmente intestata, mentre alla sig.r esta CP_1
assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura RENAULT MODUS tg EP384GJ alla stessa parimenti alla data odierna singolarmente intestata.
c) i coniugi si riconoscono e danno vicendevolmente atto che i denari presenti sul conto corrente Banco BPM, filiale di Modena, Via Fratelli Rosselli,
IBAN:[...] – fra loro cointestato e a essi noto – sono da intendersi in paritaria comproprietà tra loro. Per concorde volontà dei coniugi, detto conto sarà a semplice richiesta ed entro il 31.12.25
estinto ed il relativo attivo (o passivo) – così come i costi di estinzione – ripartito in ragione del
50% ognuno.
d) ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo, i coniugi si impegnano e si obbligano a pagare con denaro proprio i ratei via via scadenti:
• quanto al sig del leasing – in forza di contratto n. 108108101 stipulato nel marzo 2022 Parte_1
con ARVAL s.p.a. per l'autovettura in attuale uso a – che grava e continuerà Parte_2
a gravare sino al giugno 2026 con rateo di euro 589,00 il mese, oltre ai relativi costi di bollo;
• quanto alla sig.r CP_1
i) della locazione di un garage destinato al ricovero di beni personali, noto alle parti, oltre alle relative spese condominiali;
ii) del finanziamento contratto co (n. 601101428176) che grava e continuerà a Pt_3
gravare sino al maggio 2026 per euro 90,00 il mese;
iii) del finanziamento contratto con AGOS s.p.a. (contratto n. 75373009) che grava e continuerà a gravare sino al marzo 2030 per euro 155,00 il mese;
iv) della definizione agevolata contratta con l'ADE che grava e continuerà a gravare sino al giugno 2027 per euro 70,00 il mese;
e) ai coniugi restano singolarmente assegnati in proprietà e responsabilità esclusiva tutti i residui beni, rapporti, partecipazioni societarie, rendite anche da locazione, denari (in voce attiva o passiva) ovunque tenuti ed ai medesimi alla data del 30.07.2025 singolarmente intestati, impegnandosi ed obbligandosi i medesimi a tenersi reciprocamente indenni e manlevati da ogni pretesa, domanda, eccezione e/o azione da chiunque eventualmente esercitata o esercitabile in forza di detti titoli e rapporti, ogni azione, eccezione, pretesa,
domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo. f) a risoluzione e definizione di ogni residuo rapporto patrimoniale ed economico sorto in virtù, causa ed occasione del rapporto e convivenza matrimoniale, il sig si Parte_1
impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.r che accetta, la somma CP_1
determinata in via forfettaria e di transazione di euro 7.000,00 (settemila/00), ogni azione,
eccezione, domanda, pretesa e rivalsa da entrambe le parti sin d'ora rinunciata e rimossa al riguardo.
Per concorde volontà dei coniugi, l'importo di cui sopra sarà – a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno rese note e senza interessi in pendenza – corrisposto secondo le seguenti scadenze:
- quanto ad euro 1.000,00 (mille/00), entro e non oltre il 04.08.2025 – rateo che la sig.r CP_1
riconosce e quietanza come già puntualmente versato -;
- quanto ad euro 3.000,00 (tremila/00), entro e non oltre il 10.05.2026;
- quanto ad euro 500,00 (cinquecento/00), entro e non oltre il 10.08.2026;
- quanto ai restanti euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), entro e non oltre il 10.05.2027.
5) Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e successivi rinnovi del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio.
6) Le spese, compensi e costi di assistenza legale relativi alla presente procedura saranno assunti in ragione dell'intero dalla sig.r CP_1
7) I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473
bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
I coniugi prestano, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza di separazione laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza rinunciando alla relativa impugnazione.
8) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui alle presenti condizioni e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto,
anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patiendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente,
riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 08/09/1980 e ata a OD (MO) il 12/11/1973 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelvetro di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2023, atto n.9, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale