Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 3
- Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
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21 agosto 1998
21 agosto 1998