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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 546/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: assegno - pensione.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente concludevano come da atto scritto tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 13 marzo 2023) adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro per chiedere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale ex l. 335/95, da corrispondersi da parte dell' - sede di Brescia con decorrenza dalla CP_1 prima domanda amministrativa (giugno 2021), ovvero dalla seconda domanda amministrativa (giugno 2022), ovvero da quella ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Più precisamente, la ricorrente deduceva che:
- in data 15 giugno 2021 essa presentava domanda di assegno sociale (doc.
1);
- con provvedimento datato 22 giugno 2021, l' respingeva la CP_1 domanda con la seguente motivazione: non ha compiuto i 67 anni e 00 mesi richiesti dalla legge per il diritto alla pensione> (doc. 2);
- con richiesta di riesame del 18 ottobre 2021, - per il Parte_1 tramite del Patronato INCA CGIL - evidenziava che la domanda era stata regolarmente presentata il 15 giugno 2021, ossia due mesi prima della decorrenza agosto 2021 (doc. 3);
- in data 13 maggio 2022 era presentato ricorso amministrativo, rigettato con delibera del 21 settembre 2022, in quanto la domanda di assegno sociale è stata presentata il 15 giugno 2021 e in tale data la ricorrente non aveva il requisito anagrafico per accedere alla prestazione> (doc. 4);
- il 16 giugno 2022 - giacché a quella data non Parte_1 avevano avuto riscontro la richiesta di riesame e neppure il ricorso amministrativo - presentava una seconda domanda di assegno sociale
(doc. 5);
- con provvedimento datato 5 agosto 2022 l' respingeva la domanda CP_1 di assegno sociale, poiché la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prodotta non contiene gli accordi economici tra gli ex coniugi> (doc. 6);
2 - avverso questa decisione era proposto ricorso amministrativo il 26 settembre 2022, nel quale la ricorrente - per il tramite del Patronato INCA
CGIL - rilevava che la normativa attuale non prevedeva l'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge in caso di separazione (doc. 7);
- con delibera del 27 ottobre 2022 il Comitato Provinciale rigettava il ricorso, considerato che: non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'assegno sociale in quanto la sentenza di divorzio non contiene gli accordi economici tra gli ex coniugi stipulati invece in fase di separazione> (doc. 8). censurava i provvedimenti di diniego dell'ente Parte_1 previdenziale, in quanto affermava di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire dell'assegno sociale, dal momento che aveva raggiunto la soglia di anzianità anagrafica, risiedeva continuativamente in modo legale in
Italia da più di dieci anni ed era in stato di bisogno economico.
A questo proposito, assumeva di non ricevere alcun contributo per il suo mantenimento dall'ex marito, da cui era divorziata in forza di sentenza n.
142/1994 del Tribunale di Varese, giacché in quella sede nulla era stato previsto sul piano economico in suo favore.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto
l'assegno sociale ex L. 335/95.
Condannare l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il
Grande n. 25, cod. fisc. al pagamento in favore della ricorrente P.IVA_1 del relativo trattamento (assegno sociale) con decorrenza dalla prima domanda amministrativa (giugno 2021), ovvero dalla seconda domanda amministrativa
(giugno 2022), ovvero, ancora, quella che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore>.
3 2. Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi, l' non CP_1 si costituiva in giudizio, di talché ne era dichiarata la contumacia all'udienza 10 luglio 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La ricorrente compiegava tempestivamente una nota, in cui ribadiva gli argomenti svolti nell'atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, siccome puramente documentale.
3. Stima la Giudice che il ricorso meriti accoglimento e vada accolto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. Sul piano normativo l'assegno sociale - che ha sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 1996, la pensione sociale - è disciplinato dall'art. 3, commi 6 e 7 l. 335/95
e dall'art. 20, comma 10 d.l. 112/08, convertito in l. 133/2008.
In base a queste disposizioni, si configura una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
1) 67 anni di età;
2) stato di bisogno economico;
3) soggiorno legale continuativo in Italia da almeno 10 anni.
5. Ciò posto in diritto, un primo rilievo: è pacifico - siccome nemmeno oggetto di specifica contestazione della resistente - che già al Parte_1 momento dell'inoltro della prima domanda all' di attribuzione della CP_1
4 provvidenza economica avesse soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, anzi la donna dichiarava di aver sempre vissuto in Italia dalla nascita.
La ricorrente possiede allora, senza alcun dubbio, il terzo requisito.
6. In secondo luogo, è irrefutabile che avesse compiuto 67 Parte_1 anni il 28 luglio 2021, ossia in data posteriore alla presentazione all' della CP_1 prima domanda di assegnazione del beneficio, datata 15 giugno 2021 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), ma anteriore rispetto alla seconda, del 16 giugno 2022 (cfr. doc.
5 fasc. ricorrente).
Ne consegue che il primo provvedimento dell' di reiezione della domanda, CP_1 emesso il giorno 22 giugno 2021, risulta formalmente ineccepibile, siccome all'epoca la ricorrente ancora non aveva maturato il requisito anagrafico.
Tuttavia, esso era stato raggiunto alla data in cui era avanzata la seconda domanda di assegno sociale, tanto che l'ente previdenziale non avanzava alcuna doglianza in merito;
infatti, l'esito negativo discendeva dall'asserita mancanza dello stato di bisogno.
7. In merito a quest'ultima e decisiva condizione - lo stato di necessità economica
- sovvengono due argomenti a suffragio della sua ricorrenza nella fattispecie.
Da un lato, si sottolinea che nella prima richiesta Parte_1 autocertificava la percezione di un reddito pari a zero nel 2021; ribadiva la circostanza nella seconda istanza e aggiungeva di aver avuto reddito nullo anche nel 2022.
Si osserva che queste dichiarazioni non trovavano smentita in causa, dal momento che la resistente, nonostante fosse stata regolarmente notiziata della pendenza del procedimento, ometteva di costituirsi e, pertanto, serbava il silenzio sul tema, né tantomeno offriva prova contraria.
Dall'altro lato, confutava l'assunto posto a base del Parte_1 secondo diniego dell'ente previdenziale, adottato il 5 agosto 2022 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente), fondato sull'impossibilità di apprezzare la sua consistenza reddituale,
5 a causa della mancata inclusione degli accordi economici nella sentenza di divorzio dall'ex marito che essa aveva prodotto in allegato alla domanda del 16 giugno 2022.
Infatti, la ricorrente produceva (doc. 9) la sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Varese il 21 luglio 1994, n. 142/1994, in cui si stabiliva: Rileva favorevolmente, siccome equa, e qui recepisce, la compiuta definizione, già in sede di separazione, ed ulteriormente con il ricorso che ci occupa, relativamente ai rapporti economici e patrimoniali in genere.
Dalle nozze sono nate due figlie, e che restano affidate alla madre. Per_1 Per_2
(…) Restando confermate nel resto, e per quanto ancora di attualità, le condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Brescia il
15.02.1988>.
Nel verbale di comparizione dei coniugi per la separazione personale del 3 febbraio 1988 (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente) si legge: le parti dichiarano che non sussistono questioni di carattere economico tra loro>.
Alla stregua di questi atti giudiziari va escluso che la ricorrente abbia mai avuto diritto a ricevere sostegno economico dall'ex coniuge, fin dal momento in cui, nel lontano 1988, addivenivano a separazione personale.
Addirittura, nemmeno era previsto che la donna percepisse dall'ex marito, padre delle due figlie minori a lei affidate in via esclusiva, un contributo per il loro mantenimento.
Ne consegue che la motivazione posta alla base della delibera 226289 del 27 ottobre 2022 di diniego della misura assistenziale da parte del
[...]
(cfr. doc. 8 fasc. ricorrente) appare privo di pregio, sicché Controparte_3 va disattesa.
In definitiva, è accertato che alla donna spetti il diritto all'assegno sociale invocato, con decorrenza dalla data della seconda domanda proposta all'ente
6 previdenziale il 16 giugno 2022, poiché in quel momento ricorrevano tutti i presupposti di legge.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda, l' va condannato a CP_1 pagare a il trattamento richiesto, dal 16 giugno 2022, oltre Parte_1
a interessi e rivalutazione monetaria da quella data al saldo.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi, atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori della ricorrente si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
al riconoscimento dell'assegno sociale ex l. 335/95;
[...]
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente del relativo trattamento
(assegno sociale) con decorrenza dalla data della seconda domanda amministrativa, 16 giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
7 3) condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 luglio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: assegno - pensione.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente concludevano come da atto scritto tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 13 marzo 2023) adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Parte_1
Lavoro per chiedere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale ex l. 335/95, da corrispondersi da parte dell' - sede di Brescia con decorrenza dalla CP_1 prima domanda amministrativa (giugno 2021), ovvero dalla seconda domanda amministrativa (giugno 2022), ovvero da quella ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Più precisamente, la ricorrente deduceva che:
- in data 15 giugno 2021 essa presentava domanda di assegno sociale (doc.
1);
- con provvedimento datato 22 giugno 2021, l' respingeva la CP_1 domanda con la seguente motivazione: non ha compiuto i 67 anni e 00 mesi richiesti dalla legge per il diritto alla pensione> (doc. 2);
- con richiesta di riesame del 18 ottobre 2021, - per il Parte_1 tramite del Patronato INCA CGIL - evidenziava che la domanda era stata regolarmente presentata il 15 giugno 2021, ossia due mesi prima della decorrenza agosto 2021 (doc. 3);
- in data 13 maggio 2022 era presentato ricorso amministrativo, rigettato con delibera del 21 settembre 2022, in quanto la domanda di assegno sociale è stata presentata il 15 giugno 2021 e in tale data la ricorrente non aveva il requisito anagrafico per accedere alla prestazione> (doc. 4);
- il 16 giugno 2022 - giacché a quella data non Parte_1 avevano avuto riscontro la richiesta di riesame e neppure il ricorso amministrativo - presentava una seconda domanda di assegno sociale
(doc. 5);
- con provvedimento datato 5 agosto 2022 l' respingeva la domanda CP_1 di assegno sociale, poiché la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prodotta non contiene gli accordi economici tra gli ex coniugi> (doc. 6);
2 - avverso questa decisione era proposto ricorso amministrativo il 26 settembre 2022, nel quale la ricorrente - per il tramite del Patronato INCA
CGIL - rilevava che la normativa attuale non prevedeva l'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge in caso di separazione (doc. 7);
- con delibera del 27 ottobre 2022 il Comitato Provinciale rigettava il ricorso, considerato che: non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'assegno sociale in quanto la sentenza di divorzio non contiene gli accordi economici tra gli ex coniugi stipulati invece in fase di separazione> (doc. 8). censurava i provvedimenti di diniego dell'ente Parte_1 previdenziale, in quanto affermava di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire dell'assegno sociale, dal momento che aveva raggiunto la soglia di anzianità anagrafica, risiedeva continuativamente in modo legale in
Italia da più di dieci anni ed era in stato di bisogno economico.
A questo proposito, assumeva di non ricevere alcun contributo per il suo mantenimento dall'ex marito, da cui era divorziata in forza di sentenza n.
142/1994 del Tribunale di Varese, giacché in quella sede nulla era stato previsto sul piano economico in suo favore.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto
l'assegno sociale ex L. 335/95.
Condannare l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il
Grande n. 25, cod. fisc. al pagamento in favore della ricorrente P.IVA_1 del relativo trattamento (assegno sociale) con decorrenza dalla prima domanda amministrativa (giugno 2021), ovvero dalla seconda domanda amministrativa
(giugno 2022), ovvero, ancora, quella che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore>.
3 2. Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi, l' non CP_1 si costituiva in giudizio, di talché ne era dichiarata la contumacia all'udienza 10 luglio 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La ricorrente compiegava tempestivamente una nota, in cui ribadiva gli argomenti svolti nell'atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, siccome puramente documentale.
3. Stima la Giudice che il ricorso meriti accoglimento e vada accolto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. Sul piano normativo l'assegno sociale - che ha sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 1996, la pensione sociale - è disciplinato dall'art. 3, commi 6 e 7 l. 335/95
e dall'art. 20, comma 10 d.l. 112/08, convertito in l. 133/2008.
In base a queste disposizioni, si configura una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
1) 67 anni di età;
2) stato di bisogno economico;
3) soggiorno legale continuativo in Italia da almeno 10 anni.
5. Ciò posto in diritto, un primo rilievo: è pacifico - siccome nemmeno oggetto di specifica contestazione della resistente - che già al Parte_1 momento dell'inoltro della prima domanda all' di attribuzione della CP_1
4 provvidenza economica avesse soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, anzi la donna dichiarava di aver sempre vissuto in Italia dalla nascita.
La ricorrente possiede allora, senza alcun dubbio, il terzo requisito.
6. In secondo luogo, è irrefutabile che avesse compiuto 67 Parte_1 anni il 28 luglio 2021, ossia in data posteriore alla presentazione all' della CP_1 prima domanda di assegnazione del beneficio, datata 15 giugno 2021 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), ma anteriore rispetto alla seconda, del 16 giugno 2022 (cfr. doc.
5 fasc. ricorrente).
Ne consegue che il primo provvedimento dell' di reiezione della domanda, CP_1 emesso il giorno 22 giugno 2021, risulta formalmente ineccepibile, siccome all'epoca la ricorrente ancora non aveva maturato il requisito anagrafico.
Tuttavia, esso era stato raggiunto alla data in cui era avanzata la seconda domanda di assegno sociale, tanto che l'ente previdenziale non avanzava alcuna doglianza in merito;
infatti, l'esito negativo discendeva dall'asserita mancanza dello stato di bisogno.
7. In merito a quest'ultima e decisiva condizione - lo stato di necessità economica
- sovvengono due argomenti a suffragio della sua ricorrenza nella fattispecie.
Da un lato, si sottolinea che nella prima richiesta Parte_1 autocertificava la percezione di un reddito pari a zero nel 2021; ribadiva la circostanza nella seconda istanza e aggiungeva di aver avuto reddito nullo anche nel 2022.
Si osserva che queste dichiarazioni non trovavano smentita in causa, dal momento che la resistente, nonostante fosse stata regolarmente notiziata della pendenza del procedimento, ometteva di costituirsi e, pertanto, serbava il silenzio sul tema, né tantomeno offriva prova contraria.
Dall'altro lato, confutava l'assunto posto a base del Parte_1 secondo diniego dell'ente previdenziale, adottato il 5 agosto 2022 (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente), fondato sull'impossibilità di apprezzare la sua consistenza reddituale,
5 a causa della mancata inclusione degli accordi economici nella sentenza di divorzio dall'ex marito che essa aveva prodotto in allegato alla domanda del 16 giugno 2022.
Infatti, la ricorrente produceva (doc. 9) la sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Varese il 21 luglio 1994, n. 142/1994, in cui si stabiliva: Rileva favorevolmente, siccome equa, e qui recepisce, la compiuta definizione, già in sede di separazione, ed ulteriormente con il ricorso che ci occupa, relativamente ai rapporti economici e patrimoniali in genere.
Dalle nozze sono nate due figlie, e che restano affidate alla madre. Per_1 Per_2
(…) Restando confermate nel resto, e per quanto ancora di attualità, le condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Brescia il
15.02.1988>.
Nel verbale di comparizione dei coniugi per la separazione personale del 3 febbraio 1988 (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente) si legge: le parti dichiarano che non sussistono questioni di carattere economico tra loro>.
Alla stregua di questi atti giudiziari va escluso che la ricorrente abbia mai avuto diritto a ricevere sostegno economico dall'ex coniuge, fin dal momento in cui, nel lontano 1988, addivenivano a separazione personale.
Addirittura, nemmeno era previsto che la donna percepisse dall'ex marito, padre delle due figlie minori a lei affidate in via esclusiva, un contributo per il loro mantenimento.
Ne consegue che la motivazione posta alla base della delibera 226289 del 27 ottobre 2022 di diniego della misura assistenziale da parte del
[...]
(cfr. doc. 8 fasc. ricorrente) appare privo di pregio, sicché Controparte_3 va disattesa.
In definitiva, è accertato che alla donna spetti il diritto all'assegno sociale invocato, con decorrenza dalla data della seconda domanda proposta all'ente
6 previdenziale il 16 giugno 2022, poiché in quel momento ricorrevano tutti i presupposti di legge.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda, l' va condannato a CP_1 pagare a il trattamento richiesto, dal 16 giugno 2022, oltre Parte_1
a interessi e rivalutazione monetaria da quella data al saldo.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi, atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori della ricorrente si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
al riconoscimento dell'assegno sociale ex l. 335/95;
[...]
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente del relativo trattamento
(assegno sociale) con decorrenza dalla data della seconda domanda amministrativa, 16 giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
7 3) condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 luglio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
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