Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026REG.PROV.COLL.
N. 06504/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maccagno con IN e DD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Papale e Anna Maria Scopelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- Herbert, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2889/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maccagno con IN e DD;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. GI TU e uditi per le parti gli Avvocati Giorgio barbini e Orazio Papale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 29 novembre 2017 prot. n. 12196 la signora -OMISSIS- aveva segnalato al Comune di Maccagno con IN e DD che nella proprietà limitrofa al proprio immobile il signor -OMISSIS- stava conducendo lavori di ristrutturazione edilizia, con creazione di porte e finestre, in assenza di titolo abilitativo (come peraltro si evinceva dalla mancata apposizione di un cartello di cantiere).
L’amministrazione comunale aveva risposto con prot. 13189 del 23 dicembre 2017, che la ricorrente riteneva non effettivamente adempitiva dell’obbligo di provvedere e comunque illegittima, e per tali ragioni ne chiedeva l’annullamento al T.A.R. della Lombardia, che con sentenza n. 2889/2022 ha respinto il ricorso.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Maccagno con IN e DD.
2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “il Comune, con l’attività di verificazione e sopralluogo svolta il 6 dicembre 2017, e mediante la successiva nota del 23 dicembre 2017, poneva invero in essere una condotta attiva e consequenziale alla nota della signora -OMISSIS-, che non può oggettivamente qualificarsi come inerte rispetto alla sollecitazione dell’odierna ricorrente”.
La sentenza osserva poi che dal sopralluogo effettuato era effettivamente emersa l’assenza del cartello di cantiere, peraltro non sanzionabile con la richiesta riduzione in pristino, mentre per il resto “l’attività edilizia in corso presso l’immobile del signor -OMISSIS-, consistente nella realizzazione della copertura in piode, era del tutto coerente con la CILA a suo tempo presentata dal signor -OMISSIS-”.
Il T.A.R. respingeva poi la domanda di annullamento della citata nota del 23 dicembre 2017 perché priva degli allegati fotografici, osservando che “la circostanza, che non costituisce causa di illegittimità dell’atto amministrativo, avrebbe dovuto essere rilevata dalla ricorrente mediante ricorso ex art. 25 L. 241/1990 e art. 116 c.p.a., e cioè chiedendo la condanna del Comune all’esibizione”.
Infine, dichiarava infondata la domanda di annullamento “dell’atto per il quale viene consentito l’accesso (verbale di sopralluogo o nota comunale che a quest’ultimo rinvia in sede motivazionale), per l’omessa esibizione dei relativi allegati (documentazione fotografica)”.
3. L’appellante, nei motivi di appello, insiste nel dedurre un atteggiamento ostruzionistico del Comune appellato, e sostiene altresì che la sentenza gravata sia viziata da travisamento del fatto.
Per quanto riguarda il motivo di appello che denuncia l’ineffettività della risposta all’istanza della ricorrente, deve osservarsi che, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale che intende l’obbligo di provvedere in una dimensione non solo formale ma piuttosto in chiave di effettività e di risultato [Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 10304/2025: “Si tratta, peraltro, di un sindacato giurisdizionale sull’inerzia dell’amministrazione (non esclusa da misure puramente formali e nominali) rispetto agli obblighi di provvedere normativamente imposti, che questo Consiglio di Stato ha praticato, in un’ottica di effettività della tutela, anche in altri settori sensibili (Consiglio di Stato, IV Sez., sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024)”], nondimeno nel caso di specie non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il Comune appellato ha infatti provveduto con la richiamata nota del 23 dicembre 2017, resa all’esito di un sopralluogo (e, dunque, di un’attività istruttoria), di talché può al più discutersi (come del resto fa l’appellante nel successivo motivo di gravame) del contenuto di tale nota, ma non del fatto che essa sia adempitiva dell’obbligo di provvedere.
4. Del pari vanno considerati infondati i profili di censura che stigmatizzano la mancata evasione dell’istanza di accesso della ricorrente agli atti del procedimento.
Il Comune appellato, non costituitosi nel giudizio di primo grado, nel presente giudizio ha depositato il verbale di sopralluogo e la relativa documentazione fotografica.
In ogni caso, come correttamente chiarito dal primo giudice, la mancata ostensione di tali documenti non avrebbe potuto costituire comunque causa di illegittimità del provvedimento amministrativo che sulla base degli stessi è stato adottato, potendo semmai essere oggetto di una pretesa ostensiva che nella specie non risulta essere stata coltivata, salvo dedurre tale circostanza in sede di impugnazione della nota di risposta all’istanza.
5. Nel merito, l’appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da travisamento del fatto in quanto la documentazione comunale farebbe riferimento alla proprietà -OMISSIS- “identificata in catasto terreni al foglio n. 9, particella 1053”: secondo l’appellante si tratterebbe in realtà di “un’altra proprietà -OMISSIS-, non quella oggetto dell’istanza in argomento della dott. -OMISSIS-, la quale, giova ripeterlo, è identificata in catasto terreni al foglio n. 9, particella 1069”.
6. In argomento il Comune appellato ha chiarito in memoria:
- che la particella n. 1069 “alla data dell’esposto e del sopralluogo risultava soppressa”, producendo documentazione a sostegno di tale affermazione;
- in ogni caso, che “il Comune dava comunque atto che unitamente alle altre unità di proprietà del sig. -OMISSIS- (mappale n. 1053 attuale n. 2371, questo sì confinante con la proprietà -OMISSIS- ma non confinante con la particella 1069) e a quelle della NE (mappale 1071 attuale 2327 confinante con la particella 1069) erano state presentate, una serie di pratiche edilizie. In merito agli interventi sull’immobile di proprietà -OMISSIS-, mapp. 1053, una CILA, la n. 103/2017 del 31.05.2017 prot. n. 5269 per opere di riparazione del manto di copertura in piode con ricollocazione delle stesse per ovviare a problemi di infiltrazione, e, per gli interventi sull’immobile di proprietà NE, mapp. 1071 confinante con il mappale 1069, una DIA, la n. 107/2011 del 20.06.2011 per interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso”.
Tali rilievi, opportunamente documentati in giudizio, per un verso confermano che il riscontro del Comune alla nota dell’odierna appellante è stato esaustivo e non meramente formale o comunque erroneo; e, per altro verso, escludono che l’impugnata sentenza sia viziata dal dedotto travisamento del fatto.
Il Comune appellato deduce ulteriormente in memoria:
- che la particella 1069, poi soppressa, non confina con la proprietà -OMISSIS- (dal che il rilievo della mancanza di titolo in capo a quest’ultima a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali):
- che comunque anche tale particella, di proprietà NE e non FA, è stata oggetto di sopralluogo che ha escluso che vi fosse in atto lo svolgimento di attività edilizia;
- che “l’originaria stalla insistente sul mappale n. 1069 oggi 2370 risulta accatastata solo come cantina in categoria “C2”, quindi non richiede alcun certificato di agibilità se non in caso di cambio di destinazione d’uso previa sussistenza dei requisiti di legge”.
7. Con successiva memoria l’appellante deduce in argomento che “il controinteressato, nel frattempo, ha modificato gli estremi catastali dell’immobile oggetto del presente giudizio. (….). L’evoluzione dell’identificazione catastale dell’immobile del controinteressato oggetto del contendere, conferma ciò che la dott. -OMISSIS- aveva rilevato da subito e cioè la trasformazione della antica stalla in abitazione (anche se priva dei requisiti di abitabilità). In pratica, la modifica dei prospetti, si è tradotta in un intervento più invasivo della ristrutturazione edilizia (anch’essa peraltro vietata) integrando la nuova costruzione (anch’essa oltremodo vietata nella zona A)”.
In argomento va osservato che dalla stessa documentazione catastale prodotta dal Comune appellato risulta che le variazioni riguardanti la particella 1069 sono state effettivamente eseguite nello stesso mese di novembre 2017 (in sostanziale coincidenza temporale con l’effettuazione dei lavori e con l’istanza presentata dalla signora -OMISSIS- al Comune appellato).
Va peraltro precisato che anche il verbale di sopralluogo del 6 dicembre 2017, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado, dà atto che nella proprietà NE (particelle 1071-1074), confinante con quella della ricorrente, sono stati eseguiti lavori che “risultano autorizzati salvo lievi difformità delle aperture sul prospetto ovest” (il che riscontrerebbe dunque il contenuto dell’istanza).
8. Sul punto deve però osservarsi che fra le stesse parti (l’appellante, e il Comune appellato), e sostanzialmente per la stessa vicenda, è stata emessa dal T.A.R. Lombardia la sentenza n. 2888/2022.
Tale sentenza riguarda anch’essa la nota prot. n. 13189 del 23 dicembre 2017 del Comune di Maccagno con IN e DD, ma in relazione alle istanze prot. nn. 12192 e 12193 presentate dalla sig.ra -OMISSIS- con riferimento alla proprietà Doernemann, mentre nel presente giudizio si controverte del medesimo provvedimento nella parte in cui ha ritenuto infondata l’istanza prot. n. 12196.
La sentenza 2888/2022 è favorevole alla ricorrente, non è stata appellata, ed è stata oggetto di successivo ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza 1850/2024 (anch’essa non appellata), pure favorevole alla ricorrente.
Dunque nella misura in cui i solleciti della ricorrente hanno effettivamente avuto un riscontro positivo (proprietà Doernemann), la nota prot. n. 13189 del 23 dicembre 2017 è stata annullata in parte qua ; laddove invece – come fin qui ricostruito – nessun obiettivo riscontro si è avuto (proprietà -OMISSIS-), o comunque non ha avuto riscontro nei termini denunciati dall’istante, correttamente il T.A.R. – con la sentenza qui gravata - ha respinto il ricorso avverso tale nota, posto che l’istanza n. 12196, a differenza delle altre due (nn. 12192 e 12193) non è risultata fondata (o, comunque, non è risultata fondata in termini rilevanti ai fini della richiesta misura sanzionatoria).
Va in proposito chiarito che tale istanza della ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento dell’abusività delle opere e la domanda di rispristino dello status quo, vale a dire la demolizione delle opere stesse, e che rispetto a tale istanza il provvedimento comunale oggetto di impugnazione non risulta – sulla base della ricostruzione anche documentale dei fatti - affetto dai vizi denunciati con il ricorso di primo grado.
9. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Maccagno con IN e DD delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AN, Presidente FF
GI TU, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TU | AB AN |
IL SEGRETARIO