Sentenza 7 giugno 2022
Parere definitivo 18 marzo 2024
Parere definitivo 8 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09694/2025REG.PROV.COLL.
N. 00454/2023 REG.RIC.
N. 00455/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2023, proposto dal signor UL AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Deluigi e Luca Saguato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto dal signor UL AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Deluigi e Luca Saguato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 454 del 2023
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 441/2022, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento 16 marzo 2015 di diniego della regolarizzazione ai sensi dell’art. 48 sensi della L.R. 6 giugno 2008, n. 16;
quanto al ricorso n. 455 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 442/2022, resa tra le parti, relativa all’annullamento del provvedimento 14 marzo 2016 prot. n. 8643, di diniego di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andora;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione presentate congiuntamente dalle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Cecilia TA; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Il signor AM, a seguito dell’acquisto effettuato con atto pubblico di compravendita del 4 gennaio 1990, dalla signora NN RI OC, è proprietario di un appartamento nel complesso residenziale sito nel Comune di Andora in via Aurelia 109. Nell’atto di acquisto si indica l’immobile realizzato prima del 1° settembre 1967, dando atto altresì dell’avvenuta presentazione, per opere realizzate in assenza di concessione, della domanda di condono, ai sensi della legge n. 47 del 1985; si fa riferimento alla provenienza alla signora OC per atto del 3 ottobre 1981.
Il 3 dicembre 1992 il signor AM ha acquistato dalla medesima dante causa anche il posto auto, espressamente indicato nell’atto di acquisto come costituito da una “soletta in cemento armato” e realizzato prima del 1967. Il posto auto era pervenuto alla dante causa del signor AM per atto pubblico dell’8 marzo 1982 dal signor AR Ramella. Anche nell’atto dell’8 marzo 1982 il posto auto era indicato come “soletta in cemento armato” (allora non ancora accatastato ma denunciato all’UTE di Savona il 30 dicembre 1981); inoltre si richiamava la provenienza in capo al venditore per atto pubblico del 12 febbraio 1964 dai signori PA IO e DE LO. La planimetria della piazzola era anche allegata ad un atto pubblico del 1968.
Il 18 gennaio 2014, a seguito di una frana che ha interessato la linea ferroviaria Genova - Ventimiglia, il Sindaco del Comune di Andora interdiva l’uso delle abitazioni e delle pertinenze del civico 109 di via Aurelia, tra cui quella del signor AM, ordinando di procedere a verifiche e opere di messa in sicurezza.
Nel corso delle successive verifiche, il Comune rilevava che il manufatto adibito a piazzola di sosta, identificato al catasto al foglio 52 particella 418, non risultava oggetto di titoli edilizi e paesaggistici e comunicava l’avvio del procedimento di repressione di abusi edilizi.
Il signor AM il 22 febbraio 2014 inviava osservazioni, evidenziando le modalità dell’acquisto del bene, l’avvenuta realizzazione prima del 1967, in particolare, prima del 1963, come da dichiarazione di un vicino, proprietario dal 1963 di un’altra unità immobiliare nel medesimo complesso residenziale. Il 3 aprile 2014 il signor AM presentava, in via precauzionale - sostenendo preliminarmente la legittimità dell’immobile realizzato ante 1967 - domanda di regolarizzazione di opere in difformità realizzate prima del 1967, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16 del 2008, e la relativa istanza di accertamento di conformità paesaggistica, con espressa indicazione della mancata presentazione di documentazione tecnica in allegato per l’impossibilità di accedere ai luoghi.
Con nota del 3 giugno 2014 il Comune rilevava la carenza documentale per entrambe le domande, assegnando termine per l’integrazione della documentazione, che veniva successivamente presentata.
Il 28 gennaio 2015 il Comune inviava il preavviso di rigetto della domanda di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale, ritenendo l’immobile realizzato in assenza di licenza edilizia e non in difformità da essa.
Con le osservazioni, presentate il 7 febbraio 2015, il signor AM deduceva che si trattava di pertinenza dell’abitazione; che doveva ritenersi una mera difformità rispetto al titolo edilizio relativo al complesso immobiliare; che in ogni caso era stata realizzata prima del 1967 e non era quindi necessario alcun titolo edilizio, trattandosi inoltre di area posta fuori dal centro abitato.
Con il provvedimento del 16 marzo 2015 la domanda è stata respinta per la totale assenza di un titolo edilizio, in quanto: “ il manufatto insistente sul mappale 418 del F.52, oggetto del presente atto, è collegato tramite un percorso di circa 25 mt, che prosegue la viabilità carrabile che passa sotto il civico n. 109 di via Aurelia. Tale viabilità risulta assentita con i titoli edilizi n. 78/22 del 22.08.1962 e successiva variante n. 86/13 del 20.01.1964 sino al limite di ponente dell’edificio n. 5 del compendio immobiliare, il tratto di percorso dall’edificio n. 5 al manufatto oggetto del presente atto, non risulta mai stato autorizzato; tale manufatto non può considerarsi pertinenza in quanto il titolo abilitativo n. 78/22 del 22.08.1962 e la successiva variante n. 86/13 del 20.01.1964, stabilivano negli atti l’inequivocabilità del limite delle aree oggetto di trasformazione edilizia, appurato inoltre dagli elaborati relativi alla realizzazione della viabilità carrabile comprensivi di planimetria e profilo longitudinale; tale tesi viene anche confutata dall’istanza presentata dal Sig. R.C. in data 11.04.1964 in merito alla realizzazione di un villino insistente sul mappale 132 del F.52, che non è stata accolta ma denegata con la nota del 21.10.1964; le aree in oggetto, ancorché modificate ante 1967, risultano sottoposte ai dettami del programma di fabbricazione vigente del 23.05.1960” .
Avverso tale provvedimento il signor AM ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria (r.g. 564 del 2015) nel quale rappresentava le circostanze di fatto relative agli atti di provenienza del manufatto fin dal 1964 e all’avvenuta realizzazione dell’immobile nel 1963, depositando la dichiarazione del vicino, che indicava la esistenza della piazzola al momento della sottoscrizione del preliminare di acquisto del proprio appartamento, il 23 novembre 1963. Formulava censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 48 L. Reg. n. 16/2008, dell'art. 31 e segg. D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 7 e 31 L. n. 1150/1942, dell'art. 3 L. n. 241/1990, difetto di presupposto, travisamento di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo, con il primo motivo, che il Comune avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza presentata in via precauzionale in quanto il manufatto era stato realizzato al di fuori del centro abitato prima del 1967. Con il secondo motivo contestava il provvedimento, deducendo che la soletta costituiva una difformità rispetto alla realizzazione dell’intero immobile composto di cinque villette e relative aree pertinenziali, mentre la legge regionale riguarda interventi in difformità anche più consistenti, con aumento di volumi, di piani e di unità immobiliari. Richiamava un parere della Regione Liguria relativo alla possibilità di regolarizzare, ai sensi dell’art. 48, una piscina pertinenziale. Contestava altresì il riferimento alla mancanza di legittimità del tratto di strada finale, in quanto anch’esso costituirebbe una difformità al titolo edilizio.
Con il quarto motivo lamentava la contraddittorietà e il difetto di istruttoria, in quanto il Comune aveva già richiesto non solo l’integrazione documentale ma anche il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre i motivi di rigetto avrebbero dovuto emergere già dagli atti in possesso del Comune quali le concessioni edilizie del 1962/1964.
In via subordinata, con il terzo motivo, sollevava questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 16 del 2008, che consentirebbe di regolarizzare gli interventi in totale difformità dal titolo e non quelli in assenza di titolo, pur avendo questi lo stesso regime nella legge statale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Andora, che sosteneva l’infondatezza delle censure deducendo, in particolare, che non sussisteva la difformità per la mancanza del titolo edilizio relativo alla piazzola, comunque necessario, ai sensi dell’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, in quanto era vigente il programma di fabbricazione, assimilato al piano regolatore generale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1978. Deduceva che la “ viabilità carrabile che passa sotto il civico n. 109 di Via Aurelia è stata realizzata in forza di licenza edilizia 22 agosto 1962, n. 78/22 e di successiva variante 20 gennaio 1964, n. 86/13” , di cui la piazzola non può essere considerata pertinenza. Inoltre tali titoli prevedevano una area limitata di trasformazione, per cui la piazzola posta all’esterno di tale area non si potrebbe considerare in difformità.
Nel frattempo, il 15 maggio 2015, precisando di non manifestare acquiescenza al diniego di regolarizzazione del 16 marzo 2015, il signor AM presentava richiesta di accertamento di conformità edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n. 16 del 2008 (disposizione successivamente abrogata con la legge regionale 28 giugno 2017, n. 15, con regime transitorio di applicazione della norma abrogata ai procedimenti in corso).
Con nota del 18 gennaio 2016 il Comune inviava il preavviso di rigetto della domanda di accertamento di conformità per le carenze documentali e per la mancanza di compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, posto dal D.M. 4 febbraio 1956, in contrasto con la disciplina del PTCP e con l’art. 9 della normativa di livello puntuale del PUC relativo ai parcheggi; nonché con l’art. 14 del PUC relativo all’ammissibilità dei parcheggi, a raso, interrati o in strutture esistenti.
Il 15 febbraio 2016 il signor AM presentava osservazioni, contestando le carenze documentali, in quanto aveva presentato la documentazione nel procedimento di regolarizzazione. Evidenziava che, sotto il profilo paesaggistico, avrebbero potuto essere imposte prescrizioni circa la chiusura dei pilastri in cemento, mentre, sotto il profilo urbanistico, i parcheggi a raso sarebbero sempre consentiti e la piazzola costituiva un parcheggio a raso della viabilità.
Con il provvedimento del 14 marzo 2016, il Comune prendeva atto della integrazione documentale, della “ preesistenza del manufatto al 1° settembre 1967 e addirittura preesistente al 23 novembre 1963”, ma ribadiva la mancanza del titolo abilitativo “ assentito nel rispetto dei dettami del programma di fabbricazione vigente dal 23 maggio 1960 ”; nonché la mancanza di autorizzazione paesaggistica, richiesta dal D.M. 4 febbraio 1956; richiamava la relazione geologica da cui non risultava la sicurezza statica del manufatto. Evidenziava la non conformità urbanistica e paesaggistica, precisando che, sotto il profilo paesaggistico, la struttura potrebbe essere completata con muri di fascia a copertura dei pilastri, ma che tale intervento non era stato considerato in quanto si doveva valutare lo stato attuale. Precisava che la precedente domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata con la istanza di regolarizzazione, era stata archiviata, in quanto il manufatto sarebbe stato regolarizzato, anche paesaggisticamente al termine del procedimento, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale.
Avverso tale provvedimento è stato proposto al TAR Liguria il ricorso n. r.g. 420 del 2016, con cui sono state formulate distinte censure avverso il diniego di compatibilità paesaggistica e il diniego di compatibilità urbanistica. In particolare avverso il diniego di compatibilità paesaggistica sono state dedotte la violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché dell’art. 3 Cost., per illogicità e difetto di presupposti; dell’art. 44 N.T.A. del P.T.C.P.; dell’art. 9 della normativa di livello puntuale del PUC, degli artt. 9 e 11 della l. reg. n. 13/2014, il difetto di istruttoria e di motivazione per difetto di acquisizione del parere della Soprintendenza e della commissione per il paesaggio. Con tali censure si è sostenuto in sostanza il difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla modesta struttura del manufatto, anche in rapporto all’immobile di cui costituisce pertinenza e alla sua insistenza nel luogo da più di 50 anni senza alcuna contestazione da parte delle Autorità preposte; nonché la mancanza di contrasto con l’art. 44 delle NTA del PCTP, che consente interventi di “ limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell’insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l’ambito paesistico ” e interventi più consistenti per i parcheggi. E’stato contestato il riferimento all’art. 9 delle norme di livello puntuale del PUC relativo ai muri di fascia, in quanto non si tratta di terreno a fasce; in ogni caso la stessa Amministrazione aveva fatto riferimento alla possibilità di chiusura dei pilastri con i muri di fascia, che quindi avrebbe dovuto indicare come specifiche prescrizioni.
Con riguardo al diniego di accertamento di conformità edilizia, è stata lamentata la violazione degli artt. 44, 45 e 49 l. reg. n. 16/2008, dell’art. 31 e segg. d.p.r. n. 380/2001, degli artt. 7 e 31 l. n. 1150/1942, dell’art. 3 l. n. 241/1990, per carenza di presupposto, travisamento di fatti e difetto di istruttoria, dell’art. 14 delle norme urbanistiche generali, sostenendo, in primo luogo, che il Comune avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza, in quanto il manufatto era stato realizzato prima del 1967 fuori dal centro abitato, in un’ area quindi in cui non era richiesto alcun titolo, non rilevando il programma di fabbricazione, ai sensi dell’art.31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Si è contestato, altresì, il riferimento all’art. 14 delle Norme del PUC, sostenendo la natura di parcheggio a raso della soletta, in quanto a raso della viabilità; inoltre si è dedotto che l’art. 14 consentirebbe anche altri tipi di parcheggi, per cui non sarebbe ostativo alla sanatoria edilizia, mentre la piazzola costituisce un’area di manovra rispetto alla viabilità.
Con ulteriori censure avverso entrambi i dinieghi si è sostenuta la violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 49 l. reg. n. 16/2008, nonché degli artt. 3, 6, 7, 14, 18 e 20 l. n. 241/90, per lesione dei principi di economicità e giusto procedimento; la violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 Cost., contestando le carenze documentali, essendo stata prodotta la documentazione in allegato alla prima istanza e comunque potendo il Comune convocare una conferenza di servizi per acquisire gli ulteriori documenti; la violazione del principio di libera concorrenza, di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché degli artt. 18, 20, 26, 49, 50, 101, 106, 107 e 119 del Trattato, per lesione dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza, avendo il Comune violato il legittimo affidamento con la reiezione della sanatoria di un immobile esistente da oltre cinquanta anni nei quali erano state pagate regolarmente le imposte.
Si costituiva in giudizio il Comune di Andora, che sosteneva l’infondatezza del ricorso.
Si costituiva altresì RFI, che chiedeva la estromissione dal giudizio
Con la sentenza n. 441 del 7 giugno 2022 è stato respinto il ricorso r.g. 564 del 2015 ( relativo alla istanza di regolarizzazione si sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16 del 2008), dando espressamente atto, con riguardo al primo motivo di ricorso, che la presentazione della domanda di regolarizzazione, corredata dalla relazione e dalla attestazione della data di realizzazione dell’intervento, comportava acquiescenza alla non conformità dell’intervento al titolo edilizio rilasciato ante 1967 e che comunque la regolarizzazione sarebbe potuta intervenire solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il giudice di primo grado ha poi richiamato i consolidati orientamenti giurisprudenziali circa l’onere della prova, relativamente all’epoca di realizzazione delle opere abusive, affermando che la “ prova della realizzazione risalente agli anni 60 della soletta nella attuale consistenza (di circa 6 mt.di altezza) non si evince dalla documentazione depositata da parte ricorrente, atteso che nella dichiarazione del Sig. Proietto si dà atto della semplice esistenza di un non meglio precisato piazzolino dalla data del 23.11.1963, mentre nell’atto di acquisto dell’8.03.1982 si evince la realizzazione di un posto macchina costituito da soletta in cemento armato, di dimensioni non meglio specificate e della cui corrispondenza con l’attuale manufatto in cemento armato non vi è alcuna contezza, non riportato ma registrato all’UTE di Savona in data 30 dicembre 1981, e la medesima dicitura è riportata nel successivo atto di compravendita del 3.12.1992, così da rendere assolutamente incerto il momento in cui da un lato si è passati dalla mera piazzola alla realizzazione di una soletta in cemento armato (verosimilmente, il 1981) e quindi del preciso momento in cui la soletta in cemento armato ha aggiunto l’attuale consistenza di circa 6 mt .”. Riteneva quindi il ricorso infondato in quanto, in presenza del programma di fabbricazione, la licenza di costruire era sin dall’epoca necessaria anche nelle aree di espansione; ha escluso la natura di pertinenza in relazione alla consistenza del manufatto nonchè la configurabilità della difformità, non essendo mai autorizzati né la soletta né il relativo tratto di strada. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in relazione alla potestà legislativa concorrente della Regione in materia.
Con la sentenza n. 442 in pari data (che ha estromesso la società RFI) è stato respinto il ricorso n. 420 del 2016 (relativo all’accertamento di conformità), sulla base della completezza della motivazione del diniego paesaggistico e della discrezionalità dell’Amministrazione rispetto alla valutazione dell’impatto degli interventi - anche se in astratto consentiti dal PTCP - con le prescrizioni di zona. Il giudice di primo grado ha considerato ammessi dall’art. 9 delle norme puntuali del PUC solo gli interventi per la realizzazione di parcheggi con strutture a fasce. Ha ritenuto consentito il dissenso costruttivo solo in caso di autorizzazioni paesaggistiche preventive e non di procedimenti in sanatoria; ha ritenuto carente di interesse la censura relativa al mancato intervento della Soprintendenza in relazione alla incompatibilità edilizia e paesaggistica. Con riguardo alla prova della data di realizzazione dell’opera ha riproposto le medesime argomentazioni della sentenza n. 441. Ha considerato carenti di interesse le contestazioni sulla compatibilità urbanistica dell’intervento in presenza della infondatezza delle censure relative al diniego paesaggistico. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle carenze documentali, comunque sussistenti, nonché la censura relativa alla violazione dell’affidamento, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, in ordine alla irrilevanza del decorso del tempo rispetto agli abusi edilizi.
Con l’appello r.g. 454 del 2023 il signor AM ha impugnato la sentenza n. 441 del 2023.
Con i primi due motivi di appello ha sostenuto l’erroneità della sentenza per travisamento, difetto di presupposto, perplessità e difetto di motivazione, illogicità, extrapetizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 48 L. Reg. n. 16/2008; dell’art. 31 e segg. D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 7 e 31 L. n. 1150/1942; dell’art. 3 L. n. 241/1990, difetto di istruttoria.
In particolare, con il primo motivo ha contestato le affermazioni del giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità di una azione di accertamento e alla intervenuta acquiescenza all’abusività dell’opera, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione, deducendo di avere presentato l’istanza di regolarizzazione, facendo espresso riferimento in via preliminare alla natura non abusiva dell’opera, per cui l’azione proposta riguardava l’illegittimità del provvedimento nel suo complesso, anche in quanto non aveva riconosciuto la legittimità dell’opera realizzata prima del 1967. Ha poi dedotto che il giudice di primo grado avrebbe pronunciato extra petitum circa la mancata prova della realizzazione dell’opera ante 1967, dal momento che tale circostanza non era stata mai messa in dubbio dal Comune e comunque il giudice di primo grado avrebbe integrato la motivazione del provvedimento comunale. Ha comunque contestato in fatto le indicazioni del giudice di primo grado circa la realizzazione dell’opera ante 1967, sostenendo che la piazzola era rimasta sempre la stessa fin dal 1963 e che quella indicata nella dichiarazione del vicino era esattamente quella attuale, come risulta dalla planimetria catastale allegata all’atto pubblico del 1968. Ha contestato, altresì, la necessità della licenza edilizia, in quanto il programma di fabbricazione non era equiparabile al PRG e comunque la licenza era richiesta solo per aree poste all’esterno del centro abitato o alla zona di espansione in caso di PRG, mentre il Comune non aveva indicato alcunché al riguardo.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza rispetto alla sussistenza di una difformità dal titolo edilizio, sostenendo che la difformità deve essere considerata in relazione all’intero complesso edilizio, realizzato con villini, aree pertinenziali e la strada su cui è stata realizzata la piazzola. In ogni caso, anche considerando solo la viabilità, la piazzola sarebbe comunque una pertinenza della stessa. Ha dedotto che sia il D.P.R. 380 del 2001 sia la legge regionale n. 16 del 2008 considerano tra le difformità interventi molto più consistenti della realizzazione della piazzola.
In via subordinata ha riproposto la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale e il quarto motivo relativo alla violazione dell’affidamento. Ha espressamente impugnato anche il capo della sentenza relativa alle spese.
Si è costituito il Comune di Andora che, nella memoria, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e sostenendo la inapplicabilità della regolarizzazione, in quanto, essendo totalmente mancante il titolo edilizio per la piazzola, questa non poteva considerarsi realizzata in difformità dai titoli edilizi né relativi alla viabilità carrabile né in difformità dai titoli relativi al complesso immobiliare, essendo, inoltre, la piazzola posta al di fuori delle aree di trasformazione previste dai titoli edilizi del 1962 e del 1964. Ha dedotto che nel territorio comunale vi era necessità del titolo edilizio fin dal 1960 per l’equiparazione del programma di fabbricazione al PRG, sulla base della sentenza della Corte costituzionale e dalla successiva giurisprudenza. Ha poi sostenuto l’insussistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza, in quanto anche sulla epoca di realizzazione del manufatto non vi sarebbe certezza.
Il signor AM ha presentato memoria insistendo per la fondatezza delle proprie tesi difensive, ribadendo che il Comune non aveva mai dubitato della realizzazione dell’opera prima del 1967, avendola anzi espressamente affermata nel provvedimento impugnato. Ha inoltre contestato l’equiparazione del programma di fabbricazione al piano regolatore generale al fine della necessità della licenza edilizia per il periodo antecedente al 1967. Ha dedotto che, comunque, il Comune non aveva effettuato alcuna verifica circa la destinazione di zona, posta dal programma di fabbricazione, né aveva depositato in giudizio i titoli edilizi richiamati o precisato il riferimento al limite delle aree oggetto di trasformazione. Ha quindi insistito per la natura di opera in difformità dai titoli edilizi e per la fondatezza degli ulteriori motivi.
Con l’appello r.g. n. 455 del 2023, il signor AM ha impugnato la sentenza n. 442 del 2023, sostenendo con i primi due motivi l’erroneità della pronuncia appellata per travisamento, difetto di presupposto, perplessità e difetto di motivazione, illogicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 44 N.T.A. del P.T.C.P., dell’art. 3 L. n. 241/1990; dell’art. 3 Cost., illogicità. In particolare con il primo motivo ha riproposto la censura di difetto di motivazione del provvedimento, che non avrebbe dato conto dell’effettiva incompatibilità paesaggistica dell’opera e neppure indicato la disciplina del D.M. del 4 febbraio 1956, impositivo del vincolo. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione della sentenza relativamente alla incompatibilità con le norme del PTCP, che consentono invece sia limitate modifiche sia l’integrazione dell’insediamento nonché modifiche maggiormente incidenti per la realizzazione di parcheggi. Con il terzo e quarto motivo ha riproposto le censure relative al contrasto con le norme di livello puntuale del PUC, sostenendo che la norma dell’art. 9 si applica solo in caso di presenza di terreni a fasce e che, comunque, il Comune avrebbe potuto imporre prescrizioni in ordine alla chiusura dei pilastri con muri di fascia come rappresentato nella memoria procedimentale, contestando sul punto le argomentazioni della sentenza, che aveva escluso l’applicazione del dissenso costruttivo. Con il quinto motivo ha riproposto la censura relativa alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza e della Commissione paesaggio. Con il sesto motivo di appello ha lamentato l’erroneità della sentenza appellata per travisamento, difetto di presupposto, perplessità e difetto di motivazione, illogicità, extrapetizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 49 L. Reg. n. 16/2008, dell’art. 31 e segg. D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 7 e 31 L. n. 1150/1942, dell’art. 3 L. n. 241/1990, riguardo al diniego di accertamento di conformità edilizia, contestando le affermazioni del giudice di primo grado rispetto alla carenza di interesse al primo motivo di ricorso e in ordine alla mancata prova circa l’epoca di realizzazione dell’opera, mai contestata dal Comune, ribadendo che la piazzola indicata nelle dichiarazioni del vicino è sempre stata la medesima dal 1963, come dimostrato dalla planimetria allegata all’atto del 1968, nonché che all’epoca della realizzazione non era richiesta la licenza al di fuori dei centri abitati. Con il settimo motivo di appello ha lamentato l’erroneità della sentenza appellata per travisamento, difetto di presupposto, perplessità e difetto di motivazione, illogicità, violazione e falsa applicazione degli artt. 49 L. Reg. n. 16/2008, dell’art. 14 delle Norme Urbanistiche Generali; dell’art. 3 L. n. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sostenendo che non sussisterebbe alcun contrasto con le norme urbanistiche, che consentirebbero i parcheggi a raso, come quello in questione rispetto alla strada, e comunque consentirebbero altri parcheggi, nel rispetto degli indici di edificabilità, non impegnati dalla soletta e non contestati dal Comune nel provvedimento impugnato. Ha quindi sostenuto la contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto carenti di interesse le censure relative al profilo urbanistico per il diniego paesaggistico e viceversa. Ha riproposto il motivo relativo alla violazione dell’affidamento. Ha espressamente impugnato il capo relativo alla condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito nel giudizio r.g. n. 455 del 2023 il Comune di Andora sostenendo l’infondatezza dell’appello.
Il signor AM ha presentato memoria di replica insistendo per la fondatezza delle proprie tesi difensive.
In entrambi i giudizi le parti hanno presentato congiuntamente istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza del 21 ottobre 2025 i giudizi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
In via preliminare i giudizi devono essere riuniti, per la evidente connessione soggettiva e anche oggettiva, avendo ad oggetto la medesima vicenda relativa alla asserita abusività della piazzola realizzata nel complesso immobiliare di via Aurelia n. 109.
Ritiene il Collegio di dovere esaminare per primo l’appello n. 454 del 2023 oltre che per la scansione temporale dei provvedimenti impugnati, per la palese priorità logica dei due procedimenti (di regolarizzazione e di accertamento di conformità) nonché per la subordinazione operata dalla stessa parte al momento della presentazione, successiva, della istanza di accertamento di conformità.
Il primo giudizio riguarda l’istanza di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16 del 2008, per le opere in difformità realizzate prima del 1967.
L’appello è fondato.
Come evidenziato dalla parte appellante e come risulta dal modulo della domanda, che richiama espressamente la relativa lettera di accompagnamento, l’istanza era stata presentata, con l’indicazione che non costituiva acquiescenza in ordine all’abusività dell’opera.
L’art. 48 della legge regionale n. 16 del 2008 prevede varie ipotesi di regolarizzazione delle “ opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2 ”, in relazione alle diverse modalità in cui sono state realizzate le difformità e alla ampiezza delle stesse.
In particolare, il primo comma riguarda le opere “ già accatastate all'epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità” , le quali sono regolarizzabili, “ mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, di comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità” .
Il comma 2 riguarda le opere in difformità “ non già accatastate all'epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità ”, regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00”.
Il comma 3 riguarda “ le opere in difformità di cui al comma 2” che concretino “ variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati ”, per cui la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00, mentre “ ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell'interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata” .
Ai sensi del comma 4 “ il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l'avvenuta presentazione ”.
In base al comma 5 “ Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione ”.
La domanda presentata dall’ appellante riguardava opere non accatastate al momento della loro realizzazione e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, posto dal D.M. 4 febbraio 1956 (peraltro meramente citato dal Comune solo nel successivo provvedimento del 14 marzo 2016 di diniego di accertamento di conformità).
Il Comune ha ritenuto non applicabile, nel caso di specie, il procedimento di regolarizzazione, non potendosi configurare la difformità per la mancanza del titolo edilizio relativo alla piazzola ed essendo stati rilasciati i titoli nel 1962 e 1964 solo per una parte della viabilità esistente, con indicazione di un limite alle aree di trasformazione; inoltre ha richiamato “ i dettami del programma di fabbricazione del 1960 ”, senza però specificare la relativa disciplina.
In primo luogo, ai fini della fondatezza dell’appello, si deve rilevare, che il Comune non ha mai contestato nel provvedimento impugnato che la piazzola fosse stata realizzata nel periodo anteriore al 1967, avendo anzi espressamente indicato tale circostanza, la quale non può essere quindi più contestata in giudizio, con conseguente fondatezza del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la quale ha peraltro errato anche nella valutazione degli elementi di fatto addotti dalla difesa del signor AM ai fini di provare la data di realizzazione dell’opera.
Se infatti, in linea generale, l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva - allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali non era richiesto un titolo ratione temporis , perché realizzate legittimamente senza titolo - incombe sul privato interessato, in quanto unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto, si ammette un temperamento secondo ragionevolezza dell’onere della prova nel caso in cui il privato alleghi, a sostegno della tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967, elementi dotati di un alto grado di plausibilità e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali; inoltre la prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise gravi e concordanti (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3347), nella valutazione delle quali può essere dato rilievo anche alle dichiarazioni dei privati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 570).
Nel caso di specie, anche sulla base di tali orientamenti giurisprudenziali, la prova posta a carico della parte privata è stata raggiunta, in quanto la piazzola risulta negli atti di vendita fin da quello del 1968, a cui è allegata anche una planimetria coincidente con lo stato successivo; nell’atto dell’8 marzo 1982 ne è indicata una provenienza con atto pubblico del 1964. Ne deriva che unitamente a tali elementi risultanti da atti pubblici, fidefacienti, la dichiarazione del vicino, che ha attestato l’esistenza della piazzola almeno alla data del 23 novembre 1963 (data in cui ha sottoscritto il preliminare di acquisto del proprio immobile), può essere valutata come ulteriore argomento di prova. Né vi sono elementi per ritenere che la piazzola sia stata successivamente modificata o ampliata, rispetto al momento di realizzazione della viabilità, anche in relazione alle modalità costruttive della stessa rispetto alla strada a cui accede.
Sul punto deve essere, altresì, richiamato anche l’art. 9 bis del testo unico 6 giugno 2001 n. 380, che al comma 1 bis , inserito dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al quarto periodo dispone: “ Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza ”.
La disciplina sullo “stato legittimo dell’immobile” è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza 21 ottobre 2022 n. 217) espressiva di un principio fondamentale della materia edilizia, con la funzione di semplificare l'azione amministrativa nel settore edilizio, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarità dell'attività edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili (cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006).
Come chiarito dalla Sezione, inoltre, il concetto di “stato legittimo dell'immobile” riguarda una condizione permanente degli immobili, che può essere preesistente alla stessa entrata in vigore della disposizione (Cons. Stato, Sez. II, 11 giugno 2025, n. 5029; 15 settembre 2023, n.8339).
Trattandosi di manufatto realizzato prima del 1967, in linea generale non era necessario alcun titolo edilizio.
Come è noto, infatti, il titolo edilizio prima della legge n. 765 del 1967 era previsto dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942, nel testo allora vigente, che richiedeva la licenza solo per la realizzazione di nuove costruzioni edilizie o per l’ampliamento di quelle esistenti o per modificarne la struttura o l'aspetto “ nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione i cui al n. 2 dell'art. 7” . L’art. 7 indicava i contenuti necessari del piano regolatore comunale, tra cui al punto n. 2 “ la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione ”.
Nel provvedimento impugnato non vi è alcuna indicazione (né il Comune ha dedotto alcunché sul punto nel corso del giudizio) circa la collocazione del complesso immobiliare di via Aurelia n. 109 nel 1963 nel centro abitato o in zona di espansione, essendo indicata, solo nella comunicazione di avvio del procedimento edilizio del 27 gennaio 2014, la collocazione in area RE S 8 (Satura residenziale) del PUC vigente, mentre nel provvedimento impugnato è contenuto un generico riferimento ai “ dettami” del programma di fabbricazione del 1960, senza richiamare la relativa disciplina.
Secondo la giurisprudenza, la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, dovendosi fare riferimento a criteri empirici, per cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto, costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione, mentre nessun abuso è configurabile nell'ipotesi in cui siano stati realizzati, senza titolo, interventi edilizi in area posta fuori dal centro abitato, in un momento storico in cui nessuna norma comunale prevedeva la necessità del titolo abilitativo fuori da detto centro (Cons Stato Sez. VI , 6 maggio 2022, n. 3807; Sezione VI, 21 febbraio 2022, n. 1222).
Se, dunque, l’onere della prova della epoca di realizzazione dell’opera è posto dalla giurisprudenza a carico della parte privata in forza del principio di vicinanza della prova, in quanto solo il privato può fornire, “ in quanto ordinariamente ne dispone ”, atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2024, n. 2798), in presenza di un consistente principio di prova da parte del privato, in forza del medesimo principio di vicinanza, non può che essere posta a carico dell’Amministrazione comunale la prova circa la situazione urbanistica del territorio comunale nonché della disciplina urbanistica vigente in epoca risalente. Infatti, se l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso, la deduzione da parte di quest'ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1222).
Nel caso di specie, in presenza degli atti di trasferimento della proprietà dell’unità abitativa e della piazzola, che hanno fatto riferimento alla realizzazione di entrambe le opere prima del 1967 e non hanno citato alcun titolo edilizio, non può che essere posto a carico del Comune l’onere della prova della necessità del titolo in tale periodo, non essendo richiedibile al privato, subentrato nella proprietà molti anni dopo, un onere di diligenza da tale da verificare la situazione del territorio comunale, per il periodo anteriore al 1967, in cui in linea generale non era richiesto alcun titolo edilizio.
Il Comune invece non ha fatto alcun riferimento né alla collocazione dell’opera nel centro abitato né alla inclusione nella zona di espansione.
Peraltro, con riguardo alla collocazione dell’area nella zona di espansione, si deve anche rilevare che, ai sensi dell’art. 31 della legge urbanistica, la zona di espansione era determinante solo in presenza del piano regolare comunale. Infatti, a tali fini, non si può ritenere equiparabile al piano regolatore generale la approvazione di un programma di fabbricazione, in presenza del dato testuale dell’art. 31 e della interpretazione sistematica della legge urbanistica, che al successivo art. 34 disciplinava il programma di fabbricazione, prevedendo: “ I comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione ”. E’evidente, quindi, che l’art. 31 se avesse voluto comprendere anche il programma di fabbricazione lo avrebbe indicato espressamente. Inoltre, mentre le zone di espansione costituivano uno dei contenuti necessari del piano regolatore ai sensi dell’art. 7 della legge urbanistica, la loro indicazione per i programmi di fabbricazione costituiva una mera facoltà.
Rispetto alla disciplina dell’art. 31 della legge urbanistica, nel testo originario, è poi irrilevante la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 1978, citata dalla difesa comunale, in quanto tale pronuncia ha riguardato la equiparazione del programma di fabbricazione al PRG, prevista espressamente da norme di legge successive - di cui le ordinanze di rimessione dubitavano della legittimità costituzionale - ritenendola costituzionalmente legittima a seguito della progressiva integrazione dei contenuti del programma di fabbricazione da parte delle varie norme di legge a partire dal 1962. La Corte ha infatti espressamente affermato “ l’iniziale divario fra i programmi di fabbricazione ed i piani regolatori generali è stato ampiamente - se non completamente - colmato dalla legislazione statale successiva alla legge urbanistica n. 1150 del 1942 ”.
Nel caso di specie, il programma di fabbricazione è stato approvato nel 1960 in un periodo anteriore a tale equiparazione. Ne deriva che l’eventuale obbligo della licenza per il periodo anteriore al 1967 non può essere ricondotta alla sola approvazione di un programma di fabbricazione ma, come per i regolamenti edilizi comunali, discendeva dalla eventuale specifica previsione al riguardo, contenuta nel regolamento edilizio o nel programma di fabbricazione ovvero se tali atti richiedessero il titolo edilizio e con riferimento agli interventi e alle zone del territorio comunale per cui lo prevedessero.
Il Comune di Andora, sul punto, non ha provato ma neppure allegato o dedotto alcunché, non avendo indicato la disciplina urbanistica prevista nel programma di fabbricazione vigente al tempo di realizzazione dell’opera, avendo solo citato genericamente nel provvedimento impugnato il programma di fabbricazione del 1960, il quale, peraltro, nel caso di specie avrebbe dovuto richiedere la licenza anche per la realizzazione della piazzola.
In mancanza di qualsiasi indicazione circa la disciplina urbanistica vigente all’epoca di realizzazione dell’opera, neppure costituisce idoneo presupposto del provvedimento impugnato il mero riferimento alla licenza edilizia del 1962 e alla sua variante del 1964 (non depositate in giudizio, ma di cui doveva essere in possesso l’Amministrazione comunale). In primo luogo di tali titoli edilizi non si comprende neppure se riguardino l’intero complesso immobiliare o la sola viabilità carrabile, mentre il riferimento al “confine della zona di trasformazione” può anzi condurre a ritenere che al di fuori di tale zona non fosse necessario alcun titolo edilizio e per questo -presumibilmente- né la prosecuzione della viabilità carrabile né la piazzola erano state autorizzate.
A conferma di tale circostanza, si deve osservare che la signora OC, dante causa dell’odierno appellante, proprietaria dell’abitazione dal 1981 al 1990 e della piazzola dal 1982 al 1992, in base all’atto di vendita dell’abitazione del 4 gennaio 1990 risulta avere presentato una domanda di condono nel 1986 per opere realizzate in assenza della concessione relativamente all’immobile abitativo oggetto della vendita, mentre non ha presentato alcuna domanda di condono per la piazzola, che pure allora sarebbe stata condonabile.
In ogni caso, se al tempo di realizzazione dell’opera non era necessario alcun titolo edilizio il provvedimento è illegittimo nella misura in cui non ha escluso la rilevanza della difformità, mentre se fosse stato allora necessario il titolo edilizio, in base al programma di fabbricazione vigente, è comunque illegittimo, in quanto ha ritenuto non sussistente una difformità parziale, pur in presenza di titoli edilizi allora rilasciati dal Comune.
Infatti, la legge regionale, facendo riferimento alle difformità, riguarda proprio le ipotesi in cui era necessaria la licenza edilizia, in quanto, se non fosse stato allora necessario il titolo edilizio, non avrebbero alcun rilievo neppure le difformità.
Del resto proprio la particolare situazione degli immobili, realizzati prima del 1967, è stata presa in considerazione dal legislatore regionale della Liguria, anche con riguardo alle difformità, spesso allora realizzate in corso d’opera senza alcuna variante.
Con riguardo alla configurazione delle difformità (qualora fosse stata necessaria la licenza edilizia), è evidente, anche in relazione alla specifica disciplina della legge regionale applicabile, che la piazzola non può che costituire un’opera realizzata in difformità sia del complesso immobiliare (se la licenza si riferisce a questo) sia, tanto più, della viabilità, trattandosi di una differente modalità di realizzazione della stessa e comunque di una pertinenza della stessa. Inoltre, la stessa legge regionale quantifica le difformità anche in termini di superficie, consentendole per aumenti di superficie anche superiori ai venti metri quadri, mentre la piazzola è contenuta nella superficie di 17 metri quadri. Né rispetto alla qualificazione della difformità può rilevare il confine della zona di trasformazione (il quale di per sé poteva comportare un profilo di abuso edilizio, solo se al di fuori di detta zona fosse vietata qualsiasi trasformazione), non essendo posto alcun limite dalla legge regionale alla regolarizzazione, rispetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento di realizzazione dell’opera prima del 1967.
L’appello n. 454 del 2023 è quindi fondato per la fondatezza dei primi due motivi e assorbimento degli ulteriori, salva la ulteriore attività amministrativa e le eventuali verifiche del Comune in ordine alla sicurezza statica dell’immobile.
La fondatezza del primo appello comporta la carenza di interesse al secondo, e al relativo ricorso di primo grado, in relazione alla espressa subordinazione operata dall’odierno appellante della domanda di sanatoria a quella di regolarizzazione; né si può sostenere che l’interesse permanga in relazione al diniego di compatibilità paesaggistica in considerazione della diversa procedura applicabile alla regolarizzazione anche paesaggistica, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16 del 2008, che richiama esclusivamente la violazione del vincolo posto dalla legge n. 1497 del 1939, prevedendo solo l’applicazione della sanzione pecuniaria, determinata ai sensi dell’art. 15 di quest’ultima legge. Inoltre la stessa Amministrazione comunale, nel diniego di sanatoria del 14 marzo 2016 ha fatto riferimento alla successiva regolarizzazione, anche sotto il profilo paesaggistico, in caso di intervento ricadente nelle ipotesi dell’art. 48 della legge regionale n. 16/2008, con ciò dimostrando l’autonomia del relativo procedimento rispetto all’accertamento di compatibilità paesaggistica, respinto con il provvedimento del 14 marzo 2016 oggetto del giudizio r.g. 455/2023.
Per la consolidata giurisprudenza, la sopravvenuta carenza di interesse in appello, in ordine all'annullamento del provvedimento originariamente impugnato, comporta la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell'appello, ma altresì dell'originario ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che, ai sensi degli artt. 35 comma 1 lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti (Consiglio di Stato sez. V, 24 agosto 2021, n. 6024; Sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10853; Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3145; Sez. V, 21 maggio 2024, n. 4487).
In conclusione l’appello n. 454 del 2023 è fondato e deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado; l’appello n. 455 del 2023 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, che riguarda anche il ricorso di primo grado, e a cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
In considerazione della peculiarità della vicenda le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello n. 454 del 2023 e per l’effetto annulla la sentenza appellata con accoglimento del il ricorso di primo grado; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello n. 455 del 2023 e il ricorso di primo grado e per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorn-o 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB RL, Presidente
Cecilia TA, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De AR, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia TA | OB RL |
IL SEGRETARIO