TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3732 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1980, con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI ENRICO, con elezione di domicilio in VIA APPIA NUOVA,543 00179 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19/04/1977, con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI ENRICO, con elezione di domicilio in VIA APPIA NUOVA 543 00100 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 10.09.2005, che dall'unione erano nati i figli (13.10.2008) e Per_1
(19.07.1989) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto Per_2
da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di Via
Bedizzole 45 viene assegnata alla signora mentre il sig. se ne Pt_1 CP_1
allontanerà in breve tempo;
3) la figlia è oggi maggiorenne ed Per_2
autosufficiente; 4) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i coniugi e stabilmente collocato presso la madre, in Roma, via Bedizzole
45 quale residenza principale;
5) il padre potrà avere e tenere con se il figlio per 15 giorni consecutivi, dal 1 al giorno 15 di ogni mese, con decorrenza Per_1
dal mese successivo a quello di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale
Civile di Roma;
6) il sig. verserà alla sig.ra la somma di € CP_2 Pt_1
300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , mentre per le Per_1
spese straordinarie ognuno provvederà al 50% secondo il noto Protocollo 2014 che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
7) le festività di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai bambini alternativamente con il padre e con la madre: per metà delle vacanze natalizie, alternando negli anni i periodi 23 – 30 dicembre, 31 dicembre 6 gennaio;
8) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni i rapporti tra
i figli ed i nonni paterni e materni;
9) ciascuno dei coniugi, ai fini economici, provvederà al proprio mantenimento essendo titolari di stipendi pressoché equivalenti;
10) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole, tenuto conto che la figlia , Per_2
maggiorenne, è divenuta economicamente autosufficiente.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3732/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 10.09.2005;
[...] - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 01493, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi