Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2025, proposto da
Massimo Pistilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
per l'ottemperanza della sentenza n. 802/2024 dell' 8.11.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. GO Di ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata limitatamente al mancato pagamento delle spese legali, affermando che l’Amministrazione ha ottemperato per quanto riguarda la carta docente.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe indicata, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Va, invece, respinta la domanda diretta ad ottenere una somma a titolo di penalità di mora contenuta genericamente nel ricorso e nella memoria in cui si chiede il passaggio in decisione, per quanto concerne il mancato pagamento delle spese legali, non sussistendone i presupposti, dando atto , comunque, che l’Amministrazione ha corrisposto la somma dovuta per la carta docente.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio, anche per quanto concerne il pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ED |
IL SEGRETARIO