Articolo 7 del Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 settembre 1996
Art. 7. Leggi di settore 1. L' art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all' art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 , non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 .
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".
Note all' art. 7 :
- L' art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 , e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all' art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
3. Le somme assegnate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".
- L' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e' nella nota all'art. 5.
- Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e proviciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e' il seguente:
"3. Quanto nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorita' amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti".
- L' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e' nella nota all'art. 5
Entrata in vigore il 7 settembre 1996
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