Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, proposto da
Alce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
declaratoria di illegittimità
dell'atto di silenzio - inadempimento formatosi a seguito della istanza datata 23 aprile 2024, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale l'odierna ricorrente ha richiesto la indizione di una Conferenza di Servizi ed il conseguente adeguamento della parte narrativa del Permesso di Costruire n. 324/2011 rilasciato dal Comune di Lecce in favore della stessa rispetto alla parte grafica dell'allegato al citato titolo
formatosi a seguito della istanza datata 23 aprile 2024, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale l'odierna ricorrente ha richiesto la indizione di una Conferenza di Servizi ed il conseguente adeguamento della parte narrativa del Permesso di Costruire n. 324/2011 rilasciato dal Comune di Lecce in favore della stessa rispetto alla parte grafica dell'allegato al citato titolo;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima richiesta, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata richiesta, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina, ove occorra, di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata e di Comune di Squinzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa DA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con ricorso notificato il 30.06.2025 e depositato il 01.07.2025, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza - diffida del 23.04.2024 volta a sollecitare l’indizione di una Conferenza di servizi funzionale all’adeguamento della parte narrativa del permesso di costruire n. 342 del 2011 - rilasciato a suo tempo dal Comune di Lecce - alla parte grafica allegata allo stesso.
La ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue:
- di essere stata titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare sito in località Casalabate, ora ricadente nel territorio del Comune di Squinzano, ed in origine del Comune di Lecce, da questo assentito con titolo edilizio n. 324/2011;
-di essere stata destinataria del provvedimento sanzionatorio adottata dal Comune di Squinzano diretto alla demolizione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere edilizie presenti nell’area demaniale, realizzate in assenza di titoli edilizi, non essendo le stesse incluse in quelle per le quali la ricorrente aveva ottenuto la sanatoria (cfr. permesso di costruire n. 324/2011 del Comune di Lecce);
-di aver contestato il citato provvedimento sanzionatorio; provvedimento questo ritenuto, poi, legittimo da questo Tribunale con sentenza n. 622/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2855/2023;
- di aver chiesto in data 23.04.2024 alle Amministrazioni resistenti l’indizione di una Conferenza di servizi “ al fine di accertare e valutare la conformità del titolo edilizio all’elaborato grafico allo stesso allegato quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, procedere ad un adeguamento della parte narrativa del Permesso di costruire n. 324/2011 alla parte grafica allo stesso allegata” ;
-di ritenere non satisfattiva e, comunque, soprassessoria la nota - prot. n. 6894 del 23.04.2024 - adottata dal Comune di Squinzano in riscontro alla citata istanza;
Alla luce dei fatti richiamati ha dedotto le seguenti censure:
-Violazione di legge, in particolare dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 14 della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 97 Cost. Difetto di istruttoria, omessa motivazione.
Il Comune di Squinzano, il Comune di Lecce e l’Agenzia del Demanio per la Puglia e la Basilicata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
Si può prescindere dal vaglio delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Lecce poiché il ricorso è infondato.
Il Comune di Squinzano, con la nota provvedimentale prot. n. 6894 del 23.04.2024 ha riscontrato, con specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche, la richiesta inoltrata dall’odierna ricorrente.
Prive di pregio, sul punto, sono le contestazioni attoree relative al carattere asseritamente soprassessorio del provvedimento comunale sopra richiamato.
Secondo il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza « l’atto cd. ‘soprassessorio’ ricorre in presenza di attività le quali solo apparentemente configurano una spendita di potere, ma che sostanzialmente sfuggono all’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020 n. 1211) » (T.A.R. Lombardia Milano, II, 5 marzo 2021, n. 608).
Nella specie, il Comune di Squinzano, con la nota provvedimentale citata, infatti, ha dato riscontro all’istanza della ricorrente richiamando - quanto alle ragioni giuridiche addotte a fondamento del proprio diniego - per relationem i pronunciamenti giudiziali adottati da questo Tribunale e dal Giudice d’Appello all’esito del contenzioso intercorso tra le parti.
Né la società ricorrente può pretendere di rimettere in discussione in questa sede questioni - discrasia tra provvedimento formale/permesso di costruire ed i relativi allegati (relazione tecnica ed elaborato grafico) - definitivamente risolte con i pronunciamenti giudiziali richiamati dal Comune di Squinzano nella nota provvedimentale del 23.04.2024.
Le ulteriori contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese processuali, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SS | ON CA |
IL SEGRETARIO