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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
BARTOLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San AN NO (AR),
Corso Italia, 99;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Massimo Sotirios Vlachokyriacos e Andreas Michael ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Figline e Incisa NO (FI), via Castelguinelli, 111;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento e collocamento del figlio minore , e alla suddivisione delle spese straordinarie, nei seguenti termini: “- conferma _1 dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento paritario del figlio presso _1 entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da
Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza)”.
Sui restanti aspetti, alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: “L'avv. Bartolini conclude quanto all'affidamento e il collocamento e per la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da proposta del giudice, insiste tuttavia nell'aumento del contributo al mantenimento richiesto e nella percezione integrale dell'assegno unico, in ragione del divario economico tra le parti. Insiste nelle richieste istruttorie e si oppone a quelle avversarie”; per la parte resistente: “L'avv. Michael conclude chiedendo provvedersi come da proposta del
Giudice relatore delegato alla trattazione, insiste nelle istanze istruttorie richieste in atti. Chiede che la controparte venga condannata alle spese di lite, specie in caso di dispositivo corrispondente alla proposta del giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 07.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse la sentenza di divorzio n. 459/2021 del 13.05.2021, emessa dal
Tribunale di Arezzo, nel senso che il figlio minore , nato il [...], venisse Persona_2 collocato prevalentemente presso la madre e che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 500,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che con la sentenza di divorzio n. 459/2021, le parti congiuntamente stabilivano condizioni concordi e chiedevano che il Tribunale disponesse l'affido condiviso di , il suo collocamento paritario a settimane alternate nonché un contributo al suo _1 mantenimento pari ad € 270,00 mensili a carico del padre, rivalutabile ISTAT annualmente. Le parti stabilivano altresì che ciascun genitore, nei periodi di rispettiva frequentazione, provvedesse alle spese ordinarie e straordinarie del figlio autonomamente, con suddivisione al 50% delle sole spese scolastiche come da Protocollo allora vigente presso il Tribunale di Arezzo. Stabilivano infine che l'assegno unico fosse erogato ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Tuttavia, nel proprio ricorso, la sig.ra ha dedotto che, in ragione delle mutate esigenze del Pt_1 figlio, ovvero dei suoi mutati impegni scolastici ed extrascolastici, frequentando attualmente lo stesso la scuola secondaria I.T.I.S. “Galileo Ferraris” a San AN NO (AR), ed avendo in questa città le proprie conoscenze ed amicizie, il collocamento paritario disposto concordemente in sede di divorzio non sarebbe più adeguato, considerato anche il padre non rispetterebbe le condizioni indicate nella sentenza e si rifiuterebbe di versare la propria quota del 50% delle spese scolastiche e mediche, le quali graverebbero di fatto interamente sulla ricorrente.
Inoltre, in ragione della disparità economica tra le parti, avendo la ricorrente alcune esposizioni debitorie, e disponendo invece il resistente di maggiori entrate economiche, la sig.ra ha Pt_1 chiesto che venisse posto a carico del sig. , quale contributo al mantenimento di , CP_1 _1 la maggior somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie sostenute in favore del figlio minore, con percezione del 100% dell'assegno unico in suo favore. Ha altresì chiesto che venisse collocato prevalentemente _1 presso di sé, con un determinato regime di visita padre-figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2025, il resistente CP_1
ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando quanto dedotto dalla controparte e deducendo
[...] che il centro di interessi del figlio minore si troverebbe non a San AN NO (AR), presso la madre, bensì a Montevarchi, dove dimora assieme al padre e al fratello. Inoltre, il resistente _1 ha dedotto che la madre terrebbe un comportamento ostruzionistico nei confronti del padre, non tenendolo al corrente né dell'andamento scolastico né delle visite mediche di , e non _1 condividendo con il padre la scelta delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio minore.
Quanto alle questioni economiche, il resistente ha dedotto che non vi sarebbe stato alcun mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, rispetto all'epoca del divorzio, tale da giustificare un diverso assetto economico e che peraltro la ricorrente avrebbe persino migliorato i propri redditi, percependo entrate non dichiarate.
Il resistente ha chiesto che trascorresse con ciascun genitore, in via paritaria, periodi di 15 _1 giorni consecutivi, nonché quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, ed ha altresì chiesto che venisse disposto il suo mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori.
All'udienza del 18.09.2025 si è proceduto all'ascolto del figlio minore , di anni 14, e sulla base _1 delle dichiarazioni rese dal minore, il quale ha espresso la sua volontà di mantenere l'assetto attuale, ovvero la permanenza a settimane alternate presso l'uno e l'altro genitore, nonché sulla base degli atti e sentite le parti, è stata formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: “- conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento _1 paritario del figlio presso entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- mantenimento del contributo al mantenimento ordinario in favore della signora Pt_1 come da sentenza di divorzio e della percezione dell'assegno unico al 50% come allo stato attuale;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza); - conferma, per quanto non espressamente modificato in questa sede, di quanto stabilito nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
459/2021; - spese legali compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025).
Alla medesima udienza, dopo ampia discussione, la parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, mentre la parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa unicamente in ordine alle questioni economiche, insistendo affinché venisse disposto un assegno di mantenimento più alto in favore di , oltre a disporre la percezione del 100% dell'assegno unico _1 in favore della madre.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025).
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori, all'ultima udienza, preso atto di quanto riferito da in sede di _1 audizione, le parti si sono dichiarate concordi sui seguenti aspetti di regolamentazione della responsabilità genitoriale: “- conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con _1 collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza)” (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025), non essendo invece concordi in relazione alle questioni economiche relative alla determinazione del contributo ordinario al mantenimento in favore di a carico del _1 padre e alla percezione dell'assegno unico. La ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse disposto che il padre versasse una somma più alta rispetto a quella di € 270,00 mensili stabiliti dalle parti in sede di divorzio, oltre a poter godere integralmente dell'assegno unico. Il resistente si è opposto a tale richiesta, dichiarando invece di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata in sede di udienza, con conseguente conferma, quanto a tali aspetti (mantenimento ordinario e assegno unico), delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Ciò premesso, giova rammentare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero
“quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020). Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio (2021), l'assetto reddituale complessivo di entrambe le parti non appare aver subito significativi mutamenti tali da giustificare l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario richiesto dalla parte ricorrente, anche in considerazione della conferma, in questa sede, del collocamento alternato e paritario di presso _1 entrambi i genitori, già previsto nella sentenza di divorzio.
Infatti, esaminata la situazione reddituale depositata, si evince che la ricorrente, nel periodo di imposta
2021 (anno del divorzio), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 9.804,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 9.497,00 e, infine, Pt_1 nel periodo di imposta 2023, la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 9.423,00.
Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.878,00, mentre relativamente al periodo di imposta 2022, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad €
25.427,00, e, infine, nel periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad €
23.179,00.
La sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento del divorzio e l'immutato assetto di permanenza del figlio presso i genitori non consentono di accogliere le richieste economiche di parte ricorrente, tese ad ottenere un consistente aumento della quota paterna di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio, che va dunque in questa sede confermato nella misura di € 270,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, come già previsto nella sentenza di divorzio. Ciò nonostante, va comunque considerato che, rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza di divorzio, è sicuramente mutata l'età di , che, al momento in cui le parti hanno divorziato (2021) _1 era un bambino e adesso è un adolescente di 14 anni con maggiori esigenze legate alla crescita.
Tale circostanza giustifica, a parere del collegio, disporre una pur limitata – in ragione di quanto sopra esposto – forma di maggior sostegno economico per il mantenimento del figlio in favore del genitore meno abbiente, che si ritiene congruo individuare nella percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre. Va infatti considerato che, come sancito da Cass. n. 13664/2022, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Si ritiene dunque congruo prevedere che l'assegno unico per il figlio minore venga _1 integralmente percepito dalla madre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Tale misura rappresenta una forma equo contemperamento teso a consentire al genitore meno abbiente di fruire di una maggiore disponibilità economica per far fronte alle prospettate difficoltà nel mantenimento del minore, senza gravare l'altro genitore di ulteriori esborsi.
Vanno infine confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Arezzo n. 459/2021.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, considerato anche l'accordo parziale fra le parti, il Collegio ritiene integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che le spese straordinarie tutte sostenute nell'interesse del figlio minore , da individuarsi e _1 concordarsi come da Protocollo del 22.12.2022 attualmente in uso presso questo
Tribunale, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che l'assegno unico per il figlio minore venga integralmente percepito dalla madre _1 sig.ra ; Parte_1 - conferma, per quanto non modificato in questa sede, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 459/2021 di questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
BARTOLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San AN NO (AR),
Corso Italia, 99;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Massimo Sotirios Vlachokyriacos e Andreas Michael ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Figline e Incisa NO (FI), via Castelguinelli, 111;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento e collocamento del figlio minore , e alla suddivisione delle spese straordinarie, nei seguenti termini: “- conferma _1 dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento paritario del figlio presso _1 entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da
Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza)”.
Sui restanti aspetti, alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: “L'avv. Bartolini conclude quanto all'affidamento e il collocamento e per la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da proposta del giudice, insiste tuttavia nell'aumento del contributo al mantenimento richiesto e nella percezione integrale dell'assegno unico, in ragione del divario economico tra le parti. Insiste nelle richieste istruttorie e si oppone a quelle avversarie”; per la parte resistente: “L'avv. Michael conclude chiedendo provvedersi come da proposta del
Giudice relatore delegato alla trattazione, insiste nelle istanze istruttorie richieste in atti. Chiede che la controparte venga condannata alle spese di lite, specie in caso di dispositivo corrispondente alla proposta del giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 07.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse la sentenza di divorzio n. 459/2021 del 13.05.2021, emessa dal
Tribunale di Arezzo, nel senso che il figlio minore , nato il [...], venisse Persona_2 collocato prevalentemente presso la madre e che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 500,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che con la sentenza di divorzio n. 459/2021, le parti congiuntamente stabilivano condizioni concordi e chiedevano che il Tribunale disponesse l'affido condiviso di , il suo collocamento paritario a settimane alternate nonché un contributo al suo _1 mantenimento pari ad € 270,00 mensili a carico del padre, rivalutabile ISTAT annualmente. Le parti stabilivano altresì che ciascun genitore, nei periodi di rispettiva frequentazione, provvedesse alle spese ordinarie e straordinarie del figlio autonomamente, con suddivisione al 50% delle sole spese scolastiche come da Protocollo allora vigente presso il Tribunale di Arezzo. Stabilivano infine che l'assegno unico fosse erogato ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Tuttavia, nel proprio ricorso, la sig.ra ha dedotto che, in ragione delle mutate esigenze del Pt_1 figlio, ovvero dei suoi mutati impegni scolastici ed extrascolastici, frequentando attualmente lo stesso la scuola secondaria I.T.I.S. “Galileo Ferraris” a San AN NO (AR), ed avendo in questa città le proprie conoscenze ed amicizie, il collocamento paritario disposto concordemente in sede di divorzio non sarebbe più adeguato, considerato anche il padre non rispetterebbe le condizioni indicate nella sentenza e si rifiuterebbe di versare la propria quota del 50% delle spese scolastiche e mediche, le quali graverebbero di fatto interamente sulla ricorrente.
Inoltre, in ragione della disparità economica tra le parti, avendo la ricorrente alcune esposizioni debitorie, e disponendo invece il resistente di maggiori entrate economiche, la sig.ra ha Pt_1 chiesto che venisse posto a carico del sig. , quale contributo al mantenimento di , CP_1 _1 la maggior somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie sostenute in favore del figlio minore, con percezione del 100% dell'assegno unico in suo favore. Ha altresì chiesto che venisse collocato prevalentemente _1 presso di sé, con un determinato regime di visita padre-figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2025, il resistente CP_1
ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando quanto dedotto dalla controparte e deducendo
[...] che il centro di interessi del figlio minore si troverebbe non a San AN NO (AR), presso la madre, bensì a Montevarchi, dove dimora assieme al padre e al fratello. Inoltre, il resistente _1 ha dedotto che la madre terrebbe un comportamento ostruzionistico nei confronti del padre, non tenendolo al corrente né dell'andamento scolastico né delle visite mediche di , e non _1 condividendo con il padre la scelta delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio minore.
Quanto alle questioni economiche, il resistente ha dedotto che non vi sarebbe stato alcun mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, rispetto all'epoca del divorzio, tale da giustificare un diverso assetto economico e che peraltro la ricorrente avrebbe persino migliorato i propri redditi, percependo entrate non dichiarate.
Il resistente ha chiesto che trascorresse con ciascun genitore, in via paritaria, periodi di 15 _1 giorni consecutivi, nonché quattro settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, ed ha altresì chiesto che venisse disposto il suo mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori.
All'udienza del 18.09.2025 si è proceduto all'ascolto del figlio minore , di anni 14, e sulla base _1 delle dichiarazioni rese dal minore, il quale ha espresso la sua volontà di mantenere l'assetto attuale, ovvero la permanenza a settimane alternate presso l'uno e l'altro genitore, nonché sulla base degli atti e sentite le parti, è stata formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: “- conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento _1 paritario del figlio presso entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- mantenimento del contributo al mantenimento ordinario in favore della signora Pt_1 come da sentenza di divorzio e della percezione dell'assegno unico al 50% come allo stato attuale;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza); - conferma, per quanto non espressamente modificato in questa sede, di quanto stabilito nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
459/2021; - spese legali compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025).
Alla medesima udienza, dopo ampia discussione, la parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, mentre la parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa unicamente in ordine alle questioni economiche, insistendo affinché venisse disposto un assegno di mantenimento più alto in favore di , oltre a disporre la percezione del 100% dell'assegno unico _1 in favore della madre.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025).
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori, all'ultima udienza, preso atto di quanto riferito da in sede di _1 audizione, le parti si sono dichiarate concordi sui seguenti aspetti di regolamentazione della responsabilità genitoriale: “- conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con _1 collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, come da assetto attuale previsto nella sentenza di divorzio;
- suddivisione delle spese straordinarie tutte, per il figlio minore, al 50% tra i genitori, individuate e suddivise come da Protocollo del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo (che viene stampato ed esibito alle parti in sede di udienza perché ne abbiano contezza)” (cfr. verbale d'udienza del 18.09.2025), non essendo invece concordi in relazione alle questioni economiche relative alla determinazione del contributo ordinario al mantenimento in favore di a carico del _1 padre e alla percezione dell'assegno unico. La ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse disposto che il padre versasse una somma più alta rispetto a quella di € 270,00 mensili stabiliti dalle parti in sede di divorzio, oltre a poter godere integralmente dell'assegno unico. Il resistente si è opposto a tale richiesta, dichiarando invece di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata in sede di udienza, con conseguente conferma, quanto a tali aspetti (mantenimento ordinario e assegno unico), delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Ciò premesso, giova rammentare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero
“quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020). Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr.
Cass. civ. Ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio (2021), l'assetto reddituale complessivo di entrambe le parti non appare aver subito significativi mutamenti tali da giustificare l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario richiesto dalla parte ricorrente, anche in considerazione della conferma, in questa sede, del collocamento alternato e paritario di presso _1 entrambi i genitori, già previsto nella sentenza di divorzio.
Infatti, esaminata la situazione reddituale depositata, si evince che la ricorrente, nel periodo di imposta
2021 (anno del divorzio), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 9.804,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 9.497,00 e, infine, Pt_1 nel periodo di imposta 2023, la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 9.423,00.
Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.878,00, mentre relativamente al periodo di imposta 2022, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad €
25.427,00, e, infine, nel periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad €
23.179,00.
La sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento del divorzio e l'immutato assetto di permanenza del figlio presso i genitori non consentono di accogliere le richieste economiche di parte ricorrente, tese ad ottenere un consistente aumento della quota paterna di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio, che va dunque in questa sede confermato nella misura di € 270,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, come già previsto nella sentenza di divorzio. Ciò nonostante, va comunque considerato che, rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza di divorzio, è sicuramente mutata l'età di , che, al momento in cui le parti hanno divorziato (2021) _1 era un bambino e adesso è un adolescente di 14 anni con maggiori esigenze legate alla crescita.
Tale circostanza giustifica, a parere del collegio, disporre una pur limitata – in ragione di quanto sopra esposto – forma di maggior sostegno economico per il mantenimento del figlio in favore del genitore meno abbiente, che si ritiene congruo individuare nella percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre. Va infatti considerato che, come sancito da Cass. n. 13664/2022, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Si ritiene dunque congruo prevedere che l'assegno unico per il figlio minore venga _1 integralmente percepito dalla madre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Tale misura rappresenta una forma equo contemperamento teso a consentire al genitore meno abbiente di fruire di una maggiore disponibilità economica per far fronte alle prospettate difficoltà nel mantenimento del minore, senza gravare l'altro genitore di ulteriori esborsi.
Vanno infine confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Arezzo n. 459/2021.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, considerato anche l'accordo parziale fra le parti, il Collegio ritiene integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che le spese straordinarie tutte sostenute nell'interesse del figlio minore , da individuarsi e _1 concordarsi come da Protocollo del 22.12.2022 attualmente in uso presso questo
Tribunale, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che l'assegno unico per il figlio minore venga integralmente percepito dalla madre _1 sig.ra ; Parte_1 - conferma, per quanto non modificato in questa sede, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 459/2021 di questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni