Art. 2068. Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva 1. Il Ministro della difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
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9 ottobre 2010
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Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali Pubblicato il 03/05/23 09:22 [Articolo 2068]
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