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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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- 1. Non Riesco Più A Pagare Il Mutuo: Cosa FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 giugno 2025
Le rate del mutuo stanno diventando insostenibili? Hai già saltato qualche pagamento e temi che la banca possa pignorare la casa? Se ti trovi in questa situazione, sappi che non sei solo. E soprattutto, ci sono soluzioni legali per evitare il peggio. Ma cosa fare quando non si riesce più a pagare il mutuo? È possibile bloccare la banca? Esiste un modo per salvare la casa? Quando il mutuo diventa un peso insostenibile, aspettare è l'errore peggiore. Ogni rata non pagata si trasforma in interessi, more e, nei casi peggiori, in una procedura di esecuzione immobiliare. Ma prima che questo accada, ci sono strade percorribili. Puoi chiedere alla banca una rinegoziazione del contratto, una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Giudice dr Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 81/25 di accordo di ristrutturazione vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente
SENTENZA
è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma Parte_1
1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
Preliminarmente va affermato che signor può essere considerato Parte_1 consumatore e come tale accedere alla procedura di sovraindebitamento riservata ai solo consumatori . Dalla istruttoria documentale, invero, risulta : - che il debito nei confronti della Intesa San Paolo spa (già Banco di Napoli) nasce da un contratto di mutuo per l'acquisto di un bene immobile ( debito prevalente per €. 159.000,00 circa con ipoteca di primo grado) ; - che “ presunta e disconosciuta” fideiussione ha visto il nelle Parte_1 vesti di “persona fisica” ( debito OC di circa € 145.000,00) . I debiti contratti dal provengono da un mutuo acceso presso il Banco di Napoli Pt_1 in qualità di persona fisica e di una fideiussione di cui il debitore ha sempre disconosciuto l'esistenza contestando e disconoscendo l'apposizione della firma stessa. Ad ogni buon conto i debiti di origine privata ( mancato pagamento rate mutuo banco di Napoli) sono comunque, in percentuale, di importo prevalente dovendosi ritenere ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche qualora nella proposta vengano inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente (in tal senso, Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022; il Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021; il Tribunale di Trani, 02 maggio 2023; il Tribunale di Trani, 20 aprile 2023; Tribunale Caltanissetta, 01/06/2022; Tribunale Napoli, 26/03/2021; Tribunale Reggio Emilia, 02/02/2023- Trib. Spoleto, 23/12/2022) .
Nella fattispecie che ci occupa, la debitoria è di euro 360.541,71 ed il piano ha contemplato che il pagamento rateale sarebbe previsto per un periodo di 20 anni circa (rata mensile di 900euro) e che la NC verrebbe soddisfatta interamente mentre la
OC verrebbe soddisfatta per il 30%
In ottemperanza a quanto disposto nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025, il debitore, a seguito di una attenta rivalutazione del piano, ha proposto la seguente integrazione : con dichiarazione sottoscritta del 02 aprile 2025, il Sig ha Pt_1 dichiarato, ad integrazione di quanto già precedentemente sottoscritto, “di essere disposto a mettere IMMEDIATAMENTE a disposizione della procedura di sovraindebitamento, piano del consumatore , Rg 81/2025 Tribunale di Napoli, a titolo di acconto, l'importo complessivo di €. 36.830,79, precisando al contempo che detta somma gli è stata offerta dal suocero, nonno dei suoi due figli;
ha altresì dichiarato che, con l'intervento di altri familiari, si trova nelle condizioni economiche di poter mettere a disposizione della procedura de qua, in aggiunta a ciascuna rata di €. 900,00 già indicata, l'ulteriore importo di €. 150,00 mensili, per un totale mensile di € 1.050,00 a titolo di rata”. Dall'istruttoria documentale è risultato il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.
Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato(
e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .
Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
In definitiva, pertanto, può affermarsi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento
DISPONE
Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC
Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente . Il Giudice
dr Livia De Gennaro
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Giudice dr Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 81/25 di accordo di ristrutturazione vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente
SENTENZA
è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma Parte_1
1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
Preliminarmente va affermato che signor può essere considerato Parte_1 consumatore e come tale accedere alla procedura di sovraindebitamento riservata ai solo consumatori . Dalla istruttoria documentale, invero, risulta : - che il debito nei confronti della Intesa San Paolo spa (già Banco di Napoli) nasce da un contratto di mutuo per l'acquisto di un bene immobile ( debito prevalente per €. 159.000,00 circa con ipoteca di primo grado) ; - che “ presunta e disconosciuta” fideiussione ha visto il nelle Parte_1 vesti di “persona fisica” ( debito OC di circa € 145.000,00) . I debiti contratti dal provengono da un mutuo acceso presso il Banco di Napoli Pt_1 in qualità di persona fisica e di una fideiussione di cui il debitore ha sempre disconosciuto l'esistenza contestando e disconoscendo l'apposizione della firma stessa. Ad ogni buon conto i debiti di origine privata ( mancato pagamento rate mutuo banco di Napoli) sono comunque, in percentuale, di importo prevalente dovendosi ritenere ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche qualora nella proposta vengano inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente (in tal senso, Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022; il Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021; il Tribunale di Trani, 02 maggio 2023; il Tribunale di Trani, 20 aprile 2023; Tribunale Caltanissetta, 01/06/2022; Tribunale Napoli, 26/03/2021; Tribunale Reggio Emilia, 02/02/2023- Trib. Spoleto, 23/12/2022) .
Nella fattispecie che ci occupa, la debitoria è di euro 360.541,71 ed il piano ha contemplato che il pagamento rateale sarebbe previsto per un periodo di 20 anni circa (rata mensile di 900euro) e che la NC verrebbe soddisfatta interamente mentre la
OC verrebbe soddisfatta per il 30%
In ottemperanza a quanto disposto nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025, il debitore, a seguito di una attenta rivalutazione del piano, ha proposto la seguente integrazione : con dichiarazione sottoscritta del 02 aprile 2025, il Sig ha Pt_1 dichiarato, ad integrazione di quanto già precedentemente sottoscritto, “di essere disposto a mettere IMMEDIATAMENTE a disposizione della procedura di sovraindebitamento, piano del consumatore , Rg 81/2025 Tribunale di Napoli, a titolo di acconto, l'importo complessivo di €. 36.830,79, precisando al contempo che detta somma gli è stata offerta dal suocero, nonno dei suoi due figli;
ha altresì dichiarato che, con l'intervento di altri familiari, si trova nelle condizioni economiche di poter mettere a disposizione della procedura de qua, in aggiunta a ciascuna rata di €. 900,00 già indicata, l'ulteriore importo di €. 150,00 mensili, per un totale mensile di € 1.050,00 a titolo di rata”. Dall'istruttoria documentale è risultato il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.
Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato(
e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .
Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
In definitiva, pertanto, può affermarsi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento
DISPONE
Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC
Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente . Il Giudice
dr Livia De Gennaro