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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Francesca BEONI Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 46/25, est. Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, decisa all'udienza collegiale del 23/9/25 e promossa
DA
(P. VA , con sede Parte_1 P.IVA_1 in 22074 Lipomo, Via Provinciale per Lecco 838, in persona del Presidente del C.A, dott.ssa elettivamente domiciliata in Como, Via Parte_2
Magenta nr. 30 presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Forgione che la rappresenta e difende, giusta delega allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Milano, Via Savarè, n. 1, rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dai suoi Procuratori Avv. Roberto Maio e Avv. Antonio Del Gatto, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, rogito Notaio di Roma Persona_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Riformare in toto la sentenza impugnata nr. 46/2025 pubbl. il 01/04/2025 nella causa RG 788/2023 e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure relativamente alle domande ivi formulate con condanna alle spese e compensi di lite oltre spese generali iva e cpa rimborso del contributo unificato relativamente ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario,
In via istruttoria: Qualora la Corte di appello le ritenesse rilevanti si chiede ammissione delle seguenti prove testimoniali già capitolate in primo grado sulle seguenti circostanze: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 46/2025 resa nella causa R.G. 788/2024.
Con la condanna dell'appellante alle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 46/25 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
[...]
- che, a seguito di accordo stipulato ex art. 29 del Parte_1
D.L.vo n. 148/15, in data 9/3/20 aveva inviato telematicamente la richiesta di assegno ordinario al Fondo di Integrazione Salariale (FI) con la indicazione di 1102 ore (pari a due settimane) relativamente al periodo 24/2/20-15/3/20 (pari a tre settimane) per 34 lavoratori - ricorso diretto in via principale a sentir dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le note di rettifica emesse dall' CP_1 il 2/12/23 in riferimento alla denuncia mensile DM 2013 di competenza 4/21 e le successive modifiche integrazioni fino alla nota datata 7/07/23 e dunque per far accertare che alcuna somma era dovuta all'ente previdenziale e in via subordinata per far rideterminare i contributi da versare, in ogni caso senza la applicazione delle sanzioni di legge.
Il giudice a quo innanzi tutto rigettava la eccezione di carente motivazione, avendo l' accolto la richiesta nei limiti della proposta domanda: ”Essendoci CP_1 conformità tra domanda e atto amministrativo, la “motivazione” è, giuridicamente, inutile, posto che essa si rende necessaria solo ed esclusivamente per esplicitare le ragioni di un rigetto, che, nel caso di specie, non si è verificato”.
Riguardo poi alla circostanza - pacifica - che detta domanda presentava un errore nella sua compilazione imputabile esclusivamente alla ricorrente, disattendeva l'assunto attoreo secondo cui l' avrebbe dovuto accorgersi del CP_1 refuso, analizzando i dati contenuti nel file Excel allegato al verbale di accordo sindacale: “L'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), rubricato “Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni”, prevede, ai primi tre commi, che: “1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”.
Dalla lettura delle disposizioni rilevanti emerge chiaramente un onere, per il datore di lavoro, di indicare in domanda il periodo e le ore per le quali è richiesta l'integrazione. A seguito della CP_ domanda, l' opera una mera verifica di dati di semplice lettura quali il deposito della domanda di concessione del beneficio nonché presupposti per l'erogazione dello stesso, in concreto concesso.
Nel merito, il provvedimento di concessione della misura emergenziale rispecchia esattamente la domanda formulata dalla società con autorizzazione al monte ore come indicato dalla medesima azienda. A fronte del rilievo secondo il quale l' avrebbe potuto accorgersi della mancata CP_1 corrispondenza tra quando richiesto in sede di domanda e quanto autorizzato in sede sindacale, non può non rilevarsi come la ricorrente, pur a fronte dell'accordo sindacale ex art. 29 D.lgs. n. CP_ 148/2015 per 34 lavoratori e 3 settimane, avrebbe in concreto potuto chiedere all' l'autorizzazione per ore inferiori a quelle previste dall'accordo medesimo. La richiesta di autorizzazione concessa, infatti, costituisce il limite massimo di fruibilità dell'integrazione, ma l'impresa potrebbe modificarne il contenuto in riduzione o addirittura decidere di non fruirne. A ciò si aggiunga che nel meccanismo che prevede in successione la richiesta, l'autorizzazione e il pagamento, anticipata dal datore di lavoro, il conguaglio ha un'importanza centrale in quanto CP_ soltanto con il conguaglio l'impresa rende noto all' se abbia fruito del beneficio richiesto autorizzata dall'Istituto e quanto abbia a tale titolo anticipato ai lavoratori” ha proposto appello, affidandosi a cinque Parte_1 ordini di censure.
Con il primo motivo – “Errata valutazione del giudice di prime cure circa. La legittimità del provvedimento, contrasto con i principi di buona fede, correttezza, comportamento proattivo e CP_ collaborativo. corretto esercizio della funzione istruttoria da parte dell' Contrasto con i principi di leale collaborazione, efficienza amministrativa e buona fede previsti dalla l. 241/1990 e art. 111 cost. “ (pag. 7 seg.) – impugna la sentenza n. 46/25 là dove il Tribunale di Como ha disatteso la eccezione di carente motivazione. CP_ Osserva che “Il Tribunale omette di considerare che l' non ha rigettato, ma ha liquidato parzialmente, basandosi su dati incompleti del modulo che avrebbe potuto e dovuto confrontare con gli allegati. L'adozione acritica del principio di corrispondenza formale tra istanza e autorizzazione esonererebbe in modo inammissibile la pubblica amministrazione dall'obbligo di correttezza e completezza istruttoria. La giurisprudenza, anche C.C. (v. Cass. n. 74/2020), ha ribadito che in materia previdenziale non sono richieste formule sacramentali e che sia sufficiente che dagli atti risulti in modo chiaro la volontà del richiedente e la base sostanziale della prestazione. Nel caso di specie, l'accordo sindacale 5 marzo 2020, il foglio Excel e l'intera documentazione allegati alla domanda dimostrano inequivocabilmente l'intento di chiedere FI per CP_ tre settimane in relazione a 34 lavoratori. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del Messaggio 2089/2022, limitandolo ai soli errori sulla causale. Ciò è erroneo: lo spirito del messaggio – dettato in una fase di confusione normativa e amministrativa – era di evitare conseguenze sproporzionate derivanti da errori formali, purché sanabili tramite documentazione allegata e supplemento istruttorio”.
CP_ Osserva altresì che “L' ha l'obbligo di attivarsi, come ribadito da fonti regolamentari e CP_ CP_ giurisprudenziali (DM n. 94343/2016, Circolare 130/2017, Circolare 18/2022, Ministero del Lavoro 3/2022, Cons. Stato n. 5008/2021). Si ripete inoltre che l'autorizzazione da parte CP_ dell' è arrivata (nonostante i continui solleciti) il 22/04/2021 (richiesta del 09/03/2020). Questo grave e ingiustificato ritardo, da parte dell'istituto, ha negato la possibilità alla di utilizzare Pt_1
e richiedere la settimana di marzo tramite la CIG emergenziale CO -19 poiché i termini per la richiesta scadevano il 31/03/2021. “
Con il secondo motivo – “Illegittimità della sentenza per non avere ritenuto probatorio ex articolo 2700 c.c. il verbale sindacale che costituisce elemento fondamentale al fine di rilevare l'errore o l'omissione nella domanda “ (pag. 10) – impugna la sentenza n. 46/25 là dove il Tribunale di Como non ha attribuito rilevanza all'accordo sindacale ex art. 29 D.lgs. n. 148/2015 per 34 lavoratori e 3 settimane, in quanto la cooperativa avrebbe potuto chiedere all' l'autorizzazione per ore inferiori a CP_1 quelle previste dall'accordo medesimo.
Sostiene che “Il verbale sindacale ha rilevanza nell'ambito della cig se evidenzi un errore nella CP_ domanda che potrebbe influenzare la concessione dell'indennizzo. Se dal verbale si rileva un'errata comunicazione ho omissione rilevante da parte dell'azienda, esso può essere utilizzato come elemento per contrastare il rigetto della domanda o per richiedere la correzione della stessa.
La Cassazione stabilito che non è sufficiente un errore materiale purché non irrimediabile per far decadere dai diritti e compromettere la posizione del contribuente.”
Con il terzo motivo denuncia la “ Illegittimità della sentenza per non avere considerato il CP_ comportamento dell' contrario a quanto previsto dall'art. 3 l. 241/1990 e dall'art. 111 cost., nonché alla giurisprudenza consolidata (Cass. 74/2020; Cass. 30419/2019), secondo cui la domanda amministrativa può essere integrata e valutata nel suo complesso, senza formalismi rigidi” (pag. 10 e seg.).
Ribadisce che “la documentazione allegata – in particolare il verbale sindacale del 5 marzo 2020 e il relativo allegato Excel – conteneva dati pienamente corretti: i lavoratori erano 34, il CP_ periodo richiesto era effettivamente di tre settimane. L' invece di attivare un contraddittorio con la parte, si è limitato a emettere nota di rettifica, senza valutare i documenti allegati o svolgere un'istruttoria o tener conto della buona fede e diligenza della cooperativa. Questo comportamento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 L. 241/1990 e dall'art. 111 Cost., nonché dalla giurisprudenza consolidata (Cass. 74/2020; Cass. 30419/2019), secondo cui la domanda amministrativa può essere integrata e valutata nel suo complesso senza formalismi rigidi….
CP_ A ciò si aggiunga che proprio l' ha fatto salve le domande di assegno di integrazione salariale presentate al FI (il Fondo di Integrazione Salariale) dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 con errori di CP_ compilazione. Lo rende noto l' nel messaggio n. 2089/2022…”
Con il quarto motivo si duole della “omessa valutazione del contesto pandemico e degli effetti economici sulla cooperativa” (pag. 12 e seg.).
Ricorda di essere “da trent'anni attiva nel settore socioeducativo, eroga servizi esclusivamente presso scuole dell'infanzia e primarie (assistenza mensa, pre e post scuola, trasporto alunni, vigilanza, ecc.). Tali attività sono state sospese per decreto sin dal 24 febbraio 2020, e per lunghi mesi successive proroghe hanno imposto la chiusura completa delle scuole. Ciò ha comportato un blocco operativo di oltre il 95% dell'attività, con ricadute economiche gravissime….. Nonostante ciò, la drastica contrazione dei ricavi ha inciso negativamente sui bilanci 2020-2021, come da documentazione depositata, con un rischio concreto per la continuità aziendale. La sentenza non ha dato alcun rilievo a questi elementi, disattendendo la necessaria valutazione del contesto e non tenendo conto della straordinaria difficoltà in cui versava la cooperativa, situazione che avrebbe dovuto indurre a una lettura flessibile e costituzionalmente orientata della normativa.”
Infine, con il quinto motivo denuncia la “Illegittimità della sentenza ove ha CP_ considerato legittime da parte dell' l'applicazione delle sanzioni accessorie – Violazione art. 27 d.lgs. 46/1999 - “ (pag. 13), in quanto “ L'art. 27 del D.lgs. 46/1999 prevede che sanzioni e accessori siano calcolati solo a partire dalla notifica di un atto esecutivo, e solo se il credito è certo e liquido”, mentre “ Nessuna certezza è ravvisabile nel presente caso, dove l'addebito è fondato su una valutazione errata dei dati, su omissioni istruttorie e su una situazione emergenziale.
L' si è costituito in giudizio. CP_1
Insiste per il rigetto dell'appello avversario e per la conferma della sentenza di primo grado, replicando alle singole doglianze avversarie.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa all'udienza del 23/9/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Carenza di motivazione (I motivo)
La doglianza non coglie nel segno.
Oltre a quanto argomentato in modo condivisibile dal giudice a quo, il Collegio rammenta che il presente giudizio non verte sulla validità e/o legittimità dell'atto amministrativo ( in primis il provvedimento autorizzatorio dell'intervento del FI adottato dall' , bensì sul rapporto previdenziale e precisamente sulla CP_1 esistenza della contestata obbligazione contributiva per cui eventuali vizi formali del suddetto provvedimento non avrebbero rilevanza.
*Importanza dell'accordo sindacale (II motivo) *Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, dell'art. 111 C. e della giurisprudenza in materia (III motivo) *Omessa valutazione del contesto pandemico (IV motivo)
I motivi – da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono privi di pregio, in quanto le argomentazioni ribadite dall'attuale appellante, salvo per quanto attiene al IV motivo, sviluppato solo in questa sede, non sono in grado di inficiare l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Como.
La presente controversia nasce, invero, a causa di un errore contenuto nella domanda di FI (doc. 1 appellato), avendo Parte_1 indicato, nel frontespizio, il periodo dal 24/2/20 al 15/3/20 corrispondente a tre settimane, ma avendo riportato, nel quadro relativo alle qualifiche, al numero dei beneficiari ed alle ore da integrare, 34 impiegati e 1102 ore (corrispondenti a due settimane); ed avendo successivamente proceduto al conguaglio per un numero di ore nettamente superiore a quello autorizzato dall'ente previdenziale, con conseguente credito di quest'ultimo pari alla somma complessiva di € 6.527,09, di cui € 1.143,41 per sanzioni di legge (cfr. comunicazione 7/7/23 prodotta dall'appellante). CP_1 La cooperativa appellante sostiene che, nonostante il refuso, la documentazione allegata ed in particolare modo l'accordo sindacale del 5/3/20 e il foglio Excel riepilogativo dei dati dimostrassero inequivocabilmente l'intento di chiedere il FI per tre settimane in relazione ai 34 lavoratori, ma tale impostazione difensiva, ad avviso del Collegio, non è persuasiva.
Come è noto l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
L'accordo in oggetto stabilisce effettivamente che la attuale appellante potesse avvalersi dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte del FI per il periodo dal 24/2/20 al 15/3/20 (tre settimane), ma tale previsione non permette di considerare la domanda presentata come riferita all'intero periodo, poiché - come correttamente messo in luce dal giudice a quo - il datore di lavoro può utilizzare l'ammortizzatore sociale per un numero di ore inferiori rispetto al limite massimo stabilito dall'accordo e l' è tenuto solo a verificare che esista CP_1 un accordo sindacale in materia e che le ore richieste non siano eccedenti rispetto alle pattuizioni intervenute.
Né può imputarsi all' di non essersi attivato per chiedere chiarimenti e/o per CP_1 istruire la pratica a fronte di una domanda che nel riquadro specifico (lettera E) indica 1102 ore (ovvero due settimane) per i 34 dipendenti indicati. Non conforta invero la prospettazione attorea il Messaggio n. 2089/22, con il quale l'Istituto ha fornito chiarimenti circa l'errata compilazione di domande di Assegno di Integrazione Salariale (AIS), poiché – come evidenziato dalla difesa dell'ente - il caso in esame non rientra tra quelli contemplati nel citato Messaggio, che attiene esclusivamente ad errori inerenti l'indicazione della causale dell'intervento del Fondo e non l'estensione del periodo da integrare. Inoltre, le disposizioni contenute nel riferito Messaggio si applicano esclusivamente alle domande presentate in un preciso arco temporale – dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dunque in un lasso temporale successivo all'istanza inviata il 9/3/20 dall'attuale appellante.
Nemmeno la pronuncia di legittimità invocata in sede di discussione (Cass. n. 1406/25 e non n. 5238/24, come riportato nel verbale di udienza, che attiene al registro generale) supporta l'assunto attoreo, trattandosi di fattispecie non del tutto sovrapponibile alla presente (decadenza ex art. 7, comma 3^ del D.L.vo n.148/15). In quel caso era stato erroneamente “flaggato” (flaggare = mettere un segno di spunta), nella casella dedicata a “pagamento tramite”, il riquadro relativo alla corresponsione del pagamento del FI “tramite ”, anziché CP_1
“tramite Azienda” , per cui la discrepanza avrebbe potuto essere r ta già alla luce dell'allegato accordo sindacale - che prevede, appunto, che l'ammortizzatore sociale sia pagato direttamente dal datore di lavoro, con la modalità c.d. “tramite azienda” e venga successivamente compensato presso l' secondo il sistema della compensazione impropria, in base al quale il CP_1 datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo istituto (cfr. Cass. n. 14711/07) - mentre nel caso concreto, come sopra evidenziato, l'errore attiene al numero di settimane richieste e non è pertanto manifesto. *Sulle sanzioni accessorie (V motivo)
Pure questo rilievo non merita accoglimento.
Il disposto dell'art. 27 del D.L.vo n. 46/99 non è conferente, dato che disciplina le modalità di calcolo degli interessi, da parte dell' , che Controparte_2 maturano in epoca successiva alla notificazione del ruolo esattoriale, mentre nella fattispecie concreta le somme aggiuntive sono state irrogate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/00 secondo il criterio stabilito per i casi di omissione contributiva.
Per queste considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza integralmente confermata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia (€ 5.201-26.000) ed all'espletamento del subprocedimento di inibitoria - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 46/25 del Tribunale di Como, che conferma.
Condanna alle spese del grado, che si Parte_1 liquidano in € 3.200,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 23/9/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Francesca BEONI Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 46/25, est. Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, decisa all'udienza collegiale del 23/9/25 e promossa
DA
(P. VA , con sede Parte_1 P.IVA_1 in 22074 Lipomo, Via Provinciale per Lecco 838, in persona del Presidente del C.A, dott.ssa elettivamente domiciliata in Como, Via Parte_2
Magenta nr. 30 presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Forgione che la rappresenta e difende, giusta delega allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Milano, Via Savarè, n. 1, rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dai suoi Procuratori Avv. Roberto Maio e Avv. Antonio Del Gatto, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, rogito Notaio di Roma Persona_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Riformare in toto la sentenza impugnata nr. 46/2025 pubbl. il 01/04/2025 nella causa RG 788/2023 e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure relativamente alle domande ivi formulate con condanna alle spese e compensi di lite oltre spese generali iva e cpa rimborso del contributo unificato relativamente ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario,
In via istruttoria: Qualora la Corte di appello le ritenesse rilevanti si chiede ammissione delle seguenti prove testimoniali già capitolate in primo grado sulle seguenti circostanze: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 46/2025 resa nella causa R.G. 788/2024.
Con la condanna dell'appellante alle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 46/25 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
[...]
- che, a seguito di accordo stipulato ex art. 29 del Parte_1
D.L.vo n. 148/15, in data 9/3/20 aveva inviato telematicamente la richiesta di assegno ordinario al Fondo di Integrazione Salariale (FI) con la indicazione di 1102 ore (pari a due settimane) relativamente al periodo 24/2/20-15/3/20 (pari a tre settimane) per 34 lavoratori - ricorso diretto in via principale a sentir dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le note di rettifica emesse dall' CP_1 il 2/12/23 in riferimento alla denuncia mensile DM 2013 di competenza 4/21 e le successive modifiche integrazioni fino alla nota datata 7/07/23 e dunque per far accertare che alcuna somma era dovuta all'ente previdenziale e in via subordinata per far rideterminare i contributi da versare, in ogni caso senza la applicazione delle sanzioni di legge.
Il giudice a quo innanzi tutto rigettava la eccezione di carente motivazione, avendo l' accolto la richiesta nei limiti della proposta domanda: ”Essendoci CP_1 conformità tra domanda e atto amministrativo, la “motivazione” è, giuridicamente, inutile, posto che essa si rende necessaria solo ed esclusivamente per esplicitare le ragioni di un rigetto, che, nel caso di specie, non si è verificato”.
Riguardo poi alla circostanza - pacifica - che detta domanda presentava un errore nella sua compilazione imputabile esclusivamente alla ricorrente, disattendeva l'assunto attoreo secondo cui l' avrebbe dovuto accorgersi del CP_1 refuso, analizzando i dati contenuti nel file Excel allegato al verbale di accordo sindacale: “L'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), rubricato “Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni”, prevede, ai primi tre commi, che: “1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”.
Dalla lettura delle disposizioni rilevanti emerge chiaramente un onere, per il datore di lavoro, di indicare in domanda il periodo e le ore per le quali è richiesta l'integrazione. A seguito della CP_ domanda, l' opera una mera verifica di dati di semplice lettura quali il deposito della domanda di concessione del beneficio nonché presupposti per l'erogazione dello stesso, in concreto concesso.
Nel merito, il provvedimento di concessione della misura emergenziale rispecchia esattamente la domanda formulata dalla società con autorizzazione al monte ore come indicato dalla medesima azienda. A fronte del rilievo secondo il quale l' avrebbe potuto accorgersi della mancata CP_1 corrispondenza tra quando richiesto in sede di domanda e quanto autorizzato in sede sindacale, non può non rilevarsi come la ricorrente, pur a fronte dell'accordo sindacale ex art. 29 D.lgs. n. CP_ 148/2015 per 34 lavoratori e 3 settimane, avrebbe in concreto potuto chiedere all' l'autorizzazione per ore inferiori a quelle previste dall'accordo medesimo. La richiesta di autorizzazione concessa, infatti, costituisce il limite massimo di fruibilità dell'integrazione, ma l'impresa potrebbe modificarne il contenuto in riduzione o addirittura decidere di non fruirne. A ciò si aggiunga che nel meccanismo che prevede in successione la richiesta, l'autorizzazione e il pagamento, anticipata dal datore di lavoro, il conguaglio ha un'importanza centrale in quanto CP_ soltanto con il conguaglio l'impresa rende noto all' se abbia fruito del beneficio richiesto autorizzata dall'Istituto e quanto abbia a tale titolo anticipato ai lavoratori” ha proposto appello, affidandosi a cinque Parte_1 ordini di censure.
Con il primo motivo – “Errata valutazione del giudice di prime cure circa. La legittimità del provvedimento, contrasto con i principi di buona fede, correttezza, comportamento proattivo e CP_ collaborativo. corretto esercizio della funzione istruttoria da parte dell' Contrasto con i principi di leale collaborazione, efficienza amministrativa e buona fede previsti dalla l. 241/1990 e art. 111 cost. “ (pag. 7 seg.) – impugna la sentenza n. 46/25 là dove il Tribunale di Como ha disatteso la eccezione di carente motivazione. CP_ Osserva che “Il Tribunale omette di considerare che l' non ha rigettato, ma ha liquidato parzialmente, basandosi su dati incompleti del modulo che avrebbe potuto e dovuto confrontare con gli allegati. L'adozione acritica del principio di corrispondenza formale tra istanza e autorizzazione esonererebbe in modo inammissibile la pubblica amministrazione dall'obbligo di correttezza e completezza istruttoria. La giurisprudenza, anche C.C. (v. Cass. n. 74/2020), ha ribadito che in materia previdenziale non sono richieste formule sacramentali e che sia sufficiente che dagli atti risulti in modo chiaro la volontà del richiedente e la base sostanziale della prestazione. Nel caso di specie, l'accordo sindacale 5 marzo 2020, il foglio Excel e l'intera documentazione allegati alla domanda dimostrano inequivocabilmente l'intento di chiedere FI per CP_ tre settimane in relazione a 34 lavoratori. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del Messaggio 2089/2022, limitandolo ai soli errori sulla causale. Ciò è erroneo: lo spirito del messaggio – dettato in una fase di confusione normativa e amministrativa – era di evitare conseguenze sproporzionate derivanti da errori formali, purché sanabili tramite documentazione allegata e supplemento istruttorio”.
CP_ Osserva altresì che “L' ha l'obbligo di attivarsi, come ribadito da fonti regolamentari e CP_ CP_ giurisprudenziali (DM n. 94343/2016, Circolare 130/2017, Circolare 18/2022, Ministero del Lavoro 3/2022, Cons. Stato n. 5008/2021). Si ripete inoltre che l'autorizzazione da parte CP_ dell' è arrivata (nonostante i continui solleciti) il 22/04/2021 (richiesta del 09/03/2020). Questo grave e ingiustificato ritardo, da parte dell'istituto, ha negato la possibilità alla di utilizzare Pt_1
e richiedere la settimana di marzo tramite la CIG emergenziale CO -19 poiché i termini per la richiesta scadevano il 31/03/2021. “
Con il secondo motivo – “Illegittimità della sentenza per non avere ritenuto probatorio ex articolo 2700 c.c. il verbale sindacale che costituisce elemento fondamentale al fine di rilevare l'errore o l'omissione nella domanda “ (pag. 10) – impugna la sentenza n. 46/25 là dove il Tribunale di Como non ha attribuito rilevanza all'accordo sindacale ex art. 29 D.lgs. n. 148/2015 per 34 lavoratori e 3 settimane, in quanto la cooperativa avrebbe potuto chiedere all' l'autorizzazione per ore inferiori a CP_1 quelle previste dall'accordo medesimo.
Sostiene che “Il verbale sindacale ha rilevanza nell'ambito della cig se evidenzi un errore nella CP_ domanda che potrebbe influenzare la concessione dell'indennizzo. Se dal verbale si rileva un'errata comunicazione ho omissione rilevante da parte dell'azienda, esso può essere utilizzato come elemento per contrastare il rigetto della domanda o per richiedere la correzione della stessa.
La Cassazione stabilito che non è sufficiente un errore materiale purché non irrimediabile per far decadere dai diritti e compromettere la posizione del contribuente.”
Con il terzo motivo denuncia la “ Illegittimità della sentenza per non avere considerato il CP_ comportamento dell' contrario a quanto previsto dall'art. 3 l. 241/1990 e dall'art. 111 cost., nonché alla giurisprudenza consolidata (Cass. 74/2020; Cass. 30419/2019), secondo cui la domanda amministrativa può essere integrata e valutata nel suo complesso, senza formalismi rigidi” (pag. 10 e seg.).
Ribadisce che “la documentazione allegata – in particolare il verbale sindacale del 5 marzo 2020 e il relativo allegato Excel – conteneva dati pienamente corretti: i lavoratori erano 34, il CP_ periodo richiesto era effettivamente di tre settimane. L' invece di attivare un contraddittorio con la parte, si è limitato a emettere nota di rettifica, senza valutare i documenti allegati o svolgere un'istruttoria o tener conto della buona fede e diligenza della cooperativa. Questo comportamento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 L. 241/1990 e dall'art. 111 Cost., nonché dalla giurisprudenza consolidata (Cass. 74/2020; Cass. 30419/2019), secondo cui la domanda amministrativa può essere integrata e valutata nel suo complesso senza formalismi rigidi….
CP_ A ciò si aggiunga che proprio l' ha fatto salve le domande di assegno di integrazione salariale presentate al FI (il Fondo di Integrazione Salariale) dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 con errori di CP_ compilazione. Lo rende noto l' nel messaggio n. 2089/2022…”
Con il quarto motivo si duole della “omessa valutazione del contesto pandemico e degli effetti economici sulla cooperativa” (pag. 12 e seg.).
Ricorda di essere “da trent'anni attiva nel settore socioeducativo, eroga servizi esclusivamente presso scuole dell'infanzia e primarie (assistenza mensa, pre e post scuola, trasporto alunni, vigilanza, ecc.). Tali attività sono state sospese per decreto sin dal 24 febbraio 2020, e per lunghi mesi successive proroghe hanno imposto la chiusura completa delle scuole. Ciò ha comportato un blocco operativo di oltre il 95% dell'attività, con ricadute economiche gravissime….. Nonostante ciò, la drastica contrazione dei ricavi ha inciso negativamente sui bilanci 2020-2021, come da documentazione depositata, con un rischio concreto per la continuità aziendale. La sentenza non ha dato alcun rilievo a questi elementi, disattendendo la necessaria valutazione del contesto e non tenendo conto della straordinaria difficoltà in cui versava la cooperativa, situazione che avrebbe dovuto indurre a una lettura flessibile e costituzionalmente orientata della normativa.”
Infine, con il quinto motivo denuncia la “Illegittimità della sentenza ove ha CP_ considerato legittime da parte dell' l'applicazione delle sanzioni accessorie – Violazione art. 27 d.lgs. 46/1999 - “ (pag. 13), in quanto “ L'art. 27 del D.lgs. 46/1999 prevede che sanzioni e accessori siano calcolati solo a partire dalla notifica di un atto esecutivo, e solo se il credito è certo e liquido”, mentre “ Nessuna certezza è ravvisabile nel presente caso, dove l'addebito è fondato su una valutazione errata dei dati, su omissioni istruttorie e su una situazione emergenziale.
L' si è costituito in giudizio. CP_1
Insiste per il rigetto dell'appello avversario e per la conferma della sentenza di primo grado, replicando alle singole doglianze avversarie.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa all'udienza del 23/9/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Carenza di motivazione (I motivo)
La doglianza non coglie nel segno.
Oltre a quanto argomentato in modo condivisibile dal giudice a quo, il Collegio rammenta che il presente giudizio non verte sulla validità e/o legittimità dell'atto amministrativo ( in primis il provvedimento autorizzatorio dell'intervento del FI adottato dall' , bensì sul rapporto previdenziale e precisamente sulla CP_1 esistenza della contestata obbligazione contributiva per cui eventuali vizi formali del suddetto provvedimento non avrebbero rilevanza.
*Importanza dell'accordo sindacale (II motivo) *Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, dell'art. 111 C. e della giurisprudenza in materia (III motivo) *Omessa valutazione del contesto pandemico (IV motivo)
I motivi – da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono privi di pregio, in quanto le argomentazioni ribadite dall'attuale appellante, salvo per quanto attiene al IV motivo, sviluppato solo in questa sede, non sono in grado di inficiare l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Como.
La presente controversia nasce, invero, a causa di un errore contenuto nella domanda di FI (doc. 1 appellato), avendo Parte_1 indicato, nel frontespizio, il periodo dal 24/2/20 al 15/3/20 corrispondente a tre settimane, ma avendo riportato, nel quadro relativo alle qualifiche, al numero dei beneficiari ed alle ore da integrare, 34 impiegati e 1102 ore (corrispondenti a due settimane); ed avendo successivamente proceduto al conguaglio per un numero di ore nettamente superiore a quello autorizzato dall'ente previdenziale, con conseguente credito di quest'ultimo pari alla somma complessiva di € 6.527,09, di cui € 1.143,41 per sanzioni di legge (cfr. comunicazione 7/7/23 prodotta dall'appellante). CP_1 La cooperativa appellante sostiene che, nonostante il refuso, la documentazione allegata ed in particolare modo l'accordo sindacale del 5/3/20 e il foglio Excel riepilogativo dei dati dimostrassero inequivocabilmente l'intento di chiedere il FI per tre settimane in relazione ai 34 lavoratori, ma tale impostazione difensiva, ad avviso del Collegio, non è persuasiva.
Come è noto l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
L'accordo in oggetto stabilisce effettivamente che la attuale appellante potesse avvalersi dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte del FI per il periodo dal 24/2/20 al 15/3/20 (tre settimane), ma tale previsione non permette di considerare la domanda presentata come riferita all'intero periodo, poiché - come correttamente messo in luce dal giudice a quo - il datore di lavoro può utilizzare l'ammortizzatore sociale per un numero di ore inferiori rispetto al limite massimo stabilito dall'accordo e l' è tenuto solo a verificare che esista CP_1 un accordo sindacale in materia e che le ore richieste non siano eccedenti rispetto alle pattuizioni intervenute.
Né può imputarsi all' di non essersi attivato per chiedere chiarimenti e/o per CP_1 istruire la pratica a fronte di una domanda che nel riquadro specifico (lettera E) indica 1102 ore (ovvero due settimane) per i 34 dipendenti indicati. Non conforta invero la prospettazione attorea il Messaggio n. 2089/22, con il quale l'Istituto ha fornito chiarimenti circa l'errata compilazione di domande di Assegno di Integrazione Salariale (AIS), poiché – come evidenziato dalla difesa dell'ente - il caso in esame non rientra tra quelli contemplati nel citato Messaggio, che attiene esclusivamente ad errori inerenti l'indicazione della causale dell'intervento del Fondo e non l'estensione del periodo da integrare. Inoltre, le disposizioni contenute nel riferito Messaggio si applicano esclusivamente alle domande presentate in un preciso arco temporale – dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dunque in un lasso temporale successivo all'istanza inviata il 9/3/20 dall'attuale appellante.
Nemmeno la pronuncia di legittimità invocata in sede di discussione (Cass. n. 1406/25 e non n. 5238/24, come riportato nel verbale di udienza, che attiene al registro generale) supporta l'assunto attoreo, trattandosi di fattispecie non del tutto sovrapponibile alla presente (decadenza ex art. 7, comma 3^ del D.L.vo n.148/15). In quel caso era stato erroneamente “flaggato” (flaggare = mettere un segno di spunta), nella casella dedicata a “pagamento tramite”, il riquadro relativo alla corresponsione del pagamento del FI “tramite ”, anziché CP_1
“tramite Azienda” , per cui la discrepanza avrebbe potuto essere r ta già alla luce dell'allegato accordo sindacale - che prevede, appunto, che l'ammortizzatore sociale sia pagato direttamente dal datore di lavoro, con la modalità c.d. “tramite azienda” e venga successivamente compensato presso l' secondo il sistema della compensazione impropria, in base al quale il CP_1 datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo istituto (cfr. Cass. n. 14711/07) - mentre nel caso concreto, come sopra evidenziato, l'errore attiene al numero di settimane richieste e non è pertanto manifesto. *Sulle sanzioni accessorie (V motivo)
Pure questo rilievo non merita accoglimento.
Il disposto dell'art. 27 del D.L.vo n. 46/99 non è conferente, dato che disciplina le modalità di calcolo degli interessi, da parte dell' , che Controparte_2 maturano in epoca successiva alla notificazione del ruolo esattoriale, mentre nella fattispecie concreta le somme aggiuntive sono state irrogate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/00 secondo il criterio stabilito per i casi di omissione contributiva.
Per queste considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza integralmente confermata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia (€ 5.201-26.000) ed all'espletamento del subprocedimento di inibitoria - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 46/25 del Tribunale di Como, che conferma.
Condanna alle spese del grado, che si Parte_1 liquidano in € 3.200,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 23/9/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani