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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14413/2022 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Lombardi del Foro di Spoleto e Paolo Spacchetti del Foro di Perugia nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Foligno (PG) alla via Umberto I n. 48 parte opponente
e
CO
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Vincenti e del Foro di Torino nonché Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Brofferio n. 1 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; vendita di macchinari industriali;
vizi e difetti;
pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria azione, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione:
- dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3682/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 20.05.2022, R.G. 7937/2022, e notificato in data 07.06.2022, in quanto emesso privo dei requisiti prescritti dalla legge e comunque per le ragioni profusamente espresse in narrativa, e per l'effetto
- revocare il suddetto decreto ingiuntivo con obbligo a carico della in persona del legale CO rappresentante p.t., di restituire in favore della opponente l'importo pari ad € 12.108,98, oltre tassa di registrazione ed interessi dal dì del dovuto;
Nel merito
- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di
[...] all'obbligazione assunta in ordine alla CO eliminazione dei vizi dall'impianto Ona NX7, così come descritto nella CTU del Tribunale di Spoleto e il corrispondente diritto della ad ottenerla e Parte_1 per l'effetto
- condannare all'eliminazione dei CO vizi conformemente agli interventi risultanti a seguito dell'istruttoria ovvero in base alle risultanze dell'ATP ex art.696-bis e a quanto emergerà nella fase istruttoria;
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di
[...] dell'obbligazione assunta in ordine CO alla eliminazione dei vizi dall'impianto Ona NX7 e il corrispondente diritto della ad ottenerla e Parte_1 per l'effetto
- condannare al pagamento in favore CO dell'opponente delle somme necessarie all'eliminazione dei vizi, come quantificate e risultanti all'esito dell'istruttoria ovvero in base alle risultanze dell'ATP ex art. 696 - bis instaurata dinnanzi al Tribunale di Spoleto;
In via ulteriormente subordinata accertata la difformità tra il bene oggetto di compravendita e quello consegnato alla e Parte_1 previa dichiarazione della risoluzione del contratto di compravendita e in ogni caso, accertato l'inadempimento contrattuale della rispetto i doveri di CO informazione e buonafede precontrattuale e contrattuale ampiamente dedotti in narrativa,
2 - condannare alla eliminazione dei CO vizi e/o difetti e/o difformità accertate dal CTU del Tribunale di Spoleto nella perizia del 15.02.2023 mediante le misure indicate nella medesima perizia ovvero mediante pagamento dell'importo dovuto per la costruzione del box climatizzato presso la sede della opponente;
In ogni caso
- accertare e dichiarare la responsabilità di
[...] per i danni subiti dalla opponente e CO per l'effetto
- condannare al risarcimento dei CO danni patiti e patendi dalla nella misura Parte_1 pari ad € 90.240,00, ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria a causa del mancato funzionamento del macchinario.
- condannare in ogni caso la in CO persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze, onorari e delle spese del presente giudizio. Con riserva di argomentare, dedurre e richiedere, anche in via istruttoria.”
Parte opposta CO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – In via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto dell'opponente sia alla garanzia che all'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. In via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie dell'attrice in opposizione
- Ammettere, se del caso, i capitoli di prova per interrogatorio e testi da 1 a 4 dedotti dalla convenuta in comparsa di costituzione;
- Ammettere, se del caso, in prova contraria i capitoli a), b) e c) dedotti dalla convenuta in memoria 9/10/2023;
- Ammettere, se del caso, la convenuta in opposizione alla prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero trovare ingresso;
- Ammettere tutta la documentazione già versata in atti dall'opposta. Nel merito in via principale
- Rigettare l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 3682 del 20/5/2022 del Tribunale di Torino.
3 Nel merito in via subordinata
- dichiarare tenuta la convenuta al pagamento della somma di € 11.903,80 o quell'altra che verrà ritenuta dovuta in conformità alle risultanze processuali, oltre agli interessi di cui al D. Lgs. 231/02;
- in ogni caso dichiarare tenuta e condannare parte opponente a rimborsare alla in CO persona del legale rappresentante, le spese sostenute nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi nanti il Tribunale di Spoleto (RG n. 905/22) sia per la difesa tecnica che per il consulente di parte nominato e pari a complessivi € 13.451,51 come da parcelle allegate;
- in ogni caso ancora, con il favore delle spese e degli onorari di patrocinio del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa ed Iva come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3682/2022 (R.G. n. 7937/2022) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente
[...]
il pagamento della somma di € 11.903,80 oltre Parte_1
Cont accessori e spese legali in favore della parte opposta
CO
4 La parte opposta ha dedotto CO nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) in data 5.11.2015 la ha inviato ad Parte_1 essa un ordine, condizionato CO all'approvazione della società di leasing o del finanziamento bancario, per la macchina elettroerosione
Mod. ONA NX7 10 del prezzo di € 240.000,00 (Iva esclusa);
2) a gennaio 2016 la società committente, non avendo ottenuto l'approvazione né del leasing né del finanziamento, ha optato per la stipula di un contratto di noleggio al termine del quale la avrebbe Parte_1 potuto scegliere o il riscatto - versando l'importo di €
162.000,00 oltre IVA - oppure la restituzione della macchina;
3) la ha optato per il riscatto Parte_1 dell'apparecchio;
4) essa ricorrente ha quindi emesso la fattura n. 1074 del 30.12.2016 di € 162.000,00 oltre Iva, pari a complessivi € 197.640,00;
5) in data 12.6.2017 la committente, non essendo riuscita a pagare quanto dovuto, ha sottoscritto un piano di rientro in base al quale si è impegnata a pagare l'importo residuo di € 132.000,00, gli interessi in diciannove rate mensili pari a € 6.000,00 e una rata finale di € 22.647,00 con scadenza al gennaio 2019;
6) la società debitrice non ha provveduto al pagamento dell'ultima rata, se non in misura parziale, per cui la
[...]
è ancora debitrice nei confronti di essa Parte_1 ricorrente della somma di € 11.903,80, oltre agli interessi di cui al D. Lgs. 231/02.
5
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) incertezza del quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inadempimento contrattuale, sussistenza di vizi del macchinario acquistato e conseguente responsabilità della
(v. pagg. da 4 a 10 dell'atto di CO citazione in opposizione).
L'odierna parte opponente ha inoltre Parte_1 avanzato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento di CO all'obbligazione assunta in ordine all'eliminazione dei vizi dell'impianto Ona NX7, con condanna all'eliminazione dei predetti vizi, e di accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna opposta per i danni subiti da essa opponente, con condanna al risarcimento dei danni patit cci e patendi pari ad € 90.240,00.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. In ordine alla dedotta incertezza del quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Il primo motivo di opposizione avanzato da parte opponente è infondato e, pertanto, va disatteso.
Sul punto è sufficiente osservare che quanto argomentato in atti sul punto dalla Difesa opponente (v. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione) attiene -
a ben vedere - alla somma oggetto del successivo precetto,
6 e non già a quanto derivante e richiesto nel ricorso monitorio e nel successivo decreto ingiuntivo.
Il quantum indicato nel successivo precetto non è oggetto del presente giudizio, dovendosi limitare la delibazione qui compiuta alla domanda di pagamento somme come avanzata con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Nessuna doglianza è avanzata dalla Difesa opponente in ordine al quantum della somma richiesta dalla parte opposta quale residuo dovuto rispetto al prezzo pattuito fra le parti per la vendita del macchinario per cui è causa.
Le doglianze avanzate dalla parte opponente afferenti al primo motivo ora considerato attengono dunque solo al quantum indicato nel successivo precetto e non già alla somma ingiunta.
Alla luce di ciò la doglianza in questione va qui disattesa.
4.2. Sull'asserito inadempimento contrattuale di parte opposta, sulla dedotta sussistenza di vizi del macchinario acquistato e la conseguente asserita responsabilità della
CO
Parte opponente deduce che il macchinario compravenduto fra le parti presenterebbe un vizio consistente in un “problema di posizionamento degli assi dell'impianto”.
Secondo parte opponente:
“(…) il mancato corretto posizionamento degli assi X, Y e Z della macchina Ona, a causa di un vizio e/o difetto - la cui origine è riferibile a criticità riconducibili al solo costruttore - non consentono la ripetibilità dell'azzeramento della misurazione con la conseguente impossibilità di mantenere il posizionamento degli assi stessi. In parole più semplici, le lavorazioni ad elettroerosione effettuate con l'impianto Ona NX7 non corrispondono alle misure precise impartite dagli operatori e richieste dai progetti dei committenti, in quanto gli assi X, Y, e Z dello stesso macchinario si pongono già in origine con un posizionamento di partenza errato.
7 Ciò determina che la componente lavorata con detto impianto non risulta conforme alle misurazioni e al progetto oltre ad avere una eccessiva porosità, con il conseguente scarto del pezzo per le ulteriori fasi di lavorazione. Evidentemente detta problematica sta generando un danno economico ad esclusivo carico della la Parte_1 quale per far fronte alle continue richieste di componentistica da sottoporre a lavorazione ad elettroerosione deve far ricorso a terzi fornitori ovvero utilizzare macchinari già in suo possesso, con tempistiche e dunque costi ben maggiori”
(v. pagine 5 e 6 del fascicolo di parte opponente)
Il motivo è infondato e, pertanto, va disatteso.
E' invero fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza ex art. 1495 del codice civile come sollevata dalla parte opposta CO
E' noto che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 del codice civile (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 2 ord. n.
24348/2019).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della sollevata eccezione da parte della opposta CO
, la parte opponente nulla ha
[...] Parte_1 allegato e provato in ordine alla tempestività della denuncia.
Nulla infatti parte opponente ha allegato e provato in ordine al momento in cui si sarebbe manifestato il vizio del macchinario ed a quello in cui avrebbe effettuato la denuncia di esso.
Né può fondatamente sostenersi, come pur dedotto in atti dalla Difesa opponente, che l'intervento di assistenza condotto da parte opposta sul macchinario per cui è causa nell'anno 2019 costituisca riconoscimento del vizio e consenta dunque di superare l'avversaria eccezione di
8 prescrizione e decadenza (v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente recante “Rapporto tecnico n. 42”).
Invero, tale intervento del 10 aprile 2019 non costituisce affatto riconoscimento dell'asserito vizio da parte del tecnico incaricato dell'opposta
[...]
essendo evidente che la dizione cui fa CO riferimento in atti la Difesa opponente (“N.B. preciso che
l'intervento deve essere fatto in garanzia in quanto la macchina aveva problemi di posizione sin dall'inizio”) è stata sottoscritta dal cliente, e non già dal predetto tecnico, come evincibile ictu oculi dall'esame del verbale di intervento:
(v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente).
E' palese che la dichiarazione preceduta da “ è Pt_2 stata sottoscritta dal cliente come desumibile dalla
Co evidente identità o comunque analogia fra la sigla (“ ”) apposta dopo la dizione “sin dall'inizio” e la sottoscrizione recata sotto la dizione prestampata “Timbro
e Firma del Cliente”, tenuto anche conto della medesimezza del tratto ponendo a confronto lo stile di grafia della “F” iniziale del cognome nella firma per esteso e quello della
“F” della sigla.
9 A prescindere da ciò si osserva che è comunque infondata nel merito la deduzione della sussistenza di vizi e difetti nel macchinario venduto.
Sul punto giova evidenziare come lo stesso elaborato di consulenza redatto dal c.t.u. incaricato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis del c.p.c. promosso da parte opponente presso il Tribunale Ordinario di Spoleto è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“1) La macchina per elettroerosione oggetto del presente accertamento è priva di vizi costruttivi iniziali;
2) Le prove eseguite sul macchinario hanno dimostrato che la macchina, nelle condizioni e nel luogo in cui è installata, presenta difficoltà di azzeramento degli assi in particolare degli assi Y e Z che impediscono una corretta esecuzione di lavorazioni di elevata precisione;
3) Le prove eseguite hanno rilevato che dette difficoltà si presentano ogniqualvolta le condizioni ambientali di lavoro variano durante il ciclo produttivo;
4) La macchina quindi, per poter eseguire lavorazioni di elevata precisione deve:
- lavorare in un ambiente a temperatura e umidità controllata e costante;
- essere protetta dai raggi solari diretti, fonti di calore e correnti d'aria. Nello specifico le condizioni ambientali devono essere:
- La temperatura per il funzionamento della macchina deve essere compresa tra 15 - 30°C.
- L'umidità massima non deve superare il 75 %.
- La temperatura per lavorazione ad alta precisione deve essere 20°C ± 1°C. 5) Le condizioni di cui al punto 4) è possibile raggiungerle mediante la chiusura del macchinario all'interno di un box climatizzato del costo indicativo di
€ 38.260,00 + IVA”. (v. il doc. n. 16 del fascicolo di parte opponente).
10 Il macchinario di cui trattasi è il seguente:
Ebbene, lo stesso elaborato di consulenza evocato dalla Difesa opponente esclude la sussistenza di vizi e difetti nel macchinario compravenduto.
E - d'altra parte - la stessa parte opponente non ha minimamente provato alcun danno diretto o indiretto, quali ad esempio perdite di commesse o casi concreti in cui non è riuscita ad adempiere a commesse ricevute, patito a cagione della presunta sussistenza di vizi e difetti.
Appare decisivo osservare come la macchina in questione è stata consegnata alla parte opponente nel febbraio del 2016 dopo rituale e positivo collaudo (v. il verbale di collaudo prodotto sub doc. n. 10 del fascicolo di parete opponente) e solo nell'aprile 2019 vi è stato il primo intervento di assistenza tecnica di parte opposta.
Dunque, per i primi tre anni di esercizio del macchinario parte opponente nulla ha denunciato e nulla ha provato circa asseriti mal funzionamenti, continuando invece a pagare le rate mensili sul prezzo pattuito di €
240.000,00.
11 Va altresì osservato che la macchina è stata dapprima oggetto di un contratto di noleggio a lungo termine fra le parti;
successivamente parte opponente, pur avendo la possibilità di restituirla, ha optato per il riscatto mediante acquisto del bene, ciò che evidentemente conforta la deduzione di parte opposta circa l'ottimale funzionamento del macchinario in parola.
Tale contegno e comportamento appare in netto contrasto con la dedotta sussistenza di malfunzionamenti che, ove realmente sussistenti, avrebbero comportato certamente la restituzione del bene ovvero la richiesta di interventi tecnici di assistenza oppure la sospensione dei pagamenti, con formulazione di relativa eccezione di inadempimento.
Quanto alle condizioni ottimali di utilizzo del bene esse sono del tutto ordinarie e consuete rispetto a impianti per lavorazioni di alta precisione.
A ciò si aggiunga che la parte opponente si è limitata in atto di citazione in opposizione a dedurre la sussistenza di vizi e difetti.
La successiva deduzione di carente informazione precontrattuale e la formulazione della relativa domanda risarcitoria è del tutto tardiva, e ciò in quanto trattasi di domanda nuova formulata solamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 del c.p.c. e non già in atto di citazione.
Inoltre, anche questa domanda è comunque infondata solo ove si consideri che la parte opponente è operatore esperto che possedeva in allora altre macchine del tipo di quelle compravenduta, anche rinchiuse in camere climatiche
(circostanza affermata da parte opposta e non contestata da parte opponente), e che era in grado di comprendere e valutare perfettamente la necessità di lavorazioni in ambienti con temperature e umidità costanti.
12 Va ribadito poi che il macchinario - a fronte dell'avvenuta consegna in data 2016 - non ha manifestato alla parte opponente problemi rilevanti nei primi tre anni di esercizio tanto che un intervento di assistenza tecnica
è stato richiesto solamente nell'anno 2019 e che comunque essa opponente ha regolarmente pagato tutte le rate di prezzo (il corrispettivo è stato pattuito in € 240.000,00 senza nulla opporre medio tempore) ad eccezione dell'ultima rata oggetto dell'odierna iniziativa monitoria di parte opposta.
Da ultimo, si osserva che le parti si erano scambiate offerte tecniche e preventivi (v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte opposta) nei quali, a fronte dell'indicazione circa le specifiche tecniche dell'impianto da parte dell'opposta, parte opponente non ha mai rappresentato a controparte peculiari connotati del proprio ambiente produttivo di destinazione del bene oppure peculiari esigenze di produzione volte all'utilizzo della macchina per determinate lavorazioni aventi un certo
(elevato) grado di precisione.
Il rapporto contrattuale, come già detto, si è peraltro sviluppato inizialmente sulla base di accordo di noleggio a lungo termine per poi comportare l'effettiva compravendita del macchinario.
In queste fasi parte opponente ha potuto considerare, valutare e apprezzare le caratteristiche tecniche della macchina, la sua corrispondenza alle proprie esigenze produttive, la sua adattabilità al proprio ambiente produttivo, senza tuttavia mai nulla eccepire per i primi tre anni di esercizio, ciò che risulta peraltro coerente con l'esito della consulenza tecnica prodotta in atti laddove è stato accertato che “la macchina per elettroerosione oggetto del presente accertamento è priva
13 di vizi costruttivi iniziali” (v. il doc. n. 16 del fascicolo di parte opponente).
Alla luce delle sopra svolte considerazione devono pertanto essere rigettate tutte le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte opponente.
4.3. Sull'esito della presente opposizione e la prova del credito azionato.
Tutti i motivi di opposizione avanzati dagli odierni opponenti sono stati delibati e ritenuti infondati.
Per contro, risulta provata documentalmente (e non contestata) l'assunzione da parte dell'odierna opponente dell'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito per la compravendita del bene.
Tale obbligazione risulta provata documentalmente mediante la produzione dell'ordine del 5 novembre 2015 (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta), del contratto di noleggio del 18 gennaio 2016 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), dell'atto di esercizio del diritto di riscatto con riconoscimento del debito e predisposizione di piano rateale del 7 giugno 2017 (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).
Nel caso di obbligazione di dare (come quella di pagamento del prezzo) si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova, secondo cui una volta che l'attore sostanziale (nel caso in esame le parte opposta) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato ed allegato l'inadempimento del convenuto sostanziale
(l'opponente), spetta poi a quest'ultimo provare l'avvenuto fatto estintivo, ovverosia il pagamento (v. Cass. Sez. Un.
13533/2001).
14 Nella fattispecie qui scrutinata nessun fatto estintivo è stato provato dall'odierna opponente convenuta sostanziale.
Né – come sopra detto – sono stati allegati motivi idonei a confutare la fondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata.
Risulta dunque provato il credito azionato in via monitoria, ciò cui consegue il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo qui opposto.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Va infine rigettata l'istanza di parte opposta di rifusione delle spese di lite afferenti al procedimento ex art. 696 bis del c.p.c. svoltosi presso il Tribunale
Ordinario di Spoleto atteso che si tratta di procedimento distinto e non collegato al presente giudizio, avente una sua autonomia e utilità intrinseca, volto precipuamente alla conciliazione della lite, nonché svoltosi presso altra
Sede Giudiziaria.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis del c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha
15 disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (v. Cass., Sez. 3., ord. n.
30854/2023).
Ebbene, ove anche si voglia considerare il presente giudizio come “giudizio di merito” rispetto al cennato procedimento svoltosi presso il Tribunale Ordinario di
Spoleto, l'intestato Tribunale ritiene di non riconoscere il diritto di parte opposta alla rifusione di dette spese in ragione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni tecniche sottese, ciò che costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso di causalità fra evento e danno quale requisito necessario e indispensabile per l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo
16 conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01) opportunamente diminuiti e modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3682/2022 e la sua esecutività.
2) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente.
Pa 3) Condanna la parte opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta
[...]
delle spese di lite che liquida in CO
€ 4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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