Articolo 2068 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2068. Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva 1. Il Ministro della difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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