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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2096/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ALTRO 2013
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31/03/2023 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impugnato la sentenza di primo grado n. 490/03/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa in data
17/01/2023 e depositata il 20/02/2023, con la quale è stato annullato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880201900001048 notificato in data 10/02/2020 a Resistente _1. Il ricorso era stato accolto per difetto di notifica delle cartelle presupposte. ADER chiede la riforma della decisione e la dichiarazione di legittimità del preavviso di fermo amministrativo.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Risulta solo un accesso agli atti del PTT in data 06/10/2023 tramite il difensore.
-Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendo la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, rileva che:
In primo grado il ricorso è stato accolto per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In appello, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo, comprovando che le stesse sono state regolarmente notificate nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello. Pertanto, viene meno il presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado, dovendo ritenersi legittimo il preavviso di fermo amministrativo impugnato. Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario del contribuente.
Si compensano les pese del doppio grado di giudizio in considerazione della produzione della documentazione da parte di ADER solo nella fase di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Riforma la sentenza n. 490/03/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
Compensa le spese
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2096/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ALTRO 2013
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201900001048 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31/03/2023 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impugnato la sentenza di primo grado n. 490/03/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa in data
17/01/2023 e depositata il 20/02/2023, con la quale è stato annullato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880201900001048 notificato in data 10/02/2020 a Resistente _1. Il ricorso era stato accolto per difetto di notifica delle cartelle presupposte. ADER chiede la riforma della decisione e la dichiarazione di legittimità del preavviso di fermo amministrativo.
L'appellato non si è costituito in giudizio. Risulta solo un accesso agli atti del PTT in data 06/10/2023 tramite il difensore.
-Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendo la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, rileva che:
In primo grado il ricorso è stato accolto per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In appello, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo, comprovando che le stesse sono state regolarmente notificate nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello. Pertanto, viene meno il presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado, dovendo ritenersi legittimo il preavviso di fermo amministrativo impugnato. Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario del contribuente.
Si compensano les pese del doppio grado di giudizio in considerazione della produzione della documentazione da parte di ADER solo nella fase di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Riforma la sentenza n. 490/03/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
Compensa le spese
IL RELATORE IL PRESIDENTE