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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. CA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4756 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall' avv. Bonanno Andrea ed elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, Via Valplatani, n. 6, presso lo Studio dello stesso, per procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
[...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Villafranca, n. 54, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Bruno Giovanni, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del giorno 10 settembre 2025, le parti costituite concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2024, l'odierno attore chiedeva dichiararsi la responsabilità dell'associazione convenuta per la mancata propria elezione a consigliere circoscrizionale e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento della somma di € 20.000, quale parte dell'indennità che lo avrebbe percepito a titolo di “indennità di carica Pt_1 netta” o ad altro importo ritenuto di giustizia, nonché al pagamento di € 5.000,00
Tribunale di Palermo 1 a titolo di danno non patrimoniale, con vittoria di spese e competenze legali.
Riporta, in particolare, l'attore, di aver ricoperto la carica di consigliere di circoscrizione dal 2007 al 2022 e di essersi riproposto in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, tra le fila del . Controparte_1
Riferisce l'attore che, in quell'occasione, detto Partito provvedeva a presentare le proprie liste di candidati al Consiglio Comunale e agli otto consigli circoscrizionali del Comune di Palermo. Precisava pure che, poiché il Partito
Democratico aveva un proprio gruppo parlamentare all' ov'era CP_2 rappresentato da almeno un candidato, per la presentazione delle liste non necessitava di raccolte firme da parte dei cittadini, essendo sufficiente la presentazione da parte del rappresentante regionale o da suoi delegati.
Deduceva l'attore di essere venuto a conoscenza, in data 22 maggio 2022, tramite la stampa, dell'esclusione della lista del partito dalla quarta circoscrizione per “mancato rispetto della normativa sulle “candidature di genere”, laddove, all'interno di ciascuna lista, ciascun genere dev'essere rappresentato in misura non superiore a due terzi rispetto all'altro.
Riscontrava lo , con la pubblicazione ufficiale dei manifesti, che la lista Pt_1 del PD era stata ammessa per la quarta circoscrizione, ma con l'eliminazione degli ultimi due candidati di sesso maschile, al fine di rispettare la normativa di cui si è detto. L'ordine dei candidati sarebbe stato puramente alfabetico, sicchè egli sarebbe stato escluso essendo l'ultimo della lista. Affermava che, nel caso di errata formazione delle liste, il partito avrebbe avuto ventiquattro ore di tempo per la regolarizzazione;
nel caso di specie, non avendovi provveduto, assumeva l'attore, la commissione elettorale si sostituirebbe alla formazione politica, provvedendo con criteri automatici. L'attore lamenta, quindi, che la sua esclusione sarebbe stata causata dalla condotta dei rappresentanti del partito di sua appartenenza.
Ricordava l'attore che la rinuncia di una candidata di sesso femminile, “depositata tardivamente”, non aveva alcun effetto riparatore, riguardando una candidata di genere femminile.
Sosteneva l'attore che la condotta colposa del partito avrebbe causato, nella sua sfera personale, una perdita di chances.
Con comparsa di risposta depositata in data 9 luglio 2024, si costituiva in giudizio l'associazione non riconosciuta “ Controparte_1
”, ritenendo necessario rappresentare che lo Schiera, durante le
[...] elezioni amministrative del 2022, non era iscritto nelle liste del Partito
Tribunale di Palermo 2 Democratico, essendosi iscritto solo alcuni mesi prima rispetto a quelle elezioni e che, al tempo delle precedenti elezioni, ovvero nel 2017, lo stesso era stato eletto come appartenente alla lista “Palermo 2022”, come penultimo.
Ricostruiva parte convenuta che, per le elezioni del 2022, la lista del Partito
Democratico “era composta da nove candidati elencati in rigoroso ordine alfabetico” e che la Commissione Elettorale Circondariale rilevava non solo un'irregolarità nella composizione della lista relativa alla normativa sulla parità di genere, ma, anche, un'irregolarità specificamente riguardante la candidatura dell'attore, in quanto “il soggetto autenticatore aveva riportato il proprio nominativo al posto di quello del candidato” e ciò tanto nella dichiarazione di accettazione della candidatura che nella dichiarazione ex art. 7 comma 8 LR 7/92.
Precisava, inoltre, il Partito, che, anche a seguito di una regolarizzazione della lista, comunque questa non avrebbe potuto contenere un numero di candidati inferiore al minimo statuito, a pena di ricusazione e, quindi, di annullamento dell'intera lista.
Dichiarava il convenuto che l'esclusione del candidato sarebbe stata operata dall'autorità amministrativa e non dal partito, sicché lo avrebbe dovuto Pt_1 impugnare la decisione medesima, non ascrivibile all'associazione convenuta.
In diritto, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co.3,
n.2 c.p.c., per imprecisa indicazione dei soggetti convenuti e dei soggetti di cui poi chiedeva la condanna. Lamentava pure, il convenuto, un'erronea indicazione dell'ente verso cui andava proposta la negoziazione assistita, poi effettuata in corso di causa.
Rappresentava, ancora, che gli Statuti Nazionale e Regionale del Partito
Democratico, prevedono una “piena autonomia legale, finanziaria ed organizzativa dei vari rami dell'associazione”.
In particolare, riferiva che l'Unione Regionale del Democratico si CP_1 limiterebbe a consentire l'uso del simbolo del partito a persone fisiche che si occuperebbero della formazione delle liste, ma non compila liste elettorali.
Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio dell'Unione.
Rilevava come non potesse sussistere una perdita di chance in capo all'attore, poiché lo stesso non avrebbe dimostrato la ragionevole probabilità di esito positivo in seguito al procedimento elettorale. Riteneva il convenuto “contraddittoria”
l'indicazione degli importi richiesti a titolo di danno patrimoniale prima e di danno non patrimoniale all'immagine poi, danni comunque, a suo parere, non
Tribunale di Palermo 3 provati.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione;
l'estromissione dal giudizio di parte convenuta, il rigetto delle domande dell'attore con condanna ex art. 96 c.p.c. e condanna al pagamento delle spese di lite.
§§§
Con memoria ex art. 171-ter c.p.c., n.1, lo precisava di essere entrato Pt_1 nelle fila del sin dal 2007 e che, nelle elezioni del 2017 era Controparte_1 candidato nella lista “Palermo 2022” poiché in quella lista erano confluiti gli iscritti del PD, dal momento che quel partito aveva deciso di non presentare liste.
Dichiarava di essere venuto a conoscenza solo “in sede giudiziale” dell'inversione del proprio nominativo con quello del soggetto autenticatore, il quale sarebbe stato “incaricato” dal Partito e non dal candidato. Comunque, affermava l'attore, anche per tale irregolarità sarebbe stata prevista una regolarizzazione entro ventiquattro ore dalla notifica del verbale.
§§§
E' logicamente preliminare affrontare la questione relativa alla nullità dell'atto di citazione e conseguente richiesta di estromissione dal giudizio della parte convenuta.
A tal riguardo, l'art. 36 c.c., al II co., recita che “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali…è conferita la presidenza o la direzione”: ciò dal punto di vista soggettivo. Quanto all'interesse a partecipare alla causa, si ricorda l'Ordinanza del 28 giugno 2023, n. 18435, della Suprema Corte, per cui “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva,
l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poiché attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
Tribunale di Palermo 4 probatorio della parte interessata”, parte interessata che, nella fattispecie in esame, ha ben svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità, così mostrando la sua titolarità e la conseguente legitimatio ad causam.
§§§
Quanto al merito della vicenda, appare necessario far riferimento al momento dell'autenticazione delle candidature e ai compiti propri della Commissione
Elettorale.
A tal riguardo, all'art. 7, co. 8, della L.R. 7/1992, si legge “I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo
369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
se sono stati proposti per una misura di prevenzione;
se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso;
se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato”.
Se ne desume che il candidato deve presentare la dichiarazione di cui al capitolato di prova, dichiarazione già compilata e – da quanto risulta dalla prova testimoniale - sottoscritta di suo pugno.
Dall'interrogatorio formale, reso alla medesima udienza, da Parte_2
qualificatasi come “legale rappresentante pro tempore del
[...] [...]
”, si trae che la modulistica necessaria per la Controparte_1 presentazione delle candidature si acquisisce dal “sito della Regione Sicilia” e che il non recluta i candidati che formano le liste elettorali, Controparte_1 poiché “I candidati vengono scelti a livello locale, ovvero sono i Comuni, i circoli, le autonomie locali che si occupano di scegliere i candidati in materia autonoma”. Riporta la medesima teste che il partito non recluta, né dà incarico a soggetti autenticatori delle sottoscrizioni dei candidati sulle “dichiarazioni necessarie all'accettazione della candidatura e la dichiarazione ex art. 7 co. 8
L.R. 7/92”, perché “il candidato sceglie autonomamente chi autenticherà la sua
Tribunale di Palermo 5 firma. Il candidato può rivolgersi a un notaio, a un cancelliere, a un avvocato o segretario comunale per l'autenticazione delle firme”.
Da quanto sopra, non può che desumersi che la correttezza e completezza della documentazione necessaria ai fini della candidatura dipende esclusivamente dal candidato medesimo.
E' però pure necessario, nel caso di specie, analizzare il contenuto del verbale della V sottocommissione elettorale, prodotto da parte convenuta, con cui vengono prodotte le risultanze dell'esame delle candidature. In particolare, quanto a quella dello , si legge che “il soggetto che ha autenticato le sottoscrizioni ha Pt_1 riportato il proprio nominativo al posto di quello del candidato”.
Invero, il soggetto autenticatore, ovvero “Consigliera Persona_1
Comunale per il P.D.”, sentita a testimonianza all'udienza del 30 aprile 2025, dichiarava di essersi prestata volontariamente e “senz'alcuna percezione economica” all'autenticazione delle firme dei candidati. La stessa non ricordava specificamente l'autenticazione delle firme dello , ma dichiarava “acquisivo Pt_1 il documento d'identità e confrontavo la foto con il presentatore. Inoltre, acquisivo i moduli già compilati, poiché non avevo il tempo di compilarli io”.
Dall'istruttoria e dalle allegazioni delle parti, quindi, non si evince alcuna disposizione da cui possa ragionevolmente trarsi che sia onere del partito occuparsi di lacune e mancanze segnalate dalla Commissione elettorale;
anzi, dal tenore letterale del verbale della sottocommissione poc'anzi riportato, si legge che alla lista venivano assegnate ventiquattro ore di tempo “per la regolarizzazione”, sicché non il partito, ma verosimilmente i candidati componenti la lista avrebbero dovuto farsi parte diligente.
Da quanto sopra, discende che non possa neppure esaminarsi la dovutezza del risarcimento per perdita di chance, giacchè la mancata ammissione alla candidatura è da imputarsi esclusivamente a parte attrice.
Non pare potersi poi dar seguito alla richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.. Tale forma di condanna è configurabile sol che si abbia violazione dei doveri di lealtà e probità come sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un abuso della “potestas agendi”, con utilizzazione dello strumento processuale, da parte del soccombente, di mala fede o colpa grave, nel caso in esame non configurabili, né causanti un danno nei confronti della parte vittoriosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.
Tribunale di Palermo 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di legittimazione passiva e di nullità dell'atto di citazione;
2) Rigetta le domande formulate con l'atto di citazione notificato da
[...]
in data 8 aprile 2024; Parte_1
3) condanna alla refusione, in favore dell'Associazione non Parte_1 riconosciuta “ ”, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 1.940,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Palermo, lì 7 ottobre 2025
IL G.O.P.
CA RA
7
Tribunale di Palermo 7