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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del giorno 2 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025,
vertente
TRA
(C.F. ), nato a Piombino (LI), in [...] 24 aprile Parte_1 C.F._1
1976 e residente in [...], rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: RPD. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione
professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato
in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (252 giorni per
l'annualità 2020/2021) e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio
inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato,
oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con
conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre l'integrale compensazione
delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il proprio Controparte_1
diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD) avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie come documentalmente risultanti in atti per l'a.s. 2020/2021. 2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della ratio della Controparte_1
normativa vigente, la Retribuzione professionale docenti (RPD) docenti non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali.
3. All'odierna udienza - tenutasi nelle forme di trattazione scritta - la causa veniva decisa sulla base di note scritte, depositate solo dalla parte ricorrente (nonostante il avesse richiesto già nella propria memoria di costituzione lo svolgimento CP_1
in forma cartolare dell'udienza) con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999
(1999/70/CE).
L'assunto è fondato.
5.1 In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è
vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no.
Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio
dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità
dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a
particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in
materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La
giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un
impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti
taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è
priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro
applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di
escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela
voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre
2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C- Per_1
444/09 e C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento Per_2 Per_3
che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai
lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di
lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo
indeterminato”.
5.2 Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Da
tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano,
20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
5.3 In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1,
del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
6. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto,
esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è
stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»”.
7. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dal ricorrente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie
Cont svolte negli anni risultanti dallo stato matricolare, il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55,
pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari, ancor più
consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale, nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento (cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. n. 11601/2018
secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il Giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più recente Cass.
n. 8146 del 23 aprile 2020, secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale
dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli
onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in
riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del
compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di
riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni,
costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al
contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione
professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte e nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida per CP_1
compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in complessivi euro
700, da distrarsi a favore degli Avvocati Liso Celeste e Sernia Sabino, dichiaratisi antistatari.
Grosseto, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso