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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4254/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Colella;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Colella.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civili del Comune di Foggia;
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Agugliano (AN), via Antonio Vico n. 9 (CAP 60020) unitamente alle pertinenze, la parte di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, a favore di fin tanto che Parte_1
l'immobile le pertinenze, i mobili e gli arredi stessi non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro e, pertanto, , nelle more, Parte_2 nulla potrà richiedere a a titolo di indennità di occupazione del ridetto Parte_1 immobile;
- 1 - 3. Confermare che i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le attrezzature (doc. 11) acquistati dai genitori della sig.ra restano a disposizione della stessa per il loro ritiro Parte_2 in qualsiasi momento;
4. confermare che la dimora coniugale unitamente alle pertinenze, mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, laddove vi sia la volontà di entrambi i coniugi, potrà essere locata a terzi ed in tal caso il canone di locazione percepito sarà diviso al 50% tra di loro così come al 50% verranno divise le eventuali spese che, a qualsiasi titolo, dovranno essere conseguentemente sopportate, compreso il pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della dimora coniugale e pertinenze (cfr. doc. ti 4 -
4.1 e 5);
5. Confermare che la sig.ra , fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte Parte_2 di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, dovrà lasciare la dimora coniugale con relative pertinenze – portando con sé i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le attrezzature acquistate dai suoi genitori – e reperire altra abitazione anche in locazione;
6. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte Parte_1 di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, sia obbligato al pagamento per intero delle rate del mutuo (cfr. doc. 3.1) e del finanziamento ancora in essere (cfr. doc. 4), all'uopo esonerando la sig.ra che resterà comunque intestataria e Parte_2 proprietaria a tutti gli effetti della propria quota del 50%.
7. Confermare che nel caso in cui il sig. per qualsiasi motivo, non Parte_1 provvedesse a quanto previsto al precedente punto 6) e la banca procedesse all'incasso del credito nei confronti della sig.ra , quest'ultima potrà recuperare Parte_2 coattivamente le stesse dal sig. Parte_1
8. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte di Parte_1 mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, provveda ad intestarsi tutte le utenze della dimora coniugale con relative pertinenze e che, in difetto, sia obbligato a pagare le stesse;
- 2 - 9. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte di Parte_1 mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno locati o venduti a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, sia obbligato a pagare anche gli oneri condominiali ordinari, la tassa sui rifiuti e tutte le spese ordinarie all'uopo dovute, mentre tutte le spese straordinarie relative, a qualsiasi titolo, per la dimora coniugale e al pertinenziale locale garage saranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
10. Confermare che tra i coniugi non sussistono debiti e/o crediti reciproci.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti economicamente e non hanno null'altro a pretendere l'uno verso l'altro.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il 30/05/2014.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 80/2025 del 24.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il
30/05/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 94, parte II, serie A dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Foggia il 30/05/2014, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 94, parte II, serie A dell'anno 2014 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4254/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Colella;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Colella.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civili del Comune di Foggia;
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Agugliano (AN), via Antonio Vico n. 9 (CAP 60020) unitamente alle pertinenze, la parte di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, a favore di fin tanto che Parte_1
l'immobile le pertinenze, i mobili e gli arredi stessi non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro e, pertanto, , nelle more, Parte_2 nulla potrà richiedere a a titolo di indennità di occupazione del ridetto Parte_1 immobile;
- 1 - 3. Confermare che i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le attrezzature (doc. 11) acquistati dai genitori della sig.ra restano a disposizione della stessa per il loro ritiro Parte_2 in qualsiasi momento;
4. confermare che la dimora coniugale unitamente alle pertinenze, mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, laddove vi sia la volontà di entrambi i coniugi, potrà essere locata a terzi ed in tal caso il canone di locazione percepito sarà diviso al 50% tra di loro così come al 50% verranno divise le eventuali spese che, a qualsiasi titolo, dovranno essere conseguentemente sopportate, compreso il pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della dimora coniugale e pertinenze (cfr. doc. ti 4 -
4.1 e 5);
5. Confermare che la sig.ra , fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte Parte_2 di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, dovrà lasciare la dimora coniugale con relative pertinenze – portando con sé i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le attrezzature acquistate dai suoi genitori – e reperire altra abitazione anche in locazione;
6. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte Parte_1 di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, sia obbligato al pagamento per intero delle rate del mutuo (cfr. doc. 3.1) e del finanziamento ancora in essere (cfr. doc. 4), all'uopo esonerando la sig.ra che resterà comunque intestataria e Parte_2 proprietaria a tutti gli effetti della propria quota del 50%.
7. Confermare che nel caso in cui il sig. per qualsiasi motivo, non Parte_1 provvedesse a quanto previsto al precedente punto 6) e la banca procedesse all'incasso del credito nei confronti della sig.ra , quest'ultima potrà recuperare Parte_2 coattivamente le stesse dal sig. Parte_1
8. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte di Parte_1 mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, provveda ad intestarsi tutte le utenze della dimora coniugale con relative pertinenze e che, in difetto, sia obbligato a pagare le stesse;
- 2 - 9. Confermare che il sig. fin tanto che l'immobile, le pertinenze, la parte di Parte_1 mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno locati o venduti a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, sia obbligato a pagare anche gli oneri condominiali ordinari, la tassa sui rifiuti e tutte le spese ordinarie all'uopo dovute, mentre tutte le spese straordinarie relative, a qualsiasi titolo, per la dimora coniugale e al pertinenziale locale garage saranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
10. Confermare che tra i coniugi non sussistono debiti e/o crediti reciproci.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti economicamente e non hanno null'altro a pretendere l'uno verso l'altro.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il 30/05/2014.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 80/2025 del 24.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Foggia il
30/05/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 94, parte II, serie A dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Foggia il 30/05/2014, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 94, parte II, serie A dell'anno 2014 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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