Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/11/2025, n. 1331
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Sentenza 28 novembre 2025

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Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un committente (parte attrice) nei confronti di un'impresa individuale di costruzioni (parte convenuta), avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto per la ristrutturazione di una villa e il risarcimento dei danni. L'attore lamentava il grave inadempimento del convenuto, consistente nella mancata ultimazione dei lavori, nell'abbandono del cantiere, nella mancata consegna delle certificazioni degli impianti e dei materiali, nonché nella presenza di gravi vizi e difformità nelle opere eseguite. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo versato in eccedenza e al risarcimento dei danni quantificati in € 453.091,95, oltre IVA, comprensivi dei costi per il completamento delle opere, il ripristino di quelle difettose e il danno fiscale. La parte convenuta, dal canto suo, contestava integralmente le domande attoree, eccependo preliminarmente la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. e l'inammissibilità di domande nuove. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo di aver eseguito puntualmente le opere contrattuali e le varianti concordate, e che l'unico intervento mancante (pittura) era rimandato alla primavera. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento del saldo di € 25.000,00 oltre IVA, per opere contrattuali ed extra capitolato eseguite.

Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari del convenuto, ha dichiarato risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa convenuta, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ritenendo fondata la domanda attorea. Ha chiarito che, in caso di mancato completamento dell'opera, si applica la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale e non la garanzia speciale ex artt. 1667 e 1668 c.c. Ha accertato che l'attore aveva versato € 179.280,20, importo superiore a quello delle opere effettivamente eseguite, quantificate dalla CTU in € 147.988,36, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 17.540,47, oltre interessi. Quanto alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha pienamente condiviso le risultanze della CTU, che aveva riscontrato numerosi vizi e difetti, alcuni gravi, ascrivibili in prevalenza all'appaltatore, con una corresponsabilità del direttore dei lavori. Ha condannato il convenuto al pagamento di € 77.869,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e difetti, rigettando le domande riconvenzionali dell'impresa. Le spese di lite sono state compensate per 1/3, con condanna del convenuto alla rifusione dei residui 2/3, e le spese di CTU sono state poste integralmente a carico del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/11/2025, n. 1331
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 1331
    Data del deposito : 28 novembre 2025

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