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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI Parte_1 C.F._1
ST ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI DI DAVERIO LUCA, con il patrocinio dell'avv. TURSI
EZIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Busto Arsizio, respinte tutte le domande avversarie, così decidere: Nel merito in via principale 1a) Accertato e dichiarato il grave inadempimento del convenuto nell'appalto in oggetto, risolvere il contratto di appalto intercorso tra le parti ai sensi dell'art.
pagina 1 di 17 1453 c.c., e per l'effetto: 1b) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale, nonché l'ammontare di tutti i danni subiti dall'attore per causa dell'inadempimento e del male operato del convenuto, il costo degli interventi necessari a rendere idonee – sotto ogni profilo - le opere appaltate e rispondenti al capitolato, oltre comunque al loro minor valore, condannare il convenuto agli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c. e per il combinato effetto restitutorio del prezzo versato dall'attore e risarcitorio, a rifondere al signor la somma complessiva di euro Parte_1
453.091,95= oltre i.v.a., corrispondente ai costi necessari per terminare le opere appaltate in conformità al capitolato ed alla legge ed al ripristino-rifacimento delle opere difformi al capitolato, male eseguite, danneggiate, difettose e non conformi alla legge ed al loro minor valore, o in quella diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa, o in difetto secondo equità; oltre al danno fiscale subito dall'attore per i motivi esposti in narrativa, nella misura che non è ancora possibile quantificare, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nonché respingere tutte le domande avversarie per infondatezza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, d liquidarsi nella misura di cui al DM 55/2014 ai valori medi. In via istruttoria: si chiede il rinnovo delle indagini peritali con sostituzione del CTU, con il quesito già proposto agli atti, per tutti i motivi espressi dal tecnico di questa parte nelle osservazioni alla bozza peritale, a cui ci si richiama, in quanto il CTU non ha risposto. Si chiede di essere ammessi a prova orale sul seguente capitolo di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. depositata in data
26.05.2024, con i testi ivi indicati: 1) “Vero che i lavori indicati nel computo metrico del 20.05.2019, che mi si rammostra quale doc. 2) fascicolo attore, hanno avuto inizio nella prima settimana di novembre 2019 presso l'abitazione del signor sita in CE MA via Rossini n. 35?” Pt_1
2) “Vero che in data 29.10.2019, 25.01.2020, 11.03.2020, 21.03.2020, 10.07.2020 e 17.10.2020 il computo metrico “offerta n. 25 del 20.05.2019” che mi viene esibito (mostrare al teste doc 2) venne aggiornato dal signor e dal signor con le opere indicate nel prospetto e Pt_1 CP_1
computo/metrico che mi viene esibito (mostrare al teste doc. 5 di questa parte)?” 3) “Vero che il personale dell'impresa TR IO & SI operò nel cantiere del signor sito in Pt_1
CE MA (MI) Via Rossini 35 sino al 14.12.2020?” 4) “Vero che in data 11.02.2021 si svolse un incontro nel cantiere di CE MA (MI), Via Rossini 35 alla presenza del sig. del Pt_1 pagina 2 di 17 Direttore dei Lavori Arch. e del signor , durante il quale quest'ultimo Controparte_2 CP_1
dichiarò che avrebbe ripreso i lavori di cui al computo metrico ed integrazioni che mi vengono esibiti
(mostrare al teste docc. 2 e 5) entro la prima settimana del successivo mese di marzo 2021 e che, al termine dei lavori, ( ) avrebbe consegnato al sig. tutte le certificazioni degli impianti CP_1 Pt_1
idrosanitario, elettrico, della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati nel cantiere?” 5) “
Vero che la dichiarazione resa dal sig. - nel corso dell'incontro nel cantiere di CE CP_1
MA (MI), Via Rossini 35 alla presenza del sig. e del Direttore dei Lavori Arch Pt_1 [...]
di riprendere i lavori e di consegnare le certificazioni (degli impianti idrosanitario, elettrico e CP_2
della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati) – entro la prima settimana di marzo
2021, venne dal medesimo disattesa?” 6) Vero che il sig. in data 01.03.2021 e 24.03.2021 Pt_1
domandò nuovamente al sig. il rilascio e la consegna delle certificazioni degli impianti CP_1
idrosanitario, elettrico e della linea vita, dovendo chiudere le pratiche edilizie anche al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali?” 7) “Vero che il sig. a tutt'oggi è ancora in attesa Parte_1
di ricevere le certificazioni degli impianti idrosanitario, elettrico e della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati?” 8) “Vero che nel periodo intercorrente tra gennaio-marzo 2021 l'idraulico sig. EF ZZ della società New Idrobluesnc corrente in Cassano Magnago Via Pascoli n.11/B, su incarico del sig. si recò almeno tre volte in CE MA (MI) Via Rossini 35 presso CP_1
l'immobile di proprietà del sig. per il collegamento dell'impianto di condizionamento e per la Pt_1
riparazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento nel locale cucina, mediante sostituzione della pompa della caldaia e, anche a seguito di tale ultimo intervento, il pavimento del locale cucina rimase freddo?” 9) “Vero che nel mese di giugno 2021, nell'immobile di proprietà del sig. in Parte_1
CE MA (MI) Via Rossini 35, in concomitanza di precipitazioni temporalesche si verificarono infiltrazioni d'acqua nel solaio, nel bagno, in cucina, nella camera da letto e nel locale lavanderia?
10) “Vero che nel mese di giugno 2021 un lattoniere, tale sig. , dell'impresa F.R. Persona_1
SERVICE SRLS con sede in Rho, Via Gandhi 2 venne inviato dal sig. pereseguire i CP_1
lavori di riparazione, oggetto della fattura che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 12 di questa parte)?” 11) “Vero che in data 13.02.2021 l'arch. segnalava all'impresa i Controparte_2 CP_1 pagina 3 di 17 vizi e difetti a mezzo email (mostrare al teste doc. 13 di questa parte)?” Si indicano quali testimoni:
Arch. (testimone non sentita), con studio in Legnano (MI) Via Giuseppe Calini n.6 Controparte_2
(sui capitoli non ammessi),.residente in [...]
54.
Nell'interesse di parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE - dichiarare il signor decaduto dall'azione di garanzia ex Parte_1
art. 1667 C.C. per non aver l'odierno attore denunciato gli asseriti vizi e/o difetti delle opere dal medesimo commissionate al signor nella sua qualità di titolare dell'impresa CP_1
individuale COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI di nel termine di cui all'art. CP_1
1667 C.C. II comma, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove articolate dall'odierno attore nella propria prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C. n. 1, poiché integranti una mutatio libelli, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - Rigettare tutte le domande formulate dal signor nel presente giudizio, poiché destituite di Parte_1
qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e poiché carenti di prova avuto riguardo ai relativi presupposti costitutivi ed dovendosi ritenere risolto il contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento contrattuale imputabile in capo al signor per non aver quest'ultimo Parte_1
effettuato il saldo delle opere contrattuali ed extra capitolato eseguite in suo favore dall'odierno convenuto, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE - Previo accertamento – anche alla luce dell'espletata CTU - della consistenza delle opere contrattuali ed extra eseguite dal signor
[...]
– quale titolare dell'impresa individuale COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI di CP_1
– in adempimento del contratto d'appalto intercorso con il signor CP_1 Parte_1
ed oggetto di causa, condannare il signor a corrispondere in favore dell'odierno Parte_1
convenuto l'importo ancora dovuto a titolo di corrispettivo pari ad € 25.000,00= oltre IVA, già dedotti gli acconti già versati dall'attore in favore del convenuto ovvero quella minore o maggiore somma pagina 4 di 17 dovesse essere ritenuta di Giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CNPA al 4% e IVA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'impresa Parte_1
TR IO & SI di UC IO (d'ora in avanti, per brevità, “TR IO”), esponendo che:
- in data 1.9.2019 aveva commissionato all'impresa convenuta l'esecuzione di opere per la ristrutturazione della villa di sua proprietà sita a CE MA, in via Rossini n. 35, al prezzo di €
152.000,00, oltre IVA al 10%, come da preventivo e capitolato allegati;
- il contratto di appalto era stato sottoscritto il 2.9.2019 presso l'immobile, in unico esemplare trattenuto dal convenuto, che non gli aveva mai consegnato la copia;
- successivamente aveva concordato con l'impresa una serie di integrazioni e varianti, con conseguente aggiornamento del computo metrico e del prezzo, sempre a corpo, nella somma di € 199.545,00, IVA inclusa;
- i lavori, iniziati nel novembre 2019, erano stati sospesi nel mese di marzo 2020 a causa della situazione emergenziale e delle misure di contenimento della diffusione del virus “Covid-19”, per poi essere ripresi solo in data 29.6.2020, in ritardo rispetto alla data inizialmente concordata del 15.4.2020; successivamente, in data 14.12.2020 l'impresa aveva abbandonato il cantiere senza ultimare le opere e senza consegnare le certificazioni degli impianti e dei materiali;
pagina 5 di 17 - a fronte di un corrispettivo complessivo di € 199.545,00, aveva versato l'importo di € 193.371,00; nonostante ciò la TR IO non aveva effettuato la consegna ed il collaudo, né lo aveva invitato alla verifica;
- quanto eseguito presentava, comunque, gravi vizi e difformità, analiticamente elencati nell'atto introduttivo;
- la mancata ultimazione dei lavori e la mancata consegna delle certificazioni avevano determinato l'inagibilità dell'immobile e il mancato godimento delle agevolazioni fiscali quali ulteriori danni;
- poiché era ormai evidente che la società appaltatrice non aveva più intenzione di adempiere, terminando le opere e ripristinando quelle difettose, doveva essere pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e
1455 c.c.;
- ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'impresa convenuta avrebbe dovuto restituirgli il valore delle opere non eseguite, non certificate e difettose;
sotto il profilo risarcitorio, invece, avrebbe dovuto rifondergli i maggiori costi, rispetto all'importo pattuito, occorrenti per il ripristino delle opere difettose e per la realizzazione di quelle mancanti o non certificate, anche in considerazione dell'incremento dei costi delle materie prime in ambito edilizio intervenuto nelle more.
Ha chiesto, pertanto, di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in via prudenziale in €
30.000,00, oltre IVA, o nella maggiore somma accertata in corso di causa, nonché al rimborso dei costi di rifacimento o messa a norma degli impianti carenti di attestazione di conformità e di tutti i prodotti da costruzione impiegati e carenti di dichiarazione di prestazione e di marcatura CE.
Si è costituita in giudizio l'impresa TR IO, che ha contestato integralmente le domande attoree, deducendo che:
- lo stato dei luoghi era ormai mutato, essendosi il committente trasferito nella villa da qualche anno, e che la ricostruzione in fatto avversaria, anche con riguardo alla pretesa firma di un contratto di appalto, non era veritiera;
pagina 6 di 17 - l'attore doveva ritenersi decaduto dall'azione di garanzia, avendo egli effettuato la denuncia in ordine a presunti vizi o difetti delle opere per la prima volta nel ricorso per ATP nel procedimento con R.G. n.
50035/2021 dinnanzi al Tribunale di Milano, poi dichiarato inammissibile per incompetenza territoriale, e successivamente nell'atto di citazione, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta dei presunti vizi ex art. 1667 c.c., tutti palesi;
- aveva trasmesso le c.d. dichiarazioni di prestazione e la marcatura CE dei prodotti da costruzione impiegati ai fini dell'esecuzione delle opere per cui è causa direttamente al direttore dei lavori, arch.
CP_2
- in merito all'omessa consegna delle certificazioni degli impianti, a causa del mancato pagamento da parte dell'attore del saldo delle opere contrattuali, nonché del corrispettivo dovuto in relazione alle opere extra-contratto, per un totale di € 25.000,00, oltre IVA, si era trovato nell'oggettiva impossibilità di pagare gli artigiani che avevano materialmente eseguito gli impianti, i quali, a loro volta, non avevano consegnato e rilasciato le relative certificazioni;
del resto, a fronte dell'alterazione dello stato dei luoghi compiuta dall'attore attraverso la sostituzione della pompa della caldaia, nessuna certificazione avrebbe potuto essere rilasciata, essendo stato modificato l'impianto originariamente realizzato;
- aveva, inoltre, dato esatta e puntuale esecuzione alle obbligazioni a suo carico, così come descritte nel capitolato delle opere e alle varianti commissionate in corso d'opera dal committente o dalla D.L., oltre che in relazione alle opere extra concordate nella fase finale di svolgimento del contratto d'appalto; ed invero, l'unico intervento mancante riguardava l'applicazione di uno strato finale di pittura delle parti interne ed esterne della villa, ovvero una prestazione che, in ragione delle temperature rigide della stagione invernale, era opportuno riprogrammare nel corso della primavera, e che non è stata più eseguita a seguito dell'interruzione di qualsivoglia rapporto con il committente, dopo che quest'ultimo aveva continuato a manifestare la volontà di non volere riconoscergli né il saldo delle opere contrattuali, per un totale di € 9.000,00, oltre IVA, né il pagamento delle opere extra commissionate, per un totale di € 16.000,00, oltre IVA;
pagina 7 di 17 - aveva, pertanto, legittimamente sospeso l'esecuzione dei marginali interventi di rifinitura delle tinteggiature;
- il committente gli aveva corrisposto il minore importo di € 179.280,20, IVA compresa, non potendo egli annoverare tra i pagamenti solutori rispetto all'entità del corrispettivo dell'appalto i pagamenti effettuati per oneri professionali.
L'impresa convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in relazione alle opere previste dal capitolato e delle opere extra capitolato, oltre interessi e spese.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Si precisa solamente che, con la prima memoria istruttoria, l'attore ha allegato ulteriori vizi dell'opera e che la convenuta ha eccepito la tardività di tali allegazioni.
Considerato il numero di questioni dedotte in giudizio, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulle eccezioni preliminari svolte dall'impresa convenuta
La convenuta TR IO ha tempestivamente eccepito in via preliminare la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi e difetti, atteso che non aveva effettuato la relativa denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, come prescritto dall'art. 1667, comma 2, c.c., termine che, in assenza di ulteriori indicazioni, doveva farsi coincidere con l'ultimo accesso in cantiere, nel mese di dicembre 2020.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo, occorre rilevare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista pagina 8 di 17 dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr., da ultimo, Cass. n.
5771/2025; Cass. n. 5934/2024; Cass. n. 421/2024; così Cass. n. 7364/1996, in tal senso, v. Cass. n.
13983/2011); ed invero, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera, o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito.
Nella fattispecie in esame, l'opera appaltata, consistente in una serie di lavori di ristrutturazione della villa di proprietà del committente, non è stata completata, come anche indicato nella consulenza espletata in corso di causa, avendo l'impresa interrotto i lavori prima della consegna;
d'altro canto, è incontestato che l'appaltatore non abbia consegnato al committente alcuna pratica di chiusura lavori, né abbia invitato quest'ultimo a verificare l'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., come si desume anche dalle comunicazioni e contestazioni svolte dalla direzione lavori in data 13.2.2021, 1.3.2021 e 10.04.2021 in atti (doc. 13, fascicolo parte attrice).
Stando così le cose, non può ritenersi che in questa ipotesi, relativamente ai vizi ed alla difformità afferenti prova dell'opera già eseguita, trovi applicazione la norma di cui all'art. 1667 c.c., con la correlata esigenza per l'attore, contro cui era stata eccepita la decadenza, di dimostrare l'avvenuta tempestiva denunzia dei vizi, dovendosi qui ribadire che il presupposto per l'applicazione della disciplina speciale è, appunto, il completamento dell'opera, non rilevando nemmeno l'addebitabilità del mancato completamento, che non può rendere completa l'opera che non lo è, né potendosi ritenere, anche per l'inammissibile equiparazione tra situazioni sostanzialmente diverse, che quando pagina 9 di 17 l'appaltatore abbandona i lavori, per ciò stesso consegna l'opera, ancorché incompleta (così sempre
Cass. n. 5771/2025; v. anche Cass. n. 11950/1990).
Ciò chiarito in ordine all'invocabilità della comune disciplina della responsabilità da inadempimento, deve altresì precisarsi che, come prescritto dall'art. 1453, comma 1, c.c., il committente, laddove domandi la risoluzione del contratto, ben può chiedere anche il risarcimento del danno discendente dall'inadempimento. Non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell'impresa convenuta secondo cui la domanda di risoluzione del contratto sarebbe incompatibile con la richiesta risarcitoria formulata in relazione agli allegati vizi e difetti dell'opera.
2. Sulle risultanze della CTU espletata in corso di causa
In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica diretta alla verifica dello stato dei luoghi ed in particolare a determinare le opere eseguite dall'impresa, quantificando il corrispettivo dovuto, nonché le opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché gli interventi necessari alla loro eliminazione e i relativi costi.
Dalla relazione redatta dal CTU sono emersi i seguenti dati:
- l'impresa ha eseguito tutte le opere indicate nell'allegato 4.1. della c.t.u., elenco al quale si rimanda, nel quale sono ricompresi anche una serie di lavori che non risultano indicati nei preventivi e nelle comunicazioni intercorse tra le parti contenenti descrizioni e relative quantificazioni, e che, pertanto, sono state qualificate extra-contratto;
- il valore complessivo delle opere eseguite, tenuto conto della scontistica da applicare, è risultato pari ad € 147.988,36, su un totale di € 184.360,50 già scontato (importo, quest'ultimo, che corrisponde a quello indicato anche dal convenuto nella comparsa di risposta quale totale dei lavori);
pagina 10 di 17 in particolare, con riferimento alla tabella appena sopra riportata, contenuta a p. 16 della consulenza, vale la pena precisare che, come si evince da un raffronto con l'allegato 4.1., le opere indicate come
“difformi” risultano correttamente ricomprese nella categoria delle opere eseguite, e che il totale delle
“opere a preventivo” non coincide con la somma delle opere eseguite e di quelle non eseguite, in quanto tra quelle eseguite sono state conteggiate anche quelle eseguite in variante/extra;
- quanto alla voce “copertura tetto”, che, da capitolato, doveva essere effettuata con “pannelli tipo
Isocoppo”, ma che, all'esito di una scelta condivisa con la committenza (cfr. le dichiarazioni rese concordemente dai testi a conoscenza dei fatti di causa, ivi compresi quelli di parte attrice, all'udienza del 25/10/2023 e del 20/12/2023) è stata realizzata in tegola romana, il c.t.u. ha considerato il minore costo rispetto al prezzo originario, per € 10.410,01 (cfr. voce 44); diversamente, per quanto riguarda la fornitura e posa in opera, sui balconi, di elementi terminali a L in grès porcellanato, anziché di elementi terminali in serizzo, anch'essa autorizzata dalla committenza (cfr. ancora le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 25/10/2023 e del 20/12/2023) e la fornitura e posa in opera di zoccolino in PVC a piano seminterrato, anziché coordinato alla pavimentazione in grès, la variazione di materiale introdotta dall'impresa non è stata calcolata, in quanto non ha comportato una riduzione di costo rispetto a quello indicato da preventivo;
- sono stati riscontrati numerosi vizi e difetti, alcuni qualificabili come gravi difetti costruttivi (in particolare, quello relativo al box auto, da demolire e ricostruire in conseguenza delle gravi difformità strutturali riscontrate, e quello delle scale esterne che portano al seminterrato, anch'esse da demolire), altri di natura prettamente estetica o, comunque, non tali da menomare il godimento del bene o incidere sulla sua struttura;
- il costo complessivo degli interventi rimediali è stato stimato in € 70.790,00, oltre IVA;
- le cause dei vizi sono state ascritte in prevalenza all'impresa appaltatrice, con una corresponsabilità del direttore dei lavori in relazione ad alcuni singoli vizi, come indicati dal c.t.u. nell'elenco.
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto e sulle restituzioni
Costituisce circostanza pacifica nel presente giudizio che le parti, nel mese di settembre 2019, hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della villa di proprietà dell'attore, pagina 11 di 17 sita a CE MA, in via Rossini n. 35, con la precisazione che, come si evince dalla documentazione in atti, attentamente vagliata dal c.t.u., le relative opere sono state in corso di rapporto via via aggiornate e modificate.
Risulta altresì comprovato, in quanto non contestato e comunque risultante per tabulas, che l'attore abbia versato all'impresa appaltatrice, a titolo di corrispettivo per le opere, l'importo di € 179.280,20.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore appare fondata. Ed invero, chiarito che non può essere revocato in dubbio che l'appaltatore non ha mai consegnato l'opera al committente, avendo interrotto prima i lavori, la consulenza svolta ha altresì confermato che, alla data in cui il cantiere è stato abbandonato, l'impresa non aveva ancora eseguito una serie di opere, senza che, in senso contrario, possa invocarsi il mancato adempimento all'obbligazione di pagamento del committente ex art. 1460 c.c.: come appena sopra rilevato, infatti, a fronte dell'esecuzione di lavori per € 161.739,73, IVA compresa, il committente aveva già versato la maggiore somma di 179.280,20, IVA compresa.
A ciò si aggiunga che è pacifico che l'appaltatore non ha consegnato al committente le certificazioni degli impianti realizzati, e che, come emerso all'esito della c.t.u., quanto parzialmente realizzato era affetto da numerosi difetti, alcuni anche gravi.
Siffatti elementi, unitariamente considerati e sulla scorta dell'insegnamento della suprema Corte, secondo cui, per verificare la gravità dell'inadempimento che può dare luogo alla risoluzione, occorre tenere conto “sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite” (Cass. n. 14577/2024), portano a pronunciare la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti nel mese di settembre 2019 ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., non potendosi revocare in dubbio la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto del tempo trascorso dall'interruzione dei lavori, del valore delle opere non eseguite e dei vizi di quelle invece portate a termine.
Quanto agli effetti restitutori, si rileva che nei contratti a prestazioni corrispettive, in seguito alla pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta;
la risoluzione del contratto per inadempimento produce pagina 12 di 17 simultaneamente un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da espletare, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già completate. Applicando tale principio al contratto di appalto, nel caso di risoluzione dello stesso per colpa imputabile all'appaltatore, quest'ultimo conserva il diritto a vedersi riconosciuto il compenso per le opere effettuate (Corte appello, Milano, sez. IV, n. 752/2023; Cass. n. 27640/2018; Cass. n. 5444/1997).
Ciò chiarito, poiché nel caso in esame l'attore ha versato una somma maggiore rispetto a quella dovuta per le opere effettivamente eseguite all'impresa convenuta, quest'ultima è tenuta a restituirgli l'importo di € 17.540,47, corrisposto senza titolo. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – applicabile anche alle obbligazioni di cui all'art. 2033 c.c. – dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. Sulla domanda di risarcimento dei danni
Anche la domanda di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti dei lavori risulta fondata nei limiti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto frutto dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorretti da motivazione logica ed ampia, che tiene conto di tutti i rilievi svolti dai consulenti delle parti. Si evidenzia, in particolare, che il consulente d'ufficio ha risposto in modo puntuale e più che esaustivo alle osservazioni dei consulenti di ciascuna parte (cfr., in particolare, pp.
7-14 della relazione), sicché ci si può richiamare integralmente alle considerazioni già svolte dall'ausiliario, tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni affrontate dagli esperti (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n.
1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass. n. 8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
Deve precisarsi solamente, in punto di diritto, quanto alle contestazioni di parte convenuta in ordine alla pretesa mutatio libelli, che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza, la pagina 13 di 17 modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (per tutte, Cass., Sez. U, n. 12310/2015). Ne discende che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione non può ormai integrare una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove dedotta nel termine dell'art. 183, comma
6, c.p.c. (ora, art. 171 ter, n. 1, c.p.c.), permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere (da ultimo, Cass. n. 14815/2018).
E' opportuno, inoltre, osservare che, sebbene il c.t.u. abbia ravvisato, in relazione a determinati vizi, una corresponsabilità del direttore dei lavori, trova comunque applicazione al caso di specie l'art. 2055
c.c., secondo cui l'appaltatore e il direttore lavori, nei rapporti con il committente, rispondono in solido e, quindi, ciascuno per l'intero; sarà, quindi, onere dell'impresa convenuta eventualmente proporre azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori in separato giudizio.
Si ricorda, infine, sempre in via di principio, con riferimento alle contestazioni in ordine all'assenza di prova dell'imputabilità all'impresa di una serie di vizi e difetti riscontrati, che è l'appaltatore ad essere onerato della prova dell'esatto ed integrale adempimento rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto, con la precisazione che, laddove non sia nota la causa dei vizi, deve ritenersi, in virtù del riparto dell'onere probatorio tra committente ed appaltatore, che rimangano a carico di quest'ultimo anche i danni da causa ignota.
Con riguardo, invece, alle osservazioni del consulente di parte attrice, poi riportate in comparsa conclusionale, oltre a doversi richiamare integralmente la risposta esaustiva del consulente d'ufficio con riguardo agli aspetti tecnici, basti qui evidenziare che in alcuni passaggi l'attore compie un'inammissibile duplicazione delle pretese creditorie, richiedendo, ad esempio, l'intero importo delle opere non realizzate (e non già la sola restituzione delle somme versate in eccedenza), così come tanto la somma per le opere necessarie ad emendare i vizi, quanto la restituzione delle somme versate per le opere viziate. pagina 14 di 17 In particolare, per quanto riguarda il box non correttamente eseguito è evidente che il riconoscimento degli importi dovuti per la sua demolizione e per il suo integrale rifacimento sono pienamente soddisfattivi per l'attore (non potendosi, in aggiunta, defalcare anche il controvalore dell'opera, in quanto altrimenti si realizzerebbe un indebito arricchimento del committente, che otterrebbe la realizzazione dell'opera senza esborsi di sorta).
Con riferimento, poi, alle scale interne, a prescindere da quanto rilevato dal c.t.u. in ordine alla genericità della voce contenuta nel capitolato e della mancata previsione della demolizione e ricostruzione negli elaborati progettuali del elementi che fanno propendere per l'assenza di un CP_3
obbligo di rifacimento completo, non si vede per quale ragione, dato per assodato che l'opera non è stata conteggiata tra quelle eseguite, l'appaltatrice debba rifondere all'attore la somma calcolata dal c.t.p. per procedere alla sua esecuzione;
anche in questo caso, infatti, così ragionando, l'attore otterrebbe la realizzazione dell'opera senza dover sostenere alcuna spesa.
Con riferimento, poi, alle doglianze relative alla mancata consegna delle dichiarazioni di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione utilizzati dall'impresa convenuta, non può essere accolta la tesi secondo cui siffatta mancanza comporterebbe la restituzione del prezzo pagato, così come il costo relativo alla posa in opera. Ed invero, la mancata consegna di siffatta documentazione non incide sulla funzionalità, sicurezza o idoneità delle opere eseguite se queste sono state realizzate a regola d'arte e con materiali conformi;
d'altra parte, il committente non ha dimostrato alcun danno attuale determinato dalla mancata consegna della documentazione in questione, né che i materiali utilizzati non fossero conformi. Nemmeno si è poi attivato per la sanatoria, con la conseguenza che sono ignoti i costi che dovrebbe eventualmente sostenere.
Le produzioni attestanti ulteriori danni maturati solo in comparsa conclusionale sono poi evidentemente tardive e come tali non possono essere considerate in questa sede;
si evidenzia, tuttavia, quanto alla certificazione degli impianti, che l'esborso indicato in atti per ottenere le certificazioni, pari ad €
745,00, dimostra l'infondatezza della tesi secondo cui non sarebbe stato dovuto addirittura il prezzo degli impianti realizzati dalla convenuta.
pagina 15 di 17 A ciò si aggiunga, con riguardo all'avviso di accertamento per mancato pagamento dell'IMU relativamente all'abitazione oggetto dei lavori, che non vi è prova che tale richiesta (che, peraltro, non
è dato sapere se sia stata contestata) sia dipesa dall'inadempimento dell'impresa convenuta.
In definitiva, l'impresa convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore committente la somma complessiva di € 77.869,00, già comprensiva di IVA al 10% a titolo di risarcimento dei danni.
Su tale importo spetta altresì la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del deposito della c.t.u., intendendosi la somma già esposta in moneta attuale da parte dal c.t.u. fino alla data della presente pronuncia. Non sono, invece, dovuti gli interessi compensativi: sul punto si osserva che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, per cui non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 19063/2023). Ed invero, se è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca del fatto, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, in tal caso, però, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile (Cass. n. 6351/2025; Cass. n.
18564/2018).
Su tale somma, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato all'attore, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5. Sulle spese di lite
pagina 16 di 17 Tenuto conto dell'esito del giudizio e rilevato che parte attrice, anche all'esito delle risultanze della c.t.u. espletata, ha insistito nella domanda di pagamento della somma di € 453.091,95 oltre i.v.a. a titolo di risarcimento dei danni, importo superiore rispetto a quello effettivamente riconosciuto, reputa il
Tribunale che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/3. Per il resto, le spese vengono liquidate a favore di parte attrice, guardando al valore dell'accolto, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Anche le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, atteso che la consulenza si è resa necessaria per accertare vizi e difetti in buona parte effettivamente sussistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6028/2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra Pt_1
e TR IO & SI di UC IO per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
2) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 17.540,47, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 77.869,00, oltre rivalutazione come meglio indicata in parte motiva ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza al saldo;
4) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, dei residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 363,00 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI Parte_1 C.F._1
ST ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI DI DAVERIO LUCA, con il patrocinio dell'avv. TURSI
EZIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Busto Arsizio, respinte tutte le domande avversarie, così decidere: Nel merito in via principale 1a) Accertato e dichiarato il grave inadempimento del convenuto nell'appalto in oggetto, risolvere il contratto di appalto intercorso tra le parti ai sensi dell'art.
pagina 1 di 17 1453 c.c., e per l'effetto: 1b) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale, nonché l'ammontare di tutti i danni subiti dall'attore per causa dell'inadempimento e del male operato del convenuto, il costo degli interventi necessari a rendere idonee – sotto ogni profilo - le opere appaltate e rispondenti al capitolato, oltre comunque al loro minor valore, condannare il convenuto agli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c. e per il combinato effetto restitutorio del prezzo versato dall'attore e risarcitorio, a rifondere al signor la somma complessiva di euro Parte_1
453.091,95= oltre i.v.a., corrispondente ai costi necessari per terminare le opere appaltate in conformità al capitolato ed alla legge ed al ripristino-rifacimento delle opere difformi al capitolato, male eseguite, danneggiate, difettose e non conformi alla legge ed al loro minor valore, o in quella diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa, o in difetto secondo equità; oltre al danno fiscale subito dall'attore per i motivi esposti in narrativa, nella misura che non è ancora possibile quantificare, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nonché respingere tutte le domande avversarie per infondatezza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, d liquidarsi nella misura di cui al DM 55/2014 ai valori medi. In via istruttoria: si chiede il rinnovo delle indagini peritali con sostituzione del CTU, con il quesito già proposto agli atti, per tutti i motivi espressi dal tecnico di questa parte nelle osservazioni alla bozza peritale, a cui ci si richiama, in quanto il CTU non ha risposto. Si chiede di essere ammessi a prova orale sul seguente capitolo di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. depositata in data
26.05.2024, con i testi ivi indicati: 1) “Vero che i lavori indicati nel computo metrico del 20.05.2019, che mi si rammostra quale doc. 2) fascicolo attore, hanno avuto inizio nella prima settimana di novembre 2019 presso l'abitazione del signor sita in CE MA via Rossini n. 35?” Pt_1
2) “Vero che in data 29.10.2019, 25.01.2020, 11.03.2020, 21.03.2020, 10.07.2020 e 17.10.2020 il computo metrico “offerta n. 25 del 20.05.2019” che mi viene esibito (mostrare al teste doc 2) venne aggiornato dal signor e dal signor con le opere indicate nel prospetto e Pt_1 CP_1
computo/metrico che mi viene esibito (mostrare al teste doc. 5 di questa parte)?” 3) “Vero che il personale dell'impresa TR IO & SI operò nel cantiere del signor sito in Pt_1
CE MA (MI) Via Rossini 35 sino al 14.12.2020?” 4) “Vero che in data 11.02.2021 si svolse un incontro nel cantiere di CE MA (MI), Via Rossini 35 alla presenza del sig. del Pt_1 pagina 2 di 17 Direttore dei Lavori Arch. e del signor , durante il quale quest'ultimo Controparte_2 CP_1
dichiarò che avrebbe ripreso i lavori di cui al computo metrico ed integrazioni che mi vengono esibiti
(mostrare al teste docc. 2 e 5) entro la prima settimana del successivo mese di marzo 2021 e che, al termine dei lavori, ( ) avrebbe consegnato al sig. tutte le certificazioni degli impianti CP_1 Pt_1
idrosanitario, elettrico, della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati nel cantiere?” 5) “
Vero che la dichiarazione resa dal sig. - nel corso dell'incontro nel cantiere di CE CP_1
MA (MI), Via Rossini 35 alla presenza del sig. e del Direttore dei Lavori Arch Pt_1 [...]
di riprendere i lavori e di consegnare le certificazioni (degli impianti idrosanitario, elettrico e CP_2
della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati) – entro la prima settimana di marzo
2021, venne dal medesimo disattesa?” 6) Vero che il sig. in data 01.03.2021 e 24.03.2021 Pt_1
domandò nuovamente al sig. il rilascio e la consegna delle certificazioni degli impianti CP_1
idrosanitario, elettrico e della linea vita, dovendo chiudere le pratiche edilizie anche al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali?” 7) “Vero che il sig. a tutt'oggi è ancora in attesa Parte_1
di ricevere le certificazioni degli impianti idrosanitario, elettrico e della linea vita, nonché dei materiali da costruzione impiegati?” 8) “Vero che nel periodo intercorrente tra gennaio-marzo 2021 l'idraulico sig. EF ZZ della società New Idrobluesnc corrente in Cassano Magnago Via Pascoli n.11/B, su incarico del sig. si recò almeno tre volte in CE MA (MI) Via Rossini 35 presso CP_1
l'immobile di proprietà del sig. per il collegamento dell'impianto di condizionamento e per la Pt_1
riparazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento nel locale cucina, mediante sostituzione della pompa della caldaia e, anche a seguito di tale ultimo intervento, il pavimento del locale cucina rimase freddo?” 9) “Vero che nel mese di giugno 2021, nell'immobile di proprietà del sig. in Parte_1
CE MA (MI) Via Rossini 35, in concomitanza di precipitazioni temporalesche si verificarono infiltrazioni d'acqua nel solaio, nel bagno, in cucina, nella camera da letto e nel locale lavanderia?
10) “Vero che nel mese di giugno 2021 un lattoniere, tale sig. , dell'impresa F.R. Persona_1
SERVICE SRLS con sede in Rho, Via Gandhi 2 venne inviato dal sig. pereseguire i CP_1
lavori di riparazione, oggetto della fattura che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 12 di questa parte)?” 11) “Vero che in data 13.02.2021 l'arch. segnalava all'impresa i Controparte_2 CP_1 pagina 3 di 17 vizi e difetti a mezzo email (mostrare al teste doc. 13 di questa parte)?” Si indicano quali testimoni:
Arch. (testimone non sentita), con studio in Legnano (MI) Via Giuseppe Calini n.6 Controparte_2
(sui capitoli non ammessi),.residente in [...]
54.
Nell'interesse di parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE - dichiarare il signor decaduto dall'azione di garanzia ex Parte_1
art. 1667 C.C. per non aver l'odierno attore denunciato gli asseriti vizi e/o difetti delle opere dal medesimo commissionate al signor nella sua qualità di titolare dell'impresa CP_1
individuale COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI di nel termine di cui all'art. CP_1
1667 C.C. II comma, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove articolate dall'odierno attore nella propria prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C. n. 1, poiché integranti una mutatio libelli, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - Rigettare tutte le domande formulate dal signor nel presente giudizio, poiché destituite di Parte_1
qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e poiché carenti di prova avuto riguardo ai relativi presupposti costitutivi ed dovendosi ritenere risolto il contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento contrattuale imputabile in capo al signor per non aver quest'ultimo Parte_1
effettuato il saldo delle opere contrattuali ed extra capitolato eseguite in suo favore dall'odierno convenuto, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE - Previo accertamento – anche alla luce dell'espletata CTU - della consistenza delle opere contrattuali ed extra eseguite dal signor
[...]
– quale titolare dell'impresa individuale COSTRUZIONI DAVERIO & SIMONELLI di CP_1
– in adempimento del contratto d'appalto intercorso con il signor CP_1 Parte_1
ed oggetto di causa, condannare il signor a corrispondere in favore dell'odierno Parte_1
convenuto l'importo ancora dovuto a titolo di corrispettivo pari ad € 25.000,00= oltre IVA, già dedotti gli acconti già versati dall'attore in favore del convenuto ovvero quella minore o maggiore somma pagina 4 di 17 dovesse essere ritenuta di Giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CNPA al 4% e IVA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'impresa Parte_1
TR IO & SI di UC IO (d'ora in avanti, per brevità, “TR IO”), esponendo che:
- in data 1.9.2019 aveva commissionato all'impresa convenuta l'esecuzione di opere per la ristrutturazione della villa di sua proprietà sita a CE MA, in via Rossini n. 35, al prezzo di €
152.000,00, oltre IVA al 10%, come da preventivo e capitolato allegati;
- il contratto di appalto era stato sottoscritto il 2.9.2019 presso l'immobile, in unico esemplare trattenuto dal convenuto, che non gli aveva mai consegnato la copia;
- successivamente aveva concordato con l'impresa una serie di integrazioni e varianti, con conseguente aggiornamento del computo metrico e del prezzo, sempre a corpo, nella somma di € 199.545,00, IVA inclusa;
- i lavori, iniziati nel novembre 2019, erano stati sospesi nel mese di marzo 2020 a causa della situazione emergenziale e delle misure di contenimento della diffusione del virus “Covid-19”, per poi essere ripresi solo in data 29.6.2020, in ritardo rispetto alla data inizialmente concordata del 15.4.2020; successivamente, in data 14.12.2020 l'impresa aveva abbandonato il cantiere senza ultimare le opere e senza consegnare le certificazioni degli impianti e dei materiali;
pagina 5 di 17 - a fronte di un corrispettivo complessivo di € 199.545,00, aveva versato l'importo di € 193.371,00; nonostante ciò la TR IO non aveva effettuato la consegna ed il collaudo, né lo aveva invitato alla verifica;
- quanto eseguito presentava, comunque, gravi vizi e difformità, analiticamente elencati nell'atto introduttivo;
- la mancata ultimazione dei lavori e la mancata consegna delle certificazioni avevano determinato l'inagibilità dell'immobile e il mancato godimento delle agevolazioni fiscali quali ulteriori danni;
- poiché era ormai evidente che la società appaltatrice non aveva più intenzione di adempiere, terminando le opere e ripristinando quelle difettose, doveva essere pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e
1455 c.c.;
- ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'impresa convenuta avrebbe dovuto restituirgli il valore delle opere non eseguite, non certificate e difettose;
sotto il profilo risarcitorio, invece, avrebbe dovuto rifondergli i maggiori costi, rispetto all'importo pattuito, occorrenti per il ripristino delle opere difettose e per la realizzazione di quelle mancanti o non certificate, anche in considerazione dell'incremento dei costi delle materie prime in ambito edilizio intervenuto nelle more.
Ha chiesto, pertanto, di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in via prudenziale in €
30.000,00, oltre IVA, o nella maggiore somma accertata in corso di causa, nonché al rimborso dei costi di rifacimento o messa a norma degli impianti carenti di attestazione di conformità e di tutti i prodotti da costruzione impiegati e carenti di dichiarazione di prestazione e di marcatura CE.
Si è costituita in giudizio l'impresa TR IO, che ha contestato integralmente le domande attoree, deducendo che:
- lo stato dei luoghi era ormai mutato, essendosi il committente trasferito nella villa da qualche anno, e che la ricostruzione in fatto avversaria, anche con riguardo alla pretesa firma di un contratto di appalto, non era veritiera;
pagina 6 di 17 - l'attore doveva ritenersi decaduto dall'azione di garanzia, avendo egli effettuato la denuncia in ordine a presunti vizi o difetti delle opere per la prima volta nel ricorso per ATP nel procedimento con R.G. n.
50035/2021 dinnanzi al Tribunale di Milano, poi dichiarato inammissibile per incompetenza territoriale, e successivamente nell'atto di citazione, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta dei presunti vizi ex art. 1667 c.c., tutti palesi;
- aveva trasmesso le c.d. dichiarazioni di prestazione e la marcatura CE dei prodotti da costruzione impiegati ai fini dell'esecuzione delle opere per cui è causa direttamente al direttore dei lavori, arch.
CP_2
- in merito all'omessa consegna delle certificazioni degli impianti, a causa del mancato pagamento da parte dell'attore del saldo delle opere contrattuali, nonché del corrispettivo dovuto in relazione alle opere extra-contratto, per un totale di € 25.000,00, oltre IVA, si era trovato nell'oggettiva impossibilità di pagare gli artigiani che avevano materialmente eseguito gli impianti, i quali, a loro volta, non avevano consegnato e rilasciato le relative certificazioni;
del resto, a fronte dell'alterazione dello stato dei luoghi compiuta dall'attore attraverso la sostituzione della pompa della caldaia, nessuna certificazione avrebbe potuto essere rilasciata, essendo stato modificato l'impianto originariamente realizzato;
- aveva, inoltre, dato esatta e puntuale esecuzione alle obbligazioni a suo carico, così come descritte nel capitolato delle opere e alle varianti commissionate in corso d'opera dal committente o dalla D.L., oltre che in relazione alle opere extra concordate nella fase finale di svolgimento del contratto d'appalto; ed invero, l'unico intervento mancante riguardava l'applicazione di uno strato finale di pittura delle parti interne ed esterne della villa, ovvero una prestazione che, in ragione delle temperature rigide della stagione invernale, era opportuno riprogrammare nel corso della primavera, e che non è stata più eseguita a seguito dell'interruzione di qualsivoglia rapporto con il committente, dopo che quest'ultimo aveva continuato a manifestare la volontà di non volere riconoscergli né il saldo delle opere contrattuali, per un totale di € 9.000,00, oltre IVA, né il pagamento delle opere extra commissionate, per un totale di € 16.000,00, oltre IVA;
pagina 7 di 17 - aveva, pertanto, legittimamente sospeso l'esecuzione dei marginali interventi di rifinitura delle tinteggiature;
- il committente gli aveva corrisposto il minore importo di € 179.280,20, IVA compresa, non potendo egli annoverare tra i pagamenti solutori rispetto all'entità del corrispettivo dell'appalto i pagamenti effettuati per oneri professionali.
L'impresa convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in relazione alle opere previste dal capitolato e delle opere extra capitolato, oltre interessi e spese.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Si precisa solamente che, con la prima memoria istruttoria, l'attore ha allegato ulteriori vizi dell'opera e che la convenuta ha eccepito la tardività di tali allegazioni.
Considerato il numero di questioni dedotte in giudizio, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulle eccezioni preliminari svolte dall'impresa convenuta
La convenuta TR IO ha tempestivamente eccepito in via preliminare la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi e difetti, atteso che non aveva effettuato la relativa denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, come prescritto dall'art. 1667, comma 2, c.c., termine che, in assenza di ulteriori indicazioni, doveva farsi coincidere con l'ultimo accesso in cantiere, nel mese di dicembre 2020.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo, occorre rilevare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista pagina 8 di 17 dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr., da ultimo, Cass. n.
5771/2025; Cass. n. 5934/2024; Cass. n. 421/2024; così Cass. n. 7364/1996, in tal senso, v. Cass. n.
13983/2011); ed invero, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera, o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito.
Nella fattispecie in esame, l'opera appaltata, consistente in una serie di lavori di ristrutturazione della villa di proprietà del committente, non è stata completata, come anche indicato nella consulenza espletata in corso di causa, avendo l'impresa interrotto i lavori prima della consegna;
d'altro canto, è incontestato che l'appaltatore non abbia consegnato al committente alcuna pratica di chiusura lavori, né abbia invitato quest'ultimo a verificare l'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., come si desume anche dalle comunicazioni e contestazioni svolte dalla direzione lavori in data 13.2.2021, 1.3.2021 e 10.04.2021 in atti (doc. 13, fascicolo parte attrice).
Stando così le cose, non può ritenersi che in questa ipotesi, relativamente ai vizi ed alla difformità afferenti prova dell'opera già eseguita, trovi applicazione la norma di cui all'art. 1667 c.c., con la correlata esigenza per l'attore, contro cui era stata eccepita la decadenza, di dimostrare l'avvenuta tempestiva denunzia dei vizi, dovendosi qui ribadire che il presupposto per l'applicazione della disciplina speciale è, appunto, il completamento dell'opera, non rilevando nemmeno l'addebitabilità del mancato completamento, che non può rendere completa l'opera che non lo è, né potendosi ritenere, anche per l'inammissibile equiparazione tra situazioni sostanzialmente diverse, che quando pagina 9 di 17 l'appaltatore abbandona i lavori, per ciò stesso consegna l'opera, ancorché incompleta (così sempre
Cass. n. 5771/2025; v. anche Cass. n. 11950/1990).
Ciò chiarito in ordine all'invocabilità della comune disciplina della responsabilità da inadempimento, deve altresì precisarsi che, come prescritto dall'art. 1453, comma 1, c.c., il committente, laddove domandi la risoluzione del contratto, ben può chiedere anche il risarcimento del danno discendente dall'inadempimento. Non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell'impresa convenuta secondo cui la domanda di risoluzione del contratto sarebbe incompatibile con la richiesta risarcitoria formulata in relazione agli allegati vizi e difetti dell'opera.
2. Sulle risultanze della CTU espletata in corso di causa
In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica diretta alla verifica dello stato dei luoghi ed in particolare a determinare le opere eseguite dall'impresa, quantificando il corrispettivo dovuto, nonché le opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché gli interventi necessari alla loro eliminazione e i relativi costi.
Dalla relazione redatta dal CTU sono emersi i seguenti dati:
- l'impresa ha eseguito tutte le opere indicate nell'allegato 4.1. della c.t.u., elenco al quale si rimanda, nel quale sono ricompresi anche una serie di lavori che non risultano indicati nei preventivi e nelle comunicazioni intercorse tra le parti contenenti descrizioni e relative quantificazioni, e che, pertanto, sono state qualificate extra-contratto;
- il valore complessivo delle opere eseguite, tenuto conto della scontistica da applicare, è risultato pari ad € 147.988,36, su un totale di € 184.360,50 già scontato (importo, quest'ultimo, che corrisponde a quello indicato anche dal convenuto nella comparsa di risposta quale totale dei lavori);
pagina 10 di 17 in particolare, con riferimento alla tabella appena sopra riportata, contenuta a p. 16 della consulenza, vale la pena precisare che, come si evince da un raffronto con l'allegato 4.1., le opere indicate come
“difformi” risultano correttamente ricomprese nella categoria delle opere eseguite, e che il totale delle
“opere a preventivo” non coincide con la somma delle opere eseguite e di quelle non eseguite, in quanto tra quelle eseguite sono state conteggiate anche quelle eseguite in variante/extra;
- quanto alla voce “copertura tetto”, che, da capitolato, doveva essere effettuata con “pannelli tipo
Isocoppo”, ma che, all'esito di una scelta condivisa con la committenza (cfr. le dichiarazioni rese concordemente dai testi a conoscenza dei fatti di causa, ivi compresi quelli di parte attrice, all'udienza del 25/10/2023 e del 20/12/2023) è stata realizzata in tegola romana, il c.t.u. ha considerato il minore costo rispetto al prezzo originario, per € 10.410,01 (cfr. voce 44); diversamente, per quanto riguarda la fornitura e posa in opera, sui balconi, di elementi terminali a L in grès porcellanato, anziché di elementi terminali in serizzo, anch'essa autorizzata dalla committenza (cfr. ancora le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 25/10/2023 e del 20/12/2023) e la fornitura e posa in opera di zoccolino in PVC a piano seminterrato, anziché coordinato alla pavimentazione in grès, la variazione di materiale introdotta dall'impresa non è stata calcolata, in quanto non ha comportato una riduzione di costo rispetto a quello indicato da preventivo;
- sono stati riscontrati numerosi vizi e difetti, alcuni qualificabili come gravi difetti costruttivi (in particolare, quello relativo al box auto, da demolire e ricostruire in conseguenza delle gravi difformità strutturali riscontrate, e quello delle scale esterne che portano al seminterrato, anch'esse da demolire), altri di natura prettamente estetica o, comunque, non tali da menomare il godimento del bene o incidere sulla sua struttura;
- il costo complessivo degli interventi rimediali è stato stimato in € 70.790,00, oltre IVA;
- le cause dei vizi sono state ascritte in prevalenza all'impresa appaltatrice, con una corresponsabilità del direttore dei lavori in relazione ad alcuni singoli vizi, come indicati dal c.t.u. nell'elenco.
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto e sulle restituzioni
Costituisce circostanza pacifica nel presente giudizio che le parti, nel mese di settembre 2019, hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della villa di proprietà dell'attore, pagina 11 di 17 sita a CE MA, in via Rossini n. 35, con la precisazione che, come si evince dalla documentazione in atti, attentamente vagliata dal c.t.u., le relative opere sono state in corso di rapporto via via aggiornate e modificate.
Risulta altresì comprovato, in quanto non contestato e comunque risultante per tabulas, che l'attore abbia versato all'impresa appaltatrice, a titolo di corrispettivo per le opere, l'importo di € 179.280,20.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore appare fondata. Ed invero, chiarito che non può essere revocato in dubbio che l'appaltatore non ha mai consegnato l'opera al committente, avendo interrotto prima i lavori, la consulenza svolta ha altresì confermato che, alla data in cui il cantiere è stato abbandonato, l'impresa non aveva ancora eseguito una serie di opere, senza che, in senso contrario, possa invocarsi il mancato adempimento all'obbligazione di pagamento del committente ex art. 1460 c.c.: come appena sopra rilevato, infatti, a fronte dell'esecuzione di lavori per € 161.739,73, IVA compresa, il committente aveva già versato la maggiore somma di 179.280,20, IVA compresa.
A ciò si aggiunga che è pacifico che l'appaltatore non ha consegnato al committente le certificazioni degli impianti realizzati, e che, come emerso all'esito della c.t.u., quanto parzialmente realizzato era affetto da numerosi difetti, alcuni anche gravi.
Siffatti elementi, unitariamente considerati e sulla scorta dell'insegnamento della suprema Corte, secondo cui, per verificare la gravità dell'inadempimento che può dare luogo alla risoluzione, occorre tenere conto “sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite” (Cass. n. 14577/2024), portano a pronunciare la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti nel mese di settembre 2019 ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., non potendosi revocare in dubbio la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto del tempo trascorso dall'interruzione dei lavori, del valore delle opere non eseguite e dei vizi di quelle invece portate a termine.
Quanto agli effetti restitutori, si rileva che nei contratti a prestazioni corrispettive, in seguito alla pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta;
la risoluzione del contratto per inadempimento produce pagina 12 di 17 simultaneamente un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da espletare, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già completate. Applicando tale principio al contratto di appalto, nel caso di risoluzione dello stesso per colpa imputabile all'appaltatore, quest'ultimo conserva il diritto a vedersi riconosciuto il compenso per le opere effettuate (Corte appello, Milano, sez. IV, n. 752/2023; Cass. n. 27640/2018; Cass. n. 5444/1997).
Ciò chiarito, poiché nel caso in esame l'attore ha versato una somma maggiore rispetto a quella dovuta per le opere effettivamente eseguite all'impresa convenuta, quest'ultima è tenuta a restituirgli l'importo di € 17.540,47, corrisposto senza titolo. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – applicabile anche alle obbligazioni di cui all'art. 2033 c.c. – dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. Sulla domanda di risarcimento dei danni
Anche la domanda di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti dei lavori risulta fondata nei limiti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto frutto dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorretti da motivazione logica ed ampia, che tiene conto di tutti i rilievi svolti dai consulenti delle parti. Si evidenzia, in particolare, che il consulente d'ufficio ha risposto in modo puntuale e più che esaustivo alle osservazioni dei consulenti di ciascuna parte (cfr., in particolare, pp.
7-14 della relazione), sicché ci si può richiamare integralmente alle considerazioni già svolte dall'ausiliario, tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni affrontate dagli esperti (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n.
1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass. n. 8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
Deve precisarsi solamente, in punto di diritto, quanto alle contestazioni di parte convenuta in ordine alla pretesa mutatio libelli, che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza, la pagina 13 di 17 modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (per tutte, Cass., Sez. U, n. 12310/2015). Ne discende che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione non può ormai integrare una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove dedotta nel termine dell'art. 183, comma
6, c.p.c. (ora, art. 171 ter, n. 1, c.p.c.), permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere (da ultimo, Cass. n. 14815/2018).
E' opportuno, inoltre, osservare che, sebbene il c.t.u. abbia ravvisato, in relazione a determinati vizi, una corresponsabilità del direttore dei lavori, trova comunque applicazione al caso di specie l'art. 2055
c.c., secondo cui l'appaltatore e il direttore lavori, nei rapporti con il committente, rispondono in solido e, quindi, ciascuno per l'intero; sarà, quindi, onere dell'impresa convenuta eventualmente proporre azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori in separato giudizio.
Si ricorda, infine, sempre in via di principio, con riferimento alle contestazioni in ordine all'assenza di prova dell'imputabilità all'impresa di una serie di vizi e difetti riscontrati, che è l'appaltatore ad essere onerato della prova dell'esatto ed integrale adempimento rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto, con la precisazione che, laddove non sia nota la causa dei vizi, deve ritenersi, in virtù del riparto dell'onere probatorio tra committente ed appaltatore, che rimangano a carico di quest'ultimo anche i danni da causa ignota.
Con riguardo, invece, alle osservazioni del consulente di parte attrice, poi riportate in comparsa conclusionale, oltre a doversi richiamare integralmente la risposta esaustiva del consulente d'ufficio con riguardo agli aspetti tecnici, basti qui evidenziare che in alcuni passaggi l'attore compie un'inammissibile duplicazione delle pretese creditorie, richiedendo, ad esempio, l'intero importo delle opere non realizzate (e non già la sola restituzione delle somme versate in eccedenza), così come tanto la somma per le opere necessarie ad emendare i vizi, quanto la restituzione delle somme versate per le opere viziate. pagina 14 di 17 In particolare, per quanto riguarda il box non correttamente eseguito è evidente che il riconoscimento degli importi dovuti per la sua demolizione e per il suo integrale rifacimento sono pienamente soddisfattivi per l'attore (non potendosi, in aggiunta, defalcare anche il controvalore dell'opera, in quanto altrimenti si realizzerebbe un indebito arricchimento del committente, che otterrebbe la realizzazione dell'opera senza esborsi di sorta).
Con riferimento, poi, alle scale interne, a prescindere da quanto rilevato dal c.t.u. in ordine alla genericità della voce contenuta nel capitolato e della mancata previsione della demolizione e ricostruzione negli elaborati progettuali del elementi che fanno propendere per l'assenza di un CP_3
obbligo di rifacimento completo, non si vede per quale ragione, dato per assodato che l'opera non è stata conteggiata tra quelle eseguite, l'appaltatrice debba rifondere all'attore la somma calcolata dal c.t.p. per procedere alla sua esecuzione;
anche in questo caso, infatti, così ragionando, l'attore otterrebbe la realizzazione dell'opera senza dover sostenere alcuna spesa.
Con riferimento, poi, alle doglianze relative alla mancata consegna delle dichiarazioni di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione utilizzati dall'impresa convenuta, non può essere accolta la tesi secondo cui siffatta mancanza comporterebbe la restituzione del prezzo pagato, così come il costo relativo alla posa in opera. Ed invero, la mancata consegna di siffatta documentazione non incide sulla funzionalità, sicurezza o idoneità delle opere eseguite se queste sono state realizzate a regola d'arte e con materiali conformi;
d'altra parte, il committente non ha dimostrato alcun danno attuale determinato dalla mancata consegna della documentazione in questione, né che i materiali utilizzati non fossero conformi. Nemmeno si è poi attivato per la sanatoria, con la conseguenza che sono ignoti i costi che dovrebbe eventualmente sostenere.
Le produzioni attestanti ulteriori danni maturati solo in comparsa conclusionale sono poi evidentemente tardive e come tali non possono essere considerate in questa sede;
si evidenzia, tuttavia, quanto alla certificazione degli impianti, che l'esborso indicato in atti per ottenere le certificazioni, pari ad €
745,00, dimostra l'infondatezza della tesi secondo cui non sarebbe stato dovuto addirittura il prezzo degli impianti realizzati dalla convenuta.
pagina 15 di 17 A ciò si aggiunga, con riguardo all'avviso di accertamento per mancato pagamento dell'IMU relativamente all'abitazione oggetto dei lavori, che non vi è prova che tale richiesta (che, peraltro, non
è dato sapere se sia stata contestata) sia dipesa dall'inadempimento dell'impresa convenuta.
In definitiva, l'impresa convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore committente la somma complessiva di € 77.869,00, già comprensiva di IVA al 10% a titolo di risarcimento dei danni.
Su tale importo spetta altresì la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del deposito della c.t.u., intendendosi la somma già esposta in moneta attuale da parte dal c.t.u. fino alla data della presente pronuncia. Non sono, invece, dovuti gli interessi compensativi: sul punto si osserva che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, per cui non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 19063/2023). Ed invero, se è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca del fatto, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, in tal caso, però, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile (Cass. n. 6351/2025; Cass. n.
18564/2018).
Su tale somma, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato all'attore, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5. Sulle spese di lite
pagina 16 di 17 Tenuto conto dell'esito del giudizio e rilevato che parte attrice, anche all'esito delle risultanze della c.t.u. espletata, ha insistito nella domanda di pagamento della somma di € 453.091,95 oltre i.v.a. a titolo di risarcimento dei danni, importo superiore rispetto a quello effettivamente riconosciuto, reputa il
Tribunale che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/3. Per il resto, le spese vengono liquidate a favore di parte attrice, guardando al valore dell'accolto, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Anche le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, atteso che la consulenza si è resa necessaria per accertare vizi e difetti in buona parte effettivamente sussistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6028/2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra Pt_1
e TR IO & SI di UC IO per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
2) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 17.540,47, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 77.869,00, oltre rivalutazione come meglio indicata in parte motiva ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza al saldo;
4) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, dei residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 363,00 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti pagina 17 di 17