Sentenza breve 28 aprile 2025
Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01970/2026REG.PROV.COLL.
N. 03509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3509 del 2025, proposto dai signori AT De LU e LA ZA, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte e Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
la società Vigilando s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione di Salerno, sezione seconda, n. 791 del 28 aprile 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la Cons. LA OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio di appello è la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mercato San Severino n. 15 del 27 marzo 2025, avente ad oggetto “Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 (EL) sentenza n. 570/2021 Tar Salerno – Valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno (foglio n. 18 part. n. 685 per mq. 2.316) ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001” nonché la Relazione tecnica istruttoria e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.
2. In punto di fatto si rileva che il Comune appellato ha occupato in data 11 dicembre 2002 il terreno di proprietà degli appellanti per lavori di realizzazione dei Piani degli insediamenti produttivi, su cui poi sarebbe stato realizzato un “Centro servizi”.
2.1. Con una prima sentenza n. 570 del 2021, gli appellanti hanno ottenuto la declaratoria di inefficacia della procedura espropriativa per l’assenza di un valido titolo e la conseguente statuizione dell’obbligo del Comune intimato di restituire il bene, previo ripristino dello stato dei luoghi ed annesse tutele risarcitorie, ovvero, alternativamente, di valutarne l’acquisizione ex art. 42- bis , d.P.R. n. 327 del 2001.
Gli appellanti hanno proposto il giudizio di ottemperanza (r.g. n. 135/2025) della menzionata sentenza nell’anno 2025.
2.2. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis , d.P.R. n. 327 del 2001.
2.3. Nelle more del giudizio di ottemperanza il Comune ha emesso la delibera di intervenuta acquisizione n. 15 del 28 marzo 2025.
2.4. Il T.a.r., con la sentenza n. 617/2025, ha ritenuto il gravame improcedibile in considerazione dei sopravvenuti provvedimenti di acquisizione sanante.
3. Gli appellanti hanno impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. deducendo i seguenti sei motivi:
I. Il Comune non avrebbe disposto con un unico atto l’acquisizione del bene e la liquidazione delle somme dovute. L’atto deliberativo, infatti, reca la liquidazione delle sole spese di giudizio della sentenza n. 570/2021, tant’è che il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 13.3.2025, richiamato nella delibera, riguarda unicamente queste ultime.
II. La delibera di acquisizione è motivata per relationem rispetto alla Relazione tecnica nella quale non vi sarebbe alcuna indicazione delle circostanze che hanno portato all’indebita utilizzazione dell’area di proprietà dei ricorrenti.
L’asserita “irreversibile trasformazione del fondo” non sarebbe di per sé motivo sufficiente per l’acquisizione.
Una parte notevole del lotto occupato (mq. 428) non sarebbe stata oggetto di trasformazione, tant’è che è sempre stata (ed è tutt’ora) in possesso dei ricorrenti, come meglio si dirà nel successivo V motivo di ricorso.
La comparazione tra gli opposti interessi non sarebbe stata resa esplicita se non con la mera asserzione che sia “ prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera ivi costruita” .
III. Nella fattispecie non vi sarebbe alcun profilo di interesse pubblico per l’acquisizione del bene. La proprietà dei ricorrenti è stata oggetto di una gara pubblica per la sua dismissione e il lotto risulta aggiudicato alla Società Vigilando s.r.l.
Invero, il bene è stato alienato e non è stato destinato al patrimonio indisponibile dell’Ente comunale.
IV. La Relazione tecnica sarebbe nulla perché priva di firma, di data e protocollo.
V. La delibera sarebbe altresì illegittima giacché ha disposto, inopinatamente, l’acquisizione di un’area maggiore rispetto a quella utilizzata.
VI. La partecipazione al procedimento di acquisizione sarebbe stata solo apparente, giacché a fronte della comunicazione del 13 marzo 2025, gli atti risultavano già “confezionati” non dando la possibilità ai ricorrenti di partecipare al confronto procedimentale con l’ente locale, tanto che gli appellanti erano costretti a inviare un atto di significazione affinché il procedimento seguisse le regole previste dalla legge.
4. La sentenza impugnata emessa dal T.a.r. per la Campania, sede di Salerno:
a) ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione in relazione alle “contestazioni patrimoniali”;
b) ha respinto gli ulteriori motivi di ricorso.
5. Con l’atto di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata con sette motivi di gravame.
Sono stati altresì riproposti i motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice.
6. Il Comune di Mercato San Severino si è costituito in giudizio e ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e memoria di replica.
In particolare, l’amministrazione ha sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse poiché il bene oggetto della pretesa restitutoria è stato alienato attraverso procedura competitiva alla Società Vigilando S.r.l., con atto pubblico, regolarmente trascritto e, pertanto, pienamente opponibile “erga omnes”, ivi inclusi, gli odierni appellanti, che avrebbero, al più, un mero interesse di natura patrimoniale (indennitaria/risarcitoria), riservato alla cognizione della AGO come ha riconosciuto il TAR.
6.1. Anche la parte appellante ha depositato memoria e memoria di replica in vista dell’udienza.
7. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Viene in primo luogo in rilievo l’eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse di cui al § 6, sollevata dall’appellante.
8.1. L’eccezione è infondata.
L’alienazione alla società terza (evocata in giudizio fin dal primo grado) è, invero, intervenuta nel corso del giudizio, successivamente al provvedimento di acquisizione la cui legittimità è controversa, sicché – anche in applicazione dei principi affermati dal questa stessa Sezione nella sentenza n. 5723 del 2 luglio 2025 – l’alienazione stessa non fa venire meno l’interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione.
9. Con il primo motivo d’appello, gli istanti si dolgono della declaratoria di inammissibilità del difetto di giurisdizione pronunciata dal giudice di primo grado poiché la sentenza avrebbe travisato quanto è stato dedotto nel ricorso di primo grado ed in particolare sub par. 2.5.2 del II motivo di ricorso laddove è stato semplicemente evidenziato che la valutazione del Consiglio Comunale circa gli interessi in conflitto era stata alterata anche in virtù di un conteggio errato dell’indennità ex art. 42 bis da parte dell’Ufficio (nella misura di euro 50.000,00 circa) sulla base dei parametri dallo stesso elaborati.
La parte appellante sostiene di non avere, nel ricorso di primo grado, sollevato la questione relativa alla corresponsione del quantum e alle sue modalità bensì di avere evidenziato come la delibera di acquisizione sia completamente errata poggiando anche su dati economici manifestamente inesatti.
L’azione promossa sarebbe nella sua interezza squisitamente demolitoria della delibera di acquisizione del bene di proprietà degli appellanti.
9.1. Il motivo è fondato.
Al riguardo è necessario riportare testualmente stralci dei motivi I e II del ricorso di primo grado:
“I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 42-BIS, DPR 8.6.2001 N. 327, 1 E SS L. 7.8.1990 N. 241, 42 E 97 COST., DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA CAMPANIA SALERNO SEZ. II N. 570/2021. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PRESUPPOSTI CARENTI ED ERRONEI, ILLOGICITA’, PERPRLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.
1.1 La delibera di acquisizione è viziata giacché, nonostante l’atto di significazione notificato in data 21.3.2025, il Comune non ha disposto con un unico atto l’acquisizione del bene e la liquidazione delle somme dovute.
L’atto deliberativo, infatti, reca la liquidazione delle sole spese di giudizio della sentenza n. 570/2021, tant’è che il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 13.3.2025, richiamato in delibera, riguarda unicamente queste ultime.
1.2 Né tale vizio di legittimità è superato dalla determina n. 114 dell’1.4.2025 intervenuta ex post.
Essa, oltre a ripetere la violazione del principio dell’unico actu (cfr. ex multis: CdS, IV, 20.1.2020, n. 4), non dispone comunque la liquidazione delle indennità, ma prevede un mero impegno di spesa con riferimento al capitolo 11040/01 del bilancio di previsione 2025/2027, violando il sinallagma contrattuale ex art. 42-bis, DPR n. 327/2001.”
Inoltre l’impegno di spesa, per quanto si dirà nel motivo seguente (sub par. 2.5.2), è stato assunto in misura decisamente inferiore rispetto a quello dovuto in base ai valori di calcolo indicati dallo stesso funzionario nella Relazione tecnica istruttoria.
Rileva un comportamento sviante anche per l’oggetto di tale determina che impropriamente fa riferimento ad un debito fuori bilancio ex art. 194, d.lgs. n. 267/2000, quando, repetita iuvant, l’unico debito fuori bilancio risulta definito con la gravata delibera di CC n. 15 del 27.3.2025, a seguito del verbale n. 7 del 13.3.2025 del Collegio dei Revisori riferito alle sole spese legali.
II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 42-BIS, DPR 8.6.2001 N. 327, 1 E SS L. 7.8.1990 N. 241, 42 E 97 COST., DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA CAMPANIA SALERNO N. 570/2021. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PRESUPPOSTI CARENTI ED ERRONEI, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO. NULLITÀ.
2.1 La delibera di acquisizione verte sulla Relazione tecnica istruttoria dell’Arch. Antonio D’Amico che “Letta e richiamata” è indicata come l’atto che reca “le ragioni per cui l’Ente dovrebbe pronunciarsi a favore dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del dpr 327/2001” (cfr.: in termini).
Sta di fatto che tale relazione è solo un contenitore di affermazioni e tesi stereotipate, in quanto non dimostra per nulla quale sia l’interesse pubblico, concreto ed attuale, all’acquisizione del bene!
2.2 In primis, vale evidenziare che il GA ha più volte statuito che nell’atto di acquisizione sanante, come prescrive la legge, bisogna prioritariamente indicare le circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area (cfr. ex plurimis: C.d.S., IV, 31.7.2017, n. 3807).
La Relazione in parola non reca la benché minima indicazione di qualsiasi circostanza che abbia portato all’indebita utilizzazione dell’area di proprietà dei ricorrenti.
2.3 L’asserita, poi, “irreversibile trasformazione del fondo” non è di per sé motivo sufficiente per l’acquisizione.
È consolidato l’avviso del GA secondo cui “L'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 non ha dato rilievo alla 'irreversibile trasformazione' del fondo illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, dal momento che il potere acquisitivo sorge, ai sensi del comma 1 del citato art., in tutti i casi in cui un fondo sia modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, del tutto a prescindere dal fatto che tale "modifica" sia irreversibile o meno.” (cfr. ex plurimis in termini: CGARS, I, 23.1.2023, n. 93; CdS, IV, 13.9.2021, n. 6255).
2.4 Senza dire poi che buona parte del lotto occupato (mq. 428) non è stata oggetto di alcuna sorta di trasformazione, tant’è che è sempre stata (ed è tutt’ora) in possesso dei ricorrenti, come meglio si dirà nel successivo V motivo di ricorso.
Sicché il concetto di “irreversibilità” valorizzato dalla Relazione tecnica istruttoria, fatta propria dal CC, è quanto mai inconsistente!
2.5 Parimenti la comparazione tra gli opposti interessi non è affatto esplicitata se non con la mera asserzione che sia “prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera ivi costruita”.
Orbene, sul punto la prima cosa da precisare è che si tratta di un’opera che da tempo, ormai immemorabile, è abbandonata a sé stessa e di cui l’Amministrazione dimostra di non conoscere nemmeno di che opera si tratti (!), parlando genericamente di opere di urbanizzazione secondaria ovvero di “finalità pubbliche a servizio di bisogni primari della collettività”, tant’è che non precisa quale sia lo specifico utilizzo della medesima allo stato attuale.
Pure in precedenti deliberati lo stesso CC riteneva che la proprietà dei ricorrenti rientrasse tra quei beni immobili (erroneamente asseriti di proprietà comunale) “non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente” (cfr.: delibera di CC n. 8 del 12.4.2025 e V motivo di ricorso).
2.5.1 Né tanto meno è dimostrato quale sia l’asserito “cospicuo valore” degli investimenti impiegati per la realizzazione dell’opera ovvero l’esatta entità del “dispendio di risorse” per la sua demolizione.
Pure l’AP ha statuito che gli eventuali costi eccessivi per la restituzione del bene sono “da sol(i) insufficient(i) a giustificare l'acquisizione, restando primario e prioritario quello relativo alla sussistenza di ragioni attuali ed eccezionali di prevalenti esigenze pubbliche, e non bastando un mero riferimento generico ad eccessive difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione)” (cfr. in termini: CdS, AP, 20.1.2020, n. 4).
2.5.2 Ma la Relazione tecnica istruttoria è pure completamente errata nel suo contenuto ovvero nei calcoli delle somme indennitarie e il C.C. ha di fatto deliberato su importi indennitari che non corrispondono al vero!
Si consideri che, muovendo dagli stessi valori di calcolo indicati dal Responsabile della 4^ Area, i costi per l’acquisizione non sono affatto quelli indicati nella detta relazione, ma sono ben altri!
Vale premettere che tale Relazione tecnica istruttoria richiama a sua volta una “Relazione di stima allegata” (cfr. in termini pag. 3) di cui, invece, negli atti non esiste nemmeno una traccia.
Tanto precisato si fa osservare che il calcolo dell’indennità di occupazione è stato sviluppato, anziché sull’importo riconosciuto a titolo di pregiudizio patrimoniale (69.480,00), sull’importo riconosciuto a titolo di pregiudizio non patrimoniale (6.948,00) ed inoltre, per quanto riguarda gli anni (2007-2025), il funzionario ne ha conteggiati 12 anziché 18!
Per tali palesi errori è stato determinato l’importo complessivo in € 80.598,00, anziché in € 138.960,00 ripetibile dagli stessi parametri di calcolo determinati dall’Ufficio.
Va da sé come le considerazioni del CC sulla asserita prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello dei privati ricorrenti siano fallaci in radice, tenuto conto che all’Amministrazione - la quale ha dato particolare valore al fattore economico (di per sé comunque insufficiente) - è stato rappresentato un dato palesemente erroneo che poi ha fatto proprio.
2.6. Inoltre la Relazione e, indi, la delibera di CC sono palesemente errate anche perché fanno riferimento alla consistenza catastale originaria del lotto appreso, individuata nel mappale 685 per una superficie di 2316 mq.
Vero è che la particella in questione, come meglio si dirà pure nei successivi motivi di ricorso (V motivo), è stata cancellata e ha subito ripetute trasformazioni ed in ogni caso la superficie appresa non è quella inizialmente stabilita.”
9.2. Come risulta dalla lettura delle censure di primo grado e in particolare di quella riportata al § 2.5.2., la parte ricorrente in primo grado ha inteso chiedere l’annullamento dei provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso e, in particolare, del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, ma non ha inteso contestare dinanzi al giudice amministrativo il quantum dell’indennità.
In altri termini, il rilievo circa l’erroneità del calcolo contenuto al § 2.5.2 del ricorso di primo grado non ha inteso spostare il focus del giudizio sul calcolo dell’indennizzo, ma ha inteso semplicemente rimarcare che anche l’errore di calcolo manifesta l’illegittimità dell’intera operazione di acquisizione della proprietà dei ricorrenti.
Rimane fermo che ogni contestazione correlata alla misura dell’indennizzo è di competenza del giudice ordinario, ed esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma nel caso in esame non è stata sollevata.
10. Con il secondo motivo la parte appellante censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2 e 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, 21-sepries, l. 7.8.1990 n. 241, 112 c.p.c., artt. 3 e 74 c.p.a., art. 42 e 111 Cost., del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. per la Campania –Salerno sez. II n. 570/2021, per omessa pronunzia, error in iudicando e in procedendo .
La parte appellante muove dalla ragione di ricorso più fluida, vale a dire dalla censurata carenza di interesse pubblico specifico all’acquisizione di cui al II e III motivo del ricorso introduttivo per affermare la carenza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado.
L’area di proprietà degli appellanti, oggetto di restituzione o di acquisizione sanante, in base alla sentenza del T.a.r. n. 570/2021, è stata inserita dal Comune convenuto nel Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare dei cespiti comunali, ed è stata aggiudicata, a seguito di asta pubblica, con determina n. 362 del 14.10.2024 alla Società terza.
Ciò comproverebbe l’assenza di interesse pubblico all’acquisizione sanante dei fondi degli appellanti su cui la sentenza non si è pronunciata.
Analogo deficit motivazionale si riscontra nel provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis con riferimento al procedimento di alienazione e alla conseguente aggiudicazione dei cespiti al terzo, non avendo l’Amministrazione precisato che l’acquisizione dei fondi in questione era al patrimonio indisponibile, al fine di rivendere il cespite all’aggiudicatario per euro 300.000.
Soltanto in giudizio, è stata fornita una motivazione postuma dalla difesa dell’amministrazione - “giustificare” la dismissione del bene e la conseguente aggiudicazione a terzi - al Piano di riequilibrio finanziario del 2018 ex art. 243 bis, EL (peraltro non perfezionato).
Inoltre, la sentenza del T.a.r. n. 570/2021, che dettava le regole inderogabili a cui l’amministrazione si sarebbe dovuta conformare, non precedeva la motivazione relativa alla approvazione del Piano di riequilibrio finanziario, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto, in relazione a tale profilo, impugnarla.
11. Il “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all’ordine di esame dei motivi (cfr. sent. Ad. plen. n. 5 del 2015) e di esaminare direttamente il quarto motivo – che per analogia di argomentazioni può essere esaminato congiuntamente rispetto al secondo – con il quale la parte appellante si duole per il fatto che la sentenza impugnata non ha esaminato le censure che vengono riproposte vale a dire:
a) l’omessa indicazione delle circostanze che avevano condotto all’indebita utilizzazione dell’area (cfr. par. 2.2 del II motivo di ricorso);
b) che l’irreversibile trasformazione del fondo non era di per sé sufficiente all’acquisizione (cfr. par. 2.3);
c) che si trattava di un immobile (Centro servizi) da illo tempore abbandonato (cfr. par 2.5) dallo stesso Comune;
d) che parte del lotto non era stato trasformato e lasciato alla disponibilità degli appellanti;
e) che nessuna dimostrazione ha dato l’Amministrazione circa l’asserito “cospicuo valore” degli investimenti impiegati per la realizzazione dell’opera ovvero l’esatta entità del “dispendio di risorse” per la sua demolizione, avendo pure fatto notare sub par. 2.7 che nella stessa seduta di C.C. con la deliberazione n. 14/2025 (cfr. doc. n. 15 – prod. di I grado) è stato definito un altro caso di occupazione non perfezionato con decreto di esproprio sulla scorta di valutazioni capillari.
11.1. I motivi sono complessivamente fondati.
La delibera impugnata richiama espressamente i motivi espressi nella Relazione tecnica istruttoria a firma del Responsabile dell’area tecnica, architetto Antonio D’Amico, allegata, sicché è a tale relazione che ci si deve rifare per valutare la legittimità dell’acquisizione al patrimonio comunale.
In particolare, si legge nella Relazione che l’area, originariamente destinata a terreno agricolo, è stata successivamente destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nell’ambito del piano P.I.P. e che, “occupata fin dall’anno 2002, ha subìto un’irreversibile trasformazione in quanto l’Amministrazione, nell’ambito della realizzazione delle opere del Piano P.I.P. del comparto Oscato, ha modificato la conformazione della stessa area, per cui risulta attuale ed eccezionale l’interesse pubblico che giustifica l’emissione del provvedimento di acquisizione del bene ed il mantenimento dell’attuale situazione.
Prosegue la Relazione affermando che “nella comparazione degli interessi in conflitto, ossia, nella non praticabile restituzione di un terreno oggi trasformato, deve ritenersi senz’altro prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera pubblica ivi costruita;
- nella denegata ipotesi di restituzione, previo ripristino dell’area, grave ed irreparabile danno si creerebbe a carico dell’Ente. La prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, si evidenzia non solo rispetto all’utilizzo per finalità pubbliche a servizio di bisogni primari della collettività, ma altresì sotto l’aspetto economico, atteso che la realizzazione delle opere ha comportato investimenti di cospicuo valore;
- anche sotto il profilo della valutazione di una eventuale scelta alternativa, appare sconveniente, sia per la natura delle opere di ripristino da sostenere che per il dispendio di risorse che si verificherebbe in caso di demolizione delle opere realizzate” .
Appare, dunque, evidente che l’impossibilità di restituzione dell’area ai proprietari è stata motivata con l’impossibilità di demolire il Centro servivi ivi costruito (e/o le ulteriori opere pubbliche ivi realizzate nel tempo) e con la non economicità della rimessa in pristino, ma non è stato fatto cenno nell’ambito della motivazione provvedimentale - e della Relazione menzionata – al piano di dismissioni e all’aggiudicazione a terzi e non è stato dato conto ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 della economicità della scelta per l’amministrazione.
Il riferimento al Piano di riequilibrio economico-finanziario costituisce invero motivazione postuma non ammissibile poiché resa manifesta soltanto nel corso del giudizio dalla difesa comunale, ma non rappresentata nella sede propria del procedimento amministrativo.
Sotto questo profilo pertanto risultano fondati i motivi secondo e quarto dell’appello poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le motivazioni reali e comunque integrali della scelta effettuata e anche eventualmente del Piano di dismissione e della economicità rispetto all’interesse pubblico in un reale bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato ( “di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato” ) ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Ad. plen. n. 4 del 20 gennaio 2020).
Invero, nonostante l’interesse pubblico che giustifica il ricorso all’acquisizione ex art. 42 bis, ricomprenda l’interesse alla cessazione dell’illecito permanente dato dalla occupazione sine titulo , è necessario anche che l’amministrazione chiarisca, nel provvedimento, la valutazione effettuata in concreto con riferimento al singolo immobile, non essendo sufficiente che l’atto indichi che l’interesse è quello alla regolarizzazione della titolarità di un bene occupato sine titulo, trattandosi comunque del provvedimento che trasferisce in via definitiva il diritto di proprietà.
Nel caso in esame, tale ulteriore parte della motivazione non è stata manifestata nella sua reale portata ovvero nella funzionalizzazione ad una alienazione del bene a terzi tramite piano di dismissione e procedimento di aggiudicazione il che viola sia l’art. 3 l. n. 241 del 1990 s.m.i. sia l’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001.
12. Alla luce delle suindicate motivazioni, il Collegio ritiene di poter dare luogo all’assorbimento egli ulteriori motivi d’appello che si riferiscono alla corretta individuazione delle particelle catastali (III, pagg. 12-13), alla carenza dell’impegno di spesa nella delibera impugnata (V, pagg. 15-16), alla carenza di firma, data e protocollo nella relazione (VI, pagg. 16) alla partecipazione al procedimento amministrativo nell’ambito del procedimento di acquisizione sanante (VII, pagg. 17), trattandosi peraltro di aspetti che l’amministrazione può emendare in fase di riesercizio del potere, ove ritenuti rilevanti.
13. Conclusivamente l’appello è da accogliere e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
14. Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellata a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla parte appellante nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
LA OR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OR | NC PI |
IL SEGRETARIO