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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa
Maria BE Romano, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6173/2024 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. LEONARDO LA MARCA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t., sia in proprio che nella qualità di CP_1 mandatario di Società di cartolarizzazione dei crediti , rapp.to Controparte_2 CP_1
e difeso dall'avv. CRISTINA GRAPPONE
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 la ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 08.08.2024, dall' di Nola l'avviso di addebito 371 2022 00127529 58 000, dal quale emergeva un suo CP_1 presunto debito, a titolo di contributi afferenti la gestione commercianti, relativamente al periodo da
01/2015 a 12/2016, per un importo complessivo di euro 2.835,87. La parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi portati e concludeva chiedendone l'annullamento, in seguito alla sopravvenuta prescrizione del credito, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale eccepiva, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione, eccepiva, CP_1 altresì, l'infondatezza nel merito della domanda e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All' odierna udienza le parti costituite depositavano note di trattazione scritta in cui si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti del giudizio.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo emesso contestualmente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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1.-Preliminarmente necessita procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001). Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.-Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_3 degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.- Va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione perché proposta tardivamente, in quanto il ricorso introduttivo risulta depositato oltre il termine di 40 gg. previsto dall'art. 24 del D. lgs. N. 46/1999.
Invero in merito alla presente opposizione parte ricorrente, su cui incombeva l'onere di fornire la prova della tempestività, ha dedotto, espressamente, nel ricorso introduttivo di aver ricevuto l'avviso di addebito impugnato in data 8.08.2024, circostanza, peraltro, provata dalla presenza, agli atti del fascicolo della medesima parte, della relata di notifica, a mezzo del messo del , Controparte_4 avvenuta nella suindicata data, mentre il ricorso introduttivo risulta depositato il 8.10.2024, pertanto ben oltre il termine di 40 gg., prescritto dall'art. 24 comma 5 del D. lgs. 46/1999, tenuto conto dell'inapplicabilità al caso di specie della sospensione dei termini processuali, relativamente al periodo feriale, trattandosi di procedimento celebrato secondo il rito del lavoro.
Come ha già avuto modo di statuire più volte la Corte di Cassazione (Cass. sez. lav. n. 11596 del
6.6.2016), "in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso." Infatti, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte si tratta di un termine perentorio previsto a pena di decadenza (Cass. 17978/2008; 21365/2010) : “ in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs.
n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” .
Pertanto va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione, perché proposta tardivamente e ritenuta assorbita ogni altra questione attinente al merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione
Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria BE Romano, così definitivamente provvede:
1)dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00127529 58 000, impugnato in questa sede, perché proposta tardivamente;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 969,00, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Nola, 11 NOVEMBRE 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria BE Romano