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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
SU EL ................................................................... Presidente CO TA ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. PISANU MARIA GIOVANNA (c.f.
) con studio in VICO EPISCOPIO 12 09170 C.F._2 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. MURONI ANNA MARIA (c.f.
), con studio in DOM. C/O L'AVV. FRAN- C.F._4 CESCO MARONGIU JR. VIA PAOLI, N. 50 09100 CAGLIARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 519/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1 a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 24.11.2005 a San Vero Milis (tra- Parte_3 Parte_2 scritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di San Vero Milis, Anno 2005; Numero 2; Parte I;
Serie A) ordinando al medesimo Comune di annotare l'ema- nanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
1. disporre l'affido condiviso della figlia minore a Persona_1 entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa della medesima presso la madre nella casa coniugale sita a Seneghe in via Cagliari n. 17 ove la minore manterrà la residenza anagrafica;
entrambi i genitori po- tranno validamente esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore, pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, edu- cazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente dal genitore presso il quale la minore si troverà nel momento in cui si presenterà l'esigenza.
2. la figlia minore continuerà a vivere con la madre Persona_1 quale genitore collocatario con la quale manterrà la residenza anagra- fica e la dimora abituale così come maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente;
Per_
3. quanto al diritto di visita paterno, disporre che la minore
[...
potrà frequentare il padre, trattenendosi presso il medesimo, ogni- qualvolta lo desideri e comunque per almeno due pomeriggi infrasetti- manali a settimana con la cena compresa e con orario dalle 18.00 alle 21.00 e a fine settimana alternati, con permanenza dal termine delle le- zioni del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, orario in cui il padre provvederà a riaccompagnarla al domicilio materno dopo la cena. Leti- zia potrà inoltre trascorrere le festività e le vacanze estive con il padre secondo un criterio di alternanza, da concordarsi fra i genitori, con rife- rimento alle ferie estive entro il 30 giugno di ogni anno;
4. conseguentemente alla stabile collocazione dei minori presso la madre, confermare l'assegnazione della abitazione coniugale sita a Seneghe in via Cagliari 17 in favore della sig.ra con Parte_1
— 2 — quanto in essa contenuto ed a corredo;
5. disporre a carico del Sig. , a decorrere dal de- Parte_2 posito del ricorso, il contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli e , che abitano presso la madre e non sono eco- Per_2 Per_1 nomicamente autosufficienti, nella misura di euro 250,00 mensili per ed euro 550,00 per (pari a complessive € 800,00 men- Per_1 Per_2 sili), da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
alle seguenti coordinate IBAN:
[...] [...]. Il contributo paterno al manteni- mento dei figli sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione e non comprende l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli che verrà percepito al 100
% dalla madre;
6. I genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno a so- stenere le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., con conseguente obbligo di rimborso, previa esibizione di ade- guata documentazione, al genitore che le avesse anticipate nell'inte- resse del figlio.
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
8. Confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione sugli autoveicoli, ovvero: la sig.ra manterrà l'uso Parte_1 esclusivo dell'autoveicolo Ford Fiesta mentre il sig. Parte_2 manterrà l'uso esclusivo dell'autovettura Peugeot Ranch.
9. con vittoria di spese, compensi professionali in caso di oppo- sizione.
: Parte_2
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in San Vero Milis in data 24 novembre 2005 tra i signori e Parte_2
ordinando al medesimo Comune di procedere all'an- Parte_1 notazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1 secondo le regole dell'affido condiviso, e continuerà a ricevere da en- trambi i genitori cura, educazione ed istruzione, a mantenere con cia- scuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, ed a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti signifi- cativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la respon- sabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui quelle riguardanti le scelte edu- cative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la
— 3 — partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istru- zione e di svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. Confermare la collocazione dei figli presso la madre Sig.ra dove gli stessi manterranno la loro residenza anagra- Parte_1 fica abituale.
4. Disporre il diritto di visita e di frequentazione del padre, sig.
, con particolare riferimento alla figlia minore , Parte_2 Per_1 stabilendo che la stessa potrà vedere e frequentare il padre ogniqual- volta lo desideri e comunque per almeno due volte alla settimana e a fine settimana alternati, con permanenza dal termine delle lezioni del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, orario in cui il padre provve- derà a riaccompagnarla al domicilio materno. potrà inoltre tra- Per_1 scorrere le festività e le vacanze estive con il padre secondo un criterio di alternanza, da concordarsi tra i genitori, con riferimento alle ferie estive entro il 30 giugno di ogni anno;
5. Disporre che il sig. versi un contributo al man- Parte_2 tenimento dei figli pari a euro 250,00 mensili complessivi (euro 125,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra mediante bonifico bancario;
Parte_1
6. Confermare che l'assegno unico universale venga interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
7. Stabilire che le spese straordinarie relative ai figli (comprese quelle scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazio- nale) siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cia- scuno, con obbligo di rimborso al genitore anticipatario previa esibi- zione della relativa documentazione. Tali spese, ad eccezione di quelle necessarie, dovranno essere previamente concordate tra le parti e debi- tamente documentate;
8. Dichiarare che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, attesa l'autonomia economica di entrambi i co- niugi;
9. Ciascun coniuge manterrà la proprietà degli autoveicoli a cia- scuno intestati, dando atto di avere già provveduto alla loro regolariz- zazione. Vinte le spese del presente giudizio.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
— 4 — Ragioni della decisione
(1° gennaio 1980) e (19 giugno Parte_1 Parte_2 1975) hanno contratto matrimonio il 24 novembre 2005 (San Vero Mi- lis, atto 2 del 2005, parte 1). Hanno due figli: (16 maggio 2006) Per_2 e (10 luglio 2014). La famiglia viveva a Seneghe in via Cagliari Per_1 17, in abitazione di proprietà comune. Il 10 maggio 2023 si sono separati in via consensuale a queste condizioni:
1) affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni calendarizzate tra il padre e i figli;
3) obbligo per il padre di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre 250 € al mese, con clausola di aumento automatico a 350 € al mese al conseguimento di ricavi mensili di almeno 1.300 €, oltre metà spese straordinarie;
4) attribuzione alla madre dell'intero assegno unico. Il 10 giugno 2025 la sig.ra ha presentato ricorso per divor- Pt_1 ziare a condizioni così modificate: 1) affidamento superesclusivo di;
Per_1 3) aumento del mantenimento a 950 €: 550 € per e 400 € Per_2 per . Per_1 Il sig. , costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma delle Pt_2 condizioni in essere, con esclusione dell'aumento automatico di cui al precedente punto 3 di tali condizioni. A sostegno della domanda, la sig.ra allega che il sig. Pt_1 Pt_2 si è completamente disinteressato dei figli e, pur avendo superato le en- trate mensili di 1.300 € al mese, ha smesso di versare regolarmente il mantenimento. Dato atto di comune accordo che i rapporti con la figlia sono ripresi regolarmente, con conseguente abbandono della domanda di affidamento superesclusivo, il sig. ha rilevato che i suoi rap- Pt_2 porti con non sono ripresi a causa del suo rifiuto. Per_2
* * *
Rilevato che la domanda di affidamento superesclusivo è stata abbandonata, e che non sono sorte altre questioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, può senz'altro essere confermato l'affi-
— 5 — damento condiviso di alle condizioni già stabilite in sede di se- Per_1 parazione. Anche per quanto concerne il mantenimento dei figli devono es- sere confermate tali condizioni, ma, considerato che il sig. perce- Pt_2 pisce comunque più di 1.300 €, l'importo del mantenimento deve essere fissato in 350 € al mese, non 250 come da lui richiesto. Deve inoltre essere escluso ogni aumento, in particolare per la cifra di 800 € da ul- timo richiesta dalla sig.ra (250 € per Letizia e 450 € per , Pt_1 Per_2 che è del tutto slegata da ogni dato economico-patrimoniale. La sig.ra svolge l'attività di collaboratrice domestica e ha Pt_1 guadagnato 8.182 € nel 2021, 7.807 € nel 2022 e 8.542 € nel 2023. Il sig. fa il magazziniere e ha guadagnato 11.139 € nel 2022, 17.370 Pt_1
€ nel 2023 e 20.372,68 € nel 2024; spende al mese 300 € in affitto, 200
€ in benzina per recarsi al lavoro;
232 € di rate di mutuo per l'acquisto di un'auto e 83 € al mese di finanziamento per arretrati sul manteni- mento. Tutte le somme sopra indicate sono al netto delle imposte. In due anni le condizioni del sig. sono senz'altro migliorate, Pt_2 e di questo già i coniugi avevano tenuto conto nel loro accordo. Per quanto concerne le spese di cui si fa carico: il canone di affitto è dovuto alla necessità di trovare un altro alloggio dopo la separazione, circo- stanza certamente preventivata nella conclusione di quell'accordo, che quindi non può essere considerata una modifica in peggio rispetto ai tempi della separazione;
le spese di viaggio possono essere computate in suo favore, in quanto trattasi di reale sopravvenienza, dovuta alla mo- dificazione del posto di lavoro, che deve raggiungere viaggiando per 60 km tra andata e ritorno;
l'acquisto dell'auto, avvenuto per sua stessa ammissione nel 2014, è una circostanza di gran lunga precedente alla separazione, che non può essere presa in considerazione in questa sede;
infine, non possono naturalmente essere considerate in suo favore le rate di finanziamento contratto per far fronte agli arretrati sul manteni- mento. L'unica spesa computabile in favore del sig. , peraltro, è Pt_2 Pers compensata dal fatto che egli non ha più alcun rapporto col figlio vide, quali che siano le ragioni, col che non provvede mai al suo man- tenimento diretto.
* * *
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione e della soccombenza reciproca.
— 6 — Dispositivo
Il Tribunale:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti (San Vero Milis, atto 2 del 2005, parte 1), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Conferma l'affidamento di ad entrambi i genitori Persona_1 con stabile collocazione abitativa presso la madre nella casa coniugale sita a Seneghe in via Cagliari n. 17 ove i minori manterranno la resi- denza anagrafica. Entrambi i genitori potranno validamente esercitare la responsabilità genitoriale sui minori, pertanto le decisioni di mag- giore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capa- cità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le deci- sioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separata- mente dal genitore presso il quale la minore si troverà nel momento in cui si presenterà l'esigenza di affrontare dette situazioni.
3. Conferma l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale sita a Seneghe in via Cagliari 17 in favore della sig.ra Parte_1 con quanto in essa contenuto ed a corredo.
4. Conferma a carico del Sig. un contributo men- Parte_2 sile per il mantenimento ordinario dei figli e , che abitano Per_2 Per_1 presso la madre e non sono economicamente autosufficienti, nella mi- sura di euro 175,00 mensili per ciascun figlio (pari a complessive € 350,00 mensili), da corrispondersi il giorno 5 del mese alla sig.ra
[...] alle seguenti coordinate IBAN: Parte_4 [...]. Il contributo paterno al manteni- mento dei figli sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al divorzio e non comprende l'assegno unico erogato dall'INPS per i minori, che verrà percepito al 100 % dalla madre alle medesime coordinate. I genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie, sco- lastiche e mediche non coperte dal S.S.N., con conseguente obbligo di rimborso, previa esibizione di adeguata documentazione, al genitore che le avesse anticipate nell'interesse del figlio. 5. si tratterrà presso il padre ogni volta che lo vorrà, com- Per_1 patibilmente con le sue esigenze, del genitore e/o gli impegni di scuola e sempre previo accordo con la madre. In particolare, la permanenza dei figli presso il padre verrà così
— 7 — regolamentata, salvo diversi accordi fra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia:
— due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì e del gio- vedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, quando il padre li ricondurrà presso il domicilio materno;
— a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola fino alla do- menica alle ore 21.30;
— durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta), Natale (Na- tale e Vigilia) e Capodanno (San Silvestro e 1° gennaio), i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore (es. se un anno trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo i giorni saranno invertiti). 6. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
La Presidente L'estensore
SU EL CO TA
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