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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 2841/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
, nata a [...], il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), residente in [...]
[...]
e
, nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Carrara (MS), Via del cavatore n. 29B (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difeso dall'Avv. Francesca Gaggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 29
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 13.02.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
19.12.2024, senza spiegare intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato il 09.12.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
ed , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito civile in Carrara (MS), il giorno 29.05.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002 al n. 15,
Parte 1, Ufficio 1; che dalla loro relazione coniugale è nato, il 13.12.2005, il figlio minore
[...]
; Persona_1
che il rapporto coniugale, si è deteriorato a causa di incomprensioni e contrasti, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo pertanto volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite a verbale di udienza del 13.02.2025, all'esito della quale la causa è stata spedita in decisione.
Il P.M. ha avuto notizia del procedimento, senza spiegare intervento.
§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite a verbale di udienza del
13.02.2025 risultano conformi alla legge, con particolare riferimento alla concordata contribuzione al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente, ed alla compartecipazione entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie a quest'ultimo inerenti, soluzione che si configura congrua e rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta. La concorde dichiarazione circa l'indipendenza economica delle parti, con la conseguente insussistenza di pretesa di sorta di contributo al mantenimento a carico dell'una nei confronti dell'altra, attiene a diritti disponibili e può essere pertanto recepita nella presente sentenza.
3 Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi ed , alle Parte_1 Parte_2
condizioni trasfuse in ricorso, di seguito riportate:
I) I IGg.ri ed vivranno separati, liberi di fissare la Parte_1 Parte_2 residenza ove riterranno opportuno per ragioni di lavoro o personali, all'interno del territorio dell'Unione Europea, senza necessità di autorizzazione coniugale e con il solo obbligo di comunicazione nei termini di legge, dandosi reciproco consenso per il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, essendosi essi impegnati a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
II) L'abitazione coniugale, sita in Carrara Via del Cavatore 29/a, in proprietà esclusiva della IG.ra , è alla stessa assegnata, essendo il figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
convivente la madre, avendo i coniugi convenuto che il IG. rilascerà
[...] Parte_2
la suddetta abitazione non appena rinverrà altra soluzione abitativa.
III) Il IG. è obbligato a versare a favore del figlio , ancora Parte_2 Persona_1
non economicamente autosufficiente e fino a quando il ragazzo non rinverrà una occupazione stabile, la somma mensile di €.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT Costo Vita entro il 5 di ogni mese direttamente nelle mani del figlio medesimo.
Le spese straordinarie relative a saranno a carico di entrambi i genitori al 50% Per_1
4 ciascuno, secondo le Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite del Tribunale di Massa, le cui prescrizioni devono intendersi riportate nella presente sentenza.
La madre percepirà integralmente l'assegno unico universale, mentre entrambi i coniugi porteranno fiscalmente a carico al 50% il figlio.
Dà atto che i coniugi hanno concordemente dichiarato l'insussiastenza delle condizioni per il concorso al mantenimento a favore di ciascuno di essi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 13.02.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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