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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 26/11/2021 al n. del ruolo 7390 generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
1 Gabriella Gensini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa sito in
Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 209 Parco Aprovitola;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato il [...] a CP_1 CodiceFiscale_2
Pomigliano d'Arco (NA), rapp.to e difeso dall'avv.to Giuseppe Di Monda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA), Via Luigi
Tansillo, 11;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 3.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
2 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del sig. con addebito a quest'ultimo CP_1
nonchè regolamentazione dei doveri genitoriali richiesta da entrambe le parti.
Ciò posto, avendo il tribunale di Nola già reso sentenza parziale sullo status in data 17.04.2024, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
Va, innanzitutto, accolta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente. Ed invero, è lo stesso resistente a confermare di avere usato violenza nei confronti della moglie e di avere fatto uso di sostanze stupefacenti ed alcool tanto da dichiararsi più volte pentito dei propri comportamenti. In ogni caso, parte ricorrente ha prodotto denunce sporte sia dalla che dalla figlia Parte_1
in data 17.08.2021, relativi referti medici, sentenza penale di Persona_1
patteggiamento n. 236/2022 in relazione al reato di cui all'art. 572 comma 2 c.p. con determinazione della pena a carico del sig. di due anni di reclusione, CP_1
relazione psicologica da cui emerge lo stato di stress derivante dalla esposizione a violenze da parte della nonché l'attivazione del codice rosso e del Pt_1
collocamento per circa nove mesi della ricorrente con la prole in struttura protetta.
Non sussistono dubbi, pertanto, ad avviso del tribunale, della riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti violenti assunti dal nei confronti della CP_1
moglie alla presenza della prole e talvolta direttamente nei confronti dei figli oggi maggiorenni.
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . CP_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, non può non rilevarsi che i figli ed sono, nelle more del giudizio, diventati maggiorenni. Per_1 Per_2
Alcun provvedimento va pertanto assunto nei confronti di questi in ordine ad
3 affido, collocamento e visita.
Per_ Va, invece, attentamente valutata la posizione della minore nata ad [...] il [...].
La predetta minore è certamente quella, tra i figli della coppia, ad aver meno risentito del clima violento e teso agito dal padre in famiglia atteso che la separazione tra i genitori avveniva quando la minore aveva appena due anni.
Ciò posto, non può non rilevarsi che, se è vero che il resistente ha svolto tutti i percorsi indicati dal tribunale e, segnatamente, si è sottoposto a un percorso di verifica delle proprie dipendenze, ad un percorso di valutazione delle capacità genitoriali nonché ad un percorso privato per uomini maltrattanti presso l'APS
Nessun Dorma mostrando grande collaborazione, pentimento e assenza di attuale rischio in ordine all'attuale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti (cfr. sul punto relazione dell'ASL NA 3 SUD del 22.06.2023 e relazione della CTU), non
è men veno vero che: 1) dalla relazione ASL NA 3 SUD del 22 Febbraio 2024 emerge che è resistente gode di risorse genitoriali semplici rilevanti soprattutto dal punto di vista cognitivo e non tanto emotivo, caratterizzate da una certa passività nella ripresa dei rapporti con i figli maggiori con conseguente
Per_ focalizzazione delle proprie aspettative di recupero solo sulla figlia di talchè si evidenzia il rischio che si senta sovraccaricata emotivamente di talchè si suggerisce un opportuno monitoraggio;
2) dalla CTU svolta è emerso che il signor pur consapevole dei comportamenti disfunzionali assunti, non solo tenta, CP_1
seppur in parte, di giustificarli, per quanto mostra ancora qualche difficoltà nella gestire il disagio provato, probabilmente a causa delle ridotte capacità introspettive che non gli consentono di elaborare appieno i propri vissuti;
dai test svolti emerge, inoltre, che il appare un genitore troppo assolutista nel modo CP_1
4 di comprendere emotivamente la realtà di tal chè il bambino potrebbe avere difficoltà a far valere il proprio punto di vista atteso che questo potrebbe non essere apprezzato dal genitore che rischia di diventare emotivamente esigente potendo apparire eccessivamente zelante e direttivo nell'aspettare che il bambino percepisca il mondo nel suo stesso modo. Pure può correre il rischio di non considerare aspetti importanti quali la disponibilità del bambino e le sue aspettative. Ne deriva che le competenze genitoriali del signor appaiono CP_1
poco flessibili, pertanto vi è la necessità di un supporto per canalizzare le capacità ancora inespresse orientandole in modo costruttivo e consapevole, considerata la profonda motivazione del resistenti a lavorare in tal senso. Insomma, il CP_1
pur non presentando allo stato tratti psicopatologici e disagi dovuti all'uso di sostanze psicotrope o abuso di alcol, mostra significate ed oggettive difficoltà derivate dal modello culturale di appartenenza che, però, se sostenute e guidate possono essere superate attivando le poche risorse a disposizione.
La ricorrente mostra, invece, una personalità strutturata e ben orientata, mostra lievi tratti depressivi riconducibili ai trascorsi vissuti ma che non inficiano le relazioni familiari e personali. Le sue capacità di mentalizzare sono mature e congrue di talchè la signora, se rassicurata e sostenuta adeguatamente, supera le sue paure lasciandosi guidare senza esitare. Ha mostrato possedere adeguate competenze genitoriale separando il ruolo di moglie da quello di madre ad oggi ancora più consapevole ed importanza di integrare solo ed esclusivamente di benessere psicofisico della figlia senza volere oscurare la figura paterna.
Orbene, ritiene il tribunale che le non ancora sufficienti capacità genitoriali del resistente, possano rendere pregiudizievole un affido condiviso. Si ritiene pertanto
Per_ di affidare da minore in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni
5 decisione di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore come suggerito tra l'altro dalla stessa consulente tecnica. Alla ricorrente andrà altresì assegnata la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco alla via Arturo
Ferarin n. 14.
Al contempo il resistente dovrà proseguire i percorsi di sostegno alla capacità di genitoriale oltre che percorso di psicoterapia individuale volto a rielaborare pienamente i propri vissuti. La minore andrà altresì collocata presso la madre dalla quale è adeguatamente e prontamente accudita anche nelle problematiche sanitarie e, tra l'altro, risultando disfunzionale il contesto familiare paterno.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il padre, considerato l'andamento positivo degli incontri prima protetti e poi liberi ma limitati, considerata da un lato l'esigenza di assicurare una continuità del rapporto padre figlia (come evidenziato dalla CTU) dall'altra, l'esigenza di monitorare l'andamento degli incontri tenuto conto della circostanza che il va ancora CP_1
sostenuto nell'esercizio della genitorialità, si ritiene di prevedere che il padre possa vedere la minore: per due pomeriggi alla settimana da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, nel martedì e nel venerdì, con prelievo all'uscita da scuola o da eventuali campi estivi eventualmente frequentati dalla minore o, in mancanza di frequenza di campi estivi o di frequenza scolastica, Per con prelievo direttamente al centro per le famiglie o presso i locali dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco e proprio ove non possibile in altro luogo neutro da individuarsi a cura dei SS stessi, per un tempo di tre ore e con riaccompagnamento presso centro Iris, locali dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco, o altro luogo neutro individuato dai servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Si prevede altresì che il padre non possa portare la minore presso la propria abitazione atteso che emerge
6 che nell'abitazione materna (ove vive il vivono altri familiari i quali CP_1
mostrerebbero diverse problematicità attenzionate dai servizi sociali del territorio.
Si prevede pertanto che il trascorrerà del tempo con la minore presso luoghi CP_1
idonei tenuto conto delle condizioni climatiche quali ludoteche, biblioteche, spazi dedicati alla famiglia anche presso centro convenzionati, parchi o centri commerciali etc;
si prevede altresì che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un anno, la mattina del 25 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 preferibilmente con prelievo presso luogo neutro e il 26 dicembre dalle 16:30 alle 19:30; un altro anno il pomeriggio del 1 gennaio alle 16:30 alle 19:30 ed il 6 Febbraio alle 16:30 alle 19:30; un anno la mattina di Pasqua alle 10:00 alle 13:00; un altro anno il pomeriggio di lunedì in Albis 16:30 di 19:30; 8 giornate nel periodo estivo non continuative dalle 10:00 alle 17:30 da individuarsi anche con l'ausilio dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco entro il 30 maggio di ogni anno con prelievo e
Per accompagnamento presso il centro della famiglia , i locali dei servizi sociali di Pomigliano e ove non possibile in luogo neutro individuato a cura degli servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Si prevede altresì non meno di una volta ogni due mesi si svolga un incontro padre – figlia presso i locali individuati dai SS di
Pomigliano alla presenza di personale esperto.
Circa le questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che la signora svolge attività lavorativa e sarebbe stata promossa come responsabile Pt_1
dell'area ristorante nel supermercato ove lavora, vive con i figli in abitazione in locazione con canone di euro 400,00 mentre il resistente dipendente della Fiat di
Pomigliano con mansione di carrellista, percepisce un reddito annuo netto di circa
21.000 € e vive presso l'abitazione materna senza sostenere costi abitativi. Circa il figlio è pacifico che questi ha intrapreso un tirocinio dal 2 settembre Per_2
2024 al 31 agosto 2025 mentre la figlia è pacificamente studente. Per_1
7 Orbene, ritiene il tribunale che, tenuto conto dell'attività lavorativa intrapresa dalla ricorrente nel corso del giudizio e della mancanza di documentazione reddituale da parte della stessa, mancanza che non consente di verificare se tra le parti esista una disparità economica, nulla possa essere stabilito per il mantenimento della signora Andrà pertanto revocato, ma con decorrenza Pt_1
dal mese di giugno 2025 stante la natura alimentare degli importi già corrisposti e l'incertezza in merito all'inizio dell'attività lavorativa della l'obbligo Pt_1
gravante sul resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente versando euro 200,00 mensili. Per contro, non può ritenersi che il figlio sia Per_2
economicamente indipendente stante la temporaneità del contratto formativo e l'assenza di informazioni in merito alla retribuzione effettivamente percepita da questi di talchè non è possibile verificare se lo stesso possa ritenersi economicamente indipendente.
Ne deriva che andrà confermato l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla ricorrente l'importo mensile di euro 650,00 (tenuto conto della rivalutazione intercorsa fino ad oggi), con decorrenza dal mese di giugno 2025 (per il periodo precedente resta fermo l'importo di euro 600,00) somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate e conformità protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021.
Considerato il regime di affido esclusivo della figlia minore e il collocamento di tutti i figli presso la madre, gli assegno unici spettanti per la prole saranno percepiti esclusivamente dalla ricorrente come per legge.
Le peculiarità del caso di specie induce a trasmettere copia della sentenza, della
8 CTU e delle relazioni dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco al GT ex articolo
337 c.c.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto della pronuncia di addebito andranno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2024 e della controversia di valore indeterminabile e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara che la separazione personale dei coniugi va addebitata al sig.
[...]
; CP_1
Per_ b) affida la minore in via esclusiva alla madre;
c) colloca la minore presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
d) assegna la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco alla via Arturo Ferarin n.
14;
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della prole versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 650,00
(con decorrenza dal mese di giugno 2025), importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
9 g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 50% ciascuno;
h) dispone che copia della presente sentenza, della CTU, delle relazioni dei SS in atti siano trasmesse a cura della cancelleria ex art. 337 c.c. al giudice tutelare;
i) onera il resistente a proseguire il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e ad intraprendere percorso psicologico individuale presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di residenza avranno cura di indirizzare il CP_1
l) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 26/11/2021 al n. del ruolo 7390 generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
1 Gabriella Gensini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa sito in
Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 209 Parco Aprovitola;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato il [...] a CP_1 CodiceFiscale_2
Pomigliano d'Arco (NA), rapp.to e difeso dall'avv.to Giuseppe Di Monda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA), Via Luigi
Tansillo, 11;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 3.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
2 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del sig. con addebito a quest'ultimo CP_1
nonchè regolamentazione dei doveri genitoriali richiesta da entrambe le parti.
Ciò posto, avendo il tribunale di Nola già reso sentenza parziale sullo status in data 17.04.2024, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
Va, innanzitutto, accolta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente. Ed invero, è lo stesso resistente a confermare di avere usato violenza nei confronti della moglie e di avere fatto uso di sostanze stupefacenti ed alcool tanto da dichiararsi più volte pentito dei propri comportamenti. In ogni caso, parte ricorrente ha prodotto denunce sporte sia dalla che dalla figlia Parte_1
in data 17.08.2021, relativi referti medici, sentenza penale di Persona_1
patteggiamento n. 236/2022 in relazione al reato di cui all'art. 572 comma 2 c.p. con determinazione della pena a carico del sig. di due anni di reclusione, CP_1
relazione psicologica da cui emerge lo stato di stress derivante dalla esposizione a violenze da parte della nonché l'attivazione del codice rosso e del Pt_1
collocamento per circa nove mesi della ricorrente con la prole in struttura protetta.
Non sussistono dubbi, pertanto, ad avviso del tribunale, della riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti violenti assunti dal nei confronti della CP_1
moglie alla presenza della prole e talvolta direttamente nei confronti dei figli oggi maggiorenni.
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . CP_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, non può non rilevarsi che i figli ed sono, nelle more del giudizio, diventati maggiorenni. Per_1 Per_2
Alcun provvedimento va pertanto assunto nei confronti di questi in ordine ad
3 affido, collocamento e visita.
Per_ Va, invece, attentamente valutata la posizione della minore nata ad [...] il [...].
La predetta minore è certamente quella, tra i figli della coppia, ad aver meno risentito del clima violento e teso agito dal padre in famiglia atteso che la separazione tra i genitori avveniva quando la minore aveva appena due anni.
Ciò posto, non può non rilevarsi che, se è vero che il resistente ha svolto tutti i percorsi indicati dal tribunale e, segnatamente, si è sottoposto a un percorso di verifica delle proprie dipendenze, ad un percorso di valutazione delle capacità genitoriali nonché ad un percorso privato per uomini maltrattanti presso l'APS
Nessun Dorma mostrando grande collaborazione, pentimento e assenza di attuale rischio in ordine all'attuale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti (cfr. sul punto relazione dell'ASL NA 3 SUD del 22.06.2023 e relazione della CTU), non
è men veno vero che: 1) dalla relazione ASL NA 3 SUD del 22 Febbraio 2024 emerge che è resistente gode di risorse genitoriali semplici rilevanti soprattutto dal punto di vista cognitivo e non tanto emotivo, caratterizzate da una certa passività nella ripresa dei rapporti con i figli maggiori con conseguente
Per_ focalizzazione delle proprie aspettative di recupero solo sulla figlia di talchè si evidenzia il rischio che si senta sovraccaricata emotivamente di talchè si suggerisce un opportuno monitoraggio;
2) dalla CTU svolta è emerso che il signor pur consapevole dei comportamenti disfunzionali assunti, non solo tenta, CP_1
seppur in parte, di giustificarli, per quanto mostra ancora qualche difficoltà nella gestire il disagio provato, probabilmente a causa delle ridotte capacità introspettive che non gli consentono di elaborare appieno i propri vissuti;
dai test svolti emerge, inoltre, che il appare un genitore troppo assolutista nel modo CP_1
4 di comprendere emotivamente la realtà di tal chè il bambino potrebbe avere difficoltà a far valere il proprio punto di vista atteso che questo potrebbe non essere apprezzato dal genitore che rischia di diventare emotivamente esigente potendo apparire eccessivamente zelante e direttivo nell'aspettare che il bambino percepisca il mondo nel suo stesso modo. Pure può correre il rischio di non considerare aspetti importanti quali la disponibilità del bambino e le sue aspettative. Ne deriva che le competenze genitoriali del signor appaiono CP_1
poco flessibili, pertanto vi è la necessità di un supporto per canalizzare le capacità ancora inespresse orientandole in modo costruttivo e consapevole, considerata la profonda motivazione del resistenti a lavorare in tal senso. Insomma, il CP_1
pur non presentando allo stato tratti psicopatologici e disagi dovuti all'uso di sostanze psicotrope o abuso di alcol, mostra significate ed oggettive difficoltà derivate dal modello culturale di appartenenza che, però, se sostenute e guidate possono essere superate attivando le poche risorse a disposizione.
La ricorrente mostra, invece, una personalità strutturata e ben orientata, mostra lievi tratti depressivi riconducibili ai trascorsi vissuti ma che non inficiano le relazioni familiari e personali. Le sue capacità di mentalizzare sono mature e congrue di talchè la signora, se rassicurata e sostenuta adeguatamente, supera le sue paure lasciandosi guidare senza esitare. Ha mostrato possedere adeguate competenze genitoriale separando il ruolo di moglie da quello di madre ad oggi ancora più consapevole ed importanza di integrare solo ed esclusivamente di benessere psicofisico della figlia senza volere oscurare la figura paterna.
Orbene, ritiene il tribunale che le non ancora sufficienti capacità genitoriali del resistente, possano rendere pregiudizievole un affido condiviso. Si ritiene pertanto
Per_ di affidare da minore in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni
5 decisione di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore come suggerito tra l'altro dalla stessa consulente tecnica. Alla ricorrente andrà altresì assegnata la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco alla via Arturo
Ferarin n. 14.
Al contempo il resistente dovrà proseguire i percorsi di sostegno alla capacità di genitoriale oltre che percorso di psicoterapia individuale volto a rielaborare pienamente i propri vissuti. La minore andrà altresì collocata presso la madre dalla quale è adeguatamente e prontamente accudita anche nelle problematiche sanitarie e, tra l'altro, risultando disfunzionale il contesto familiare paterno.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il padre, considerato l'andamento positivo degli incontri prima protetti e poi liberi ma limitati, considerata da un lato l'esigenza di assicurare una continuità del rapporto padre figlia (come evidenziato dalla CTU) dall'altra, l'esigenza di monitorare l'andamento degli incontri tenuto conto della circostanza che il va ancora CP_1
sostenuto nell'esercizio della genitorialità, si ritiene di prevedere che il padre possa vedere la minore: per due pomeriggi alla settimana da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, nel martedì e nel venerdì, con prelievo all'uscita da scuola o da eventuali campi estivi eventualmente frequentati dalla minore o, in mancanza di frequenza di campi estivi o di frequenza scolastica, Per con prelievo direttamente al centro per le famiglie o presso i locali dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco e proprio ove non possibile in altro luogo neutro da individuarsi a cura dei SS stessi, per un tempo di tre ore e con riaccompagnamento presso centro Iris, locali dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco, o altro luogo neutro individuato dai servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Si prevede altresì che il padre non possa portare la minore presso la propria abitazione atteso che emerge
6 che nell'abitazione materna (ove vive il vivono altri familiari i quali CP_1
mostrerebbero diverse problematicità attenzionate dai servizi sociali del territorio.
Si prevede pertanto che il trascorrerà del tempo con la minore presso luoghi CP_1
idonei tenuto conto delle condizioni climatiche quali ludoteche, biblioteche, spazi dedicati alla famiglia anche presso centro convenzionati, parchi o centri commerciali etc;
si prevede altresì che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un anno, la mattina del 25 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 preferibilmente con prelievo presso luogo neutro e il 26 dicembre dalle 16:30 alle 19:30; un altro anno il pomeriggio del 1 gennaio alle 16:30 alle 19:30 ed il 6 Febbraio alle 16:30 alle 19:30; un anno la mattina di Pasqua alle 10:00 alle 13:00; un altro anno il pomeriggio di lunedì in Albis 16:30 di 19:30; 8 giornate nel periodo estivo non continuative dalle 10:00 alle 17:30 da individuarsi anche con l'ausilio dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco entro il 30 maggio di ogni anno con prelievo e
Per accompagnamento presso il centro della famiglia , i locali dei servizi sociali di Pomigliano e ove non possibile in luogo neutro individuato a cura degli servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Si prevede altresì non meno di una volta ogni due mesi si svolga un incontro padre – figlia presso i locali individuati dai SS di
Pomigliano alla presenza di personale esperto.
Circa le questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che la signora svolge attività lavorativa e sarebbe stata promossa come responsabile Pt_1
dell'area ristorante nel supermercato ove lavora, vive con i figli in abitazione in locazione con canone di euro 400,00 mentre il resistente dipendente della Fiat di
Pomigliano con mansione di carrellista, percepisce un reddito annuo netto di circa
21.000 € e vive presso l'abitazione materna senza sostenere costi abitativi. Circa il figlio è pacifico che questi ha intrapreso un tirocinio dal 2 settembre Per_2
2024 al 31 agosto 2025 mentre la figlia è pacificamente studente. Per_1
7 Orbene, ritiene il tribunale che, tenuto conto dell'attività lavorativa intrapresa dalla ricorrente nel corso del giudizio e della mancanza di documentazione reddituale da parte della stessa, mancanza che non consente di verificare se tra le parti esista una disparità economica, nulla possa essere stabilito per il mantenimento della signora Andrà pertanto revocato, ma con decorrenza Pt_1
dal mese di giugno 2025 stante la natura alimentare degli importi già corrisposti e l'incertezza in merito all'inizio dell'attività lavorativa della l'obbligo Pt_1
gravante sul resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente versando euro 200,00 mensili. Per contro, non può ritenersi che il figlio sia Per_2
economicamente indipendente stante la temporaneità del contratto formativo e l'assenza di informazioni in merito alla retribuzione effettivamente percepita da questi di talchè non è possibile verificare se lo stesso possa ritenersi economicamente indipendente.
Ne deriva che andrà confermato l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla ricorrente l'importo mensile di euro 650,00 (tenuto conto della rivalutazione intercorsa fino ad oggi), con decorrenza dal mese di giugno 2025 (per il periodo precedente resta fermo l'importo di euro 600,00) somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate e conformità protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021.
Considerato il regime di affido esclusivo della figlia minore e il collocamento di tutti i figli presso la madre, gli assegno unici spettanti per la prole saranno percepiti esclusivamente dalla ricorrente come per legge.
Le peculiarità del caso di specie induce a trasmettere copia della sentenza, della
8 CTU e delle relazioni dei servizi sociali di Pomigliano D'Arco al GT ex articolo
337 c.c.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto della pronuncia di addebito andranno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2024 e della controversia di valore indeterminabile e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara che la separazione personale dei coniugi va addebitata al sig.
[...]
; CP_1
Per_ b) affida la minore in via esclusiva alla madre;
c) colloca la minore presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
d) assegna la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco alla via Arturo Ferarin n.
14;
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della prole versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 650,00
(con decorrenza dal mese di giugno 2025), importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
9 g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 50% ciascuno;
h) dispone che copia della presente sentenza, della CTU, delle relazioni dei SS in atti siano trasmesse a cura della cancelleria ex art. 337 c.c. al giudice tutelare;
i) onera il resistente a proseguire il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e ad intraprendere percorso psicologico individuale presso struttura pubblica o convenzionata cui i SS di residenza avranno cura di indirizzare il CP_1
l) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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