Articolo 7 della Legge 4 febbraio 1958, n. 23
Articolo 6
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2 marzo 1958
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19 aprile 1958
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5 agosto 1969
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24 luglio 1970
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30 aprile 1971
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14 aprile 1972
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14 agosto 1973
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12 ottobre 1975
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28 ottobre 1984
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11 febbraio 1986
Art. 7.

Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

ALLEGATO.

Scala mobile
(valore del punto).


Portieri:
prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia
compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli,
Palermo).................................................. L. 15,24
seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania
- escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo
-Sardegna).................................................L. 13,10
Addetti alle pulizie:
prima zona...........................................L. 14,30
seconda zona........................................." 12,30


(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 4 giugno 1969 (in G.U. 21/07/1969, n. 183) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia -
compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri ......................................L. 30,48
Addetti alle pulizie .........................." 28,60
2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli
Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):
Portieri ......................................L. 26,20
Addetti alle pulizie " 24,60".
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 20 maggio 1970 (in G.U. 09/07/1970, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri ...........................................L. 30,48
Addetti alle pulizie ..............................." 28,60
2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-,
Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):
Portieri ...........................................L. 26,20
Addetti alle pulizie ..............................." 24,60".
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Ministeriale 22 marzo 1971 (in G.U. 15/04/1971, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° febbraio 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi; compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri .......................................... L. 30,48
Addetti alle pulizie .............................. » 28,60
2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-,
Pugile, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):
Portieri .......................................... L. 26,20
Addetti alle pulizie .............................. » 24,60".
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1972 (in G.U. 30/03/1972, n. 80) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, e Venezia Giulia- Compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri ...........................................L. 30,48
Addetti alle pulizie ..............................." 28,60
2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-,
Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):
Portieri ...........................................L. 26,20
Addetti alle pulizie ..............................." 24,60".
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto Ministeriale 23 giugno 1973 (in G.U. 30/07/1973, n. 195) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1973, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958 n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ªzona:
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri ...........................................L. 106,68 Addetti alle pulizie ..............................." 100,10 2ª zona:
(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):
Portieri ...........................................L. 91,70 Addetti alle pulizie ..............................." 86,10".
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.M. 3 settembre 1975 (in G.U. 27/09/1975, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
Portieri ...........................................L. 96,98 Addetti alla pulizia ...............................» 100,97 2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli,
Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):
Portieri ...........................................L. 112,7
Addetti alla pulizia ...............................» 88,20".
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 3 ottobre 1984 (in G.U. 13/10/1984, n. 283) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
portieri .......................................... 218,70
addetti alla pulizia .............................. 205,22
2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli,
Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):
portieri .......................................... 188,00
addetti alla pulizia .............................. 176,52".
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 9 gennaio 1986 (in G.U. 27/01/1986, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:


1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):
portieri .......................................... 109,35
addetti alla pulizia ...............................102,61
2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli,
Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia esclusa Palermo):
portieri.............................................94,00
addetti alla pulizia ................................88,26".

Entrata in vigore il 11 febbraio 1986