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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 828/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV IO all'udienza del 24/11/2025 nella causa n. 828/2021 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti RUFFINI RICCARDO e DE MARCO LUCIANO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. MESIANO PAOLA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 23.9.2021, ha dedotto: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 2.5.2016 al Controparte_2
24.7.2019 con mansioni di autotrasportatore ed inquadramento nel livello 3S CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni;
- di essere sempre stato addetto alla sede operativa di Tortona;
- di aver sempre utilizzato mezzi forniti dalla società datrice di lavoro;
- di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, come indicato nelle copie delle “strisciate” dei dischi cronotachigrafici di pertinenza dei mezzi utilizzati e avendo prestato altresì attività lavorativa in media due sabati al mese (principalmente mattina);
- di essersi occupato di effettuare consegne di merci presso il Terminal di Segrate, presso il
Terminal di Melzo, presso il Terminal di Genova Voltri, presso il Terminal Sec in Genova, ed altri, oltre ad aver effettuato occasionalmente tratte internazionali, recandosi in Svizzera;
1 RGL n. 828/2021
- che una volta giunto a destinazione, il mezzo era caricato e scaricato dai magazzinieri delle ditte clienti, pur essendo egli sempre rimasto a disposizione presso il mezzo, partecipando, in alcune (non rare) occasioni, attivamente alle attività di scarico e carico;
- che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni.
Egli, lamentando di essere stato remunerato per un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente osservato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. In via principale, in punto qualificazione del rapporto di lavoro , accertare e dichiarare che, tra il
Sig. e la Società in persona Parte_1 Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, è intercorso un unico continuativo ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato a fare data dal 02.05.2016 al 24.07.2019, nel quale il ricorrente ha svolto con modalità continuative mansioni di autista-conducente di autotreno, riconducibili al livello professionale 3S, CCNL Trasporto e Spedizione Merci;
II. conseguentemente, sempre in via principale e consequenziale al numero che precede, in punto quantificazione credito retributivo in capo all'odierno ricorrente, ritenuto e dichiarato che, la Società ex datrice di lavoro odierna convenuta non ha provveduto a regolarmente retribuire il Sig.
[...] per l'intero periodo dallo stesso lavorato alle sue dipendenze - dal 2 Maggio 2016 al Parte_1
24 Luglio 2019 - in riferimento alla quantità di lavoro dallo stesso globalmente espletata, anche e comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e 2099 cod. civ. - avendo, fra l'altro, lo stesso prestatore di lavoro effettuato svariate ore di lavoro supplementare e/o straordinario, dichiarare tenuta e condannare la Società in persona dell'Amministratore e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della somma capitale lorda di € 31.869, 93= ( già sottratto quanto globalmente percepito dal prestatore di lavoro) o comunque, dell'altra maggiore o minore risultanda nel corso dell'istituenda causa, previa occorrendo eventuale C.T.U., per i titoli sopra indicati e dei quali al conteggio regolarmente prodotto in atti;
III. in ogni caso, accertata l'esistenza del dedotto continuativo rapporto di lavoro subordinato nell'intero periodo temporale 2016 / 2019, con le caratteristiche di cui sopra e meglio specificate nella parte narrativa del presente libello ed in guisa del credito retributivo globale in capo al ricorrente, dichiarare tenuta la persona giuridica odierna convenuta al versamento in favore del prestatore di lavoro e presso i competenti Uffici Pubblici dei contributi assicurativi obbligatori come per legge.
IV. sempre ed in ogni caso , con condanna di in persona Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze di giudizio e delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2°, del D.M. 10.03.2014, n°55, oltre C.P.A. ed
IVA. Sentenza esecutiva.”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_2 formulate nei suoi confronti, evidenziando come il ricorrente sia stato assunto quale addetto al
2 RGL n. 828/2021
trasporto merci anche su tratte extraurbane, con conseguente diritto all'indennità di trasferta, svolgendo le sue mansioni con utilizzo di veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, e sia stato inquadrato nel livello 3S CCNL Trasporto
Merci, Spedizioni e Logistica, a tempo pineo, con conseguente applicazione dell'art. 11 bis relativo all'“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, che prevede che l'orario ordinario di lavoro è pari a 47 ore settimanali, considerando che la prestazione richiesta è caratterizzata da attese non lavorate, in cui il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate;
la resistente ha contestato la idoneità delle allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte ad assolvere l'onere probatorio richiesto al lavoratore che pretenda la retribuzione di lavoro straordinario, contestando in particolare l'idoneità allo scopo delle copie dei dischi cronotachigrafici prodotte.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“in via principale :
a. rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
b. rigettare la richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma di € 31.869,93 per il lavoro supplementare e/o straordinario;
c. rigettare altresì la richiesta di condanna al versamento in favore del ricorrente dei contributi assicurativi.
In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ridurre la somma dovuta nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, già autorizzati al deposito di note conclusive, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
− l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre ad essere pacifiche, emergono dalla documentazione agli atti: contratto di lavoro, buste paga, comunicazione obbligatoria di recesso (doc. 2, 5 e 9 fasc. ric. e doc. 3 e 4 fasc. res.);
− in particolare, il contratto di lavoro risulta stipulato tra il ricorrente e la società
[...]
indicata quale datore di lavoro anche nell'intestazione della prima Parte_2 busta paga del mese di maggio 2016; le successive buste paga, che danno atto della continuità del rapporto di lavoro del ricorrente, indicano invece quale datore di lavoro la il sig. è l'amministratore legale della Controparte_2 Parte_2 [...]
secondo le risultanze della visura camerale in atti (doc. 1 fasc. Controparte_2
3 RGL n. 828/2021
ric.); il codice fiscale di riferimento della è il medesimo di CP_3 Parte_2 quello della all'evidenza vi è stata, quindi, una variazione Controparte_2 della ragione sociale della società datrice di lavoro, che è rimasta la stessa per l'intera durata del rapporto;
d'altronde, alcuna contestazione è stata sollevata in merito;
− il lavoratore afferma di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito, pari a 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni, lavorando per l'intero periodo oggetto di causa in media tre le 11 e le 13 ore a settimana, dal lunedì al venerdì nonché, in media, due sabati al mese;
− ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
− dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente fu assunto con decorrenza dal
2.5.2016 quale conducente di autotreno inquadrato nel livello 3S CCNL Autotrasporti e
Spedizione Merci - artigiani con orario a tempo pieno;
la clausola del contratto individuale, pur indicando l'orario richiesto in “40 ore settimanali ripartite su 5 (cinque) giorni” (senza specifica indicazione di quali), fa espresso rinvio a quanto stabilito al CCNL applicato;
− l'art. 11 del predetto CCNL prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.”;
− l'art. 11 bis, rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza
a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.”;
− la previsione si giustifica perché si tratta di lavoratori c.d. discontinui, che alternano periodi di pausa alla guida (anche per attese a volte molto lunghe, per il carico e scarico della merce), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, anche per la tipologia dei trasporti, normalmente di carattere extraurbano e con assenze giornaliere continuate;
− nella specie, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato assunto quale conducente di autotreno con inquadramento nel livello 3S; inoltre, egli ha dedotto di aver effettuato per lo più trasporti extraurbani, partendo dalla sede di Tortona per andare ad effettuare
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consegne presso il Terminal di Segrate, presso il Terminal di Melzo, presso il Terminal di
Genova Voltri, presso il Terminal Sec di Genova ed altri, e di aver altresì percorso tratte internazionali, recandosi in Svizzera;
− i testimoni escussi in corso di causa, tutti colleghi di lavoro del ricorrente presso la società resistente all'epoca dei fatti con mansioni di autista, hanno riferito: che Controparte_4
“Non è detto che si possa rientrare alla fine della trasferta, dipende dal fatto che a volte finisci le ore di guida disponibili prima di riuscire a completare il viaggio di ritorno. In teoria, i viaggi sono organizzati in modo che un autista possa rientrare entro la fine della trasferta.
Dipende però dal viaggio, per esempio le trasferte a Roma o a Trieste non consentono di tornare in giornata.”; ha confermato le deduzioni di cui al ricorso Parte_3 circa i clienti destinatari delle consegne effettuate;
che “L'orario di lavoro Testimone_1
è di fatto determinato dai limiti giornalieri degli orari di guida. Ogni autista guida il camion da solo e viaggia da solo. I tempi delle trasferte sono di fatto imprevedibili perché non sai mai quali possono essere i tempi di carico e di scarico.”; che “L'orario di Testimone_2 lavoro è indeterminato, anche se nei limiti giornalieri degli orari di guida. E' vero che ogni autista viaggia da solo. Dopo la consegna si torna indietro, sempre che vi sia ancora un numero sufficiente di ore residue di guida.”; che “Ogni autista può gestirsi Testimone_3 il viaggio. Le tratte hanno lunghezza diversa, a volte faceva tratte che gli Pt_1 permettevano di rientrare a casa la sera, a volte, invece, rimaneva fuori la notte.”;
− i testimoni, inoltre, hanno riferito: che “Con gli altri autisti ci si vedeva al Controparte_4 mattino prima della partenza, a volte durante il giorno nel corso dei viaggi, a volte capitava di scaricare insieme. E' vero che negli intervalli tra un viaggio e l'altro e durante le operazioni di carico e scarico l'autista poteva allontanarsi dal mezzo. … l'azienda, durante le operazioni di carico e scarico, consente agli autisti di riposare o andare a pranzare allontanandosi dal luogo di scarico”; che “durante le operazioni di Parte_3 carico e scarico delle merci il Sig. doveva rimanere a disposizione presso il camion. Pt_1
Non si occupava del carico e dello scarico della merce … a volte capitava che si dovesse provvedere a spostare il camion o ad abbassare o alzare il rimorchio. ... Durante le operazioni di carico e scarico delle merci si rimaneva vicino al camion. Non si faceva nulla
e si rimaneva in attesa per i momenti in cui il camion doveva essere spostato o per quando si doveva abbassare o alzare il rimorchio”; che “Durante le operazioni di Testimone_4 carico e scarico il signor come tuti gli altri autisti, doveva rimanere presso il Pt_1 camion. Ce lo chiedeva anche l'azienda dove caricavamo o scaricavamo … Durante il carico e lo scarico merce, pur dovendo restare presso il camion, potevo fare quello che volevo, mangiare, dormire o leggere”; che “negli intervalli tra un viaggio e Testimone_1
l'altro e durante le operazioni di carico e scarico l'autista poteva allontanarsi dal mezzo …
l'organizzazione aziendale prevede che tutti gli autisti durante le operazioni di carico e
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scarico possano riposare, andare a pranzare ed allontanarsi dal luogo di scarico. …
Durante il carico e scarico, quando ci si allontana dal mezzo, si tiene comunque il telefono acceso, ma normalmente non capita di essere chiamato per tornare al camion. Quando ci si allontana si lascia la scheda cronotachigrafica nel camion, inserita”; che CP_5
“Nel mio lavoro, l'autista, durante le operazioni di carico e scarico, si riposa, fa due passi, va a prendersi un caffè o va a mangiare qualcosa, ma continua comunque a dare un'occhiata al camion.”; che “Nel mio lavoro d'autista, negli intervalli tra un Testimone_3 viaggio e l'altro, così come durante le operazioni di carico e scarico, l'autista può allontanarsi dal mezzo. Anche per valeva lo stesso. Qualche volta ci siamo trovati Pt_1 insieme sui piazzali a caricare e co si allontanava per andare al bar.”;
− il fatto che all'autista non fosse richiesta attività lavorativa durante i tempi di attesa del compimento delle operazioni di carico e scarico, emerge altresì dalla lettera di richiamo disciplinare del 25.9.2017, prodotta dalla resistente (doc. 2 res.);
− alla luce di quanto emerso, deve ritenersi che il lavoratore sia da considerare lavoratore discontinuo, come tale rientrante nella previsione di cui al citato art. 11 bis, con la conseguenza che il suo orario di lavoro era di 47 ore settimanali;
− deriva da ciò che soltanto le ore prestate oltre questo limite sono da considerarsi lavoro straordinario;
− nell'orario non si computano i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento
CE n. 561/2006 ed i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 234/2007, essendo in tali casi dovuta esclusivamente l'indennità di trasferta;
− in linea generale, secondo giurisprudenza pacifica, la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795); inoltre, è stato affermato, per quanto concerne nello specifico il lavoro discontinuo, che
“nell'ipotesi di lavoro discontinuo -come quello di autista adibito a trasporto merci- caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e
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pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.” (cfr. Cass. sez. lav. n.
7577 del 20/04/2004 rv. 572202; Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 rv. 601681);
− secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre,
“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo.” (cfr. Cass. 10366/2014);
− nella specie, tutte le allegazioni del ricorrente si fondano sulla considerazione di un diverso, inferiore e non corretto orario di lavoro ordinario settimanale, proprio degli autisti non rientranti nelle previsioni dell'art. 11 bis;
− il ricorso, poi, è del tutto sprovvisto di allegazioni specifiche in merito alle modalità e alla durata dei singoli viaggi (a seconda della tratta), riguardanti il tipo di attività richiesta e i tempi di svolgimento nell'arco della singola giornata e, in ogni caso, i testimoni hanno riferito che l'orario di lavoro non seguiva precise e predeterminate scansioni temporali, poiché il tempo di scarico/carico del mezzo era variabile, l'autista è tenuto al rispetto di tassativi limiti di guida e gestisce autonomamente il viaggio in base al rispetto di essi;
nello specifico, ha riferito che “l'orario di lavoro giornaliero era indeterminato, Controparte_4 stava comunque entro i limiti di guida di nove ore tre volte alla settimana e di dieci ore due volte alla settimana con quindici ore di impegno giornaliero tre volte alla settimana e tredici ore di impegno giornaliero due volte alla settimana. Ogni autista effettuava una tratta da solo.”, ha dichiarato che “ lavorava due, tre sabati al mese, Parte_3 Pt_1 di solito il sabato mattina. Si iniziava presto verso le 5,00 o 5,30 del mattino e si finiva verso le 12,00. TO come la maggior parte degli autisti, aveva un impegno lavorativo giornaliero di 14, 15 ore.”, ha affermato che “TO, come tutti, lavorava Testimone_4 al sabato mattina. All'inizio si trattava di un sabato al mese, poi col tempo si lavorava quasi tutti i sabati mattina. … L'impegno lavorativo giornaliero poteva variare tra le 11 o 12 ore e le 15 ore.”, ha indicato che “L'orario di lavoro è di fatto determinato dai Testimone_1 limiti giornalieri degli orari di guida. Ogni autista guida il camion da solo e viaggia da solo. I tempi delle trasferte sono di fatto imprevedibili perché non sai mai quali possono essere i tempi di carico e di scarico.”; ha riferito che “L'orario di lavoro è Testimone_2 indeterminato, anche se nei limiti giornalieri degli orari di guida. E' vero che ogni autista viaggia da solo. Dopo la consegna si torna indietro, sempre che vi sia ancora un numero sufficiente di ore residue di guida”, ha dichiarato che “I limiti dell'orario di Testimone_3 lavoro sono imposti dai limiti di guida, ci si deve fermare dopo nove ore di guida. Durante le
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ventiquattro ore, le nove ore di guida possono essere spalmate in quindici ore di impegno lavorativo. Ogni autista può gestirsi il viaggio. Le tratte hanno lunghezza diversa, a volte faceva tratte che gli permettevano di rientrare a casa la sera, a volte, invece, Pt_1 rimaneva fuori la notte”;
− la parte resistente ha specificamente contestato la validità probatoria delle copie dei dischi cronotachigrafici prodotte dal ricorrente in quanto copie non richieste né convalidate dalla società, in quanto unitamente ad esse non è stata prodotta a riscontro la carta conducente e poiché il TO è stato destinatario di una specifica contestazione disciplinare in data
19.10.2018 per non aver concluso correttamente la sessione della carta tachigrafica (doc. 2 fasc. res.), sicchè non può farsi affidamento circa la corretta gestione di tale strumento da parte del lavoratore;
− le deposizioni dei testi sono generiche in punto orario di lavoro e non indicano precise scansioni temporali che l'autista doveva osservare;
peraltro è pacifico e comunque confermato dall'istruttoria svolta che ogni autista guidava il proprio veicolo da solo e nessuno ha avuto una contezza effettiva dei tempi di guida osservati dalla parte ricorrente;
− neppure la conferma da parte di alcuni testimoni che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa per mezza giornata in alcune giornate di sabato è sufficiente a dimostrare la prestazione di lavoro straordinario e nello specifico il superamento del limite orario sopra indicato, considerate le considerazioni già svolte;
− in conclusione, i dati conoscitivi emersi all'esito dell'attività istruttoria espletata non sono inidonei a fondare la prova del lavoro straordinario dedotto come svolto in ricorso;
ne consegue che la domanda non può essere accolta;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mesiano Paola.
Alessandria, 24.11.2025.
Il Giudice
LV IO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV IO all'udienza del 24/11/2025 nella causa n. 828/2021 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti RUFFINI RICCARDO e DE MARCO LUCIANO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. MESIANO PAOLA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 23.9.2021, ha dedotto: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 2.5.2016 al Controparte_2
24.7.2019 con mansioni di autotrasportatore ed inquadramento nel livello 3S CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni;
- di essere sempre stato addetto alla sede operativa di Tortona;
- di aver sempre utilizzato mezzi forniti dalla società datrice di lavoro;
- di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, come indicato nelle copie delle “strisciate” dei dischi cronotachigrafici di pertinenza dei mezzi utilizzati e avendo prestato altresì attività lavorativa in media due sabati al mese (principalmente mattina);
- di essersi occupato di effettuare consegne di merci presso il Terminal di Segrate, presso il
Terminal di Melzo, presso il Terminal di Genova Voltri, presso il Terminal Sec in Genova, ed altri, oltre ad aver effettuato occasionalmente tratte internazionali, recandosi in Svizzera;
1 RGL n. 828/2021
- che una volta giunto a destinazione, il mezzo era caricato e scaricato dai magazzinieri delle ditte clienti, pur essendo egli sempre rimasto a disposizione presso il mezzo, partecipando, in alcune (non rare) occasioni, attivamente alle attività di scarico e carico;
- che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni.
Egli, lamentando di essere stato remunerato per un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente osservato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. In via principale, in punto qualificazione del rapporto di lavoro , accertare e dichiarare che, tra il
Sig. e la Società in persona Parte_1 Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, è intercorso un unico continuativo ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato a fare data dal 02.05.2016 al 24.07.2019, nel quale il ricorrente ha svolto con modalità continuative mansioni di autista-conducente di autotreno, riconducibili al livello professionale 3S, CCNL Trasporto e Spedizione Merci;
II. conseguentemente, sempre in via principale e consequenziale al numero che precede, in punto quantificazione credito retributivo in capo all'odierno ricorrente, ritenuto e dichiarato che, la Società ex datrice di lavoro odierna convenuta non ha provveduto a regolarmente retribuire il Sig.
[...] per l'intero periodo dallo stesso lavorato alle sue dipendenze - dal 2 Maggio 2016 al Parte_1
24 Luglio 2019 - in riferimento alla quantità di lavoro dallo stesso globalmente espletata, anche e comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e 2099 cod. civ. - avendo, fra l'altro, lo stesso prestatore di lavoro effettuato svariate ore di lavoro supplementare e/o straordinario, dichiarare tenuta e condannare la Società in persona dell'Amministratore e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della somma capitale lorda di € 31.869, 93= ( già sottratto quanto globalmente percepito dal prestatore di lavoro) o comunque, dell'altra maggiore o minore risultanda nel corso dell'istituenda causa, previa occorrendo eventuale C.T.U., per i titoli sopra indicati e dei quali al conteggio regolarmente prodotto in atti;
III. in ogni caso, accertata l'esistenza del dedotto continuativo rapporto di lavoro subordinato nell'intero periodo temporale 2016 / 2019, con le caratteristiche di cui sopra e meglio specificate nella parte narrativa del presente libello ed in guisa del credito retributivo globale in capo al ricorrente, dichiarare tenuta la persona giuridica odierna convenuta al versamento in favore del prestatore di lavoro e presso i competenti Uffici Pubblici dei contributi assicurativi obbligatori come per legge.
IV. sempre ed in ogni caso , con condanna di in persona Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze di giudizio e delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2°, del D.M. 10.03.2014, n°55, oltre C.P.A. ed
IVA. Sentenza esecutiva.”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_2 formulate nei suoi confronti, evidenziando come il ricorrente sia stato assunto quale addetto al
2 RGL n. 828/2021
trasporto merci anche su tratte extraurbane, con conseguente diritto all'indennità di trasferta, svolgendo le sue mansioni con utilizzo di veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, e sia stato inquadrato nel livello 3S CCNL Trasporto
Merci, Spedizioni e Logistica, a tempo pineo, con conseguente applicazione dell'art. 11 bis relativo all'“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, che prevede che l'orario ordinario di lavoro è pari a 47 ore settimanali, considerando che la prestazione richiesta è caratterizzata da attese non lavorate, in cui il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate;
la resistente ha contestato la idoneità delle allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte ad assolvere l'onere probatorio richiesto al lavoratore che pretenda la retribuzione di lavoro straordinario, contestando in particolare l'idoneità allo scopo delle copie dei dischi cronotachigrafici prodotte.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“in via principale :
a. rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
b. rigettare la richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma di € 31.869,93 per il lavoro supplementare e/o straordinario;
c. rigettare altresì la richiesta di condanna al versamento in favore del ricorrente dei contributi assicurativi.
In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ridurre la somma dovuta nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, già autorizzati al deposito di note conclusive, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
− l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre ad essere pacifiche, emergono dalla documentazione agli atti: contratto di lavoro, buste paga, comunicazione obbligatoria di recesso (doc. 2, 5 e 9 fasc. ric. e doc. 3 e 4 fasc. res.);
− in particolare, il contratto di lavoro risulta stipulato tra il ricorrente e la società
[...]
indicata quale datore di lavoro anche nell'intestazione della prima Parte_2 busta paga del mese di maggio 2016; le successive buste paga, che danno atto della continuità del rapporto di lavoro del ricorrente, indicano invece quale datore di lavoro la il sig. è l'amministratore legale della Controparte_2 Parte_2 [...]
secondo le risultanze della visura camerale in atti (doc. 1 fasc. Controparte_2
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ric.); il codice fiscale di riferimento della è il medesimo di CP_3 Parte_2 quello della all'evidenza vi è stata, quindi, una variazione Controparte_2 della ragione sociale della società datrice di lavoro, che è rimasta la stessa per l'intera durata del rapporto;
d'altronde, alcuna contestazione è stata sollevata in merito;
− il lavoratore afferma di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito, pari a 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni, lavorando per l'intero periodo oggetto di causa in media tre le 11 e le 13 ore a settimana, dal lunedì al venerdì nonché, in media, due sabati al mese;
− ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
− dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente fu assunto con decorrenza dal
2.5.2016 quale conducente di autotreno inquadrato nel livello 3S CCNL Autotrasporti e
Spedizione Merci - artigiani con orario a tempo pieno;
la clausola del contratto individuale, pur indicando l'orario richiesto in “40 ore settimanali ripartite su 5 (cinque) giorni” (senza specifica indicazione di quali), fa espresso rinvio a quanto stabilito al CCNL applicato;
− l'art. 11 del predetto CCNL prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.”;
− l'art. 11 bis, rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza
a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.”;
− la previsione si giustifica perché si tratta di lavoratori c.d. discontinui, che alternano periodi di pausa alla guida (anche per attese a volte molto lunghe, per il carico e scarico della merce), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, anche per la tipologia dei trasporti, normalmente di carattere extraurbano e con assenze giornaliere continuate;
− nella specie, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato assunto quale conducente di autotreno con inquadramento nel livello 3S; inoltre, egli ha dedotto di aver effettuato per lo più trasporti extraurbani, partendo dalla sede di Tortona per andare ad effettuare
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consegne presso il Terminal di Segrate, presso il Terminal di Melzo, presso il Terminal di
Genova Voltri, presso il Terminal Sec di Genova ed altri, e di aver altresì percorso tratte internazionali, recandosi in Svizzera;
− i testimoni escussi in corso di causa, tutti colleghi di lavoro del ricorrente presso la società resistente all'epoca dei fatti con mansioni di autista, hanno riferito: che Controparte_4
“Non è detto che si possa rientrare alla fine della trasferta, dipende dal fatto che a volte finisci le ore di guida disponibili prima di riuscire a completare il viaggio di ritorno. In teoria, i viaggi sono organizzati in modo che un autista possa rientrare entro la fine della trasferta.
Dipende però dal viaggio, per esempio le trasferte a Roma o a Trieste non consentono di tornare in giornata.”; ha confermato le deduzioni di cui al ricorso Parte_3 circa i clienti destinatari delle consegne effettuate;
che “L'orario di lavoro Testimone_1
è di fatto determinato dai limiti giornalieri degli orari di guida. Ogni autista guida il camion da solo e viaggia da solo. I tempi delle trasferte sono di fatto imprevedibili perché non sai mai quali possono essere i tempi di carico e di scarico.”; che “L'orario di Testimone_2 lavoro è indeterminato, anche se nei limiti giornalieri degli orari di guida. E' vero che ogni autista viaggia da solo. Dopo la consegna si torna indietro, sempre che vi sia ancora un numero sufficiente di ore residue di guida.”; che “Ogni autista può gestirsi Testimone_3 il viaggio. Le tratte hanno lunghezza diversa, a volte faceva tratte che gli Pt_1 permettevano di rientrare a casa la sera, a volte, invece, rimaneva fuori la notte.”;
− i testimoni, inoltre, hanno riferito: che “Con gli altri autisti ci si vedeva al Controparte_4 mattino prima della partenza, a volte durante il giorno nel corso dei viaggi, a volte capitava di scaricare insieme. E' vero che negli intervalli tra un viaggio e l'altro e durante le operazioni di carico e scarico l'autista poteva allontanarsi dal mezzo. … l'azienda, durante le operazioni di carico e scarico, consente agli autisti di riposare o andare a pranzare allontanandosi dal luogo di scarico”; che “durante le operazioni di Parte_3 carico e scarico delle merci il Sig. doveva rimanere a disposizione presso il camion. Pt_1
Non si occupava del carico e dello scarico della merce … a volte capitava che si dovesse provvedere a spostare il camion o ad abbassare o alzare il rimorchio. ... Durante le operazioni di carico e scarico delle merci si rimaneva vicino al camion. Non si faceva nulla
e si rimaneva in attesa per i momenti in cui il camion doveva essere spostato o per quando si doveva abbassare o alzare il rimorchio”; che “Durante le operazioni di Testimone_4 carico e scarico il signor come tuti gli altri autisti, doveva rimanere presso il Pt_1 camion. Ce lo chiedeva anche l'azienda dove caricavamo o scaricavamo … Durante il carico e lo scarico merce, pur dovendo restare presso il camion, potevo fare quello che volevo, mangiare, dormire o leggere”; che “negli intervalli tra un viaggio e Testimone_1
l'altro e durante le operazioni di carico e scarico l'autista poteva allontanarsi dal mezzo …
l'organizzazione aziendale prevede che tutti gli autisti durante le operazioni di carico e
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scarico possano riposare, andare a pranzare ed allontanarsi dal luogo di scarico. …
Durante il carico e scarico, quando ci si allontana dal mezzo, si tiene comunque il telefono acceso, ma normalmente non capita di essere chiamato per tornare al camion. Quando ci si allontana si lascia la scheda cronotachigrafica nel camion, inserita”; che CP_5
“Nel mio lavoro, l'autista, durante le operazioni di carico e scarico, si riposa, fa due passi, va a prendersi un caffè o va a mangiare qualcosa, ma continua comunque a dare un'occhiata al camion.”; che “Nel mio lavoro d'autista, negli intervalli tra un Testimone_3 viaggio e l'altro, così come durante le operazioni di carico e scarico, l'autista può allontanarsi dal mezzo. Anche per valeva lo stesso. Qualche volta ci siamo trovati Pt_1 insieme sui piazzali a caricare e co si allontanava per andare al bar.”;
− il fatto che all'autista non fosse richiesta attività lavorativa durante i tempi di attesa del compimento delle operazioni di carico e scarico, emerge altresì dalla lettera di richiamo disciplinare del 25.9.2017, prodotta dalla resistente (doc. 2 res.);
− alla luce di quanto emerso, deve ritenersi che il lavoratore sia da considerare lavoratore discontinuo, come tale rientrante nella previsione di cui al citato art. 11 bis, con la conseguenza che il suo orario di lavoro era di 47 ore settimanali;
− deriva da ciò che soltanto le ore prestate oltre questo limite sono da considerarsi lavoro straordinario;
− nell'orario non si computano i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento
CE n. 561/2006 ed i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 234/2007, essendo in tali casi dovuta esclusivamente l'indennità di trasferta;
− in linea generale, secondo giurisprudenza pacifica, la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795); inoltre, è stato affermato, per quanto concerne nello specifico il lavoro discontinuo, che
“nell'ipotesi di lavoro discontinuo -come quello di autista adibito a trasporto merci- caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e
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pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.” (cfr. Cass. sez. lav. n.
7577 del 20/04/2004 rv. 572202; Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 rv. 601681);
− secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre,
“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo.” (cfr. Cass. 10366/2014);
− nella specie, tutte le allegazioni del ricorrente si fondano sulla considerazione di un diverso, inferiore e non corretto orario di lavoro ordinario settimanale, proprio degli autisti non rientranti nelle previsioni dell'art. 11 bis;
− il ricorso, poi, è del tutto sprovvisto di allegazioni specifiche in merito alle modalità e alla durata dei singoli viaggi (a seconda della tratta), riguardanti il tipo di attività richiesta e i tempi di svolgimento nell'arco della singola giornata e, in ogni caso, i testimoni hanno riferito che l'orario di lavoro non seguiva precise e predeterminate scansioni temporali, poiché il tempo di scarico/carico del mezzo era variabile, l'autista è tenuto al rispetto di tassativi limiti di guida e gestisce autonomamente il viaggio in base al rispetto di essi;
nello specifico, ha riferito che “l'orario di lavoro giornaliero era indeterminato, Controparte_4 stava comunque entro i limiti di guida di nove ore tre volte alla settimana e di dieci ore due volte alla settimana con quindici ore di impegno giornaliero tre volte alla settimana e tredici ore di impegno giornaliero due volte alla settimana. Ogni autista effettuava una tratta da solo.”, ha dichiarato che “ lavorava due, tre sabati al mese, Parte_3 Pt_1 di solito il sabato mattina. Si iniziava presto verso le 5,00 o 5,30 del mattino e si finiva verso le 12,00. TO come la maggior parte degli autisti, aveva un impegno lavorativo giornaliero di 14, 15 ore.”, ha affermato che “TO, come tutti, lavorava Testimone_4 al sabato mattina. All'inizio si trattava di un sabato al mese, poi col tempo si lavorava quasi tutti i sabati mattina. … L'impegno lavorativo giornaliero poteva variare tra le 11 o 12 ore e le 15 ore.”, ha indicato che “L'orario di lavoro è di fatto determinato dai Testimone_1 limiti giornalieri degli orari di guida. Ogni autista guida il camion da solo e viaggia da solo. I tempi delle trasferte sono di fatto imprevedibili perché non sai mai quali possono essere i tempi di carico e di scarico.”; ha riferito che “L'orario di lavoro è Testimone_2 indeterminato, anche se nei limiti giornalieri degli orari di guida. E' vero che ogni autista viaggia da solo. Dopo la consegna si torna indietro, sempre che vi sia ancora un numero sufficiente di ore residue di guida”, ha dichiarato che “I limiti dell'orario di Testimone_3 lavoro sono imposti dai limiti di guida, ci si deve fermare dopo nove ore di guida. Durante le
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ventiquattro ore, le nove ore di guida possono essere spalmate in quindici ore di impegno lavorativo. Ogni autista può gestirsi il viaggio. Le tratte hanno lunghezza diversa, a volte faceva tratte che gli permettevano di rientrare a casa la sera, a volte, invece, Pt_1 rimaneva fuori la notte”;
− la parte resistente ha specificamente contestato la validità probatoria delle copie dei dischi cronotachigrafici prodotte dal ricorrente in quanto copie non richieste né convalidate dalla società, in quanto unitamente ad esse non è stata prodotta a riscontro la carta conducente e poiché il TO è stato destinatario di una specifica contestazione disciplinare in data
19.10.2018 per non aver concluso correttamente la sessione della carta tachigrafica (doc. 2 fasc. res.), sicchè non può farsi affidamento circa la corretta gestione di tale strumento da parte del lavoratore;
− le deposizioni dei testi sono generiche in punto orario di lavoro e non indicano precise scansioni temporali che l'autista doveva osservare;
peraltro è pacifico e comunque confermato dall'istruttoria svolta che ogni autista guidava il proprio veicolo da solo e nessuno ha avuto una contezza effettiva dei tempi di guida osservati dalla parte ricorrente;
− neppure la conferma da parte di alcuni testimoni che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa per mezza giornata in alcune giornate di sabato è sufficiente a dimostrare la prestazione di lavoro straordinario e nello specifico il superamento del limite orario sopra indicato, considerate le considerazioni già svolte;
− in conclusione, i dati conoscitivi emersi all'esito dell'attività istruttoria espletata non sono inidonei a fondare la prova del lavoro straordinario dedotto come svolto in ricorso;
ne consegue che la domanda non può essere accolta;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mesiano Paola.
Alessandria, 24.11.2025.
Il Giudice
LV IO
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