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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21824/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/02/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TIZIANA SGOBBO;
ricorrente
E
23/09/1965), contumace;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/04/2005 con ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1
separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
La parte resistente non si è costituita.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata istruita e rimessa al collegio per la decisione.
La domanda relativa allo status può essere accolta, giacché è decorso il 2 termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non sono state formulate domande accessorie e non vi sono dunque altri provvedimenti da adottare. ,
Le spese di lite possono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21824/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
23/04/2005 tra (ROMA (RM), 19/02/1967) e Parte_1 CP_1
( 23/09/1965) trascritto nel Registro degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 228, Parte II, Serie A01, Anno 2005.
Spese di lite irripetibili-
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 12/03/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21824/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/02/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TIZIANA SGOBBO;
ricorrente
E
23/09/1965), contumace;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/04/2005 con ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1
separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
La parte resistente non si è costituita.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata istruita e rimessa al collegio per la decisione.
La domanda relativa allo status può essere accolta, giacché è decorso il 2 termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non sono state formulate domande accessorie e non vi sono dunque altri provvedimenti da adottare. ,
Le spese di lite possono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21824/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
23/04/2005 tra (ROMA (RM), 19/02/1967) e Parte_1 CP_1
( 23/09/1965) trascritto nel Registro degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 228, Parte II, Serie A01, Anno 2005.
Spese di lite irripetibili-
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 12/03/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi