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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1541/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1887/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_4
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_5
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_6
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3371/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8.10.2019 Resistente_1 , Resistente_2 , Resistente_3 , Resistente_4 , Resistente_5, Resistente_6 e Resistente_7, rappresentati e difesi dal Dr. Resistente_4, quali ex soci della società Società_1 società cooperativa in liquidazione estinta, propongono ricorso avverso la cartella di pagamento con cui e' stato loro richiesto, in solido tra loro e quali coobligati della predetta società, il pagamento delle somme dovute dalla società all'A.F., in virtu' della sentenza emessa da questa Commissione n. 3400/3/18 del 29/6/2018, passata in giudicato ed avente ad oggetto il ricorso proposto dal liquidatore della società avverso l'avviso d'accertamento n. RJY03T100822/2010 notificato alla società per l'anno d'imposta 2005.
Deducono che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23/7/2010 e che l'avviso d'accertamento era stato notificato alla società già estinta, con conseguente inesistenza dell'avviso;
eccepiscono la loro limitata responsabilità patrimoniale;
eccepiscono che le sanzioni possono esser applicate soltanto al soggetto trasgressore e non possono trasmettersi ai soci;
eccepiscono la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
chiedono l'annullamento della cartella loro notificata.
Si e' costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso ad eccezione del motivo relativo alle sanzioni.
All'odierna udienza del 4/10/2022 il ricorso è posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene questa Corte che il ricorso sia sostanzialmente fondato e che debba esser accolto nei termini di cui infra.
E' circostanza incontroversa in punto di fatto, che la cartella oggetto della presente controversia sia stata emessa a carico degli ex soci in proprio, di una società di capitali, la Società_1 Soc. coop. In liquidazione, estinta in data 23/7/2010, quali coobligati della società, ed in virtu' della sentenza n. 3400/3/2018 emessa da questa Commissione in data 29/6/2018 nel giudizio instaurato dalla società nei confronti dell'A.
F., e che tale sentenza e' divenuta definitiva.
E', altresi', pacifico che l'avviso d'accertamento notificato alla società estinta era stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Commissione da parte del liquidatore, e che il relativo giudizio si e' definito con la predetta sentenza emessa da questa Commissione n. 3400/03/18, per inattività delle parti, dopo che il procedimento, dichiarato interrotto, non era stato riassunto nel termine perentorio previsto dalla legge.
Tale sentenza e' divenuta definitiva e, pertanto, l'avviso d'accertamento notificato alla società deve ritenersi divenuto definitivo.
Alla luce di tali circostanze di fatto, documentalmente provate, appare opportuno ripercorrere la disciplina normativa in tema di estinzione delle società e del rapporto tra l'A.F. ed i soci delle società estinte.
Orbene, la disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003 era dettata dall'art. 2456 co. 2, c.c. a mente del quale, a seguito della cancellazione di una società dal Registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti potevano“(…) far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento(…)” fosse “(…) dipeso da colpa di questi”. L'interpretazione giurisprudenziale prioritaria di detta norma riteneva che la cancellazione della società dal Registro delle imprese avesse solo una funzione meramente “dichiarativa di pubblicità”, inidonea a determinarne l'estinzione qualora non fossero risultati esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
In sostanza, si riteneva che la società, nonostante la cancellazione, rimanesse in vita sino all'avvenuta liquidazione di tutti i rapporti (attivi e passivi) facenti capo alla stessa, con la conseguenza, altresì, che l'A.
F. avrebbe potuto preliminarmente rivalersi fino al soddisfo su di essa, invece che sui soci. Di fatto, in questo modo, nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese, continuava a permanere in capo alla società la capacità giuridica necessaria a garantire ai creditori la possibilità sia di poter agire nei suoi confronti, che successivamente anche nei confronti del singolo socio (nei limiti della somma a lui assegnata in base al bilancio finale di liquidazione) e dei liquidatori (se il mancato pagamento dei debiti fosse dipeso da loro colpa).
In definitiva, nella formulazione ante riforma, si preferiva ritenere che la semplice formalità della cancellazione non era di per sé sufficiente ad estinguere una società, posto che la stessa continuava a sopravvivere fino a quando i rapporti giuridici ad essa facenti capo non avessero trovato soluzione.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003, con cui è stata ridisegnata la disciplina delle società di capitali, il testo dell'art. 2456 c.c. (con alcune aggiunte e precisazioni) è stato fatto trasmigrare nell'art. 2495
c.c.. del seguente tenore: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Ebbene, dalla semplice lettura della norma appena riportata, appare chiaro che con l'inserimento dell'inciso “Ferma restando l'estinzione della società”, il legislatore abbia voluto sottolineare come la cancellazione dal Registro delle Imprese comporti l'inequivocabile estinzione della società con effetto non più meramente dichiarativo ma sicuramente costitutivo di tale condizione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
Con la nuova formulazione dell'art. 2495 co. 2 c.c. si è, dunque, voluto attribuire alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a determinare da un lato, la totale estinzione della stessa e dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori).
Tale interpretazione è stata consacrata nel ben noto trittico di decisioni nn. 4060/4061/4062 del 2010 delle
Sezioni Unite della Cassazione, con cui è stata operata una ricostruzione ermeneutica della norma in esame con la quale è stato definitivamente chiarito che “a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, la società (sia di capitali che di persone) deve intendersi estinta anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti”.
Con la cancellazione, pertanto, la società diviene totalmente inesistente, nonchè priva di legittimazione sostanziale e processuale, con l'ulteriore conseguenza che gli eventuali atti impositivi a lei notificati successivamente alla estinzione devono considerarsi inesistenti e privi di ogni effetto giuridico.
La cancellazione/estinzione della società, infatti, opera come una preclusione per l'Ufficio ad emanare o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori (inviti a comparire;
P.V.C., ecc.) trattandosi ormai di un soggetto estinto.
I creditori sociali potranno comunque far valere la loro pretesa sia nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione), che nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi..
In sostanza, stante l'orientamento giurisprudenziale de quo, gli atti impositivi dovranno essere notificati ai soggetti fiscalmente responsabili (soci o liquidatori, sussistendone i presupposti) e non più alla società.
Anche per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese, ne determina la conseguente estinzione “(…) Deve, infatti, essere garantita parità di trattamento ai terzi creditori dei diversi tipi di società: ciò che vale per le società di capitali ex art. 2495, co. 2° c.c. deve valere anche per le società di persone. La cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese determina, dunque, l'effetto dell'estinzione irreversibile di qualsiasi soggetto societario, anche se non risultino già esauriti tutti i rapporti in capo all'ente.
(…)”( cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.4062/2010).
Tale interpretazione del quadro normativo vigente in subiecta materia è stato successivamente ribadito in materia tributaria da Cass. n.7676/2012 e con le sentenze a Sezione Unite nn. 6070/6071/6072 del 2013, che hanno chiarito che i soci succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società estinta, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Sul piano tributario, gli atti impositivi riferiti ad una società estinta saranno, dunque, ritenuti giuridicamente inesistenti e, pertanto, improduttivi di effetti sia per la società stessa, che per i liquidatori e i soci.
Il quadro normativo e giurisprudenziale così delineato e certamente favorevole al contribuente, è stato successivamente “turbato” dall'art. 28 co. 4 del d.lgs. n.175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”) che ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. Con tale norma il legislatore ha quindi previsto che la società, seppur cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c., rimanga comunque in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, limitatamente alle ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria debba effettuare la sua attività di accertamento.
A seguito di tale novella, quindi, è stato previsto che l'Ufficio possa accertare e notificare nei cinque anni successivi alla cancellazione della società ed alla sua estinzione, atti di recupero fiscale e le relative cartelle di pagamento, chiamando a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti (o comunque non definiti al momento in cui la società perde la propria soggettività giuridica e, conseguentemente, la definizione di ogni diritto e dovere nei confronti delle terze parti) anche i soci, gli amministratori e i liquidatori.
Ne consegue che, mentre per tutti gli altri creditori l'estinzione si abbia contestualmente alla cancellazione, per l'Erario si cristallizza, invece, in un intervallo temporale molto più lungo.
Con la norma in oggetto si è, dunque, determinato un vero e proprio doppio binario per le società: da un lato, considerata estinta per il diritto civile, mentre dall'altro, perfettamente operativa per quanto riguarda tributi e contributi, non solo in relazione all'accertamento, ma anche per quanto concerne il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie
Al riguardo è anche intervenuta l'Agenzia dell'Entrate con le circolari n. 31/E/2014 e n.6/E/2015, con le quali
è stato ritenuto che il citato art. 28 co.4 d.lgs. n.175/2014 rappresenta una norma procedurale tesa a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale e si applicherebbe “anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Secondo tale interpretazione, quindi, la novella normativa, in quanto norma di natura procedurale, si applicherebbe con efficacia retroattiva anche agli atti oggetto di contenzioso emessi prima della sua entrata in vigore.
Con sentenza n. 6743/2015 la Corte di Cassazione ha, tuttavia, disatteso tale indirizzo interpretativo ed ha inequivocabilmente sancito che “L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia dal 13 dicembre 2014, o successivamente”.
Peraltro, la Suprema Corte ha, altresì, sottolineato senza mezzi termini, come depongano a favore dell'irretroattività anche la clausola generale contenuta nell'art. 11 delle Preleggi (che prevede che “la legge non dispone che per l'avvenire”) e l'art. 3 comma 1 della L. 212/2000, secondo cui, salva l'interpretazione autentica, le leggi tributarie non sono retroattive (e nel caso di specie l'art.28 è tutto fuorché una norma di interpretazione autentica). La norma in esame, pertanto, non può che ritenersi di carattere sostanziale e, dunque, applicabile senza effetto retroattivo.
Fatta tale necessaria premessa, osserva la Corte che, nel peculiare caso in esame, tali principi non possono trovare applicazione.
Ed infatti, l'accertamento notificato nei confronti della società, - nonostante il fatto che la notifica sia avvenuta dopo l'estinzione della società di capitali, - e' divenuto ormai definitivo, in virtu' della sentenza emessa da questa Commissione piu' volte richiamata, che ha dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti.
E cio' in forza della preclusione processuale ormai verificatasi.
Ne deriva che, - fermo restando l'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società estinta, - nel caso in esame, ( a differenza dell'ipotesi esaminata da Cass. 10678/22 ), non si tratta piu' di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'amministrazione a procurarsi il titolo nei confronti della società dante causa, e per essa dei suoi successori, ma si tratta soltanto di accertare la misura del debito che puo' gravare sui singoli soci quali successori della società di capitali estinta.
Orbene, accertata la definitività dell'accertamento nei confronti della società di capitali di cui i ricorrenti erano soci, questi ultimi, alla stregua dei predetti principi, possono esser chiamati a rispondere, in proprio, del debito societario solo ed esclusivamente nei limiti di quanto riscosso in seguito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.
E dal bilancio finale di liquidazione prodotto in atti risulta provato che i soci hanno riscosso soltanto la somma di euro 398,10 per ciascuno.
I soci non possono, poi, esser tenuti a rispondere delle sanzioni alla luce del disposto di cui all'art. 8 del D.
Lgs. 472/97, secondo cui l'obbligazione della sanzione non si trasmette agli eredi, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella memoria di costituzione.
Conclusivamente, il ricorso va sostanzialmente accolto e deve dichiararsi che i ricorrenti quali ex soci non illimitatamente responsabili della società di capitali estinta, rispondono in proprio esclusivamente sino a concorrenza della somma di euro 398,10 per ciascuno di essi, riscossa in esito al bilancio finale di liquidazione,
e con esclusione delle sanzioni, e la cartella impugnata emessa nei loro confronti va, quindi, annullata per le restanti somme.
Consegue l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
La complessità delle questioni affrontate, che hanno richiesto nel tempo l'intervento di più arresti della giurisprudenza di legittimità, e la peculiarità della fattispecie concreta esaminata, giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 29 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente, si evidenzia la violazione dell'art. 36, p. 3, del D.Lgs 546/92. I giudici, infatti, non si sono espressi su un punto decisivo della controversia e precisamente sulla contestazione rilevata dall'Ufficio riguardo le eccezioni di merito, che andavano mosse all'interno del processo tributario istaurato dalla società avverso l'avviso di accertamento n RJY03T100822/2010
La società, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. RJY03T100822/2010, in data 28/01/2011 aveva presentato ricorso in CTP avverso il suddetto atto, contestando, tra le altre eccezioni di merito e il difetto di notifica nei confronti di società estinta. Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadiva che la cancellazione della società non estingue il soggetto giuridico e che la società rimane in vita fino a quando ogni suo debito non sia estinto. Inoltre diversamente da quanto eccepito, l'atto è stato regolarmente notificato.
Lo stesso risulta infatti regolarmente intestato al Sig. Resistente_5, nella qualità di liquidatore della Società_1 in liquidazione volontaria, e regolarmente notificato (ritirato in data 14/12/2010 presso l'Ufficio Postale di Indirizzo_1).
- Violazione dell'art. 7 del DL 269/2003 in tema di sanzioni
Diversamente a quanto eccepito, si rileva che gli importi a ruolo contenuti nella cartella di pagamento impugnata, sono riferiti all'avviso di accertamento n. RJY03T100822/2010 notificato per l'anno d'imposta
2005 emesso nei confronti della Società_1. – C.F. P.IVA_1, cessata in data 23/07/2010. I ricorrenti risultano destinatari di notifica della suddetta cartella in qualità di soci/coobbligati.
Tenuto conto del disposto dell'art. 8 del D.Lgs 472/97 secondo il quale l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, l'Ufficio, in sede esame dell'istanza di reclamo/mediazione, ai fini deflattivi del contenzioso, ha ritenuto di notificare ai ricorrenti la proposta di mediazione con annullamento delle sole sanzioni.
I ricorrenti non hanno aderito alla proposta di mediazione allegata e si sono invece costituiti tempestivamente in giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3371/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 3 e depositata il 10
Ottobre 2022.
Si costituiscono nel giudizio di appello i sigg.ri Resistente_5, Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3
, Resistente_7, Resistente_6 e Resistente_4 che con atto di controdeduzioni eccepiscono l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate lamenta che i giudici di primo grado (in violazione degli artt. 36, comma 2, 68 e 19 del D.Lgs. n. 546/92 a cui aggiungasi l'art. 112 del c.p.c.) non si siano pronunciati sulle contestazioni dalla stessa evidenziate in merito alla necessità che le eccezioni di notifica e di merito riguardanti l'avviso di accertamento n RJY03T100822/2010 notificato alla società cancellata (da cui è derivata per fenomeno
“successorio” la cartella di pagamento impugnata) andassero mosse all'interno del relativo processo tributario poi dichiarato estinto. In questa sede i giudici, pur non essendosi pronunciati sulla mancata applicazione della specifica procedura di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 602/73 lamentata dai ricorrenti che qui espressamente si ripropone, hanno in ogni caso dichiarato applicabile in loro favore il disposto di cui all'art. 2495 del c.c. limitando la loro responsabilità patrimoniale a quanto riscosso in base al riparto finale di liquidazione come da consolidatissima giurisprudenza.
Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che il giudizio instaurato dagli ex soci ha ad oggetto una cartella di pagamento notificata ai medesimi quali coobbligati/successori nella posizione debitoria della società estinta. Ne discende che: da un lato, la sentenza di primo grado ha correttamente preso atto della definitività della pretesa formatasi in relazione all'atto presupposto, ritenendo precluse le contestazioni che miravano a rimettere in discussione il titolo impositivo;
dall'altro lato, ciò non esaurisce il thema decidendum, poiché permane autonoma e pienamente scrutinabile la questione dei limiti della responsabilità patrimoniale degli ex soci nella fase della riscossione. Ne consegue che la doglianza dell'Ufficio, volta a sostenere che le eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate esclusivamente nel giudizio relativo all'avviso, non coglie nel segno nella parte in cui pretende di travolgere la distinta questione dei limiti soggettivi e quantitativi della pretesa esecutiva verso gli ex soci. In altri termini, una volta ritenuto (anche in sentenza) che la pretesa tributaria sia stabilizzata nei confronti del soggetto originario, resta comunque da verificare se e in che limiti essa sia azionabile nei confronti dei soggetti chiamati a risponderne a titolo successorio/sussidiario. Pertanto, l'eccezione di omessa pronuncia è infondata o comunque irrilevante ai fini della decisione, avendo il giudice di prime cure trattato il nucleo decisivo della controversia: la misura della responsabilità degli ex soci.
Sui limiti di responsabilità degli ex soci di società estinta (art.2495 c. c. e profili tributari), la questione centrale
è stabilire se l'Erario, a fronte di debiti tributari della società estinta, possa pretendere dagli ex soci: l'intero importo iscritto a ruolo, oppure solo quanto dagli stessi effettivamente riscosso in sede di riparto finale di liquidazione, secondo la regola civilistica. La Corte ritiene condivisibile l'impostazione del primo giudice, in quanto: L'art.2495 c. c. configura un criterio di responsabilità degli ex soci di società di capitali (e, in generale, nei limiti civilistici della fattispecie) non illimitato, ancorandolo a quanto ciascun socio abbia riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione (intra vires). Il diritto di credito erariale, pur potendo essere fatto valere nei confronti dei soggetti che succedono nei rapporti della società estinta, resta soggetto al limite quantitativo della responsabilità patrimoniale del socio, limite che opera come eccezione opponibile nella fase della riscossione e dell'azione verso il socio. Nel caso di specie, la decisione di primo grado ha individuato, sulla base degli elementi acquisiti e della prospettazione delle parti, la somma di € 398,10 per ciascun appellato quale soglia massima esigibile, annullando la cartella per le somme eccedenti. L'appello dell'Ufficio non risulta offrire un percorso argomentativo alternativo autosufficiente e puntuale idoneo a superare tale ricostruzione, limitandosi in larga misura a riaffermare la legittimità della pretesa in via generale. In assenza di adeguata dimostrazione della maggiore percezione di somme in sede di riparto finale (ovvero di altri presupposti specifici per ampliare la responsabilità), la cartella non può dispiegare effetti per importi eccedenti la capienza intra vires. Da ciò segue che la sentenza di primo grado merita conferma nella parte in cui ha annullato la cartella per l'eccedenza rispetto al limite di € 398,10 per ciascun socio.
La Corte osserva che le sanzioni amministrative tributarie, per la loro natura personale, non seguono automaticamente le sorti del debito d'imposta nei confronti di soggetti diversi dall'autore/obbligato principale, secondo i principi generali in materia di responsabilità personale. Nel caso concreto, la stessa difesa dell'Ufficio risulta avere rappresentato in atti (anche nella fase deflattiva) una linea coerente con l'esclusione della debenza delle sanzioni in capo ai soci;
pertanto, la statuizione del primo giudice che esclude le sanzioni nei confronti degli ex soci si appalesa corretta e va confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dei principi generali e in ragione: della complessità del quadro normativo e della stratificazione dei profili (estinzione della società, riparto responsabilità ex soci, coordinamento con la riscossione); della natura della controversia, che presenta aspetti oggettivamente idonei a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1887/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_4
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_5
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_6
Difeso da
Resistente_4 - CF_Resistente_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3371/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190004936653 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8.10.2019 Resistente_1 , Resistente_2 , Resistente_3 , Resistente_4 , Resistente_5, Resistente_6 e Resistente_7, rappresentati e difesi dal Dr. Resistente_4, quali ex soci della società Società_1 società cooperativa in liquidazione estinta, propongono ricorso avverso la cartella di pagamento con cui e' stato loro richiesto, in solido tra loro e quali coobligati della predetta società, il pagamento delle somme dovute dalla società all'A.F., in virtu' della sentenza emessa da questa Commissione n. 3400/3/18 del 29/6/2018, passata in giudicato ed avente ad oggetto il ricorso proposto dal liquidatore della società avverso l'avviso d'accertamento n. RJY03T100822/2010 notificato alla società per l'anno d'imposta 2005.
Deducono che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23/7/2010 e che l'avviso d'accertamento era stato notificato alla società già estinta, con conseguente inesistenza dell'avviso;
eccepiscono la loro limitata responsabilità patrimoniale;
eccepiscono che le sanzioni possono esser applicate soltanto al soggetto trasgressore e non possono trasmettersi ai soci;
eccepiscono la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
chiedono l'annullamento della cartella loro notificata.
Si e' costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso ad eccezione del motivo relativo alle sanzioni.
All'odierna udienza del 4/10/2022 il ricorso è posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene questa Corte che il ricorso sia sostanzialmente fondato e che debba esser accolto nei termini di cui infra.
E' circostanza incontroversa in punto di fatto, che la cartella oggetto della presente controversia sia stata emessa a carico degli ex soci in proprio, di una società di capitali, la Società_1 Soc. coop. In liquidazione, estinta in data 23/7/2010, quali coobligati della società, ed in virtu' della sentenza n. 3400/3/2018 emessa da questa Commissione in data 29/6/2018 nel giudizio instaurato dalla società nei confronti dell'A.
F., e che tale sentenza e' divenuta definitiva.
E', altresi', pacifico che l'avviso d'accertamento notificato alla società estinta era stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Commissione da parte del liquidatore, e che il relativo giudizio si e' definito con la predetta sentenza emessa da questa Commissione n. 3400/03/18, per inattività delle parti, dopo che il procedimento, dichiarato interrotto, non era stato riassunto nel termine perentorio previsto dalla legge.
Tale sentenza e' divenuta definitiva e, pertanto, l'avviso d'accertamento notificato alla società deve ritenersi divenuto definitivo.
Alla luce di tali circostanze di fatto, documentalmente provate, appare opportuno ripercorrere la disciplina normativa in tema di estinzione delle società e del rapporto tra l'A.F. ed i soci delle società estinte.
Orbene, la disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003 era dettata dall'art. 2456 co. 2, c.c. a mente del quale, a seguito della cancellazione di una società dal Registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti potevano“(…) far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento(…)” fosse “(…) dipeso da colpa di questi”. L'interpretazione giurisprudenziale prioritaria di detta norma riteneva che la cancellazione della società dal Registro delle imprese avesse solo una funzione meramente “dichiarativa di pubblicità”, inidonea a determinarne l'estinzione qualora non fossero risultati esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
In sostanza, si riteneva che la società, nonostante la cancellazione, rimanesse in vita sino all'avvenuta liquidazione di tutti i rapporti (attivi e passivi) facenti capo alla stessa, con la conseguenza, altresì, che l'A.
F. avrebbe potuto preliminarmente rivalersi fino al soddisfo su di essa, invece che sui soci. Di fatto, in questo modo, nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese, continuava a permanere in capo alla società la capacità giuridica necessaria a garantire ai creditori la possibilità sia di poter agire nei suoi confronti, che successivamente anche nei confronti del singolo socio (nei limiti della somma a lui assegnata in base al bilancio finale di liquidazione) e dei liquidatori (se il mancato pagamento dei debiti fosse dipeso da loro colpa).
In definitiva, nella formulazione ante riforma, si preferiva ritenere che la semplice formalità della cancellazione non era di per sé sufficiente ad estinguere una società, posto che la stessa continuava a sopravvivere fino a quando i rapporti giuridici ad essa facenti capo non avessero trovato soluzione.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003, con cui è stata ridisegnata la disciplina delle società di capitali, il testo dell'art. 2456 c.c. (con alcune aggiunte e precisazioni) è stato fatto trasmigrare nell'art. 2495
c.c.. del seguente tenore: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Ebbene, dalla semplice lettura della norma appena riportata, appare chiaro che con l'inserimento dell'inciso “Ferma restando l'estinzione della società”, il legislatore abbia voluto sottolineare come la cancellazione dal Registro delle Imprese comporti l'inequivocabile estinzione della società con effetto non più meramente dichiarativo ma sicuramente costitutivo di tale condizione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
Con la nuova formulazione dell'art. 2495 co. 2 c.c. si è, dunque, voluto attribuire alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a determinare da un lato, la totale estinzione della stessa e dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori).
Tale interpretazione è stata consacrata nel ben noto trittico di decisioni nn. 4060/4061/4062 del 2010 delle
Sezioni Unite della Cassazione, con cui è stata operata una ricostruzione ermeneutica della norma in esame con la quale è stato definitivamente chiarito che “a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, la società (sia di capitali che di persone) deve intendersi estinta anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti”.
Con la cancellazione, pertanto, la società diviene totalmente inesistente, nonchè priva di legittimazione sostanziale e processuale, con l'ulteriore conseguenza che gli eventuali atti impositivi a lei notificati successivamente alla estinzione devono considerarsi inesistenti e privi di ogni effetto giuridico.
La cancellazione/estinzione della società, infatti, opera come una preclusione per l'Ufficio ad emanare o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori (inviti a comparire;
P.V.C., ecc.) trattandosi ormai di un soggetto estinto.
I creditori sociali potranno comunque far valere la loro pretesa sia nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione), che nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi..
In sostanza, stante l'orientamento giurisprudenziale de quo, gli atti impositivi dovranno essere notificati ai soggetti fiscalmente responsabili (soci o liquidatori, sussistendone i presupposti) e non più alla società.
Anche per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese, ne determina la conseguente estinzione “(…) Deve, infatti, essere garantita parità di trattamento ai terzi creditori dei diversi tipi di società: ciò che vale per le società di capitali ex art. 2495, co. 2° c.c. deve valere anche per le società di persone. La cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese determina, dunque, l'effetto dell'estinzione irreversibile di qualsiasi soggetto societario, anche se non risultino già esauriti tutti i rapporti in capo all'ente.
(…)”( cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.4062/2010).
Tale interpretazione del quadro normativo vigente in subiecta materia è stato successivamente ribadito in materia tributaria da Cass. n.7676/2012 e con le sentenze a Sezione Unite nn. 6070/6071/6072 del 2013, che hanno chiarito che i soci succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società estinta, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Sul piano tributario, gli atti impositivi riferiti ad una società estinta saranno, dunque, ritenuti giuridicamente inesistenti e, pertanto, improduttivi di effetti sia per la società stessa, che per i liquidatori e i soci.
Il quadro normativo e giurisprudenziale così delineato e certamente favorevole al contribuente, è stato successivamente “turbato” dall'art. 28 co. 4 del d.lgs. n.175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”) che ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”. Con tale norma il legislatore ha quindi previsto che la società, seppur cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c., rimanga comunque in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, limitatamente alle ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria debba effettuare la sua attività di accertamento.
A seguito di tale novella, quindi, è stato previsto che l'Ufficio possa accertare e notificare nei cinque anni successivi alla cancellazione della società ed alla sua estinzione, atti di recupero fiscale e le relative cartelle di pagamento, chiamando a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti (o comunque non definiti al momento in cui la società perde la propria soggettività giuridica e, conseguentemente, la definizione di ogni diritto e dovere nei confronti delle terze parti) anche i soci, gli amministratori e i liquidatori.
Ne consegue che, mentre per tutti gli altri creditori l'estinzione si abbia contestualmente alla cancellazione, per l'Erario si cristallizza, invece, in un intervallo temporale molto più lungo.
Con la norma in oggetto si è, dunque, determinato un vero e proprio doppio binario per le società: da un lato, considerata estinta per il diritto civile, mentre dall'altro, perfettamente operativa per quanto riguarda tributi e contributi, non solo in relazione all'accertamento, ma anche per quanto concerne il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie
Al riguardo è anche intervenuta l'Agenzia dell'Entrate con le circolari n. 31/E/2014 e n.6/E/2015, con le quali
è stato ritenuto che il citato art. 28 co.4 d.lgs. n.175/2014 rappresenta una norma procedurale tesa a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale e si applicherebbe “anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Secondo tale interpretazione, quindi, la novella normativa, in quanto norma di natura procedurale, si applicherebbe con efficacia retroattiva anche agli atti oggetto di contenzioso emessi prima della sua entrata in vigore.
Con sentenza n. 6743/2015 la Corte di Cassazione ha, tuttavia, disatteso tale indirizzo interpretativo ed ha inequivocabilmente sancito che “L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia dal 13 dicembre 2014, o successivamente”.
Peraltro, la Suprema Corte ha, altresì, sottolineato senza mezzi termini, come depongano a favore dell'irretroattività anche la clausola generale contenuta nell'art. 11 delle Preleggi (che prevede che “la legge non dispone che per l'avvenire”) e l'art. 3 comma 1 della L. 212/2000, secondo cui, salva l'interpretazione autentica, le leggi tributarie non sono retroattive (e nel caso di specie l'art.28 è tutto fuorché una norma di interpretazione autentica). La norma in esame, pertanto, non può che ritenersi di carattere sostanziale e, dunque, applicabile senza effetto retroattivo.
Fatta tale necessaria premessa, osserva la Corte che, nel peculiare caso in esame, tali principi non possono trovare applicazione.
Ed infatti, l'accertamento notificato nei confronti della società, - nonostante il fatto che la notifica sia avvenuta dopo l'estinzione della società di capitali, - e' divenuto ormai definitivo, in virtu' della sentenza emessa da questa Commissione piu' volte richiamata, che ha dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti.
E cio' in forza della preclusione processuale ormai verificatasi.
Ne deriva che, - fermo restando l'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società estinta, - nel caso in esame, ( a differenza dell'ipotesi esaminata da Cass. 10678/22 ), non si tratta piu' di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'amministrazione a procurarsi il titolo nei confronti della società dante causa, e per essa dei suoi successori, ma si tratta soltanto di accertare la misura del debito che puo' gravare sui singoli soci quali successori della società di capitali estinta.
Orbene, accertata la definitività dell'accertamento nei confronti della società di capitali di cui i ricorrenti erano soci, questi ultimi, alla stregua dei predetti principi, possono esser chiamati a rispondere, in proprio, del debito societario solo ed esclusivamente nei limiti di quanto riscosso in seguito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.
E dal bilancio finale di liquidazione prodotto in atti risulta provato che i soci hanno riscosso soltanto la somma di euro 398,10 per ciascuno.
I soci non possono, poi, esser tenuti a rispondere delle sanzioni alla luce del disposto di cui all'art. 8 del D.
Lgs. 472/97, secondo cui l'obbligazione della sanzione non si trasmette agli eredi, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella memoria di costituzione.
Conclusivamente, il ricorso va sostanzialmente accolto e deve dichiararsi che i ricorrenti quali ex soci non illimitatamente responsabili della società di capitali estinta, rispondono in proprio esclusivamente sino a concorrenza della somma di euro 398,10 per ciascuno di essi, riscossa in esito al bilancio finale di liquidazione,
e con esclusione delle sanzioni, e la cartella impugnata emessa nei loro confronti va, quindi, annullata per le restanti somme.
Consegue l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
La complessità delle questioni affrontate, che hanno richiesto nel tempo l'intervento di più arresti della giurisprudenza di legittimità, e la peculiarità della fattispecie concreta esaminata, giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 29 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente, si evidenzia la violazione dell'art. 36, p. 3, del D.Lgs 546/92. I giudici, infatti, non si sono espressi su un punto decisivo della controversia e precisamente sulla contestazione rilevata dall'Ufficio riguardo le eccezioni di merito, che andavano mosse all'interno del processo tributario istaurato dalla società avverso l'avviso di accertamento n RJY03T100822/2010
La società, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. RJY03T100822/2010, in data 28/01/2011 aveva presentato ricorso in CTP avverso il suddetto atto, contestando, tra le altre eccezioni di merito e il difetto di notifica nei confronti di società estinta. Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadiva che la cancellazione della società non estingue il soggetto giuridico e che la società rimane in vita fino a quando ogni suo debito non sia estinto. Inoltre diversamente da quanto eccepito, l'atto è stato regolarmente notificato.
Lo stesso risulta infatti regolarmente intestato al Sig. Resistente_5, nella qualità di liquidatore della Società_1 in liquidazione volontaria, e regolarmente notificato (ritirato in data 14/12/2010 presso l'Ufficio Postale di Indirizzo_1).
- Violazione dell'art. 7 del DL 269/2003 in tema di sanzioni
Diversamente a quanto eccepito, si rileva che gli importi a ruolo contenuti nella cartella di pagamento impugnata, sono riferiti all'avviso di accertamento n. RJY03T100822/2010 notificato per l'anno d'imposta
2005 emesso nei confronti della Società_1. – C.F. P.IVA_1, cessata in data 23/07/2010. I ricorrenti risultano destinatari di notifica della suddetta cartella in qualità di soci/coobbligati.
Tenuto conto del disposto dell'art. 8 del D.Lgs 472/97 secondo il quale l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, l'Ufficio, in sede esame dell'istanza di reclamo/mediazione, ai fini deflattivi del contenzioso, ha ritenuto di notificare ai ricorrenti la proposta di mediazione con annullamento delle sole sanzioni.
I ricorrenti non hanno aderito alla proposta di mediazione allegata e si sono invece costituiti tempestivamente in giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3371/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 3 e depositata il 10
Ottobre 2022.
Si costituiscono nel giudizio di appello i sigg.ri Resistente_5, Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3
, Resistente_7, Resistente_6 e Resistente_4 che con atto di controdeduzioni eccepiscono l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate lamenta che i giudici di primo grado (in violazione degli artt. 36, comma 2, 68 e 19 del D.Lgs. n. 546/92 a cui aggiungasi l'art. 112 del c.p.c.) non si siano pronunciati sulle contestazioni dalla stessa evidenziate in merito alla necessità che le eccezioni di notifica e di merito riguardanti l'avviso di accertamento n RJY03T100822/2010 notificato alla società cancellata (da cui è derivata per fenomeno
“successorio” la cartella di pagamento impugnata) andassero mosse all'interno del relativo processo tributario poi dichiarato estinto. In questa sede i giudici, pur non essendosi pronunciati sulla mancata applicazione della specifica procedura di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 602/73 lamentata dai ricorrenti che qui espressamente si ripropone, hanno in ogni caso dichiarato applicabile in loro favore il disposto di cui all'art. 2495 del c.c. limitando la loro responsabilità patrimoniale a quanto riscosso in base al riparto finale di liquidazione come da consolidatissima giurisprudenza.
Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che il giudizio instaurato dagli ex soci ha ad oggetto una cartella di pagamento notificata ai medesimi quali coobbligati/successori nella posizione debitoria della società estinta. Ne discende che: da un lato, la sentenza di primo grado ha correttamente preso atto della definitività della pretesa formatasi in relazione all'atto presupposto, ritenendo precluse le contestazioni che miravano a rimettere in discussione il titolo impositivo;
dall'altro lato, ciò non esaurisce il thema decidendum, poiché permane autonoma e pienamente scrutinabile la questione dei limiti della responsabilità patrimoniale degli ex soci nella fase della riscossione. Ne consegue che la doglianza dell'Ufficio, volta a sostenere che le eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate esclusivamente nel giudizio relativo all'avviso, non coglie nel segno nella parte in cui pretende di travolgere la distinta questione dei limiti soggettivi e quantitativi della pretesa esecutiva verso gli ex soci. In altri termini, una volta ritenuto (anche in sentenza) che la pretesa tributaria sia stabilizzata nei confronti del soggetto originario, resta comunque da verificare se e in che limiti essa sia azionabile nei confronti dei soggetti chiamati a risponderne a titolo successorio/sussidiario. Pertanto, l'eccezione di omessa pronuncia è infondata o comunque irrilevante ai fini della decisione, avendo il giudice di prime cure trattato il nucleo decisivo della controversia: la misura della responsabilità degli ex soci.
Sui limiti di responsabilità degli ex soci di società estinta (art.2495 c. c. e profili tributari), la questione centrale
è stabilire se l'Erario, a fronte di debiti tributari della società estinta, possa pretendere dagli ex soci: l'intero importo iscritto a ruolo, oppure solo quanto dagli stessi effettivamente riscosso in sede di riparto finale di liquidazione, secondo la regola civilistica. La Corte ritiene condivisibile l'impostazione del primo giudice, in quanto: L'art.2495 c. c. configura un criterio di responsabilità degli ex soci di società di capitali (e, in generale, nei limiti civilistici della fattispecie) non illimitato, ancorandolo a quanto ciascun socio abbia riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione (intra vires). Il diritto di credito erariale, pur potendo essere fatto valere nei confronti dei soggetti che succedono nei rapporti della società estinta, resta soggetto al limite quantitativo della responsabilità patrimoniale del socio, limite che opera come eccezione opponibile nella fase della riscossione e dell'azione verso il socio. Nel caso di specie, la decisione di primo grado ha individuato, sulla base degli elementi acquisiti e della prospettazione delle parti, la somma di € 398,10 per ciascun appellato quale soglia massima esigibile, annullando la cartella per le somme eccedenti. L'appello dell'Ufficio non risulta offrire un percorso argomentativo alternativo autosufficiente e puntuale idoneo a superare tale ricostruzione, limitandosi in larga misura a riaffermare la legittimità della pretesa in via generale. In assenza di adeguata dimostrazione della maggiore percezione di somme in sede di riparto finale (ovvero di altri presupposti specifici per ampliare la responsabilità), la cartella non può dispiegare effetti per importi eccedenti la capienza intra vires. Da ciò segue che la sentenza di primo grado merita conferma nella parte in cui ha annullato la cartella per l'eccedenza rispetto al limite di € 398,10 per ciascun socio.
La Corte osserva che le sanzioni amministrative tributarie, per la loro natura personale, non seguono automaticamente le sorti del debito d'imposta nei confronti di soggetti diversi dall'autore/obbligato principale, secondo i principi generali in materia di responsabilità personale. Nel caso concreto, la stessa difesa dell'Ufficio risulta avere rappresentato in atti (anche nella fase deflattiva) una linea coerente con l'esclusione della debenza delle sanzioni in capo ai soci;
pertanto, la statuizione del primo giudice che esclude le sanzioni nei confronti degli ex soci si appalesa corretta e va confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dei principi generali e in ragione: della complessità del quadro normativo e della stratificazione dei profili (estinzione della società, riparto responsabilità ex soci, coordinamento con la riscossione); della natura della controversia, che presenta aspetti oggettivamente idonei a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)