Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026REG.PROV.COLL.
N. 04725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4725 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS- in qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato LE Sodrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 369/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. GI LU e udito per la parte appellante l’Avvocato Alessandro Cassiani in sostituzione dell’Avvocato LE Sodrio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 369/2025 il T.A.R. della Puglia ha respinto i ricorsi riuniti proposti dall’odierno appellante per l’annullamento dell’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-del 21 aprile 2021 e dell’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 1° settembre 2023, anche nella parte in cui tale provvedimento prefettizio conferma la precedente interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-del 21 aprile 2021, adottati dal Prefetto della Provincia di Foggia.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.
Con ordinanza n. 2369/2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’appellante avendo ritenuto che “ il ricorso in appello risulta assistito da possibili elementi di fondatezza, meritevoli di approfondimento nel merito, con particolare riferimento ai provvedimenti impugnati nel giudizio n. 1177 del 2023 incardinato presso il T.A.R. della Puglia, in relazione al profilo della effettività della nuova valutazione rispetto alla originaria informativa alla luce delle sopravvenienze nel frattempo intervenute ”.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2025.
2. Il gravame fino a pag. 15 ricostruisce in fatto la vicenda, da pag. 15 a pag. 18 richiama i precedenti della giurisprudenza relativi (in generale) alla valutazione del pericolo infiltrativo, e da pag. 18 a pag. 20 svolge delle “considerazioni sulla sentenza impugnata” (si tratta in realtà della riproduzione di passi di tale sentenza non condivisi dall’appellante, ma senza l’allegazione di specifici motivi di critica).
Il ricorso in appello, per la parte in cui è rivolto contro l’originario provvedimento interdittivo impugnato in primo grado, è pertanto inammissibile, perché privo di “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata (art. 101, comma 1. cod. proc. amm.), e comunque infondato nel merito, posto che le generiche critiche rivolte alla sentenza impugnata non superano gli argomenti da quest’ultima utilizzati per respingere i ricorsi di primo grado.
3. A diverse conclusioni deve giungersi in relazione all’impugnazione di tale sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-, relativo alla conferma della prima interdittiva e all’adozione di una nuova interdittiva.
Con riguardo a questo profilo è dato cogliere uno specifico argomento di critica, laddove l’appellante lamenta in sostanza la mancata, effettiva attualizzazione del giudizio alla luce di fatti favorevoli nel frattempo intervenuti, quale la revoca del controllo giudiziario (intervenuta il 13 luglio 2023 per esito positivo dello stesso).
Il successivo provvedimento prefettizio del 1° settembre ha invero avuto riguardo ad elementi (per lo più di natura parentale, e comunque in larga parte preesistenti) solo indirettamente incidenti sulle dinamiche relazionali dell’impresa in questione: il che può certamente legittimare un provvedimento interdittivo originario, ma non è evidentemente sufficiente ad attualizzare il giudizio specie se nel frattempo è intervenuto un elemento, diretto e specifico, di segno opposto.
4. Il T.A.R., nell’affermare la legittimità del secondo provvedimento prefettizio, ha affermato che “ Non si comprende, dunque, perché mai, una volta acclarata la cointeressenza con i -OMISSIS-, la progressiva ascesa criminale di questi ultimi non dovrebbe rendere ragionevole il giudizio di presistenza del pericolo di condizionamento ”.
In realtà il potere esercitato con il secondo provvedimento ha una fisionomia e un contenuto non totalmente coincidenti con quelli relativi all’originaria adozione del provvedimento di prevenzione amministrativa.
Nel caso di specie non si è tenuto conto di tale connotato, dal momento che il provvedimento impugnato in primo grado ha affermato l’inidoneità dell’esito positivo del controllo giudiziario ad incidere sulla valutazione prognostica relativa al pericolo di infiltrazione solo in via generale ed astratta, limitandosi a citare giurisprudenza sull’autonomia fra i due istituti.
Alle pagine da 9 a 11 del predetto provvedimento, in cui si motiva in ordine alla ritenuta ininfluenza di tale esito, non viene indicato alcun elemento specificamente relativo all’impresa appellante, risolvendosi la motivazione nella aprioristica affermazione della autonomia fra i due strumenti preventivi, e nella altrettanto generale affermazione della competenza unicamente in capo all’autorità prefettizia in materia di valutazione della sussistenza o meno del pericolo infiltrativo.
Tale ultimo punto non è in discussione: è tuttavia in discussione il quomodo di tale esercizio, che non può arrestarsi a valutazioni generali ed astratte, ma deve adeguatamente considerare le sopravvenienze, specie se non genericamente riferite al contesto relazionale ma proprio alle specifiche dinamiche dell’impresa considerata.
5. Il Collegio, del resto, è ben consapevole dell’autonomia della valutazione propria dell’istituto del controllo giudiziario rispetto alla valutazione inferenziale relativa al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nelle dinamiche dell’impresa (per contiguità compiacente, ovvero anche solo compiacente).
Tuttavia, come chiarito dalla Sezione nella sentenza n. 4912/2022, è ben possibile che “ a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo ” (in argomento si veda altresì la sentenza n. 5836/2025, relativa a fattispecie analoga a quella qui dedotta).
Sicché, a fronte di un complessivo quadro indiziante riferito a dinamiche territoriali piuttosto estese, che interessano l’impresa dell’odierno appellante soprattutto in forza di legami indiretti (specialmente di natura parentale), la specifica circostanza dedotta con riferimento proprio all’impresa in questione avrebbe meritato una comparazione valutativa fra il generale contesto ambientale di riferimento (rimasto sostanzialmente immutato) e la comprovata capacità della singola impresa in questione di operare, se pur in presenza del controllo giudiziario, senza essere condizionata da tali dinamiche.
6. Nel caso di specie il relativo onere motivazionale non risulta assolto con riguardo alla relazione fra gli elementi indicati, sicché il ricorso in appello deve essere per questa parte accolto, con accoglimento del ricorso di primo grado n. -OMISSIS- (rivolto contro il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, anche nella parte in cui conferma l’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-del 21 aprile 2021) per l’indicato vizio motivazionale, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’autorità.
La soccombenza reciproca e parziale determina la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento della Prefettura di Foggia del 1° settembre 2023, prot. -OMISSIS-, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità; e lo respinge per il resto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
GI LU, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LU | LE RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.