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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice NT NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 3220/2022 R.G.
promossa da
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Gianfranco Focherini, avv. Terry Gallo);
- ATTRICE contro
(C.F. , nato il [...] a [...], residente a CP_1 C.F._2
AN dell'IA (BO), via Cadriano n. 33/5 (avv. Agostino Cifuni);
- CONVENUTO
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Santo Stefano n. 3 int. 4 (C.F. (avv. Andrea Paternoster); C.F._3
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: revocatoria ordinaria
* * *
Per l'attrice:
«L'avv. Focherini precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede altresì
l'accoglimento delle prove richieste con memoria numero 2».
e dunque come da atto di citazione
«Voglia il Tribunale adito: pagina 1 di 41 - accertare e dichiarare per i fatti per cui è causa l'inefficacia nei confronti della SI , ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita Parte_1 concluso tra il signor e il signor in data 28 marzo 2017 CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile posto in AN dell'IA, via Cadriano 33/5.
Con vittoria di spese».
e come da memoria istruttoria n. 2:
«[S]e ritenuto necessario, in via istruttoria:
- si chiede di assumere informazioni presso Bper AN S.p.a., ai sensi dell'art. 210
c.p.c., circa la data di estinzione del finanziamento 005/003511188 concesso a CP_1
;
[...]
- si chiede di assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, ex artt. 210 e 213
c.p.c., circa un eventuale contratto di locazione fra (locatore) e Controparte_2 CP_1
(conduttore) in relazione all'immobile posto in AN dell'IA (BO) via
[...]
Cadriano 33/5;
- si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel periodo 2010/2017 ha visto e la moglie Controparte_2 CP_3
alle feste che e organizzavano per il
[...] CP_1 Parte_1 compleanno del figlio . Per_1
2. Vero che nel periodo 2010/2017, soprattutto nelle giornate di sabato, ha visto più volte e la moglie che andavano a trovare Controparte_2 CP_3 CP_1 nel bar gestito da quest'ultimo.
Si indica a teste: ». Testimone_1
Per il convenuto : CP_1
«L'avv. Cifuni insiste per l'ammissione del teste di cui alla memoria numero 2 e per la CTU estimativa del valore aziendale dell'azienda del convenuto, in subordine per il rigetto della domanda».
Queste le richieste di cui alla memoria n. 2:
«[S]i chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che agli inizi dell'anno 2017 veniva a conoscenza dal sig. della CP_1 sua preoccupazione in ordine alle richieste di pagamento da parte della compagna
in merito all'assegno di mantenimento per il figlio minore , Parte_1 Per_1 in vista della separazione della coppia;
2) Vero che il sig. le riferiva di non riuscire a sostenere il peso economico del CP_1 mutuo della casa di abitazione, delle spese per la gestione della stessa e delle spese per il mantenimento del proprio figlio minore e contemporaneamente effettuare i pagamenti dei ratei per posizioni debitorie accese per l'attività commerciale;
pagina 2 di 41 3) Vero che chiedeva di poter interessare l'Agenzia Bolognacentro S.r.l., in persona del titolare , per mettere in vendita l'immobile di proprietà sito in Controparte_2
AN dell'IA al fine di potersi sgravare dal pagamento del mutuo;
4) Vero che una volta interessato il sig. quest'ultimo si fece avanti CP_2 personalmente per l'acquisto dell'immobile al fine di effettuare un investimento da poter offrire alla propria figlia che avrebbe potuto abitare vicino ai genitori;
Sui capitoli da 1 a 4 si indicano a testi la sig.ra residente in [...]
Ferrari n. 15, AN dell'IA.
[…]
Si chiede pertanto ammettersi C.T.U. estimativa del valore dell'azienda del sig.
, al fine di provare la sussistenza della garanzia patrimoniale del convenuto». CP_1
Per il convenuto Controparte_2
«L'avv. Davalli precisa come da comparsa di costituzione in atti e insiste nelle istanze istruttorie depositate».
Così in comparsa di costituzione:
«L'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
- rigettare l'atto di citazione con domanda revocatoria notificato dall'odierna attrice in quanto infondata per assenza dei requisiti ex art. 2901 c.c., ed in particolare, per assenza in capo al terzo SI. della consapevolezza del pregiudizio Controparte_2 arrecato ai danni della SI.ra e della partecipazione alla eventuale Parte_1 dolosa preordinazione del convenuto SI. e, per l'effetto, dichiarare CP_1
l'efficacia dell'atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 - fascicolo n.
2048 - Notaio Dott.ssa con il quale il SI. cedeva al SI. Persona_2 CP_1 il diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione dell'immobile sito Controparte_2 in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato.
Con condanna alla rifusione dei compensi di causa ex D.M. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018»;
Queste le richieste istruttorie:
«[S]i chiede di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: pagina 3 di 41
1. Vero che tra la fine dell'anno 2016 e i primi mesi dell'anno 2017 il SI. CP_1
Le chiedeva se fosse disponibile a prestargli del denaro per far fronte alle
[...] esigenze di mantenimento ordinario e straordinarie del proprio figlio in ragione Per_1 della separazione dalla compagna SI.ra ; Parte_1
2. Vero che Lei manifestava la mancata disponibilità ad effettuare qualsivoglia prestito di denaro nei confronti del SI. Controparte_2
3. Vero che fino alla fine dell'anno 2018 Lei era all'oscuro di qualsivoglia rimostranza della SI.ra nei confronti del SI. circa eventuali Parte_1 CP_1 differenze retributive e contributive derivanti da un maggior numero di ore lavorate dalla stessa e non corrisposte nell'ambito dell'attività del compagno;
4. Vero che nei primi mesi dell'anno 2017 il SI. proponeva che il SI. CP_1 acquistasse il diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione Controparte_2 dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5 in modo da avere liquidità ed al contempo liberarsi dagli oneri economici relativi al pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi per il pagamento di detto compendio immobiliare così che lo stesso potesse provvedere alle necessità ordinarie e straordinarie del proprio figlio ed alla definizione delle pendenze economiche Per_1 nell'ambito della separazione dalla di lui compagna.
Si indicano quali testimoni il SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Gaetano Tacconi n. 47 a Bologna, SI.ra nata a [...] il 27 agosto Parte_2
1970 e residente in [...] a Budrio (BO), SI. nato Testimone_3
a Bologna l'8 novembre 1961 e residente in [...] – frazione Brento –
MO (BO), SI. nato a [...] il [...], e residente a [...]
Bologna in Via Andrea Costa n. 117, SI. , nato a [...]_5
(SR) il 30 giugno 1954 e residente in [...] a Bologna, SI. Tes_6 nato a [...] il [...] e residente in [...] a Pianoro
[...]
(BO), sui capitoli di prova nn. 1 e 2,
e la SI.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]
n. 15 a AN dell'IA (BO) sui capitoli di prova nn. 3 e 4.
Inoltre, al fine di fornire prova definitiva circa la determinazione del prezzo di mercato del compendio immobiliare in disamina e la congruità del prezzo della cessione di cui trattasi rispetto al determinato prezzo di mercato, si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito:
“Determini il CTU il prezzo di mercato corrente nel mese di marzo dell'anno 2017 dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da
pagina 4 di 41 un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato, identificato il tutto al Catasto
Fabbricati del detto Comune come segue: Fg. 38, Part. 542, sub. 57, via Cadriano civ. n.
33/5, P.
2-S1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 3, Superficie Catastale mq. 58, Totale escluse aree scoperte mq. 58, Rendita Euro 240,15, in confine con: sub. 56, sub. 58, ragioni comuni;
Fg. 38, Part. 542, sub. 69, via Cadriano snc, P. S1, Cat. C/6, Cl. 2, metri quadri 17,
Superficie Catastale Totale mq. 18, Rendita Euro 104,48, in confine con sub. 70, sub. 51, ragioni comuni;
Fg. 38, Part. 542, sub. 417, via Cadriano civ. n. 33/5, P. S1, Cat. C/2, Cl. 2, metri quadri 2, Superficie Catastale Totale mq. 4, Rendita Euro 5,27, in confine con: sub.
32, sub. 66, ragioni comuni e, conseguentemente, accerti il CTU la congruità del determinato prezzo di mercato corrente nel mese di marzo dell'anno 2017 di cui al sopra indicato compendio immobiliare con il prezzo della cessione di cui all'atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 - fascicolo n. 2048 - Notaio
Dott.ssa tra il SI. ed il SI. . Persona_2 CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti e del libero interrogatorio delle parti, la causa promossa dalla SI , nata il [...], con atto di citazione in revocatoria ex Parte_1 art. 2901 c.c. notificato ai signori (ex art. 140 c.p.c. il 15 marzo 2022) e CP_1
(ex art. 143 c.p.c. il 24 marzo 2022), entrambi costituitisi Controparte_2
(rispettivamente, il 1 luglio 2022 e il 12 luglio 2022) chiedendo il rigetto della domanda.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3.
Oggetto della domandaex art. 2901 c.c. è il contratto di compravendita immobiliare 28 marzo 2017 col quale , nato il [...], ha venduto CP_1 al cognato nato il [...], all'epoca residente a [...]Controparte_2
IA (BO), via Enzo Ferrari n. 15, per un corrispettivo di euro 90.000,00, l'immobile in AN IA, via Cadriano n. 33/5, composto da un appartamento (tre vani catastali, 58 metri di superficie) con cantina, una autorimessa di 18 mq e una seconda cantina di 4 mq.
L'immobile era abitato dall'attrice e dal convenuto insieme al figlio CP_1
, nato il [...]. Si rimanda all'ordinanza 30 maggio 2018 emessa dalla Per_1
pagina 5 di 41 Corte d'appello di Bologna nel procedimento relativo all'affidamento e al mantenimento del minore n. 622/2017 R.G. dunque promosso nel 2017 (doc. 4 prodotto dal convenuto): si tratta di decisione adottata in sede di impugnazione avverso l'ordinanza n. 8327/2017 (dovrebbe in realtà trattarsi del numero di iscrizione a ruolo) pronunciata dal Tribunale di Bologna nel procedimento ex artt. 337-bis e ss. c.p.c. instaurato da contro , nel corso del quale l'attrice ha appreso Parte_1 CP_1 dell'avvenuta vendita della casa familiare.
è titolare di un bar in cui l'attrice ha lavorato come barista dal 10 CP_1 febbraio 2010, subito dopo l'acquisto dell'azienda da parte del convenuto, al 15 febbraio 2017.
La vendita dell'immobile da al cognato è avvenuta, all'insaputa di CP_1
, pochi giorni prima che i due, ex compagni ed ex parti del rapporto Parte_1 di lavoro, comparissero, il 5 aprile 2017 (doc. 4 prodotto dall'attrice), davanti all' di Bologna per il tentativo di conciliazione Controparte_4 promosso dopo che il 15 febbraio 2017 l'odierna attrice, dimessasi il 14 febbraio 2017, aveva presentato all' formale istanza di regolarizzazione retributiva e CP_4 contributiva per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017: circostanza questa, insieme ad altre, particolarmente significativa per valutare la sussistenza degli elementi,
o presupposti, oggettivi e soggettivi necessari all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
4.
A sostegno della domanda, nell'atto di citazione l'attrice ha affermato che:
- la fine della pluriennale relazione sentimentale con aveva inciso CP_1 anche sul rapporto di lavoro subordinato;
«
1. Dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017, la SI ha lavorato come Parte_3 barista presso il bar "La Caffetteria" posto in Bologna, via Mengoli 33.
2. Il titolare del bar è , il quale dell'attrice era, non solo il datore di lavoro, CP_1 ma anche, fino al maggio 2016, compagno nella vita: dalla loro relazione sentimentale è nato che oggi ha 12 anni. Per_1
3. Nel maggio 2016, la SI decise di porre fine alla relazione Parte_1 sentimentale e, siccome per l'intera durata del rapporto lavorativo aveva svolto molte più ore di quelle contrattualmente pattuite e pagate, richiese al signor le differenze CP_1 retributive per il lavoro effettivamente prestato»
- era rimasta senza esito la sua richiesta, indirizzata all'ex compagno – datore di lavoro tramite lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele, di trovare un accordo sia sull'affidamento e mantenimento del figlio minore, sia sulle richieste economiche fondate sul rapporto di lavoro;
pagina 6 di 41 «
4. In particolare, con lettera raccomandata del 29 novembre 2016, per il tramite del suo legale, l'attrice chiese al signor la disponibilità ad addivenire ad una soluzione CP_1 condivisa in ordine, sia alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Per_1 sia alle questioni attinenti al rapporto di lavoro (doc. 1).
5. non si rese tuttavia disponibile a trovare alcun accordo.» CP_1
- subito dopo aver dato le dimissioni, si era rivolta, per ottenere la regolarizzazione retributiva e contributiva quanto al lavoro prestato dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017, all' di Bologna, che il 15 febbraio 2017 aveva Controparte_4 convocato le parti (il convenuto via PEC) per il tentativo di conciliazione da svolgersi il 5 aprile 2017, rimasto però infruttuoso;
«
6. Per questo motivo, dopo avere dato le dimissioni, il 15 febbraio 2017 la SI
si rivolse all di Bologna, cui denunciò le reali Parte_1 Controparte_4 condizioni di lavoro al fine di ottenere la "regolarizzazione retributiva e contributiva dal 10/02/2010 al 14/02/2017, comprensiva di tutti gli emolumenti spettanti dal rapporto di lavoro compresa la maggiorazione per l'orario festivo, parametrati sul maggior numero di ore lavorate" (doc. 2).
7. In pari data, l inviò alle parti la convocazione per il giorno 5 Controparte_4 aprile 2017, al fine di esperire il tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11, primo comma, d.lgs. n° 124/2004 (doc. 3).
8. L'incontro ebbe tuttavia esito negativo, giacché il legale del datore di lavoro, in nome e per conto di quest'ultimo, negò tutte le circostanze riportate dalla lavoratrice, sostenendo che il rapporto di lavoro inter partes si fosse svolto come da contratto (doc. 4).>>
- il Tribunale di Bologna, da lei adito nell'ottobre 2018, con sentenza n. 103/2021 non impugnata e divenuta irrevocabile, aveva accertato il credito per spettanze retributive in euro 59.335,51, emettendo correlativa condanna a carico di;
CP_1
«
9. Al fine di far valere i propri diritti, nell'ottobre 2018 la SI Parte_1 promosse quindi una causa di lavoro avanti al Tribunale di Bologna, il quale, con sentenza n°
103/2021 passata in giudicato, condannava il signor a corrispondere alla CP_1 lavoratrice, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 59.335,511 [vi è un rinvio a nota a piè pagina, n.d.r.] (doc. 5 e 6).
10. La sentenza condannava altresì alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della SI , liquidate in € 7.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre accessori di legge (v. sub doc. 6)»
- il 28 marzo 2017 aveva venduto la casa familiare, unico immobile di CP_1 sua proprietà, al cognato (marito di ), che «conosce Controparte_2 CP_3 tutti i dettagli dei rapporti (lavorativi e sentimentali)» tra i due ex conviventi;
CP_1
abita ancora in quella casa;
[...]
pagina 7 di 41 «11. era proprietario di un immobile posto in AN dell'IA (BO), CP_1 via Cadriano n° 33/5, ove ha sempre abitato, sia prima, sia durante la relazione con la SI (convivendo con lei e con il figlio), sia al termine di essa. Parte_1
12. Tuttavia, il 28 marzo 2017, e cioè qualche giorno prima della data fissata dall di Bologna per la conciliazione monocratica (v. retro, n. 7), il Controparte_4 signor vendette l'abitazione a (doc. 7), che è il marito di sua CP_1 Controparte_2 sorella.
13. Il signor ed il cognato si frequentano da oltre vent'anni, condividono feste, CP_1 vacanze, eventi familiari (battesimi, comunioni, pranzi e cene di Natale) e partecipano ognuno della storia e delle vicende della vita dell'altro.
14. Il signor conosce molto bene naturalmente anche la SI e CP_2 Parte_1 il figlio , con i quali ha condiviso pranzi e cene di Natale in famiglia, e conosce tutti i Per_1 dettagli dei rapporti (lavorativi e sentimentali) fra l'attrice ed il cognato.
15. L'atto di cessione dell'immobile prevedeva che il prezzo della vendita (€ 90.000,00), non venisse neppure corrisposto, giacché:
“- Euro 16.638,08 la parte venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
- la restante somma di euro 73.361,92 viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER (uno di € 66.098,01 (…) e l'altro di € 7.263,91 e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti: a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere” (v. sub doc. 7).
16. Inoltre, anche dopo la compravendita, l'immobile è rimasto nella disponibilità del signor , che a tutt'oggi lo abita (doc. 8), laddove ha sempre CP_1 Controparte_2 vissuto con la propria famiglia altrove (doc. 9).»
- attesa l'infruttuosità di una esecuzione mobiliare presso terzi (debito effettivamente pignorato, euro 2.543,98. doc. 10) e permanendo l'inadempimento di all'obbligo di pagare quanto stabilito nel 2021 dal giudice del lavoro, vi è CP_1 interesse a esercitare l'azione revocatoria in relazione alla compravendita del marzo 2017.
«17. Poiché il signor non ha pagato alcunché di quanto dovuto in forza della CP_1 citata sentenza del Tribunale di Bologna, la SI ha agito esecutivamente Parte_1 nei suoi confronti con un pignoramento presso terzi, ma il terzo pignorato ER AN S.p.a ha dichiarato un debito nei confronti dell'esecutato di appena € 2.543,98 (doc. 10).
18. Stante l'incapienza della somma pignorata, e tenuto conto che il signor non CP_1 risulta avere beni immobili intestati, è interesse della SI ottenere una Parte_1 pronuncia che dichiari l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita con cui il signor ha formalmente venduto l'unico immobile di sua proprietà al signor . CP_1 CP_2
Si intendono qui richiamati anche gli altri scritti difensivi della parte.
pagina 8 di 41 5.
In comparsa di risposta, depositata il 1° luglio 2022, il convenuto : CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza dell'eventus damni essendo egli titolare di una «avviata ditta individuale denominata La Caffetteria di
TO UI con sede un Bologna via Venturoli n. 63/b» ed essendo dunque esistente
«altro bene del debitore»;
«Mentre si contesta integralmente la ricostruzione in fatto e diritto operata da controparte si rappresenta che, il sig. all'epoca della vendita dell'immobile di CP_1 proprietà era altresì proprietario dell'avviata ditta individuale denominata la Caffetteria di
TO UI con sede in Bologna via Venturoli n. 63/b, attualmente esercente l'attività come da visura camerale che si allega alla presente (Doc. n. 1). Difetta pertanto già ictu oculi l'elemento dell'eventus damni voluto dalla norma per dichiarare la revocatoria dell'atto di compravendita dell'immobile, atteso che non vi è una compromissione della consistenza patrimoniale del debitore tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito da parte del creditore. Anzi come si rileva dall'atto di acquisto dell'azienda da parte del sig. , avvenuto l'1/02/2010 con atto pubblico del Notaio CP_1
, Rep. 8007, Racc. 5961 (doc. n. 2), il valore dell'azienda è pari ad Euro Persona_3
100000,00 di cui Euro 45000,00 a valutazione dei beni strumentali ed Euro 55.000,00 da riferirsi all'avviamento, pertanto più che capiente rispetto al credito reclamato dall'attrice.»
- ha affermato di aver venduto la casa familiare «in un momento in cui […]
[sull'immobile, n.d.r.] gravava un mutuo residuo pari a euro 73.361,92 che all'epoca […]
[egli, n.d.r.] faceva fatica a pagare» poiché, «a seguito della separazione» dall'attrice e del conseguente procedimento per l'affidamento e il mantenimento del minore (in realtà instaurato pacificamente quando la casa familiare era già stata venduta, dunque dopo il 28 marzo 2018), egli era stato onerato di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre «alle spese straordinarie» (nessuna indicazione è stata fornita in ordine alla percentuale di contributo al versamento né all'ammontare medio di tali spese) e dunque aveva «dovuto scegliere di vendere
l'immobile al fine di liberarsi dalla rata mensile di mutuo pari a circa 800,00 Euro» poiché altrimenti avrebbe visto «aumentare l'esposizione debitoria» e sarebbe finito «in un totale stato di decozione», vista anche «la compressione successiva del reddito […] dovuta ai recenti eventi pandemici[eventi, in realtà, successivi di circa tre anni alla vendita de qua, n.d.r.]», perdendo così l'attività economica di esercizio del bar che garantiva il suo reddito e dunque il mantenimento del minore;
«Peraltro, si pensi anche alla circostanza, non secondaria, per cui la vendita dell'immobile operata dal convenuto è avvenuta in un momento in cui sul medesimo gravava un mutuo residuo pari ad Euro 73.361,92, che all'epoca il sig. faceva fatica CP_1 pagina 9 di 41 a pagare, stante che, a seguito della separazione con la sig.ra , cui è seguito il Parte_1 procedimento di affidamento e mantenimento del figlio minore presso il Tribunale di
Bologna dapprima e successivamente presso la Corte d'Appello di Bologna, il convenuto è stato onerato del mantenimento del figlio minore , con un importo di partenza pari Per_1 ad Euro 380,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, per cui ha dovuto scegliere di vendere
l'immobile al fine di liberarsi dalla rata mensile di mutuo pari a circa 800,00 Euro, al fine di poter garantire il mantenimento del figlio e il proprio, mantenendo l'attività di bar somministrazione alimenti e bevande che ha garantito e garantisce il reddito a sé stesso e per le esigenze mantenimento del figlio.
Diversamente, l'avere mantenuto la proprietà dell'immobile, avrebbe eliminato in radice ogni garanzia patrimoniale, facendo unicamente aumentare l'esposizione debitoria del convenuto finendo in stato di totale decozione, vista anche la compressione successiva del reddito prodotto dall'attività di impresa individuale svolta, dovuta ai recenti eventi pandemici.»
- ha contestato, negandola, l'esistenza degli altri elementi, oggettivi e soggettivi, integranti l'azione revocatoria, precisando inoltre che il cognato aveva in effetti versato il corrispettivo di euro 90.000,00, in parte mediante due assegni del complessivo importo di euro 16.638,08 e in parte accollandosi le rate di mutuo ancora da pagare.
«Controparte intende far supporre, senza dare alcuna prova, che l'entità del credito relativo al rapporto di lavoro fosse già sorto solamente con l'invio della diffida stragiudiziale da parte dell'Avv. Antonella Micele in data 29/11/2016, invero non essendo stato palesato neppure con la convocazione dinanzi all' per il Controparte_4 tentativo di conciliazione in data 5/04/2017 avvenuta dopo la vendita dell'immobile.
Nel contempo si contesta l'affermazione avversaria secondo la quale nella compravendita non vi sia stato il pagamento dell'importo di Euro 16638,08 da parte dell'acquirente l'immobile circostanza che è smentita dall'incasso di detto importo da parte del sig. avvenuta in data 30/04/2017 presso il conto corrente bancario CP_1 tenuto presso la AN Popolare dell'IA Romagna. Filiale di AN dell'IA (Doc.
n. 3), ribadendo che l'acquirente sig. , cognato del sig. , si Controparte_2 CP_1 accollava il mutuo residuo in corso sull'immobile.
Quanto poi invece alla scientia fraudis richiesta, ebbene, va da sé che la vendita dell'immobile gravato, quasi per il suo intero valore, da mutuo ipotecario certamente non poteva soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice ed inoltre la motivazione della vendita da parte del convenuto, già innanzi esplicitata, non ha alcuna matrice di dolosa preordinazione all'incapienza, stante la sussistenza attuale di un'azienda, peraltro integralmente pagata, con un buon valore di mercato ed una buona capacità produttiva.
Nessuna prova sussiste in merito alla “partecipatio fraudis” ancorché il terzo acquirente sia stato il cognato del convenuto.
Anzi a ben vedere non corrisponde al vero quanto riportato ex adverso riportato circa la conoscenza da parte del cognato sig. delle vicende personali e Controparte_2 lavorative intercorse tra il sig. e la sig.ra , seppur in qualche CP_1 Parte_1 occasione il cognato prendesse parte ad eventi familiari, non ha mai fatto presente dei
pagina 10 di 41 dissidi di natura familiare e delle richieste economiche riportate dall'ex compagna, avendo curato tali vicende sempre in piena autonomia, anche per pudore personale, al fine di non preoccupare il nucleo familiare di provenienza.
Né il rapporto di parentela tra il debitore e il terzo, può essere assimilato a quello della coppia convivente, laddove si possono facilmente intersecare rapporti personali, sentimentali e di affari che inducono a ritenere la consapevolezza del danno ai creditori ed anche della partecipazione all'atto elusivo.»
Si intendono qui richiamati anche gli ulteriori scritti difensivi depositati dal convenuto.
6.
Il secondo convenuto, costituitosi il 12 luglio 2022: Controparte_2
- ha affermato di aver acquistato, in data 28 marzo 2017, ed effettivamente pagato l'immobile in AN IA già in proprietà del cognato;
«Il SI. con atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 CP_1
- fascicolo n. 2048 - Notaio Dott.ssa cedeva al SI. il Persona_2 Controparte_2 diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato, identificato il tutto al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
· Fg. 38, Part. 542, sub. 57, via Cadriano civ. n. 33/5, P.
2-S1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 3,
Superficie Catastale mq. 58, Totale escluse aree scoperte mq. 58, Rendita Euro 240,15, in confine con: sub. 56, sub. 58, ragioni comuni;
· Fg. 38, Part. 542, sub. 69, via Cadriano snc, P. S1 , Cat. C/6, Cl. 2, metri quadri 17,
Superficie Catastale Totale mq. 18, Rendita Euro 104,48, in confine con sub. 70, sub. 51, ragioni comuni;
· Fg. 38, Part. 542, sub. 417, via Cadriano civ. n. 33/5, P. S1, Cat. C/2, Cl. 2, metri quadri
2, Superficie Catastale Totale mq. 4, Rendita Euro 5,27, in confine con: sub. 32, sub. 66, ragioni comuni.
Per quanto concerne il prezzo di vendita l'art. 4 dell'atto di compravendita in disamina prevede testualmente: “Il corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti d'accordo convenuto nella complessiva somma di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) così pagati: Euro 16.638,08 (sedicimilaseicentotrentotto virgola zero otto) la Parte Venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
la restante somma di Euro 73.361,92
(settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue), viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte pagina 11 di 41 compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER (uno di Euro 66.098,01
(sessantaseimilanovantotto virgola zero uno) relativo al finanziamento n. 26703302259 e l'altro di Euro 7.263,91 (settemiladuecentosessantatre virgola novantuno) relativo al finanziamento n. 11103382394) e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti, come sotto meglio indicato;
a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere. Per patto espresso tra le parti, la rata dei finanziamenti del mese in corso è interamente a carico della Parte Venditrice”.
Modalità di pagamento effettivamente adempiute da parte del SI. CP_2
ed in particolare:
[...]
- l'importo pari ad € 16.638,08 è stato corrisposto mediante n. 2 assegni bancari (n.
0208874386-06 e n. 0208874385-05) datati 28 marzo 2017 tratti su AN Bper ed intestati al SI. di importo rispettivamente pari ad € 10.000,00 ed € 6.638,08. Si CP_1 rimanda sul punto all'Allegato B all'atto di compravendita di cui trattasi recante fotocopia di tali assegni che si produce quale doc. 1, Allegato (guarda caso) non prodotto da controparte unitamente all'atto di compravendita sub doc. 7 avversario;
- il residuo importo pari ad € 73.361,92 con accollo effettivo da parte del SI. dei n. 2 finanziamenti (n. 26703302259 e n. 11103382394) concessi dalla Controparte_2
AN Bper al SI. , in relazione ai quali si producono i rendiconti annuali CP_1 rilasciati all'odierno convenuto dall'istituto di credito erogante (doc. 2).
Tali circostanze smentiscono radicalmente l'assunto reso dalla difesa avversaria a pagina 4 del proprio atto di citazione, ed in particolare: “l'atto di cessione dell'immobile prevedeva che il prezzo della vendita (€ 90.000,00), non venisse neppure corrisposto”.
Nulla di più infondato.
L'atto di compravendita prevedeva chiaramente le modalità di corresponsione del prezzo pattuito tra le parti, modalità regolarmente adempiute da parte del terzo acquirente
(pagamento parziale a rogito e saldo con versamento delle rate di cui ai finanziamenti accesi in relazione a detto acquisto).»
- ha affermato di aver acquistato l'immobile quale «mero investimento immobiliare» per andare incontro alle richieste del cognato il quale, «a fronte della pendente separazione dalla compagna e dei presumibili esborsi economici finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali ed al mantenimento del proprio figlio
», intendeva eliminare dal proprio bilancio «quanto meno i versamenti relativi Per_1 ai finanziamenti accesi in ragione di tale acquisto» e dunque essere sollevato da
«un'insostenibile pressione economica determinata dalla necessità di definire i rapporti con la di lui compagna in ragione della pendente separazione e di provvedere al mantenimento del figlio»;
- ha invocato la tutela dei terzi di buona fede di cui all'ultimo comma dell'art. 2901
c.c., poiché la trascrizione dell'atto di compravendita del 28 marzo 2017 era
«antecedente rispetto alla trascrizione di qualsivoglia eventuale domanda giudiziale»;
pagina 12 di 41 - ha sostenuto che, poiché la sentenza del giudice del lavoro era stata emessa il 12 febbraio 2021 e pubblicata l'11 marzo 2021, l'atto dispositivo posto in essere dal cognato il 28 marzo 2017 era «certamente anteriore al sorgere del credito», e che alla medesima conclusione avrebbe comunque dovuto giungersi anche a voler considerare la data (5 ottobre 2018) del deposito del ricorso al giudice del lavoro;
- ha eccepito l'irrilevanza, in relazione al sorgere del credito, dei documenti da 1 a 4 prodotti dall'attrice;
«ciò in quanto:
- la missiva sub doc. 1 avversario attiene principalmente alla gestione della fine del rapporto sentimentale tra l'odierna attrice ed il SI. , con un brevissimo CP_1 accenno alle “problematiche correlate al rapporto di lavoro”, senza che vi sia la ben minima quantificazione economica di un presunto credito;
- i documenti sub docc. 2, 3 e 4 avversari, invece, attengono al procedimento incardinato da parte attrice innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, nei quali tuttavia non si rinviene altresì alcuna quantificazione del credito asseritamente vantato dalla SI.ra nei confronti del SI. . Parte_1 CP_1
In conclusione il credito di cui trattasi non può certamente dirsi anteriore all'atto dispositivo concluso tra il SI. ed il SI. dal momento che CP_1 Controparte_2 il provvedimento che cristallizza il quantum (sentenza n. 103/2021 sub doc. 6 avversario) è successivo di oltre 4 anni rispetto all'atto dispositivo mentre la documentazione antecedente sub docc. da 1 a 4 avversari è priva della ben che minima prospettazione di qualsivoglia credito vantato dall'odierna attrice.>>;
- ha negato di aver avuto consapevolezza del pregiudizio sofferto dall'attrice o di aver partecipato alla eventuale dolosa preordinazione del debitore non essendo stato egli a conoscenza delle pretese economiche dell'attrice per differenze retributive e contributive, pretese che al tempo della compravendita (28 marzo 2017) «erano
“nuove” anche per il debitore […] nonché inserite nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali di cui alla pendente separazione», e dunque non avendo saputo nulla del «presunto credito vantato dalla cognata […] cristallizzato solamente nell'ambito del giudizio n. 2298/2018 R.G.>>, dunque a distanza di anni dalla compravendita, quando invece egli pensava che, con l'acquisto dell'immobile, poteva
«fornire ai cognati un aiuto economico nella gestione della pendente separazione».
«In merito, infine, al contegno del terzo si rileva la radicale assenza nel SI. CP_2 della ben che minima consapevolezza del pregiudizio nonché della partecipazione
[...] all'eventuale dolosa preordinazione.
pagina 13 di 41 Il SI. non era minimamente a conoscenza delle rimostranze della Controparte_2 cognata circa eventuali differenze retributive e contributive derivanti dal maggior numero di ore lavorate e corrisposte nell'ambito dell'attività del SI. di cui alla CP_1 successiva sentenza n. 103/2021 sub doc. 6 avversario.
Trattasi di 'faccende' personali che, com'è facile intuire, non sempre vengono condivise in ambito familiare;
faccende che, all'epoca dell'atto di compravendita, erano 'nuove' anche per il debitore medesimo nonché inserite nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali di cui alla pendente separazione tra il SI. e la SI.ra CP_1 [...]
. Parte_1
La SI.ra all'epoca dell'atto di compravendita in analisi aveva Parte_1 solamente attivato una procedura innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, senza tuttavia che venisse quantificato alcun credito, ed il tutto peraltro lo si ribadisce nell'ambito della definizione delle condizioni di separazione dal marito SI. e CP_1 di affidamento/mantenimento del figlio . Per_1
Il SI. nulla sapeva del presunto credito vantato dalla cognata nei Controparte_2 confronti del SI. , credito cristallizzato solamente nell'ambito del giudizio n. CP_1
2298/2018 R.G. instaurato in data 5 ottobre 2018 e concluso in data 12 febbraio 2021.
Da ciò ne discende come non vi sia mai stata in capo all'odierno convenuto alcuna consapevolezza del pregiudizio nonché la ben che minima partecipazione alla eventuale dolosa preordinazione del SI. ; al contrario il SI. CP_1 Controparte_2 acquistando l'immobile di cui trattasi pensava di fornire ai cognati un aiuto economico nella gestione della pendente separazione.
Non si può parlare né di conoscenza di conoscibilità in capo al terzo in quanto il credito vantato dall'odierna attrice si è cristallizzato solo molti anni dopo la conclusione dell'atto di compravendita mentre all'epoca della cessione non era mai stato ventilato se non nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'ambito della pendente separazione, aspetto tuttavia di cui il SI. era completamente all'oscuro. Controparte_2
Anche perché entrando nel merito della tipologia di credito si rileva come trattasi di differenze retributive e contributive derivanti dal maggior numero di ore lavorate dalla
SI.ra nell'attività lavorativa del SI. ; in sintesi trattasi di Parte_1 CP_1 rivendicazioni economiche di una compagna per un maggior numero di ore lavorate nel bar del marito, rivendicazioni chiaramente emerse solo nell'ambito della separazione coniugale, rivendicazioni di cui il cognato nulla sapeva né poteva sapere.
Ad ogni buon conto si rileva come l'onere di provare la consapevolezza del pregiudizio/partecipazione alla dolosa preordinazione del terzo incomba su colui che agisce in revocatoria.
Prova non fornita dalla SI.ra . Parte_1
D'altronde gli elementi presuntivi relativi all'atto di compravendita in analisi propendono per la buona fede del terzo acquirente SI. si pensi al Controparte_2 prezzo della cessione (trattasi di prezzo di mercato dimostrato dall'accollo integrale dei finanziamenti accesi dal venditore in relazione a tale acquisto), al pagamento del prezzo
(versamento parziale con assegni bancari e accollo dei finanziamenti accessi dal venditore), alle tempistiche di pagamento (parte del prezzo al rogito e la restante parte alle naturali scadenze delle rate dei finanziamenti) ed al sorgere del credito (di gran lunga successivo all'atto dispositivo).»
pagina 14 di 41 Si intendono qui richiamati anche gli ulteriori scritti difensivi depositati dal convenuto.
7.
All'udienza 30 novembre 2023 sono state sentite le parti.
Il convenuto ha dichiarato: CP_1
«Confermo di abitare attualmente nell'immobile. Ci vivo a titolo di comodato”.
Il convenuto ha dichiarato: Controparte_2
«Dichiaro di avere regolarmente pagato il prezzo indicato nel contratto tramite due assegni bancari di circa € 16.000,00 complessivi incassati il 30/03/2017. Sto poi pagando il mutuo che mi sono assunto, per l'importo di circa € 850,00 mensili. Mancano ancora dieci rate circa. Preciso di avere acquistato l'immobile in contestazione su richiesta di mia moglie, sorella di , che era in una momentanea situazione di difficoltà CP_1 economica. Al momento del rogito viveva nell'immobile insieme alla compagna, CP_1 odierna attrice ed al figlio. L'accordo era che gli stessi lasciassero libero l'appartamento entro la fine dell'anno 2017. Era così scritto anche nel rogito. Ciò non è avvenuto ed ho conseguito la liberazione dell'immobile tramite azione legale. TO è andato a vivere con il fratello. Non so dove sia andata a vivere l'attrice con il figlio.
TO non riusciva tuttavia a coabitare con il fratello e mi ha chiesto di ritornare temporaneamente nell'immobile verso l'estate del 2018. Io non avevo bisogno dell'appartamento all'epoca ed ho acconsentito. abita tuttora nell'immobile a CP_1 titolo di comodato gratuito. Non ero a conoscenza delle richieste economiche poi formalizzate dall'attrice. Prima del rogito ho saputo dal che era probabilmente CP_1 imminente la separazione della compagna. Lo stesso mi ha riferito che voleva CP_1 vendere la casa perché non sarebbe stato in grado di far fronte al mutuo ed all'eventuale mantenimento che avrebbe dovuto versare»
L'attrice ha dichiarato: «Ci siamo separati già nel 2016, anche se abbiamo continuato a vivere insieme per consentirmi di trovare una nuova sistemazione sia lavorativa che abitativa. Ho appreso della vendita della casa in cui abitavamo solo a fine 2017 quando mi è stato detto che dovevo liberare l'immobile».
8.
è stato il compagno e datore di lavoro (dal 10 febbraio 2010 sino al 14 CP_1 febbraio 2017) dell'attrice.
Le vicende personali sono strettamente intrecciate a quelle relative al rapporto di lavoro tra le parti e alla sorte della casa familiare.
Va fin d'ora svolta, anche in relazione ai profili di diritto, una prima analisi critica globale degli elementi di fatto risultanti dalle allegazioni, produzioni e dichiarazioni delle parti, al fine di dare concretezza alle questioni discusse. pagina 15 di 41 8.1.
La relazione sentimentale seguita da convivenza, iniziata pare nel 2007 (v. l'ordinanza 26 febbraio 2018, prodotta dal convenuto come doc. 6, che aveva respinto il ricorso per sequestro conservativo chiesto dall'odierna attrice nei confronti dell'ex compagno: «con ricorso depositato in data 13.12.2017 YS ha chiesto Parte_1
l'autorizzazione al sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni del bar (eccezion fatta per la macchina del caffè) della ditta individuale “La Caffetteria” di proprietà dell'ex compagno e dei conti correnti allo stesso intestati a garanzia delle CP_1 ragioni dalla stessa vantate;
- ha in particolare dedotto la ricorrente: di aver convissuto, more uxorio, con per dieci anni e che dalla loro unione era nato, nel 2009, CP_1 il figlio;
di aver sempre provveduto, dopo la separazione, al mantenimento di Per_1
sia per le spese ordinarie che straordinarie in quanto il resistente si era reso Per_1 inadempiente agli obblighi genitoriali di mantenimento;
[…]»), è cessata nel corso del 2016: a maggio 2016, si afferma in citazione;
nell'autunno del 2016, si afferma invece a pagina 7 del ricorso presentato il 5 ottobre 2018 dall'odierna attrice al giudice del lavoro («Nell'autunno 2016, invero, la SI decideva di porre fine alla Parte_1 relazione sentimentale con il signor . Tale decisione, subìta da quest'ultimo, CP_1 produceva degli effetti negativi sul rapporto di lavoro, al punto che nel febbraio 2017 ella rassegnava le proprie dimissioni. Qualche tempo prima di dimettersi, la ricorrente aveva richiesto al signor di "regolarizzare" il rapporto di lavoro, con il CP_1 conseguente riconoscimento di quanto le spettava in forza dell'orario effettivamente svolto nel corso degli anni. Ma il datore di lavoro non si rendeva disponibile a trovare un accordo. […]», doc. 5 prodotto dall'attrice). Il ricorso al giudice del lavoro è stato accolto con sentenza Trib. Bologna, sez. lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103 (doc. 6 prodotto dall'attrice).
E' certo in ogni caso che nell'autunno 2016 i rapporti tra le parti, ancora di fatto conviventi, erano molto difficili.
Si veda anche la lettera 29 novembre 2016, spedita dall'avv. Antonella Micele per conto dell'attrice, con la quale si prospettava al convenuto «l'esigenza di non procrastinare ulteriormente una convivenza ormai divenuta intollerabile» e di trovare un accordo per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore e si richiamavano espressamente le richieste economiche dell'attrice fondate sul fatto di aver lavorato
«almeno otto ore al giorno», più di quanto previsto in contratto (doc. 1 prodotto dall'attrice).
8.2.
La crisi nella relazione more uxorio ha fatto emergere discussioni tra le parti in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, poiché Persona_4 affermava (e anni dopo il Tribunale di Bologna le darà ragione) di aver lavorato un pagina 16 di 41 numero maggiore di ore di quelle previste contrattualmente e dunque di aver diritto a somme di denaro ulteriori.
Da qui le sue richieste, prima rivolte direttamente al datore di lavoro col quale ancora coabitava (ed è agevole ritenere che tali discussioni si svolgessero per lo più non sul luogo di lavoro, un locale aperto al pubblico, ma essenzialmente nella casa che essi dividevano col figlio minore), poi formalizzate nella già citata lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele.
Dal che si desume che il livello delle discussioni e del contrasto era decisamene salito di tono: altrimenti l'odierna attrice non si sarebbe rivolta a un avvocato.
Il dissidio si farà più profondo nei mesi a venire.
Come pacifico, nessuna risposta viene data da alle richieste CP_1 economiche della ex compagna con la quale ancora egli coabitava.
Il 14 febbraio 2017 l'attrice dava le dimissioni. Cessava così il rapporto di lavoro. E' evidente che tale evento è la conseguenza, prevedibile, dell'atteggiamento tenuto per mesi dal datore di lavoro – ex compagno, il quale avrà certamente messo in conto quell'esito, avendo comunque ben presente che la questione non si sarebbe risolta col semplice fatto della cessazione del rapporto di lavoro.
Date le dimissioni, il 15 febbraio 2017 l'attrice si era rivolta all' CP_4
di Bologna chiedendo la regolarizzazione retributiva e contributiva Controparte_4 per il periodo 10 febbraio 2010 – 14 febbraio 2017.
Il 15 febbraio 2017 l' aveva convocato via PEC (doc. 3 prodotto CP_4 dall'attrice) per il tentativo di conciliazione da svolgersi il 5 aprile 2017 CP_1
(doc. 4 prodotto dall'attrice).
Otto giorni prima della data fissata per comparizione davanti all' , CP_4 CP_1
ha venduto la casa familiare al cognato.
[...]
8.3.
Cessata la relazione affettiva, l'attrice e il convenuto hanno continuato a coabitare per un certo tempo nella casa familiare di AN IA insieme al figlio . Per_1
L'appartamento con cantina (sub. 57) e autorimessa (sub. 69) era stato acquistato da il 20 aprile 2006 (atto trascritto il 5 maggio 2006), mentre la seconda CP_1 cantina (sub. 417) era stata acquistata il 14 giugno 2007 (atto trascritto il 27 giugno 2007).
8.3.1.
Il convenuto non ha prodotto i mutui stipulati per l'acquisto della casa di abitazione né i contratti di compravendita stipulati nel 2006 e nel 2007: non sono noti, pertanto, i prezzi di acquisto.
Un accenno ai mutui, entrambi concessi da AN ER s.p.a., è fatto dal convenuto nella memoria istruttoria n. 3, laddove si osserva che l'immobile venduto al cognato era pagina 17 di 41 «gravato da ipoteca volontaria di primo grado in favore della AN ER per originari
Euro 130.000,00 concessi in mutuo per l'acquisto dell'immobile [la casa con cantina e autorimessa, n.d.r.] e da ipoteca volontaria di secondo grado sempre in favore della stessa banca per la concessione di altro finanziamento di Euro 30.000,00 per liquidità, come si rileva dal rogito notarile (art. 7 del documento n. 7 avversario)».
A quanto emerge dagli atti e in particolare dal contratto di compravendita 28 marzo 2017, la prima ipoteca relativa al finanziamento di euro 130.000,00 era stata iscritta il 5 maggio 2006 (non è prodotta la nota di iscrizione ipotecaria), ossia quando era stato trascritto l'atto 20 aprile 2006 di acquisto della casa con cantina e autorimessa, mentre la seconda ipoteca relativa al finanziamento di euro 30.000,00 era stata iscritta l'8 giugno 2007 (non è prodotta la nota di iscrizione ipotecaria), alcuni giorni prima dell'acquisto della seconda cantina fatto il 14 giugno 2007 con atto trascritto il 27 giugno 2007.
Come pacifico in atti, nei circa dieci – nove anni anteriori alla vendita della casa al cognato, aveva senza difficoltà pagato le rate di mutuo, compresa quella CP_1 di marzo 2017 a carico del venditore (v. l'art. del contratto 28 marzo 2017), sino a ridurre in larga misura il debito residuo.
8.3.2.
Nel contratto di compravendita 28 marzo 2017 tra e il convenuto CP_1 le parti hanno stabilito che il prezzo di euro 90.000,00 fosse Controparte_2 corrisposto in parte (euro 16.638,08) mediante il versamento di una somma di denaro e in parte (euro 73.361,92) mediante l'accollo ad opera dell'acquirente del residuo debito verso la banca che aveva concesso a due finanziamenti. CP_1
Si rimanda al testo del contratto di compravendita 28 marzo 2017 e in particolare agli articoli 4 e 7.
L'art. 4 fissa la misura del corrispettivo e stabilisce le modalità dell'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, regolando il meccanismo dell'accollo:
«Art. 4) Il corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti d'accordo convenuto nella complessiva somma di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) così pagati:
- Euro 16.638,08 (sedicimilaseicentotrentotto virgola zero otto) la Parte Venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
- la restante somma di Euro 73.361,92 (settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue), viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER […] uno di Euro 66.098,01 (sessantaseimilanovantotto virgola zero uno) relativo al finanziamento n. 267 03302259 e l'altro di Euro 7.263,91 (settemiladuecentosessantatre virgola novantuno) relativo al finanziamento n. 111 pagina 18 di 41 03382394) e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti, come sotto meglio indicato;
a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere.
Per patto espresso tra le parti, la rata dei finanziamenti del mese in corso è interamente a carico della Parte Venditrice.
A tal fine la parte acquirente si obbliga di notificare il presente contratto all'Istituto mutuante ed elegge domicilio presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ove è sito l'immobile ipotecato.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, le parti contraenti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano e garantiscono che il corrispettivo della compravendita, come sopra convenuto, è stato pagato:
- quanto ad Euro 16.638,08 mediante le disposizioni di pagamento che in fotocopia e in unico corpo si allegano al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione delle Parti e mia;
- quanto al residuo di Euro 73.361,92 (settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue) mediante l'accollo sopra perfezionato».
Come si legge nell'art. 7, aveva ottenuto due prestiti, uno di euro CP_1
130.000,00 e l'altro di euro 30.000,00, entrambi garantiti da ipoteca (non sono prodotti gli atti costitutivi delle ipoteca o le iscrizioni) e le obbligazioni restitutorie erano state in larga misura già adempiute al tempo della compravendita 28 marzo 2017:
- «Art. 7) La Parte Venditrice garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà
e la libera disponibilità dei beni venduti nonché la loro completa libertà da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, ipoteche ed oneri reali in genere, ad eccezione di quanto segue:
- ipoteca volontaria iscritta in data 5 maggio 2006, al part. 6722, a favore della ER AN Spa, a garanzia di un finanziamento di originari Euro 130.000,00, il cui debito residuo, alla data odierna, ammonta ad Euro 66.098,01;
- ipoteca volontaria iscritta in data 8 giugno 2007, al part. 8698, a favore della ER AN Spa, a garanzia di un finanziamento di originari Euro 30.000,00 il cui debito residuo, alla data odierna, ammonta ad Euro 7.263,91, gravami di cui si è già detto sopra.
[…]».
8.4.
è stato datore di lavoro della ex compagna quale titolare di una CP_1 impresa individuale.
pagina 19 di 41 Il convenuto era e ancora è titolare di un bar, “La Caffetteria”, sito in Bologna, via
Venturoli n. 63/B, angolo via Mengoli n. 33/D (v. la valutazione fiscale de “La Caffetteria di TO UI” prodotta dal convenuto come doc. 5).
Lo stesso convenuto dichiara che «all'epoca della vendita dell'immobile di proprietà
[egli] era altresì proprietario dell'avviata ditta individuale denominata la Caffetteria di TO UI con sede in Bologna via Venturoli n. 63/b, attualmente esercente l'attività come da visura camerale che si allega alla presente (Doc. n. 1)» e che il prezzo per l'acquisto del bar era stato da lui integralmente pagato (si rimanda alla comparsa di costituzione).
Con rogito 1 febbraio 2010 si era reso cessionario, al prezzo di euro CP_1
100.00,00 (da riferirsi per euro 55.000,00 all'avviamento), del ramo di azienda ad uso bar corrente in Bologna, via Venturoli n. 63/B, ed era subentrato nel contratto di locazione dell'immobile ove è situata l'azienda (doc. 2 prodotto dal convenuto).
Pochi giorni dopo egli assumeva la compagna e convivente.
Il prezzo della cessione di ramo di azienda era stato da lui pagato per euro 10.000,00 alla data del contratto, mentre il saldo, col versamento di euro 90.000,00, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 marzo 2010: è pacifico che ciò è avvenuto ed è altresì pacifico, attesa la non specifica contestazione di quando dedotto e prodotto dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, che per saldare il prezzo entro due mesi dalla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda aveva contratto CP_1 un mutuo di 80.000,00.
8.5.
E' pacifico che il convenuto, con l'acquisto del ramo di azienda ad uso bar, è subentrato nel contratto di locazione immobiliare avente ad oggetto i locali nei quali egli esercita l'attività commerciale (v. l'art. 3 del contratto di cessione di ramo di azienda 1 febbraio 2010).
Dall'estratto conto prodotto dall'attrice come doc. C risulta che il canone locazione pagato dal convenuto quale titolare della ditta individuale era pari a euro 1.010,00 nel marzo 2017.
8.6.
Non vi è alcuna contestazione sul fatto che, come allegato e provato dall'attrice (memoria istruttoria n. 2, estratto conto al 31 marzo 2017 della ditta CP_1 relativo al conto corrente con ER AN prodotto come doc. C), il 3 marzo 2017 (valuta 4 marzo 2017) aveva versato la somma di euro 3.097,01 (di cui CP_1 euro 3.081,22 per quota capitale ed euro 157,79 per interessi) quale ultima rata per l'estinzione del debito derivante dal prestito 005/003511188 di euro 80.000,00 ottenuto per acquistare nel 2010 il ramo di azienda ad uso bar.
pagina 20 di 41 Dunque, non vi è alcuna contestazione sul fatto che a marzo 2017, ormai ben avviato il bar, si era liberato di un gravoso onere finanziario contratto CP_1 circa sette anni prima, onere che però non gli aveva impedito sostenere gli altri costi per la gestione del bar, compreso quello inerente al canone di locazione, di contribuire ai bisogni della famiglia e di saldare puntualmente le rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa e della seconda cantina.
Tale dato di fatto, come meglio si dirà, rende del tutto non convincente la giustificazione, incentrata sulla inverosimile – perché immotivata alla luce degli elementi probatori acquisiti e contraddittoria, se non paradossale, nell'esito che i convenuti intendono accreditare - preoccupazione di di non poter più contribuire al CP_1 mantenimento del figlio dodicenne (e dunque di limitati bisogni), addotta nel presente giudizio dai due convenuti, e a giustificazione CP_1 Controparte_5 dell'improvvisa vendita, tra cognati, della casa familiare.
8.7.
Cessato il rapporto di lavoro di , il convenuto ha assunto nel Parte_1 settembre 2017 una nuova barista, (v. la sentenza Trib. Bologna, sez. Persona_5 lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103).
Nella visura camerale relativa all'impresa individuale , prodotta dal CP_1 convenuto come doc. 1, si legge che nel 2020 i lavoratori dipendenti erano due.
8.8.
Al tempo della compravendita oggetto di revocatoria (28 marzo 2017), come già detto, l'attrice e il convenuto abitavano nell'immobile de quo insieme al CP_1 figlio : si trattava, in altri termini, della casa familiare. Per_1
La vendita dell'immobile ha precluso all'odierna attrice, nella successiva controversia avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, di chiedere l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c. Si veda, infatti, quanto osservato dalla Corte d'appello di Bologna nella già citata ordinanza 30 maggio 2018 nel proc. n. 622/2017 R.G.
L'attrice, e si tratta di dato non contestato, afferma di essere stata tenuta all'oscuro della vendita e di averne avuto notizia solo a fine 2017, quando le era stato detto di liberare l'immobile (v. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero). La questione era emersa anche nel corso del procedimento davanti al Tribunale di Bologna per l'affidamento e il mantenimento del minore, il cui numero di ruolo dovrebbe essere (a quanto si desume dal provvedimento della Corte d'appello in sede di impugnazione) 8327/2017 R.G. Nessuna delle parti ha prodotto il provvedimento reso dal Tribunale di Bologna, che pare fosse affetto da un errore in quanto riferito ad altra fattispecie, come si legge nell'ordinanza della Corte d'appello che riporta anche il parere del Procuratore generale favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
pagina 21 di 41 E' certo però che il provvedimento del Tribunale di Bologna quale giudice della famiglia era stato emesso prima del 13 dicembre 2017, giorno in cui l'odierna attrice – proprio sul presupposto, fra l'altro, dell'avvenuta vendita della casa familiare – aveva chiesto il sequestro conservativo dei beni mobili di . CP_1
Si richiama in proposito l'ordinanza 26 febbraio 2018 che, con riferimento al solo credito, ritenuto sussistente (oltretutto, già accertato in sede giudiziale), relativo al concorso paterno nel mantenimento del figlio minore (nulla era stato prodotto quanto all'affermato credito di lavoro e solo il 5 ottobre 2018 l'odierna attrice adirà il giudice del lavoro), aveva respinto la domanda cautelare, rapportata unicamente al modesto credito periodico già stabilito dal Tribunale di Bologna nel procedimento ex artt. 337-bis e ss. c.c., per insussistenza unicamente del periculum in mora.
Così si legge nell'ordinanza 26 febbraio 2018:
«Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 13.12.2017 ha chiesto Persona_4
l'autorizzazione al sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni del bar (eccezion fatta per la macchina del caffè) della ditta individuale “La Caffetteria” di proprietà dell'ex compagno e dei conti correnti allo stesso intestati a garanzia delle CP_1 ragioni dalla stessa vantate;
- ha in particolare dedotto la ricorrente: di aver convissuto, con per CP_1 dieci anni e che dalla loro unione era nato, nel 2009, il figlio;
di aver sempre Per_1 provveduto, dopo la separazione, al mantenimento di sia per le spese ordinarie Per_1 che straordinarie in quanto il resistente si era reso inadempiente agli obblighi genitoriali di mantenimento;
di essersi quindi rivolta al Tribunale di Bologna ex art. 337 bis c.c. per stabilire le condizioni di mantenimento e di diritto di visita paterno, ma che il provvedimento era stato impugnato dinanzi la Corte D'Appello di Bologna;
che il resistente nelle more aveva alienato a terzi l'immobile adibito a residenza familiare ledendo il diritto di abitazione della ricorrente e soprattutto del minore;
di aver lavorato presso l'attività dell'ex compagno come barista, dapprima in nero e poi regolarmente assunta, essendo creditrice della somma di euro 101.786,26 a titolo di differenze retributive e TFR;
- con memoria depositata il 1.2.2018 si è costituito il resistente, contestando le domande di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge, oltre che la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia in via equitativa;
- sentite le parti all'udienza del 9.2.2018, il giudice si è riservato di decidere.
Ritenuto che:
[…]
- nel caso di specie, può ritenersi provato, solo parzialmente, il fumus con riferimento al credito dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio al Per_1 momento quantificato dal Tribunale in euro 300,00 e sottoposto al vaglio della Corte pagina 22 di 41 d'Appello (cfr. doc. nn. 8 e 9 ricorso), non avendo la ricorrente prodotto in atti, riguardo agli ulteriori crediti vantati, né il ricorso al Giudice del lavoro né l'esposto presentato all' il 15.2.2017, di cui ha riferito in udienza (cfr. verbale del Controparte_4
9.1.2018);
- conseguentemente, non appare sufficientemente dimostrato il periculum nel senso sopra indicato, non essendo emersa, sotto il profilo oggettivo, un'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale complessiva del resistente (che in udienza ha dichiarato di percepire un reddito mensile di euro 1.500,00) rispetto al debito, che, come sopra detto, al momento ammonta ad euro 300,00; sotto il profilo soggettivo non può affermarsi, alla luce dai principi sopra richiamati e della documentazione in atti, che il comportamento del debitore sia esclusivamente finalizzato all'inadempimento;
- risultando la prova insufficiente riguardo sia al fumus che al periculum, la domanda cautelare va respinta;
- va altresì rigettata, in quanto non provata, la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte resistente per mancanza di prova del danno, atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' "an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cfr. Cass. n. 25798/14);
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, considerata l'attività difensiva prestata e la complessità della controversia, come da dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 671 c.p.c.
1. rigetta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte nella misura di euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi al difensore antistatario che ne ha fatto espressa dichiarazione».
Un dato va finora messo in evidenza: lo stesso aveva negato (non il CP_1 proprio inadempimento all'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, ma) l'esistenza dei «requisiti di legge», da intendersi evidentemente (quantomeno anche) con riferimento all'esigenza cautelare e dunque al periculum in mora, e addirittura aveva chiesto la condanna (domanda non accolta) al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come a dire che il presupposto del periculum in mora era assolutamente e manifestamente da escludersi.
8.9.
Ciò conferma quanto sarà nel prosieguo meglio evidenziato.
non aveva, e comunque non ha minimamente provato di avere, alcun CP_1 reale problema economico tale da fargli ragionevolmente temere, nei primi mesi del pagina 23 di 41 2017, di non essere più in grado di continuare a contribuire al mantenimento del figlio come aveva sempre fatto senza difficoltà alcuna dal 10 ottobre 2009, data di nascita di
, e come aveva continuato a fare, per essendo gravato, dopo l'acquisto del Per_1 ramo di azienda adibito a bar (1 febbraio 2010), da esborsi non indifferenti, quali il canone di locazione per il godimento dei locali in cui svolge l'attività di impresa, la retribuzione della dipendente, i mutui contratti per l'acquisto della casa (2006) e di una seconda cantina (2007), il mutuo di euro 80.000,00, contratto nel 2010 per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la cessione del ramo di azienda, estinto proprio ai primi di marzo 2017.
Nel marzo 2017 non vi erano state variazioni negative nelle condizioni patrimoniali e reddituali e nella capacità di guadagno di : anzi, era cessato il mutuo CP_1 contratto per saldare il prezzo della cessione dell'azienda – bar. Non essendovi rapporto di coniugio, il convenuto non sarebbe stato obbligato a versare un assegno di mantenimento alla sua ex compagna. L'unico mutamento oggettivo rilevante e, almeno potenzialmente, immediatamente produttivo di apprezzabili effetti sulla sfera economica di (in relazione alle richieste integrazioni retributive) CP_1 riguardava la cessazione del rapporto di lavoro della sua (ex) compagna, alla quale il convenuto ovvierà (quantomeno) nel settembre 2017 assumendo, a conferma delle sue più che buone capacità economiche, una nuova barista, (v. la sentenza Persona_5
Trib. Bologna, sez. lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103).
Nessuna sgradita e preoccupante novità poteva ricollegarsi al mantenimento del minore, cui il convenuto provvedeva da anni.
L'unica reale preoccupazione di , dunque, non poteva che essere CP_1 quella conseguente alle rivendicazioni economiche della sua ex compagna, già discusse tra le parti una volta emersa la crisi nella relazione more uxorio: è evidente che quando ancora vi era armonia tra le parti, l'odierna attrice, come normalmente avviene in casi simili, nulla aveva obiettato nei confronti dal datore di lavoro – compagno – padre del comune figlio.
Queste, e non altre, erano, evidentemente, le preoccupazioni relative a nuovi esborsi economici «finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali» che nutriva e di cui aveva parlato col cognato come da CP_1 Controparte_2 quest'ultimo riferito.
Non varrebbe qui in contrario osservarsi che dopo il 28 marzo 2107 si CP_1 era liberato (oltre che dell'unico bene immobile di proprietà, anche) dell'obbligazione restitutoria verso la banca mutuante.
Se veramente quella addotta nel presente giudizio, secondo una linea difensiva condivisa dal cognato, fosse stata una reale preoccupazione idonea a giustificare la vendita della casa di abitazione con mutui già in larga misura estinti, allora CP_1
, privo di altri immobili, avrebbe dovuto altresì preoccuparsi dei nuovi e
[...] inevitabili esborsi da sostenere per una nuova abitazione e certamente CP_2
agente immobiliare, nel momento in cui accettava – come si legge nella
[...] comparsa di costituzione - di acquistare l'immobile di via Cadriano n. 33/5 a scopo di pagina 24 di 41 investimento e al contempo per aiutare il cognato sollevandolo da una «insostenibile pressioni economica», avrebbe ricordato al cognato – ove ve ne fosse stato bisogno, il che è da escludere - che alla liberazione dall'obbligazione verso l'istituto mutuante (in realtà, sempre adempiuta senza problemi) si sarebbe accompagnata l'assunzione di nuove, e non necessariamente meno gravose, obbligazioni a titolo di canone di locazione (neppure in parte detraibile, come invece possibile, per il 19%, per l'esborso relativo agli interessi passivi sui mutui), oltre che, ovviamente, la perdita di un cespite patrimoniale destinato a rivalutarsi nel tempo.
In altri termini, se le cose fossero andate come dicono i convenuti, nessuna ragionevole spiegazione potrebbe darsi alla decisione di di vendere al CP_1 cognato, otto giorni prima della convocazione per il tentativo di conciliazione davanti all' , il suo l'unico immobile adibito a casa di abitazione, senza Controparte_4 neppure aver fatto ricerche di mercato e senza scegliere la più vantaggiosa tra una pluralità di offerte di acquisto.
Le cose sono andate ben diversamente. Il che rende in radice non convincenti gli argomenti difensivi dei due convenuti.
8.10.
Va per altro verso rilevato, e si tratta di un aspetto del tutto prevedibile alla luce del chiaro dettato legislativo oltre che di ultradecennali orientamenti della giurisprudenza e in ogni caso di considerazioni di buon senso alla portata di chiunque, che ove mai vi fosse stata l'assegnazione della casa familiare alla madre (cosa impossibile dopo il 28 marzo 2017, poiché il se ne era già spogliato), il contributo a carico del CP_1 padre, stabilito dal Tribunale di Bologna nella contenuta somma di euro 300,00, sarebbe stato ancor più modesto se non simbolico proprio in considerazione della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies, secondo periodo, c.c.: «[…] Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà») e degli esborsi per rate di mutuo a carico del padre (anch'essi valutabili quale modalità di contributo al mantenimento del figlio in relazione al soddisfacimento della primaria esigenza abitativa) oltre che degli esborsi che il padre avrebbe dovuto sostenere per procurarsi una nuova abitazione.
8.11.
E' opportuno aggiungere e rimarcare che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto già in comparsa di risposta, nessuna preoccupazione Controparte_2 economica poteva mai avere il cognato, nel marzo 2017, «a fronte della pendente separazione dalla compagna e dei presumibili esborsi economici finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali ed al mantenimento del proprio figlio
». Per_1
Gli unici rapporti economici da definire con l'ex compagna «in ragione della pendente separazione» e gli unici «presumibili esborsi economici finalizzati alla pagina 25 di 41 definizione dei rapporti patrimoniali coniugali», e di cui dunque era Controparte_2 al corrente (lo si legge in comparsa di costituzione), come è oltretutto ragionevole ritenere atteso lo stresso rapporto familiare tra i due convenuti , sorella di CP_3
, è coniuge di , erano quelli relativi alla cessazione del rapporto CP_1 Controparte_2 di lavoro e alle pretese economiche da tempo avanzate nei confronti di malato. CP_1
8.12.
E' appena il caso di rilevare che, pur avendo ricevuto dal cognato euro 16.638,08 mediante due assegni bancari versati sul conto corrente a fine marzo 2017, CP_1
si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di versare all'ex compagna a titolo
[...] di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 (stabilita dal Tribunale di Bologna) per due mensilità del 2020 (marzo e aprile) e la somma di euro 350,00 (concordata tra le parti in pendenza del giudizio di appello) per i mesi giugno – ottobre 2022, quando il presente giudizio era già stato avviato (v. il sollecito 19 ottobre 2022, doc. D prodotto dall'attrice con la memoria n. 2).
Come a dire che, nei fatti, la vendita della casa di abitazione, unico immobile di
, era volta ad altro e non a contribuire alle esigenze del figlio. CP_1
8.13.
L'acquirente, il convenuto cognato di , afferma di Controparte_2 CP_1 aver dovuto esercitare, verosimilmente dopo la fine del 2017, una «azione legale» per ottenere la liberazione dell'immobile (v. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero nonché l'art. 12 del rogito 28 marzo 2017 stipulato con : «EFFETTI, CP_1
POSSESSO E CONSEGNA Art. 12) Gli effetti attivi e passivi della presente vendita decorrono dal giorno di oggi, ma la consegna dell'immobile e l'immissione nel possesso materiale del bene dovranno avvenire, per espresso accordo delle Parti, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017»). A tal proposito, non si rinvengono dati più precisi offerti o documenti prodotti dal convenuto.
E' invece l'attrice a chiarire, nella seconda memoria istruttoria, come avvenne la liberazione dell'immobile: «il 31 maggio 2018, nonostante la richiesta della SI
di poterlo continuare ad abitare ancora qualche mese onde cercare un Parte_1 alloggio adeguato, su istanza di lei e il piccolo furono Controparte_2 Per_1 sfrattati a mezzo Ufficiale Giudiziario, alla presenza della forza pubblica (doc. E)» (così si legge nella seconda memoria istruttoria;
v. anche il doc. E, che vede come formale destinatario dell'intimazione di rilascio ). CP_1
E' pacifico che , una volta liberato l'immobile in AN per effetto CP_1 dell'azione di rilascio esercitata dal e di fatto volta ad ottenere Controparte_5
l'uscita dell'attrice e del figlio minore da quella che era stata la casa familiare, abita da solo, senza versare alcun canone di locazione, nella casa da lui venduta al cognato. In sostanza, egli continua a godere dell'immobile senza sostenere costi di locazione pur essendosi spogliato della proprietà del bene. pagina 26 di 41 Nell'istanza 10 giugno 2019 rivolta al Giudice tutelare, , residente, CP_1 come si legge nell'istanza stessa, nell'immobile di via Cadriano n. 33/5, parlava di «separazione di fatto avvenuta nel 2018», con riferimento, evidentemente, all'uscita dell'attrice dalla casa familiare, ormai di proprietà di (doc. G Controparte_2 prodotto dall'attrice).
Si veda altresì il certificato di residenza di , rilasciato il 1 marzo 2022, CP_1 prodotto dall'attrice come doc. 8.
8.14.
Una prima, sommaria conclusione, può essere dunque così sintetizzata.
non ha offerto alcun elemento probatorio su cui fondare i propri CP_1 asseriti timori di incapacità di continuare a concorrere, come aveva fatto per circa dodici anni prima della vendita della casa familiare a suo cognato, al mantenimento del figlio.
E' pacifico che nessun prestito era stato chiesto dal convenuto a una banca, e neppure ai prossimi congiunti, e che nessun finanziamento era stato erogato per sostenere a fronte degli asseriti, e non fondati, timori di non riuscire a CP_1 contribuire al mantenimento del minore;
ma, ancor prima, è pacifico che il convenuto non aveva chiesto a ER di rinegoziare il mutuo.
E' pacifico che non chiese alla banca ER di rinegoziare il mutuo. CP_1
Del pari è pacifico che, grazie alle intese con il cognato, continua ad CP_1 abitare da solo (l'ex compagna e il figlio sono stati costretti a lasciare la casa familiare per via giudiziaria) nella casa di AN senza esborsi per canone di locazione e senza averne mai sostenuti per godere di altre abitazioni.
Grazie alle intese col cognato, ha ottenuto di poter continuare a CP_1 soddisfare le sue esigenze abitative senza costi (esclusi, ragionevolmente, quelli relativi alle utenze e ai tributi correlati alla detenzione dell'immobile), precludendo in pari tempo alla ex compagna, da un lato, di ottenere, nell'interesse del minore, l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. e, dall'altro, di agire (prima in via cautelare, poi in via esecutiva) sull'immobile di via Cadriano n. 33/5, in AN IA, l'unico immobile di cui l'ex compagno era proprietario al tempo dell'emergere della crisi.
Aspetti, questi, di indubbio rilievo ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie in capo sia al debitore che all'avente causa.
8.15.
Su tali premesse, le prove orali proposte dai convenuti non vanno ammesse.
Quanto alle istanze istruttorie di (il quale chiede di assumere la CP_1 deposizione della sorella ), il cap. 1 è del tutto generico e comunque CP_3 irrilevante, il cap. 2 è del tutto generico quanto alle «posizioni debitorie accese per l'attività commerciale»: in ogni caso, entrambi hanno ad oggetto esclusivamente pagina 27 di 41 dichiarazioni della parte;
il cap. 3 è irrilevante;
gli stessi convenuti dichiarano di aver direttamente trattato le compravendita immobiliare, mentre è pacifico che la casa non è stata messa in vendita con offerte rivolte al pubblico;
il cap. 4 è irrilevante, oltre che contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del convenuto (il quale ha dichiarato dai essere stato lui a rivolgere la proposta di vendita al cognato), mentre è un dato di fatto indiscusso che l'immobile, anche dopo la vendita, è rimasto nel godimento gratuito di
. CP_1
Quanto alle istanze istruttorie di (il quale chiede di assumere la Controparte_2 deposizione della moglie sui capitoli 3 e 4), i capitoli 1 e 2 sono per un CP_3 verso generici quanto all'oggetto delle dichiarazioni e degli scambi tra e le CP_1 persone da interrogare, per un altro irrilevanti, essendo pacifico che già il contributo contribuiva al mantenimento del figlio e nulla era mutato nella sua capacità economica (peraltro, non si comprende l'attinenza coi fatti di causa del cap. 2 relativo a un eventuale prestito nei confronti di «
2. Vero che Lei manifestava la Controparte_2 mancata disponibilità ad effettuare qualsivoglia prestito di denaro nei confronti del SI.
); il cap. 3 ha ad oggetto un fatto meramente negativo, in ogni caso Controparte_2 irrilevante non essendo parte dell'atto di disposizione posto in essere dal CP_3 fratello, mentre è pacifico che fu quest'ultimo a rivolgere una richiesta al cognato (i due, in sostanza, si parlavano direttamente, come normalmente accade tra cognati); il cap. 4 è irrilevante, essendo per un verso pacifico che acquistò l'immobile e per un CP_2 altro irrilevanti le finalità meramente dichiarate da , non corrispondenti CP_1 alla realtà della sua posizione economica e delle oggettive e reali preoccupazioni da lui nutrite.
9.
Non è in questione l'effettività del trasferimento immobiliare né, alla luce delle allegazioni dei convenuti e della documentazione acquisita, il carattere oneroso dell'atto, peraltro non più messo in discussione dall'attrice dopo le prime difese e le produzioni documentali dei convenuti.
Ciò non esclude con assoluta certezza l'esistenza di altri accordi tra le parti di quella compravendita ma ai fini della definizione del presente giudizio è sufficiente rilevare che non è in dubbio l'effettività dell'avvenuto trasferimento della proprietà, anzi essa è data quale presupposto.
Neppure è di per sé in questione, sotto il profilo oggettivo, l'adeguatezza o meno del prezzo pattuito nella vendita tra cognati: ciò che rileva e fonda l'interesse dell'attrice è la fuoriuscita dell'immobile dal patrimonio del debitore. Da tale punto di vista del tutto irrilevante è l'indagine tecnica proposta in via istruttoria da Controparte_2
Peraltro, va rilevato che non è noto il prezzo pagato da nel 2006 per CP_1
l'acquisto della casa e nel 2007 per l'acquisto della seconda cantina;
che, a quanto si desume dagli atti e dalle stesse deduzioni difensive del convenuto (v. ad esempio la terza memoria istruttoria), per acquistare l'immobile nel 2006 aveva CP_1
pagina 28 di 41 ottenuto dalla AN ER la somma di euro 130.000,00, di per sé sola (anche a non voler considerare il secondo mutuo di euro 30.000,00 ottenuto nel 2007, poco prima dell'acquisto della seconda cantina) ben superiore al corrispettivo versatogli dal cognato nel marzo 2017 per l'acquisto della casa e della seconda cantina;
che dopo la crisi finanziaria del 2008 – 2016 si attendeva una ripresa del mercato immobiliare. Si tratta di dati obiettivi, segno del prezzo di favore praticato da a CP_1 CP_2
il quale però ha concesso l'immobile in comodato a chi glielo aveva venduto.
[...]
Piuttosto, si discute della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
10.
Pacifica è la sussistenza, al tempo dell'atto di disposizione per cui è causa, di crediti dell'attrice verso l'ex compagno, il convenuto , vuoi in relazione al CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore (già richiesto con lettera Per_1 raccomandata inviata per conto dell'attrice dall'avv. Antonella Micele, ricevuta dal convenuto il 30 novembre 2016: dagli atti emerge che nel giudizio n. 622/2017 R.G. davanti alla Corte d'appello di Bologna era stato raggiunto un accordo con la fissazione di un contributo mensile a carico del padre di euro 375,00 (oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie), come da ordinanza 30 maggio 2018, doc. 4 prodotto dal convenuto;
accordo però non rispettato: v. il sollecito di pagamento 19 ottobre 2022 relativo agli arretrati dovuti dal padre per le mensilità di marzo e aprile 2020 e per quelle, successive all'accordo, da giugno 2022 in poi, doc. D prodotto dall'attrice), vuoi, in particolare e per ciò che qui rileva, in relazione alle somme spettanti all'attrice a titolo di integrazione della retribuzione per l'attività di barista svolta nel bar “La Caffetteria” di cui il convenuto è titolare (anche queste, già richieste con lettera raccomandata inviata per conto dell'attrice dall'avv. Antonella Micele, ricevuta dal convenuto il 30 novembre
2016; v. inoltre la richiesta di intervento all' di Bologna Controparte_4 sottoscritta dall'attrice il 15 febbraio 2017 per ottenere la regolarizzazione retributiva e contributiva per le ore da lei effettivamente lavorate da febbraio 2010 a febbraio 2017).
Per altro verso, pacifico è il permanere dell'inadempimento del convenuto.
Ciò vale non solo per l'ingente debito del convenuto quale accertato nella sentenza n. 103/2021 emessa dal giudice di lavoro e destinato ad incrementarsi in ragione del maturare di rivalutazione e interessi legali.
Anche in comparsa conclusionale, come già nella seconda memoria istruttoria depositata il 12 dicembre 2012, l'attrice afferma che non ha mai versato CP_1 regolarmente la quota dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio, concordata tra i genitori nonostante il suo importo contenuto, tanto più che il minore risiede presso la madre, onerata (a differenza del padre) dei costi per il godimento di una abitazione, essendo rimasta preclusa l'assegnazione alla madre della casa in cui il minore aveva trascorso i suoi primi anni di vita.
Per anni, nessuna offerta è mai giunta dal convenuto in relazione al credito di lavoro dell'attrice.
pagina 29 di 41 In corso di causa le parti sono state invitate a un accordo.
All'ultima udienza l'attrice, assistita dal suo difensore, ha dichiarato di essere disponibile a un accordo che preveda il versamento da parte del convenuto CP_1
della somma di euro 55.000,00 (a fronte di un credito per capitale, rivalutazione
[...]
e interessi ben superiore) oltre alle spese già liquidate dal giudice del lavoro, con rinuncia alle spese del presente giudizio (nella precedente nota 20 novembre 2023 l'attrice si era invece detta «disposta a transigere la controversia con il pagamento della somma di € 55.000,00, oltre alle spese legali liquidate nella causa di lavoro ed alle spese legali del presente procedimento»). Sempre all'ultima udienza l'attrice ha formulato una ulteriore proposta («Sono anche disponibile a rinunciare al mio credito riconosciuto dal giudice del lavoro a patto che la casa sia intestata a nostro figlio o cointestata a lui e al padre o anche assegnata in nuda proprietà. Se così fosse chiederei solo le spese processuali delle due cause, quella davanti al giudice del lavoro e la presente causa. Questa proposta l'avevo già fatta quando è cessata la convivenza fra di noi e poi è stata riproposta dal mio avvocato»), che però implica la retrocessione del bene da CP_2
a .
[...] CP_1
Il difensore del convenuto ha dichiarato di non poter che reiterare la CP_1 proposta già fatta dal suo assistito (v. la nota scritta depositata il 21 novembre 2023, in vista dell'udienza in presenza 30 novembre 2023), ossia un accordo col versamento della somma onnicomprensiva di euro 35.000,00.
E' pacifico e comunque documentato che all'esito della notifica di un pignoramento presso terzi eseguita dall'attrice nel novembre 2021 il terzo pignorato, la banca ER, ha dichiarato di aver accantonato la somma di euro 2.543,98 in relazione alla giacenza di un conto corrente personale (così dice il convenuto in comparsa conclusionale) di CP_1
. Né risulta che vi siano altri crediti del convenuto verso terzi che possano essere
[...] utilmente sottoposti a pignoramento.
Il convenuto, pur titolare di una «avviata ditta individuale», rifiuta di adempiere le proprie obbligazioni e, nella gestione del bar “La Caffetteria” in Bologna, ha evidentemente modo di mantenere le proprie entrate economiche, derivanti dalle consumazioni degli avventori, al riparo da possibili azioni esecutive dell'attrice.
Come precisato in udienza dal difensore dell'attrice, l'espropriazione presso il terzo pignorato ER ha consentito solo una parziale soddisfazione delle sole spese legali relative al giudizio davanti al giudice del lavoro.
Tutte queste, insieme ad altre, sono circostanze utili a meglio apprezzare in concreto l'esistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (art. 2901, comma 1, primo periodo, c.c.) e la consapevolezza che il debitore ne aveva (art. 2910, comma 1, n. 1, c.c.).
11.
Il credito di derivante dal rapporto di lavoro, di importo Parte_1 pacificamente superiore a cinquantacinquemila euro a titolo di capitale (v. pag. 3 pagina 30 di 41 dell'atto di citazione e la relativa nota 1) e dotato di particolare rilievo nella prospettazione di parte attrice perché posto a fondamento della domanda, è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti e con la chiamata in causa iussu iudicis di e di Bologna: la sentenza 12 febbraio - 11 marzo CP_6 Controparte_4
2021 n. 103 è passata in giudicato (doc. 6).
Secondo i non specificatamente contestati conteggi prodotti dall'attrice, il credito per capitale alla data del 31 dicembre 2017 (euro 59.928,87) maggiorato di rivalutazione e interessi corrisponde, alla data del 31 ottobre 2023, a un credito di euro 74.434,33, suscettibile di ulteriore incremento col passare del tempo.
Si tratta di credito (non chirografario ma privilegiato) sorto anteriormente all'atto dispositivo del 28 marzo 2017, poiché i relativi presupposti, ossia i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda giudiziaria proposta dall'attrice col ricorso depositato il 5 ottobre 2018 e in larga misura accolta dal Tribunale di Bologna (la somma richiesta era maggiore di quella attribuita), si riferiscono al rapporto di lavoro tra l'attrice (barista, banconista e cassiera) e (titolare del bar) sorto nel febbraio 2010 e CP_1 cessato il 14 febbraio 2017 con le dimissioni dell'attrice, a loro volta collegate alla fine della relazione affettiva col datore di lavoro (si rimanda alla sentenza prodotta dall'attrice come doc. 6).
Non ha dunque alcun rilievo, ai fini della decisione, che la sentenza favorevole all'attrice sia stata pronunciata nel 2021 o che il ricorso sia stato introdotto nel 2018, date, queste, successive a quella della stipula della compravendita per cui è causa.
Al contrario, è qui sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale» (Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2019, n. 22161, con rinvio a Cass., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17356 e Cass., sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013).
Si veda altresì Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121, che richiama numerosi precedenti di legittimità. Da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 24 ottobre 2025, n. 28331.
Del pari, non ha rilievo alcuno il fatto che la richiesta di integrazioni retributive avanzata in via stragiudiziale dall'attrice già nel 2016 (doc. 1 di parte attrice), o sottesa all'istanza di regolarizzazione retributiva e contributiva rivolta dall'attrice il 15 febbraio
2017 all' di Bologna (doc. 2) e alla convocazione per il 5 Controparte_4 aprile 2017 disposta dall' in pari data 15 febbraio 2017, inviata con PEC a CP_4
e via posta all'attrice (doc. 3), non contenesse una precisa quantificazione CP_1 dell'affermato credito, il cui importo, dal tenore stesso della richiesta e dal numero di anni durante i quali si era svolto il rapporto di lavoro, appariva certamente, ad un operatore professionale quale il convenuto , come notevole e CP_1 incomparabilmente superiore all'esborso mensile ipotizzabile per concorrere al mantenimento del figlio minore.
pagina 31 di 41 Fra le altre, si vedano Cass., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748, secondo cui «perché sussista il requisito della anteriorità del credito ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile», o Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2020, n. 1593, nel senso che «il credito alla legittima, quale credito litigioso, che giustifica l'azione revocatoria, sorge al momento della apertura della successione e non già nel momento in cui, con l'atto di citazione, l'erede necessario lo faccia valere (Cass. 23666/ 2015 in tema di legato)».
In questi termini Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121, secondo cui «[i]n particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello».
D'altronde, l'azione pauliana è esperibile anche a tutela di crediti eventuali (fra le altre, Cass., sez. III, ord. 6 ottobre 2023, n. 28141; Cass., sez. III, 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass., sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1220) e l'incertezza del credito non è ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo avente causa del debitore e parte dell'atto dispositivo (Cass., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981).
Quanto ai riflessi sul regime probatorio dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione, v., fra le tante, Cass., sez. VI-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221.
12.
Indubbio è il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie dell'attrice.
12.1.
Per la configurabilità di tale pregiudizio (art. 2901, comma 1, primo periodo, c.c.) non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo che, secondo un giudizio prognostico, abbia determinato una modifica della situazione patrimoniale del debitore e così della consistenza o della composizione del suo patrimonio tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità o da rendere più gravoso l'esercizio dell'azione esecutiva e il soddisfacimento del credito (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 18 aprile 2025, n. 10298; Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898; Cass., sez. III, 20 novembre 2024, n. 29851).
Ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria non è indispensabile che l'atto dispositivo abbia determinato la totale compromissione della consistenza del pagina 32 di 41 patrimonio del debitore, essendo sufficiente che il compimento di tale atto abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, mentre «l'onere di provare
l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto […] che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni» (così Cass., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, con richiamo a
Cass., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963;
Cass., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471).
12.2.
Come pacifico, il fabbricato in AN dell'IA già adibito a casa familiare era l'unico immobile presente nel patrimonio del debitore e la vendita fatta da quest'ultimo al cognato ha comportato un'oggettiva e consistente riduzione della garanzia patrimoniale generica, considerato oltretutto che col tempo gli immobili, d'ordinario, si rivalutano.
12.3.
La configurabilità dell'elemento oggettivo rappresentato dal pregiudizio qui in esame (c.d. eventus damni) non è esclusa dal semplice fatto dell'esistenza di una o due ipoteche in favore dell'istituto di credito mutuante.
12.3.1.
Da un lato, e per le ragioni che verranno riesaminate a proposito dell'indagine sulla c.d. scientia damni, nel marzo 2017, o comunque nei primi mesi del 2017, non vi era, e in ogni caso il convenuto non ha provato né si è offerto di provare (da qui l'irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale dedotti dal convenuto ), alcun elemento CP_1 obiettivo alla stregua del quale ritenere che fosse prossima o probabile una situazione di insolvenza o decozione dell'impresa individuale esercitata da ove questi, CP_1 preoccupato degli oneri economici connessi al mantenimento del figlio minore, non si fosse liberato, immediatamente e al fine di sottrarsi alle obbligazioni restitutorie verso la banca che gli aveva erogato un mutuo ipotecario, dell'immobile acquistato nel 2006, quattro anni prima di subentrare nella titolarità del ramo di azienda e di avviare la gestione del bar “La Caffetteria”.
Le affermazioni fatte in proposito dal convenuto sono del tutto indimostrate e per nulla convincenti.
era già proprietario da quattro anni della casa in via Cadriano, e CP_1 dunque era impegnato verso la banca mutuante, quando, col contratto 1 febbraio 2010 aveva assunto – con la ragionevole consapevolezza di poterla onorare - l'obbligazione di pagare la somma di euro 100.00,00 (euro 10.000,00 già versati alla stipula del contratto;
euro 90.000,00 da pagarsi entro il 31 marzo 2010) a titolo di corrispettivo della cessione di ramo di azienda: debito onorato anche grazie ad un finanziamento (euro 80.000,00 la pagina 33 di 41 somma ottenuta) estinto proprio nella prima settimana di marzo 2017 (doc. C prodotto dall'attrice). Dunque, nel marzo 2017 la complessiva esposizione debitoria del convenuto non si era aggravata, anzi si era ridotta, dopo che il 3 marzo 2017, col versamento dell'ultima rata pari a euro 3.097,01, egli aveva estinto il debito derivante dal prestito 005/003511188 di euro 80.000,00 ottenuto nel 2010.
Non è dato sapere con certezza se il credito derivante dal predetto finanziamento fosse assistito da una garanzia, ma ciò appare altamente probabile, atteso l'importo concesso.
La vendita della casa familiare, ancora gravata dalle due ipoteche di cui si è già detto iscritte nel 2006 e nel 2007 (v. supra i par.
8.3.1 e 8.3.2), avviene circa tre settimane dopo l'estinzione del debito contratto per saldare il prezzo dell'acquisto dell'azienda – bar.
Nessun chiaro e univoco elemento di crisi nella gestione del bar è stato allegato e provato dal convenuto e certamente nessun serio richiamo può essere fatto, nell'analizzare la posizione nel convenuto quale essa si presentava nei primi mesi del 2017, alle (temporanee e poi superate) difficoltà emerse solo due anni dopo, in relazione ad una del tutto imprevedibile pandemia da Covid-2019 a fronte del quale i titolari di attività economiche hanno comunque ricevuto ristori dallo Stato. Dunque, priva del benché minimo valore probatorio e in ogni caso irrilevante è la produzione del modello di dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, fatta da sub CP_1 doc. 7).
La stessa obbligazione di concorrere al mantenimento del figlio minore, già sorta nel 2009 per il solo fatto della nascita di e dunque preesistente al marzo 2017, non Per_1 aveva impedito al convenuto di acquistare nel 2010, e di ben avviare, il bar “La Caffetteria”, tanto più che essa era di importo contenuto.
12.3.2.
Dall'altro lato, quando il convenuto ha venduto l'immobile al cognato (28 marzo 2017), buona parte del debito verso la banca mutuante era ormai stato estinto, come si desume dai già richiamati articoli 4 e 7 del contratto di compravendita: a fronte del finanziamento del 2006 di originari euro 130.000,00, il debito residuo verso ER AN s.p.a. ammontava a euro 66.098,01, mentre a fronte del finanziamento del 2007 di originari euro 30.000,00 il debito residuo verso ER AN s.p.a. ammontava a euro 7.263,91.
Inoltre, l'argomento secondo cui era necessario vendere la casa di abitazione per sottrarsi al pagamento delle rate di mutuo e fronteggiare gli oneri connessi al concorso nel mantenimento del figlio di sei anni è del tutto inconsistente perché fondato su considerazioni irrazionali o comunque inverosimili. Tale argomento, infatti, prova troppo e porta a conseguenze paradossali, non essendo sostenibile che chi è proprietario di una casa di abitazione gravata da mutuo e vede la sua vita allietata dalla nascita di uno o più figli bene fa a vendere l'immobile perché se continuasse a pagare le pagina 34 di 41 rate di mutuo non potrebbe mantenere la prole (l'obbligo di cui all'art. 336-bis c.c. grava su tutti i genitori, coniugati e no, vivano essi uniti o meno).
E' evidente che chi vende l'immobile acquistato, come aveva fatto , CP_1 per soddisfare le primarie esigenze abitative proprie, prima, e della famiglia, poi, deve rappresentarsi la necessità di dover sostenere nuovi, e non meno ingenti, esborsi a titolo di canone di locazione, oltretutto senza poter beneficiare delle detrazioni spettanti a chi versa interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto della casa di abitazione (euro 1.925,00 l'importo di tale detrazione relativa al periodo di imposta 2016, come si legge dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 da in CP_1 relazione al periodo di imposta 2016: si vedano anche le dichiarazioni relative ai precedenti anni) e ciò doveva valere anche per , a meno di ritenere – ma CP_1 tale profilo non è qui di per sé solo decisivo – che già prima della vendita egli sapesse che, per d'accordo col cognato acquirente, avrebbe comunque conservato il godimento dell'immobile a titolo di comodato, evitando così a priori che la ex compagna ne divenisse assegnataria ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (ciò che, di fatto, è avvenuto) o potesse sottoporre il bene a pignoramento.
12.3.3.
In definitiva, nei primi mesi del 2017 per il convenuto nulla era cambiato, in peggio, rispetto a prima, se non che, venuta meno la relazione sentimentale, la compagna aveva iniziato da tempo ad avanzare pretese economiche fondate sul rapporto di lavoro: le parti certamente ne avevano parlato fra di loro e l'attrice aveva oltretutto formalizzato una richiesta, tramite l'avv. Antonella Micele (v. la lettera 29 novembre 2016, doc. 1), rimasta priva di risposta, per poi dare le dimissioni e rivolgersi all' Controparte_4
di Bologna (doc. 2 e 3).
[...]
E' dunque ragionevole ritenere, tanto più nella totale assenza di obiettivi elementi contrari, che nel corso del 2017 e negli anni a venire il convenuto ben avrebbe potuto continuare a pagare le rate di mutuo così come aveva fatto senza problemi per circa undici anni, a partire da maggio 2006, potendo oltretutto contare sui proventi di una sempre più avviata attività commerciale, esercitata profittevolmente da febbraio 2010 anche avvalendosi di personale dipendente, e sull'avvenuta estinzione del debito contratto per l'acquisto dell'azienda. Tanto è vero che nel marzo 2017 il complessivo debito residuo verso ER si era decisamente ridotto.
L'esistenza di una ipoteca non preclude l'esperimento dell'azione revocatoria verso un atto dispositivo avente ad oggetto la vendita di un immobile gravato da garanzia reale (Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5815; Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121).
Ciò vale tanto più nel caso di specie, visto che il credito garantito si era ormai decisamente ridotto: non ha dunque senso fare riferimento all'importo sino a concorrenza del quale operava la garanzia (la somma iscritta, invero ignota), dovendosi pagina 35 di 41 piuttosto considerare il debito residuo e, in una valutazione prognostica, la capacità del debitore di ridurne l'ammontare nel corso del tempo.
Capacità rimasta intatta nel caso di e certo non pregiudicata, come CP_1 non lo era stata nei primi sei anni, dall'obbligo di contribuire, insieme alla madre, al mantenimento di un figlio di sei anni.
Si è peraltro affermato nella giurisprudenza di legittimità che «l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude […] che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione» (Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5815).
12.4.
Secondo , l'eventus damni va escluso poiché l'attrice avrebbe potuto CP_1 aggredire l'azienda di cui egli era ed è titolare.
Gli argomenti proposti dal convenuto non sono convincenti.
Come già osservato, l'elemento oggettivo dell'eventus damni sussiste anche se l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria non abbia comportato la totale compromissione patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio si è certamente realizzato nel caso di specie, poiché la casa in AN IA era l'unico immobile di proprietà di . CP_1
Peraltro, non vi era alcuna certezza, e anzi era altamente probabile il contrario, secondo un giudizio prognostico formulato nel marzo 2017, e cioè quattro anni prima della sentenza di condanna pronunciata dal giudice del lavoro, che il complesso di beni aziendali avrebbe potuto da solo, ove sottoposto ad azione esecutiva (dunque, una volta ottenuta una sentenza di condanna, anni dopo la stipula del contratto di compravendita de quo), offrire garanzia patrimoniale sufficiente al soddisfacimento del credito di lavoro dell'attrice, tanto più che le stime di aziende come quella ora in esame sono oggettivamente opinabili, e in ogni caso che – come ricorda lo stesso convenuto – la gran parte del valore dell'azienda va riferito all'avviamento e non ai beni strumentali, mentre il più che probabile, e in effetti realizzatosi, protrarsi nel tempo pagina 36 di 41 dell'inadempimento del debitore avrebbe determinato un apprezzabile incremento del credito di lavoro per le quote relative e rivalutazione e interessi.
Per altro, anche a ritenere attendibile la valutazione di natura fiscale prodotta dal convenuto come doc. 5 (euro 57.788,00 a marzo 2017, di cui la più grande quota per avviamento, euro 37.992,00, e il resto per beni materiali, euro 16.592,00, e magazzino al 31 dicembre 2016), il convenuto non ha fornito alcuna affidabile prova del fatto che il suo patrimonio residuo, ossia ciò che rimaneva dopo la vendita della casa di abitazione, fosse tale, al tempo della proposizione della domanda per revocatoria ex art. 2901 c.c., da soddisfare ampiamente le ragioni dell'attrice (fra le tante, Cass., sez. VI-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221)
Come già ricordato, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che il compimento dell'atto dispositivo abbia reso più incerta o difficile l'attuazione del credito, mentre «l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto […] che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni» (così Cass., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, con richiamo a numerosi precedenti). Onere che il convenuto non ha assolto.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, normalmente si prospetta come più fruttuosa e più vantaggiosa per il creditore, in chiave di efficienza, l'esecuzione forzata su immobili, anche per la notevole ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla vendita forzata e aggiudicarsi il bene pignorato, rispetto a quella su aziende, soprattutto quando il maggior valore risieda in un bene così particolare quale l'avviamento, oltre che per i limiti al pignoramento quando esecutato sia un piccolo imprenditore (art. 515, comma 3, c.p.c.).
13.
Il debitore conosceva certamente il pregiudizio, nel senso di cui CP_1 all'art. 2901 c.c., che la vendita della casa di AN IA avrebbe comportato per le ragioni creditorie dell'attrice, già legata a lui da una relazione sentimentale ormai cessata ed ex dipendente dimessasi il 14 febbraio 2017.
E' evidente che il rapporto tra i due era in crisi non solo sul piano degli affetti personali ma anche su quello lavorativo.
Venuta meno la relazione personale, l'attrice aveva iniziato a vantare pretese economiche di cui certamente i due avevano parlato tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017. Le richieste dell'attrice sono state formalizzate nella più volte citata lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele (doc. 1). Le dimissioni dell'attrice non sono state un fulmine a ciel sereno. Non lo sarà nemmeno l'avvio della causa davanti al giudice del lavoro.
Particolarmente significativi sono alcuni dati di fatto:
pagina 37 di 41 - nel corso del 2016 e certamente nel secondo semestre di quell'anno il venir meno della relazione affettiva dà vita anche a contrasti sulle questioni economiche;
- l'attrice si rivolge a un avvocato per la tutela dei propri diritti;
- nel permanere della coabitazione, l'attrice formalizza le proprie richieste tramite la lettera 29 novembre 2016 inviata dal suo avvocato a , il quale ha la duplice CP_1 veste di datore di lavoro dell'attrice e di padre tenuto a concorrere con la madre nel mantenimento del figlio minore;
- nessuna risposta viene da;
CP_1
- l'attrice, che per anni aveva lavorato nel bar del compagno, si dimette il 14 febbraio 2017;
- il 15 febbraio 2017, vista l'istanza dell'attrice, l' di Controparte_4
Bologna convoca via PEC per il tentativo di conciliazione programmato per CP_1 il giorno 5 aprile 2017;
- con bonifico 3 marzo 2017 estingue il debito contratto sette anni CP_1 prima in relazione al prestito ricevuto per saldare il prezzo di acquisto dell'azienda – bar;
- nulla dice alla ex compagna di vita circa la sua intenzione di vedere CP_1 la casa familiare nella quale i due vivevano da anni insieme al figlio minore;
- il 28 marzo 2017 vende, ad un prezzo di favore, l'unico immobile di CP_1 sua proprietà a il quale consentirà al cognato di rimanere ad abitare, Controparte_2 da solo, nella casa di via Cadriano n. 33/5 dopo aver ottenuto, con azione esecutiva, la liberazione dell'immobile da parte dell'attrice.
Vanno dunque evidenziate: da un lato, la vicinanza cronologica tra gli eventi sopra richiamati;
dall'altro, le modalità della vendita, fatta da al cognato CP_1 CP_2 senza una adeguata ricerca delle migliori occasioni per il venditore, tenendo
[...] oltretutto l'attrice all'oscuro (il fatto è emerso solo successivamente, in occasione della controversia ex art. 337-bis e ss. c.c. sull'affidamento e sul mantenimento del figlio: un cenno è fatto nell'ordinanza 26 febbraio 2018 della Corte d'appello).
Non vi era alcuna urgenza tale da giustificare la vendita a una persona della cerchia dei familiari, non importa quale mestiere esercitasse, essendo del tutto indimostrato, e anzi non suffragato dagli elementi acquisiti, che nei primi mesi del 2017 e comunque nel mese di marzo di quell'anno facesse «fatica a pagare» le rate di mutuo CP_1 contratto per l'acquisto dell'immobile.
La vera preoccupazione del convenuto era un'altra: fronteggiare le richieste economiche dell'ex compagna ed ex dipendente ed eventualmente sottostare ad una condanna da parte del giudice del lavoro.
Nel caso di specie, non è necessario provare la dolosa preordinazione richiesta per la revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito (Cass., sez. un., Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898).
pagina 38 di 41 Alla luce dei dati di fatto sopra sintetizzati e più ampiamente analizzati nei paragrafi
8.1. e seguenti, si giunge alla seguente conclusione: il convenuto era ben consapevole del fatto che l'attrice con elevata probabilità, se non con certezza, avrebbe adito le vie legali per far valere le proprie ragioni e che la vendita dell'unico immobile di cui egli era proprietario avrebbe reso più difficoltosa l'attuazione del credito di lavoro (oltre a scongiurare l'assegnazione all'attrice della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.).
14.
Il terzo acquirente, così come il debitore, era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice.
Non vi è necessità alcuna di indagare su una sua partecipatio fraudis, intesa quale partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore autore di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, peraltro anch'essa dimostrabile sulla base di presunzioni (v., da ultimo, Cass., sez. I, 14 maggio 2024, n. 13265, alla quale si rimanda per ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità anche per l'ipotesi di atto dispositivo successivo, come nel caso di specie, al sorgere del credito;
cfr. altresì, fra le altre, Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2019, n. 22161; Cass., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748; v. anche i chiarimenti resi da Cass., sez. un., Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898).
Come pacifico in atti, il terzo acquirente sapeva della cessazione della relazione affettiva tra l'attrice e e dell'esistenza di contrasti, non solo economici, in CP_1 vista della regolamentazione dei rapporti ad opera di un giudice ai sensi degli artt. 337- bis e ss. c.c., regolamentazione nell'ambito della quale si sarebbe discusso, oltre che dell'affidamento e del mantenimento del minore, anche dell'assegnazione della casa familiare (tema, questo, certamente noto a, e preso in considerazione, da CP_2
agente immobiliare, e dunque discusso tra i due cognati).
[...]
E' pacifico che, accettando di acquistare dal cognato, peraltro ad un prezzo obiettivamente favorevole, la casa familiare di via Cadriano n. 33/5, Controparte_2 ben sapeva di andare incontro a una richiesta di fondata da quest'ultimo CP_1 su preoccupazioni di natura economica. Come già detto, è del tutto inverosimile che esperto di transazioni immobiliari, potesse ritenere giustificata la Persona_6 proposta di vendita sulla base dell'inconsistente timore del cognato di dover continuare a contribuire al mantenimento del figlio minore. Se davvero quella fosse stata la preoccupazione dichiarata da , e premesso che nessuna obiettiva difficoltà CP_1 economica sussisteva in capo a quest'ultimo, avrebbe dissuaso il cognato Persona_7 dal suo dichiarato proposito o al più gli avrebbe suggerito di rinegoziare il mutuo e non certo di alienare frettolosamente l'immobile in un momento non particolarmente favorevole alle vendite, rinunciando oltretutto alla detrazione ai fini IPRPEF di parte degli interessi passivi sul mutuo e comunque all'investimento immobiliare effettuato nel 2010, per poi affrontare costi inerenti ai canoni di locazione senza alcun beneficio fiscale. pagina 39 di 41 Per altro verso, va ribadito come la vendita sia stata fatta tra affini, senza la ricerca del miglior offerente sul mercato immobiliare.
Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni della barista era un fatto obiettivo ed evidente, ben noto agli avventori del bar e certamente conosciuto dalla sorella di , zia del piccolo , e dal di lui marito: fatto, questo, CP_1 Per_1 obiettivamente connesso alla ben nota crisi del rapporto affettivo tra l'attrice e il convenuto e chiaro segno di contrasti tra i due anche di natura economica.
Su tali premesse, avuto dunque riguardo alle circostanze come sopra riassunte e al quadro d'insieme descritto nei paragrafi 8.1. e seguenti, e in considerazione del legame familiare tra i due odierni convenuti e dunque dello scambio di informazioni, consigli e confidenze che normalmente si ha tra cognati e che si intensifica quando si avviano trattative per la vendita di un immobile, evento quest'ultimo del tutto raro nel quadro di una relazione tra affini e che dunque richiede motivazioni forti, esplicite, trasparenti e convincenti, è ragionevole ritenere che, quale cognato del venditore, Controparte_2 sapesse, per averne avuto notizia da , delle richieste economiche avanzate CP_1 dall'attrice anche quale dipendente, prima, ed ex dipendente, poi, dell'uomo col quale, per lunghi anni, aveva allacciato una relazione affettiva allietata dalla nascita di un figlio.
Né tale conclusione può essere contrastata invocando una sorta di pudore o una esigenza di riservatezza del proponente la vendita: non solo perché i dissidi tra le parti dell'ormai cessato rapporto di lavoro avevano obiettivamente una natura meno personale e sensibile di quelli, pacificamente noti a tra ex Controparte_2 conviventi e genitori di un figlio minore d'età, segno della confidenza tra i due cognati: e ciò sarebbe di per sé sufficiente a confutare l'argomento difensivo dei convenuti;
ma anche perché, come appena ricordato e come più diffusamente esposto nei paragrafi 8.1. e seguenti, la giustificazione addotta dai due convenuti non è affatto credibile.
A ciò si aggiunga che la condotta tenuta dai due convenuti dopo la compravendita, condotta ragionevolmente concordata già al tempo della stipula del contratto (perché altrimenti quell'affare, tra un imprenditore individuale e un agente immobiliare, sarebbe inspiegabile) e comunque valutabile per ricostruire il quadro più generale delle intese tra i cognati, smentisce nei fatti tale giustificazione.
L'immobile è uscito dal patrimonio di , e dunque non può essere CP_1 pignorato dall'attrice, ma nei fatti nulla è cambiato, poiché chi l'ha venduto al cognato ancora vi abita.
Dunque, sulla base di tali elementi, deve concludersi nel senso che CP_2 ben sapeva che la vendita dell'immobile già adibito a casa familiare avrebbe
[...] arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della ex compagna del cognato.
Del tutto irrilevanti, perché non aderenti al caso di specie, sono gli argomenti formulati da laddove si invoca la tutela dei terzi di buona fede o la Controparte_2 disciplina della trascrizione: infatti, è parte del contratto costituente Controparte_2 atto di disposizione del debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore e non avente causa dell'acquirente dell'immobile (per quella diversa fattispecie, cfr. Cass., sez. III, 7 dicembre 2014, n. 31463). pagina 40 di 41 15.
Su tali premesse, la domanda proposta dall'attrice merita accoglimento.
16.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di e la conseguente Parte_1 revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della compravendita immobiliare stipulata da e in data 28 marzo 2017, a rogito notaio dr.ssa CP_1 Controparte_2
rep. n. 2503, fasc. n. 2048, avente ad oggetto l'immobile posto in Persona_2
AN dell'IA, via Cadriano 33/5 e meglio descritta in atti;
- condanna e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 le spese processuali liquidate in euro 545,00 per spese, euro Parte_1
14.0103, per compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 21.8.2025 Il giudice
NT NZ
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice NT NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 3220/2022 R.G.
promossa da
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Gianfranco Focherini, avv. Terry Gallo);
- ATTRICE contro
(C.F. , nato il [...] a [...], residente a CP_1 C.F._2
AN dell'IA (BO), via Cadriano n. 33/5 (avv. Agostino Cifuni);
- CONVENUTO
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Santo Stefano n. 3 int. 4 (C.F. (avv. Andrea Paternoster); C.F._3
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: revocatoria ordinaria
* * *
Per l'attrice:
«L'avv. Focherini precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede altresì
l'accoglimento delle prove richieste con memoria numero 2».
e dunque come da atto di citazione
«Voglia il Tribunale adito: pagina 1 di 41 - accertare e dichiarare per i fatti per cui è causa l'inefficacia nei confronti della SI , ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita Parte_1 concluso tra il signor e il signor in data 28 marzo 2017 CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile posto in AN dell'IA, via Cadriano 33/5.
Con vittoria di spese».
e come da memoria istruttoria n. 2:
«[S]e ritenuto necessario, in via istruttoria:
- si chiede di assumere informazioni presso Bper AN S.p.a., ai sensi dell'art. 210
c.p.c., circa la data di estinzione del finanziamento 005/003511188 concesso a CP_1
;
[...]
- si chiede di assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, ex artt. 210 e 213
c.p.c., circa un eventuale contratto di locazione fra (locatore) e Controparte_2 CP_1
(conduttore) in relazione all'immobile posto in AN dell'IA (BO) via
[...]
Cadriano 33/5;
- si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel periodo 2010/2017 ha visto e la moglie Controparte_2 CP_3
alle feste che e organizzavano per il
[...] CP_1 Parte_1 compleanno del figlio . Per_1
2. Vero che nel periodo 2010/2017, soprattutto nelle giornate di sabato, ha visto più volte e la moglie che andavano a trovare Controparte_2 CP_3 CP_1 nel bar gestito da quest'ultimo.
Si indica a teste: ». Testimone_1
Per il convenuto : CP_1
«L'avv. Cifuni insiste per l'ammissione del teste di cui alla memoria numero 2 e per la CTU estimativa del valore aziendale dell'azienda del convenuto, in subordine per il rigetto della domanda».
Queste le richieste di cui alla memoria n. 2:
«[S]i chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che agli inizi dell'anno 2017 veniva a conoscenza dal sig. della CP_1 sua preoccupazione in ordine alle richieste di pagamento da parte della compagna
in merito all'assegno di mantenimento per il figlio minore , Parte_1 Per_1 in vista della separazione della coppia;
2) Vero che il sig. le riferiva di non riuscire a sostenere il peso economico del CP_1 mutuo della casa di abitazione, delle spese per la gestione della stessa e delle spese per il mantenimento del proprio figlio minore e contemporaneamente effettuare i pagamenti dei ratei per posizioni debitorie accese per l'attività commerciale;
pagina 2 di 41 3) Vero che chiedeva di poter interessare l'Agenzia Bolognacentro S.r.l., in persona del titolare , per mettere in vendita l'immobile di proprietà sito in Controparte_2
AN dell'IA al fine di potersi sgravare dal pagamento del mutuo;
4) Vero che una volta interessato il sig. quest'ultimo si fece avanti CP_2 personalmente per l'acquisto dell'immobile al fine di effettuare un investimento da poter offrire alla propria figlia che avrebbe potuto abitare vicino ai genitori;
Sui capitoli da 1 a 4 si indicano a testi la sig.ra residente in [...]
Ferrari n. 15, AN dell'IA.
[…]
Si chiede pertanto ammettersi C.T.U. estimativa del valore dell'azienda del sig.
, al fine di provare la sussistenza della garanzia patrimoniale del convenuto». CP_1
Per il convenuto Controparte_2
«L'avv. Davalli precisa come da comparsa di costituzione in atti e insiste nelle istanze istruttorie depositate».
Così in comparsa di costituzione:
«L'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
- rigettare l'atto di citazione con domanda revocatoria notificato dall'odierna attrice in quanto infondata per assenza dei requisiti ex art. 2901 c.c., ed in particolare, per assenza in capo al terzo SI. della consapevolezza del pregiudizio Controparte_2 arrecato ai danni della SI.ra e della partecipazione alla eventuale Parte_1 dolosa preordinazione del convenuto SI. e, per l'effetto, dichiarare CP_1
l'efficacia dell'atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 - fascicolo n.
2048 - Notaio Dott.ssa con il quale il SI. cedeva al SI. Persona_2 CP_1 il diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione dell'immobile sito Controparte_2 in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato.
Con condanna alla rifusione dei compensi di causa ex D.M. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018»;
Queste le richieste istruttorie:
«[S]i chiede di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: pagina 3 di 41
1. Vero che tra la fine dell'anno 2016 e i primi mesi dell'anno 2017 il SI. CP_1
Le chiedeva se fosse disponibile a prestargli del denaro per far fronte alle
[...] esigenze di mantenimento ordinario e straordinarie del proprio figlio in ragione Per_1 della separazione dalla compagna SI.ra ; Parte_1
2. Vero che Lei manifestava la mancata disponibilità ad effettuare qualsivoglia prestito di denaro nei confronti del SI. Controparte_2
3. Vero che fino alla fine dell'anno 2018 Lei era all'oscuro di qualsivoglia rimostranza della SI.ra nei confronti del SI. circa eventuali Parte_1 CP_1 differenze retributive e contributive derivanti da un maggior numero di ore lavorate dalla stessa e non corrisposte nell'ambito dell'attività del compagno;
4. Vero che nei primi mesi dell'anno 2017 il SI. proponeva che il SI. CP_1 acquistasse il diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione Controparte_2 dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5 in modo da avere liquidità ed al contempo liberarsi dagli oneri economici relativi al pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi per il pagamento di detto compendio immobiliare così che lo stesso potesse provvedere alle necessità ordinarie e straordinarie del proprio figlio ed alla definizione delle pendenze economiche Per_1 nell'ambito della separazione dalla di lui compagna.
Si indicano quali testimoni il SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Gaetano Tacconi n. 47 a Bologna, SI.ra nata a [...] il 27 agosto Parte_2
1970 e residente in [...] a Budrio (BO), SI. nato Testimone_3
a Bologna l'8 novembre 1961 e residente in [...] – frazione Brento –
MO (BO), SI. nato a [...] il [...], e residente a [...]
Bologna in Via Andrea Costa n. 117, SI. , nato a [...]_5
(SR) il 30 giugno 1954 e residente in [...] a Bologna, SI. Tes_6 nato a [...] il [...] e residente in [...] a Pianoro
[...]
(BO), sui capitoli di prova nn. 1 e 2,
e la SI.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]
n. 15 a AN dell'IA (BO) sui capitoli di prova nn. 3 e 4.
Inoltre, al fine di fornire prova definitiva circa la determinazione del prezzo di mercato del compendio immobiliare in disamina e la congruità del prezzo della cessione di cui trattasi rispetto al determinato prezzo di mercato, si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito:
“Determini il CTU il prezzo di mercato corrente nel mese di marzo dell'anno 2017 dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da
pagina 4 di 41 un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato, identificato il tutto al Catasto
Fabbricati del detto Comune come segue: Fg. 38, Part. 542, sub. 57, via Cadriano civ. n.
33/5, P.
2-S1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 3, Superficie Catastale mq. 58, Totale escluse aree scoperte mq. 58, Rendita Euro 240,15, in confine con: sub. 56, sub. 58, ragioni comuni;
Fg. 38, Part. 542, sub. 69, via Cadriano snc, P. S1, Cat. C/6, Cl. 2, metri quadri 17,
Superficie Catastale Totale mq. 18, Rendita Euro 104,48, in confine con sub. 70, sub. 51, ragioni comuni;
Fg. 38, Part. 542, sub. 417, via Cadriano civ. n. 33/5, P. S1, Cat. C/2, Cl. 2, metri quadri 2, Superficie Catastale Totale mq. 4, Rendita Euro 5,27, in confine con: sub.
32, sub. 66, ragioni comuni e, conseguentemente, accerti il CTU la congruità del determinato prezzo di mercato corrente nel mese di marzo dell'anno 2017 di cui al sopra indicato compendio immobiliare con il prezzo della cessione di cui all'atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 - fascicolo n. 2048 - Notaio
Dott.ssa tra il SI. ed il SI. . Persona_2 CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti e del libero interrogatorio delle parti, la causa promossa dalla SI , nata il [...], con atto di citazione in revocatoria ex Parte_1 art. 2901 c.c. notificato ai signori (ex art. 140 c.p.c. il 15 marzo 2022) e CP_1
(ex art. 143 c.p.c. il 24 marzo 2022), entrambi costituitisi Controparte_2
(rispettivamente, il 1 luglio 2022 e il 12 luglio 2022) chiedendo il rigetto della domanda.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3.
Oggetto della domandaex art. 2901 c.c. è il contratto di compravendita immobiliare 28 marzo 2017 col quale , nato il [...], ha venduto CP_1 al cognato nato il [...], all'epoca residente a [...]Controparte_2
IA (BO), via Enzo Ferrari n. 15, per un corrispettivo di euro 90.000,00, l'immobile in AN IA, via Cadriano n. 33/5, composto da un appartamento (tre vani catastali, 58 metri di superficie) con cantina, una autorimessa di 18 mq e una seconda cantina di 4 mq.
L'immobile era abitato dall'attrice e dal convenuto insieme al figlio CP_1
, nato il [...]. Si rimanda all'ordinanza 30 maggio 2018 emessa dalla Per_1
pagina 5 di 41 Corte d'appello di Bologna nel procedimento relativo all'affidamento e al mantenimento del minore n. 622/2017 R.G. dunque promosso nel 2017 (doc. 4 prodotto dal convenuto): si tratta di decisione adottata in sede di impugnazione avverso l'ordinanza n. 8327/2017 (dovrebbe in realtà trattarsi del numero di iscrizione a ruolo) pronunciata dal Tribunale di Bologna nel procedimento ex artt. 337-bis e ss. c.p.c. instaurato da contro , nel corso del quale l'attrice ha appreso Parte_1 CP_1 dell'avvenuta vendita della casa familiare.
è titolare di un bar in cui l'attrice ha lavorato come barista dal 10 CP_1 febbraio 2010, subito dopo l'acquisto dell'azienda da parte del convenuto, al 15 febbraio 2017.
La vendita dell'immobile da al cognato è avvenuta, all'insaputa di CP_1
, pochi giorni prima che i due, ex compagni ed ex parti del rapporto Parte_1 di lavoro, comparissero, il 5 aprile 2017 (doc. 4 prodotto dall'attrice), davanti all' di Bologna per il tentativo di conciliazione Controparte_4 promosso dopo che il 15 febbraio 2017 l'odierna attrice, dimessasi il 14 febbraio 2017, aveva presentato all' formale istanza di regolarizzazione retributiva e CP_4 contributiva per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017: circostanza questa, insieme ad altre, particolarmente significativa per valutare la sussistenza degli elementi,
o presupposti, oggettivi e soggettivi necessari all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
4.
A sostegno della domanda, nell'atto di citazione l'attrice ha affermato che:
- la fine della pluriennale relazione sentimentale con aveva inciso CP_1 anche sul rapporto di lavoro subordinato;
«
1. Dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017, la SI ha lavorato come Parte_3 barista presso il bar "La Caffetteria" posto in Bologna, via Mengoli 33.
2. Il titolare del bar è , il quale dell'attrice era, non solo il datore di lavoro, CP_1 ma anche, fino al maggio 2016, compagno nella vita: dalla loro relazione sentimentale è nato che oggi ha 12 anni. Per_1
3. Nel maggio 2016, la SI decise di porre fine alla relazione Parte_1 sentimentale e, siccome per l'intera durata del rapporto lavorativo aveva svolto molte più ore di quelle contrattualmente pattuite e pagate, richiese al signor le differenze CP_1 retributive per il lavoro effettivamente prestato»
- era rimasta senza esito la sua richiesta, indirizzata all'ex compagno – datore di lavoro tramite lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele, di trovare un accordo sia sull'affidamento e mantenimento del figlio minore, sia sulle richieste economiche fondate sul rapporto di lavoro;
pagina 6 di 41 «
4. In particolare, con lettera raccomandata del 29 novembre 2016, per il tramite del suo legale, l'attrice chiese al signor la disponibilità ad addivenire ad una soluzione CP_1 condivisa in ordine, sia alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Per_1 sia alle questioni attinenti al rapporto di lavoro (doc. 1).
5. non si rese tuttavia disponibile a trovare alcun accordo.» CP_1
- subito dopo aver dato le dimissioni, si era rivolta, per ottenere la regolarizzazione retributiva e contributiva quanto al lavoro prestato dal 10 febbraio 2010 al 14 febbraio 2017, all' di Bologna, che il 15 febbraio 2017 aveva Controparte_4 convocato le parti (il convenuto via PEC) per il tentativo di conciliazione da svolgersi il 5 aprile 2017, rimasto però infruttuoso;
«
6. Per questo motivo, dopo avere dato le dimissioni, il 15 febbraio 2017 la SI
si rivolse all di Bologna, cui denunciò le reali Parte_1 Controparte_4 condizioni di lavoro al fine di ottenere la "regolarizzazione retributiva e contributiva dal 10/02/2010 al 14/02/2017, comprensiva di tutti gli emolumenti spettanti dal rapporto di lavoro compresa la maggiorazione per l'orario festivo, parametrati sul maggior numero di ore lavorate" (doc. 2).
7. In pari data, l inviò alle parti la convocazione per il giorno 5 Controparte_4 aprile 2017, al fine di esperire il tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11, primo comma, d.lgs. n° 124/2004 (doc. 3).
8. L'incontro ebbe tuttavia esito negativo, giacché il legale del datore di lavoro, in nome e per conto di quest'ultimo, negò tutte le circostanze riportate dalla lavoratrice, sostenendo che il rapporto di lavoro inter partes si fosse svolto come da contratto (doc. 4).>>
- il Tribunale di Bologna, da lei adito nell'ottobre 2018, con sentenza n. 103/2021 non impugnata e divenuta irrevocabile, aveva accertato il credito per spettanze retributive in euro 59.335,51, emettendo correlativa condanna a carico di;
CP_1
«
9. Al fine di far valere i propri diritti, nell'ottobre 2018 la SI Parte_1 promosse quindi una causa di lavoro avanti al Tribunale di Bologna, il quale, con sentenza n°
103/2021 passata in giudicato, condannava il signor a corrispondere alla CP_1 lavoratrice, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 59.335,511 [vi è un rinvio a nota a piè pagina, n.d.r.] (doc. 5 e 6).
10. La sentenza condannava altresì alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della SI , liquidate in € 7.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre accessori di legge (v. sub doc. 6)»
- il 28 marzo 2017 aveva venduto la casa familiare, unico immobile di CP_1 sua proprietà, al cognato (marito di ), che «conosce Controparte_2 CP_3 tutti i dettagli dei rapporti (lavorativi e sentimentali)» tra i due ex conviventi;
CP_1
abita ancora in quella casa;
[...]
pagina 7 di 41 «11. era proprietario di un immobile posto in AN dell'IA (BO), CP_1 via Cadriano n° 33/5, ove ha sempre abitato, sia prima, sia durante la relazione con la SI (convivendo con lei e con il figlio), sia al termine di essa. Parte_1
12. Tuttavia, il 28 marzo 2017, e cioè qualche giorno prima della data fissata dall di Bologna per la conciliazione monocratica (v. retro, n. 7), il Controparte_4 signor vendette l'abitazione a (doc. 7), che è il marito di sua CP_1 Controparte_2 sorella.
13. Il signor ed il cognato si frequentano da oltre vent'anni, condividono feste, CP_1 vacanze, eventi familiari (battesimi, comunioni, pranzi e cene di Natale) e partecipano ognuno della storia e delle vicende della vita dell'altro.
14. Il signor conosce molto bene naturalmente anche la SI e CP_2 Parte_1 il figlio , con i quali ha condiviso pranzi e cene di Natale in famiglia, e conosce tutti i Per_1 dettagli dei rapporti (lavorativi e sentimentali) fra l'attrice ed il cognato.
15. L'atto di cessione dell'immobile prevedeva che il prezzo della vendita (€ 90.000,00), non venisse neppure corrisposto, giacché:
“- Euro 16.638,08 la parte venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
- la restante somma di euro 73.361,92 viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER (uno di € 66.098,01 (…) e l'altro di € 7.263,91 e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti: a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere” (v. sub doc. 7).
16. Inoltre, anche dopo la compravendita, l'immobile è rimasto nella disponibilità del signor , che a tutt'oggi lo abita (doc. 8), laddove ha sempre CP_1 Controparte_2 vissuto con la propria famiglia altrove (doc. 9).»
- attesa l'infruttuosità di una esecuzione mobiliare presso terzi (debito effettivamente pignorato, euro 2.543,98. doc. 10) e permanendo l'inadempimento di all'obbligo di pagare quanto stabilito nel 2021 dal giudice del lavoro, vi è CP_1 interesse a esercitare l'azione revocatoria in relazione alla compravendita del marzo 2017.
«17. Poiché il signor non ha pagato alcunché di quanto dovuto in forza della CP_1 citata sentenza del Tribunale di Bologna, la SI ha agito esecutivamente Parte_1 nei suoi confronti con un pignoramento presso terzi, ma il terzo pignorato ER AN S.p.a ha dichiarato un debito nei confronti dell'esecutato di appena € 2.543,98 (doc. 10).
18. Stante l'incapienza della somma pignorata, e tenuto conto che il signor non CP_1 risulta avere beni immobili intestati, è interesse della SI ottenere una Parte_1 pronuncia che dichiari l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita con cui il signor ha formalmente venduto l'unico immobile di sua proprietà al signor . CP_1 CP_2
Si intendono qui richiamati anche gli altri scritti difensivi della parte.
pagina 8 di 41 5.
In comparsa di risposta, depositata il 1° luglio 2022, il convenuto : CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza dell'eventus damni essendo egli titolare di una «avviata ditta individuale denominata La Caffetteria di
TO UI con sede un Bologna via Venturoli n. 63/b» ed essendo dunque esistente
«altro bene del debitore»;
«Mentre si contesta integralmente la ricostruzione in fatto e diritto operata da controparte si rappresenta che, il sig. all'epoca della vendita dell'immobile di CP_1 proprietà era altresì proprietario dell'avviata ditta individuale denominata la Caffetteria di
TO UI con sede in Bologna via Venturoli n. 63/b, attualmente esercente l'attività come da visura camerale che si allega alla presente (Doc. n. 1). Difetta pertanto già ictu oculi l'elemento dell'eventus damni voluto dalla norma per dichiarare la revocatoria dell'atto di compravendita dell'immobile, atteso che non vi è una compromissione della consistenza patrimoniale del debitore tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito da parte del creditore. Anzi come si rileva dall'atto di acquisto dell'azienda da parte del sig. , avvenuto l'1/02/2010 con atto pubblico del Notaio CP_1
, Rep. 8007, Racc. 5961 (doc. n. 2), il valore dell'azienda è pari ad Euro Persona_3
100000,00 di cui Euro 45000,00 a valutazione dei beni strumentali ed Euro 55.000,00 da riferirsi all'avviamento, pertanto più che capiente rispetto al credito reclamato dall'attrice.»
- ha affermato di aver venduto la casa familiare «in un momento in cui […]
[sull'immobile, n.d.r.] gravava un mutuo residuo pari a euro 73.361,92 che all'epoca […]
[egli, n.d.r.] faceva fatica a pagare» poiché, «a seguito della separazione» dall'attrice e del conseguente procedimento per l'affidamento e il mantenimento del minore (in realtà instaurato pacificamente quando la casa familiare era già stata venduta, dunque dopo il 28 marzo 2018), egli era stato onerato di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre «alle spese straordinarie» (nessuna indicazione è stata fornita in ordine alla percentuale di contributo al versamento né all'ammontare medio di tali spese) e dunque aveva «dovuto scegliere di vendere
l'immobile al fine di liberarsi dalla rata mensile di mutuo pari a circa 800,00 Euro» poiché altrimenti avrebbe visto «aumentare l'esposizione debitoria» e sarebbe finito «in un totale stato di decozione», vista anche «la compressione successiva del reddito […] dovuta ai recenti eventi pandemici[eventi, in realtà, successivi di circa tre anni alla vendita de qua, n.d.r.]», perdendo così l'attività economica di esercizio del bar che garantiva il suo reddito e dunque il mantenimento del minore;
«Peraltro, si pensi anche alla circostanza, non secondaria, per cui la vendita dell'immobile operata dal convenuto è avvenuta in un momento in cui sul medesimo gravava un mutuo residuo pari ad Euro 73.361,92, che all'epoca il sig. faceva fatica CP_1 pagina 9 di 41 a pagare, stante che, a seguito della separazione con la sig.ra , cui è seguito il Parte_1 procedimento di affidamento e mantenimento del figlio minore presso il Tribunale di
Bologna dapprima e successivamente presso la Corte d'Appello di Bologna, il convenuto è stato onerato del mantenimento del figlio minore , con un importo di partenza pari Per_1 ad Euro 380,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, per cui ha dovuto scegliere di vendere
l'immobile al fine di liberarsi dalla rata mensile di mutuo pari a circa 800,00 Euro, al fine di poter garantire il mantenimento del figlio e il proprio, mantenendo l'attività di bar somministrazione alimenti e bevande che ha garantito e garantisce il reddito a sé stesso e per le esigenze mantenimento del figlio.
Diversamente, l'avere mantenuto la proprietà dell'immobile, avrebbe eliminato in radice ogni garanzia patrimoniale, facendo unicamente aumentare l'esposizione debitoria del convenuto finendo in stato di totale decozione, vista anche la compressione successiva del reddito prodotto dall'attività di impresa individuale svolta, dovuta ai recenti eventi pandemici.»
- ha contestato, negandola, l'esistenza degli altri elementi, oggettivi e soggettivi, integranti l'azione revocatoria, precisando inoltre che il cognato aveva in effetti versato il corrispettivo di euro 90.000,00, in parte mediante due assegni del complessivo importo di euro 16.638,08 e in parte accollandosi le rate di mutuo ancora da pagare.
«Controparte intende far supporre, senza dare alcuna prova, che l'entità del credito relativo al rapporto di lavoro fosse già sorto solamente con l'invio della diffida stragiudiziale da parte dell'Avv. Antonella Micele in data 29/11/2016, invero non essendo stato palesato neppure con la convocazione dinanzi all' per il Controparte_4 tentativo di conciliazione in data 5/04/2017 avvenuta dopo la vendita dell'immobile.
Nel contempo si contesta l'affermazione avversaria secondo la quale nella compravendita non vi sia stato il pagamento dell'importo di Euro 16638,08 da parte dell'acquirente l'immobile circostanza che è smentita dall'incasso di detto importo da parte del sig. avvenuta in data 30/04/2017 presso il conto corrente bancario CP_1 tenuto presso la AN Popolare dell'IA Romagna. Filiale di AN dell'IA (Doc.
n. 3), ribadendo che l'acquirente sig. , cognato del sig. , si Controparte_2 CP_1 accollava il mutuo residuo in corso sull'immobile.
Quanto poi invece alla scientia fraudis richiesta, ebbene, va da sé che la vendita dell'immobile gravato, quasi per il suo intero valore, da mutuo ipotecario certamente non poteva soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice ed inoltre la motivazione della vendita da parte del convenuto, già innanzi esplicitata, non ha alcuna matrice di dolosa preordinazione all'incapienza, stante la sussistenza attuale di un'azienda, peraltro integralmente pagata, con un buon valore di mercato ed una buona capacità produttiva.
Nessuna prova sussiste in merito alla “partecipatio fraudis” ancorché il terzo acquirente sia stato il cognato del convenuto.
Anzi a ben vedere non corrisponde al vero quanto riportato ex adverso riportato circa la conoscenza da parte del cognato sig. delle vicende personali e Controparte_2 lavorative intercorse tra il sig. e la sig.ra , seppur in qualche CP_1 Parte_1 occasione il cognato prendesse parte ad eventi familiari, non ha mai fatto presente dei
pagina 10 di 41 dissidi di natura familiare e delle richieste economiche riportate dall'ex compagna, avendo curato tali vicende sempre in piena autonomia, anche per pudore personale, al fine di non preoccupare il nucleo familiare di provenienza.
Né il rapporto di parentela tra il debitore e il terzo, può essere assimilato a quello della coppia convivente, laddove si possono facilmente intersecare rapporti personali, sentimentali e di affari che inducono a ritenere la consapevolezza del danno ai creditori ed anche della partecipazione all'atto elusivo.»
Si intendono qui richiamati anche gli ulteriori scritti difensivi depositati dal convenuto.
6.
Il secondo convenuto, costituitosi il 12 luglio 2022: Controparte_2
- ha affermato di aver acquistato, in data 28 marzo 2017, ed effettivamente pagato l'immobile in AN IA già in proprietà del cognato;
«Il SI. con atto di compravendita del 28 marzo 2017 - repertorio n. 2503 CP_1
- fascicolo n. 2048 - Notaio Dott.ssa cedeva al SI. il Persona_2 Controparte_2 diritto di piena ed esclusiva proprietà su porzione dell'immobile sito in Comune di AN dell'IA (BO), in Via Cadriano n. 33/5, facente parte del complesso immobiliare denominato Borgo Sant'Andrea e costituita da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo della scala H, con annessi, di pertinenza, un vano cantina e uno ad uso autorimessa, nonché ulteriore pertinenziale vano cantina, il tutto al piano interrato, identificato il tutto al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
· Fg. 38, Part. 542, sub. 57, via Cadriano civ. n. 33/5, P.
2-S1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 3,
Superficie Catastale mq. 58, Totale escluse aree scoperte mq. 58, Rendita Euro 240,15, in confine con: sub. 56, sub. 58, ragioni comuni;
· Fg. 38, Part. 542, sub. 69, via Cadriano snc, P. S1 , Cat. C/6, Cl. 2, metri quadri 17,
Superficie Catastale Totale mq. 18, Rendita Euro 104,48, in confine con sub. 70, sub. 51, ragioni comuni;
· Fg. 38, Part. 542, sub. 417, via Cadriano civ. n. 33/5, P. S1, Cat. C/2, Cl. 2, metri quadri
2, Superficie Catastale Totale mq. 4, Rendita Euro 5,27, in confine con: sub. 32, sub. 66, ragioni comuni.
Per quanto concerne il prezzo di vendita l'art. 4 dell'atto di compravendita in disamina prevede testualmente: “Il corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti d'accordo convenuto nella complessiva somma di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) così pagati: Euro 16.638,08 (sedicimilaseicentotrentotto virgola zero otto) la Parte Venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
la restante somma di Euro 73.361,92
(settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue), viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte pagina 11 di 41 compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER (uno di Euro 66.098,01
(sessantaseimilanovantotto virgola zero uno) relativo al finanziamento n. 26703302259 e l'altro di Euro 7.263,91 (settemiladuecentosessantatre virgola novantuno) relativo al finanziamento n. 11103382394) e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti, come sotto meglio indicato;
a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere. Per patto espresso tra le parti, la rata dei finanziamenti del mese in corso è interamente a carico della Parte Venditrice”.
Modalità di pagamento effettivamente adempiute da parte del SI. CP_2
ed in particolare:
[...]
- l'importo pari ad € 16.638,08 è stato corrisposto mediante n. 2 assegni bancari (n.
0208874386-06 e n. 0208874385-05) datati 28 marzo 2017 tratti su AN Bper ed intestati al SI. di importo rispettivamente pari ad € 10.000,00 ed € 6.638,08. Si CP_1 rimanda sul punto all'Allegato B all'atto di compravendita di cui trattasi recante fotocopia di tali assegni che si produce quale doc. 1, Allegato (guarda caso) non prodotto da controparte unitamente all'atto di compravendita sub doc. 7 avversario;
- il residuo importo pari ad € 73.361,92 con accollo effettivo da parte del SI. dei n. 2 finanziamenti (n. 26703302259 e n. 11103382394) concessi dalla Controparte_2
AN Bper al SI. , in relazione ai quali si producono i rendiconti annuali CP_1 rilasciati all'odierno convenuto dall'istituto di credito erogante (doc. 2).
Tali circostanze smentiscono radicalmente l'assunto reso dalla difesa avversaria a pagina 4 del proprio atto di citazione, ed in particolare: “l'atto di cessione dell'immobile prevedeva che il prezzo della vendita (€ 90.000,00), non venisse neppure corrisposto”.
Nulla di più infondato.
L'atto di compravendita prevedeva chiaramente le modalità di corresponsione del prezzo pattuito tra le parti, modalità regolarmente adempiute da parte del terzo acquirente
(pagamento parziale a rogito e saldo con versamento delle rate di cui ai finanziamenti accesi in relazione a detto acquisto).»
- ha affermato di aver acquistato l'immobile quale «mero investimento immobiliare» per andare incontro alle richieste del cognato il quale, «a fronte della pendente separazione dalla compagna e dei presumibili esborsi economici finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali ed al mantenimento del proprio figlio
», intendeva eliminare dal proprio bilancio «quanto meno i versamenti relativi Per_1 ai finanziamenti accesi in ragione di tale acquisto» e dunque essere sollevato da
«un'insostenibile pressione economica determinata dalla necessità di definire i rapporti con la di lui compagna in ragione della pendente separazione e di provvedere al mantenimento del figlio»;
- ha invocato la tutela dei terzi di buona fede di cui all'ultimo comma dell'art. 2901
c.c., poiché la trascrizione dell'atto di compravendita del 28 marzo 2017 era
«antecedente rispetto alla trascrizione di qualsivoglia eventuale domanda giudiziale»;
pagina 12 di 41 - ha sostenuto che, poiché la sentenza del giudice del lavoro era stata emessa il 12 febbraio 2021 e pubblicata l'11 marzo 2021, l'atto dispositivo posto in essere dal cognato il 28 marzo 2017 era «certamente anteriore al sorgere del credito», e che alla medesima conclusione avrebbe comunque dovuto giungersi anche a voler considerare la data (5 ottobre 2018) del deposito del ricorso al giudice del lavoro;
- ha eccepito l'irrilevanza, in relazione al sorgere del credito, dei documenti da 1 a 4 prodotti dall'attrice;
«ciò in quanto:
- la missiva sub doc. 1 avversario attiene principalmente alla gestione della fine del rapporto sentimentale tra l'odierna attrice ed il SI. , con un brevissimo CP_1 accenno alle “problematiche correlate al rapporto di lavoro”, senza che vi sia la ben minima quantificazione economica di un presunto credito;
- i documenti sub docc. 2, 3 e 4 avversari, invece, attengono al procedimento incardinato da parte attrice innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, nei quali tuttavia non si rinviene altresì alcuna quantificazione del credito asseritamente vantato dalla SI.ra nei confronti del SI. . Parte_1 CP_1
In conclusione il credito di cui trattasi non può certamente dirsi anteriore all'atto dispositivo concluso tra il SI. ed il SI. dal momento che CP_1 Controparte_2 il provvedimento che cristallizza il quantum (sentenza n. 103/2021 sub doc. 6 avversario) è successivo di oltre 4 anni rispetto all'atto dispositivo mentre la documentazione antecedente sub docc. da 1 a 4 avversari è priva della ben che minima prospettazione di qualsivoglia credito vantato dall'odierna attrice.>>;
- ha negato di aver avuto consapevolezza del pregiudizio sofferto dall'attrice o di aver partecipato alla eventuale dolosa preordinazione del debitore non essendo stato egli a conoscenza delle pretese economiche dell'attrice per differenze retributive e contributive, pretese che al tempo della compravendita (28 marzo 2017) «erano
“nuove” anche per il debitore […] nonché inserite nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali di cui alla pendente separazione», e dunque non avendo saputo nulla del «presunto credito vantato dalla cognata […] cristallizzato solamente nell'ambito del giudizio n. 2298/2018 R.G.>>, dunque a distanza di anni dalla compravendita, quando invece egli pensava che, con l'acquisto dell'immobile, poteva
«fornire ai cognati un aiuto economico nella gestione della pendente separazione».
«In merito, infine, al contegno del terzo si rileva la radicale assenza nel SI. CP_2 della ben che minima consapevolezza del pregiudizio nonché della partecipazione
[...] all'eventuale dolosa preordinazione.
pagina 13 di 41 Il SI. non era minimamente a conoscenza delle rimostranze della Controparte_2 cognata circa eventuali differenze retributive e contributive derivanti dal maggior numero di ore lavorate e corrisposte nell'ambito dell'attività del SI. di cui alla CP_1 successiva sentenza n. 103/2021 sub doc. 6 avversario.
Trattasi di 'faccende' personali che, com'è facile intuire, non sempre vengono condivise in ambito familiare;
faccende che, all'epoca dell'atto di compravendita, erano 'nuove' anche per il debitore medesimo nonché inserite nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali di cui alla pendente separazione tra il SI. e la SI.ra CP_1 [...]
. Parte_1
La SI.ra all'epoca dell'atto di compravendita in analisi aveva Parte_1 solamente attivato una procedura innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, senza tuttavia che venisse quantificato alcun credito, ed il tutto peraltro lo si ribadisce nell'ambito della definizione delle condizioni di separazione dal marito SI. e CP_1 di affidamento/mantenimento del figlio . Per_1
Il SI. nulla sapeva del presunto credito vantato dalla cognata nei Controparte_2 confronti del SI. , credito cristallizzato solamente nell'ambito del giudizio n. CP_1
2298/2018 R.G. instaurato in data 5 ottobre 2018 e concluso in data 12 febbraio 2021.
Da ciò ne discende come non vi sia mai stata in capo all'odierno convenuto alcuna consapevolezza del pregiudizio nonché la ben che minima partecipazione alla eventuale dolosa preordinazione del SI. ; al contrario il SI. CP_1 Controparte_2 acquistando l'immobile di cui trattasi pensava di fornire ai cognati un aiuto economico nella gestione della pendente separazione.
Non si può parlare né di conoscenza di conoscibilità in capo al terzo in quanto il credito vantato dall'odierna attrice si è cristallizzato solo molti anni dopo la conclusione dell'atto di compravendita mentre all'epoca della cessione non era mai stato ventilato se non nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'ambito della pendente separazione, aspetto tuttavia di cui il SI. era completamente all'oscuro. Controparte_2
Anche perché entrando nel merito della tipologia di credito si rileva come trattasi di differenze retributive e contributive derivanti dal maggior numero di ore lavorate dalla
SI.ra nell'attività lavorativa del SI. ; in sintesi trattasi di Parte_1 CP_1 rivendicazioni economiche di una compagna per un maggior numero di ore lavorate nel bar del marito, rivendicazioni chiaramente emerse solo nell'ambito della separazione coniugale, rivendicazioni di cui il cognato nulla sapeva né poteva sapere.
Ad ogni buon conto si rileva come l'onere di provare la consapevolezza del pregiudizio/partecipazione alla dolosa preordinazione del terzo incomba su colui che agisce in revocatoria.
Prova non fornita dalla SI.ra . Parte_1
D'altronde gli elementi presuntivi relativi all'atto di compravendita in analisi propendono per la buona fede del terzo acquirente SI. si pensi al Controparte_2 prezzo della cessione (trattasi di prezzo di mercato dimostrato dall'accollo integrale dei finanziamenti accesi dal venditore in relazione a tale acquisto), al pagamento del prezzo
(versamento parziale con assegni bancari e accollo dei finanziamenti accessi dal venditore), alle tempistiche di pagamento (parte del prezzo al rogito e la restante parte alle naturali scadenze delle rate dei finanziamenti) ed al sorgere del credito (di gran lunga successivo all'atto dispositivo).»
pagina 14 di 41 Si intendono qui richiamati anche gli ulteriori scritti difensivi depositati dal convenuto.
7.
All'udienza 30 novembre 2023 sono state sentite le parti.
Il convenuto ha dichiarato: CP_1
«Confermo di abitare attualmente nell'immobile. Ci vivo a titolo di comodato”.
Il convenuto ha dichiarato: Controparte_2
«Dichiaro di avere regolarmente pagato il prezzo indicato nel contratto tramite due assegni bancari di circa € 16.000,00 complessivi incassati il 30/03/2017. Sto poi pagando il mutuo che mi sono assunto, per l'importo di circa € 850,00 mensili. Mancano ancora dieci rate circa. Preciso di avere acquistato l'immobile in contestazione su richiesta di mia moglie, sorella di , che era in una momentanea situazione di difficoltà CP_1 economica. Al momento del rogito viveva nell'immobile insieme alla compagna, CP_1 odierna attrice ed al figlio. L'accordo era che gli stessi lasciassero libero l'appartamento entro la fine dell'anno 2017. Era così scritto anche nel rogito. Ciò non è avvenuto ed ho conseguito la liberazione dell'immobile tramite azione legale. TO è andato a vivere con il fratello. Non so dove sia andata a vivere l'attrice con il figlio.
TO non riusciva tuttavia a coabitare con il fratello e mi ha chiesto di ritornare temporaneamente nell'immobile verso l'estate del 2018. Io non avevo bisogno dell'appartamento all'epoca ed ho acconsentito. abita tuttora nell'immobile a CP_1 titolo di comodato gratuito. Non ero a conoscenza delle richieste economiche poi formalizzate dall'attrice. Prima del rogito ho saputo dal che era probabilmente CP_1 imminente la separazione della compagna. Lo stesso mi ha riferito che voleva CP_1 vendere la casa perché non sarebbe stato in grado di far fronte al mutuo ed all'eventuale mantenimento che avrebbe dovuto versare»
L'attrice ha dichiarato: «Ci siamo separati già nel 2016, anche se abbiamo continuato a vivere insieme per consentirmi di trovare una nuova sistemazione sia lavorativa che abitativa. Ho appreso della vendita della casa in cui abitavamo solo a fine 2017 quando mi è stato detto che dovevo liberare l'immobile».
8.
è stato il compagno e datore di lavoro (dal 10 febbraio 2010 sino al 14 CP_1 febbraio 2017) dell'attrice.
Le vicende personali sono strettamente intrecciate a quelle relative al rapporto di lavoro tra le parti e alla sorte della casa familiare.
Va fin d'ora svolta, anche in relazione ai profili di diritto, una prima analisi critica globale degli elementi di fatto risultanti dalle allegazioni, produzioni e dichiarazioni delle parti, al fine di dare concretezza alle questioni discusse. pagina 15 di 41 8.1.
La relazione sentimentale seguita da convivenza, iniziata pare nel 2007 (v. l'ordinanza 26 febbraio 2018, prodotta dal convenuto come doc. 6, che aveva respinto il ricorso per sequestro conservativo chiesto dall'odierna attrice nei confronti dell'ex compagno: «con ricorso depositato in data 13.12.2017 YS ha chiesto Parte_1
l'autorizzazione al sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni del bar (eccezion fatta per la macchina del caffè) della ditta individuale “La Caffetteria” di proprietà dell'ex compagno e dei conti correnti allo stesso intestati a garanzia delle CP_1 ragioni dalla stessa vantate;
- ha in particolare dedotto la ricorrente: di aver convissuto, more uxorio, con per dieci anni e che dalla loro unione era nato, nel 2009, CP_1 il figlio;
di aver sempre provveduto, dopo la separazione, al mantenimento di Per_1
sia per le spese ordinarie che straordinarie in quanto il resistente si era reso Per_1 inadempiente agli obblighi genitoriali di mantenimento;
[…]»), è cessata nel corso del 2016: a maggio 2016, si afferma in citazione;
nell'autunno del 2016, si afferma invece a pagina 7 del ricorso presentato il 5 ottobre 2018 dall'odierna attrice al giudice del lavoro («Nell'autunno 2016, invero, la SI decideva di porre fine alla Parte_1 relazione sentimentale con il signor . Tale decisione, subìta da quest'ultimo, CP_1 produceva degli effetti negativi sul rapporto di lavoro, al punto che nel febbraio 2017 ella rassegnava le proprie dimissioni. Qualche tempo prima di dimettersi, la ricorrente aveva richiesto al signor di "regolarizzare" il rapporto di lavoro, con il CP_1 conseguente riconoscimento di quanto le spettava in forza dell'orario effettivamente svolto nel corso degli anni. Ma il datore di lavoro non si rendeva disponibile a trovare un accordo. […]», doc. 5 prodotto dall'attrice). Il ricorso al giudice del lavoro è stato accolto con sentenza Trib. Bologna, sez. lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103 (doc. 6 prodotto dall'attrice).
E' certo in ogni caso che nell'autunno 2016 i rapporti tra le parti, ancora di fatto conviventi, erano molto difficili.
Si veda anche la lettera 29 novembre 2016, spedita dall'avv. Antonella Micele per conto dell'attrice, con la quale si prospettava al convenuto «l'esigenza di non procrastinare ulteriormente una convivenza ormai divenuta intollerabile» e di trovare un accordo per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore e si richiamavano espressamente le richieste economiche dell'attrice fondate sul fatto di aver lavorato
«almeno otto ore al giorno», più di quanto previsto in contratto (doc. 1 prodotto dall'attrice).
8.2.
La crisi nella relazione more uxorio ha fatto emergere discussioni tra le parti in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, poiché Persona_4 affermava (e anni dopo il Tribunale di Bologna le darà ragione) di aver lavorato un pagina 16 di 41 numero maggiore di ore di quelle previste contrattualmente e dunque di aver diritto a somme di denaro ulteriori.
Da qui le sue richieste, prima rivolte direttamente al datore di lavoro col quale ancora coabitava (ed è agevole ritenere che tali discussioni si svolgessero per lo più non sul luogo di lavoro, un locale aperto al pubblico, ma essenzialmente nella casa che essi dividevano col figlio minore), poi formalizzate nella già citata lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele.
Dal che si desume che il livello delle discussioni e del contrasto era decisamene salito di tono: altrimenti l'odierna attrice non si sarebbe rivolta a un avvocato.
Il dissidio si farà più profondo nei mesi a venire.
Come pacifico, nessuna risposta viene data da alle richieste CP_1 economiche della ex compagna con la quale ancora egli coabitava.
Il 14 febbraio 2017 l'attrice dava le dimissioni. Cessava così il rapporto di lavoro. E' evidente che tale evento è la conseguenza, prevedibile, dell'atteggiamento tenuto per mesi dal datore di lavoro – ex compagno, il quale avrà certamente messo in conto quell'esito, avendo comunque ben presente che la questione non si sarebbe risolta col semplice fatto della cessazione del rapporto di lavoro.
Date le dimissioni, il 15 febbraio 2017 l'attrice si era rivolta all' CP_4
di Bologna chiedendo la regolarizzazione retributiva e contributiva Controparte_4 per il periodo 10 febbraio 2010 – 14 febbraio 2017.
Il 15 febbraio 2017 l' aveva convocato via PEC (doc. 3 prodotto CP_4 dall'attrice) per il tentativo di conciliazione da svolgersi il 5 aprile 2017 CP_1
(doc. 4 prodotto dall'attrice).
Otto giorni prima della data fissata per comparizione davanti all' , CP_4 CP_1
ha venduto la casa familiare al cognato.
[...]
8.3.
Cessata la relazione affettiva, l'attrice e il convenuto hanno continuato a coabitare per un certo tempo nella casa familiare di AN IA insieme al figlio . Per_1
L'appartamento con cantina (sub. 57) e autorimessa (sub. 69) era stato acquistato da il 20 aprile 2006 (atto trascritto il 5 maggio 2006), mentre la seconda CP_1 cantina (sub. 417) era stata acquistata il 14 giugno 2007 (atto trascritto il 27 giugno 2007).
8.3.1.
Il convenuto non ha prodotto i mutui stipulati per l'acquisto della casa di abitazione né i contratti di compravendita stipulati nel 2006 e nel 2007: non sono noti, pertanto, i prezzi di acquisto.
Un accenno ai mutui, entrambi concessi da AN ER s.p.a., è fatto dal convenuto nella memoria istruttoria n. 3, laddove si osserva che l'immobile venduto al cognato era pagina 17 di 41 «gravato da ipoteca volontaria di primo grado in favore della AN ER per originari
Euro 130.000,00 concessi in mutuo per l'acquisto dell'immobile [la casa con cantina e autorimessa, n.d.r.] e da ipoteca volontaria di secondo grado sempre in favore della stessa banca per la concessione di altro finanziamento di Euro 30.000,00 per liquidità, come si rileva dal rogito notarile (art. 7 del documento n. 7 avversario)».
A quanto emerge dagli atti e in particolare dal contratto di compravendita 28 marzo 2017, la prima ipoteca relativa al finanziamento di euro 130.000,00 era stata iscritta il 5 maggio 2006 (non è prodotta la nota di iscrizione ipotecaria), ossia quando era stato trascritto l'atto 20 aprile 2006 di acquisto della casa con cantina e autorimessa, mentre la seconda ipoteca relativa al finanziamento di euro 30.000,00 era stata iscritta l'8 giugno 2007 (non è prodotta la nota di iscrizione ipotecaria), alcuni giorni prima dell'acquisto della seconda cantina fatto il 14 giugno 2007 con atto trascritto il 27 giugno 2007.
Come pacifico in atti, nei circa dieci – nove anni anteriori alla vendita della casa al cognato, aveva senza difficoltà pagato le rate di mutuo, compresa quella CP_1 di marzo 2017 a carico del venditore (v. l'art. del contratto 28 marzo 2017), sino a ridurre in larga misura il debito residuo.
8.3.2.
Nel contratto di compravendita 28 marzo 2017 tra e il convenuto CP_1 le parti hanno stabilito che il prezzo di euro 90.000,00 fosse Controparte_2 corrisposto in parte (euro 16.638,08) mediante il versamento di una somma di denaro e in parte (euro 73.361,92) mediante l'accollo ad opera dell'acquirente del residuo debito verso la banca che aveva concesso a due finanziamenti. CP_1
Si rimanda al testo del contratto di compravendita 28 marzo 2017 e in particolare agli articoli 4 e 7.
L'art. 4 fissa la misura del corrispettivo e stabilisce le modalità dell'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, regolando il meccanismo dell'accollo:
«Art. 4) Il corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti d'accordo convenuto nella complessiva somma di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) così pagati:
- Euro 16.638,08 (sedicimilaseicentotrentotto virgola zero otto) la Parte Venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuta dalla Parte Acquirente, alla quale pertanto rilascia ampia e finale quietanza di saldo;
- la restante somma di Euro 73.361,92 (settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue), viene soddisfatta mediante accollo con efficacia liberatoria per la Parte Venditrice, che la parte venditrice fa alla parte compratrice, che accetta, del residuo debito in linea capitale ed interessi alla data odierna di due finanziamenti concessi dalla AN ER […] uno di Euro 66.098,01 (sessantaseimilanovantotto virgola zero uno) relativo al finanziamento n. 267 03302259 e l'altro di Euro 7.263,91 (settemiladuecentosessantatre virgola novantuno) relativo al finanziamento n. 111 pagina 18 di 41 03382394) e garantiti ipotecariamente dagli immobili compravenduti, come sotto meglio indicato;
a tale riguardo la parte venditrice acconsente espressamente al mantenimento delle garanzie ipotecarie in essere.
Per patto espresso tra le parti, la rata dei finanziamenti del mese in corso è interamente a carico della Parte Venditrice.
A tal fine la parte acquirente si obbliga di notificare il presente contratto all'Istituto mutuante ed elegge domicilio presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ove è sito l'immobile ipotecato.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, le parti contraenti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano e garantiscono che il corrispettivo della compravendita, come sopra convenuto, è stato pagato:
- quanto ad Euro 16.638,08 mediante le disposizioni di pagamento che in fotocopia e in unico corpo si allegano al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione delle Parti e mia;
- quanto al residuo di Euro 73.361,92 (settantatremilatrecentosessantuno virgola novantadue) mediante l'accollo sopra perfezionato».
Come si legge nell'art. 7, aveva ottenuto due prestiti, uno di euro CP_1
130.000,00 e l'altro di euro 30.000,00, entrambi garantiti da ipoteca (non sono prodotti gli atti costitutivi delle ipoteca o le iscrizioni) e le obbligazioni restitutorie erano state in larga misura già adempiute al tempo della compravendita 28 marzo 2017:
- «Art. 7) La Parte Venditrice garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà
e la libera disponibilità dei beni venduti nonché la loro completa libertà da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, ipoteche ed oneri reali in genere, ad eccezione di quanto segue:
- ipoteca volontaria iscritta in data 5 maggio 2006, al part. 6722, a favore della ER AN Spa, a garanzia di un finanziamento di originari Euro 130.000,00, il cui debito residuo, alla data odierna, ammonta ad Euro 66.098,01;
- ipoteca volontaria iscritta in data 8 giugno 2007, al part. 8698, a favore della ER AN Spa, a garanzia di un finanziamento di originari Euro 30.000,00 il cui debito residuo, alla data odierna, ammonta ad Euro 7.263,91, gravami di cui si è già detto sopra.
[…]».
8.4.
è stato datore di lavoro della ex compagna quale titolare di una CP_1 impresa individuale.
pagina 19 di 41 Il convenuto era e ancora è titolare di un bar, “La Caffetteria”, sito in Bologna, via
Venturoli n. 63/B, angolo via Mengoli n. 33/D (v. la valutazione fiscale de “La Caffetteria di TO UI” prodotta dal convenuto come doc. 5).
Lo stesso convenuto dichiara che «all'epoca della vendita dell'immobile di proprietà
[egli] era altresì proprietario dell'avviata ditta individuale denominata la Caffetteria di TO UI con sede in Bologna via Venturoli n. 63/b, attualmente esercente l'attività come da visura camerale che si allega alla presente (Doc. n. 1)» e che il prezzo per l'acquisto del bar era stato da lui integralmente pagato (si rimanda alla comparsa di costituzione).
Con rogito 1 febbraio 2010 si era reso cessionario, al prezzo di euro CP_1
100.00,00 (da riferirsi per euro 55.000,00 all'avviamento), del ramo di azienda ad uso bar corrente in Bologna, via Venturoli n. 63/B, ed era subentrato nel contratto di locazione dell'immobile ove è situata l'azienda (doc. 2 prodotto dal convenuto).
Pochi giorni dopo egli assumeva la compagna e convivente.
Il prezzo della cessione di ramo di azienda era stato da lui pagato per euro 10.000,00 alla data del contratto, mentre il saldo, col versamento di euro 90.000,00, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 marzo 2010: è pacifico che ciò è avvenuto ed è altresì pacifico, attesa la non specifica contestazione di quando dedotto e prodotto dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, che per saldare il prezzo entro due mesi dalla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda aveva contratto CP_1 un mutuo di 80.000,00.
8.5.
E' pacifico che il convenuto, con l'acquisto del ramo di azienda ad uso bar, è subentrato nel contratto di locazione immobiliare avente ad oggetto i locali nei quali egli esercita l'attività commerciale (v. l'art. 3 del contratto di cessione di ramo di azienda 1 febbraio 2010).
Dall'estratto conto prodotto dall'attrice come doc. C risulta che il canone locazione pagato dal convenuto quale titolare della ditta individuale era pari a euro 1.010,00 nel marzo 2017.
8.6.
Non vi è alcuna contestazione sul fatto che, come allegato e provato dall'attrice (memoria istruttoria n. 2, estratto conto al 31 marzo 2017 della ditta CP_1 relativo al conto corrente con ER AN prodotto come doc. C), il 3 marzo 2017 (valuta 4 marzo 2017) aveva versato la somma di euro 3.097,01 (di cui CP_1 euro 3.081,22 per quota capitale ed euro 157,79 per interessi) quale ultima rata per l'estinzione del debito derivante dal prestito 005/003511188 di euro 80.000,00 ottenuto per acquistare nel 2010 il ramo di azienda ad uso bar.
pagina 20 di 41 Dunque, non vi è alcuna contestazione sul fatto che a marzo 2017, ormai ben avviato il bar, si era liberato di un gravoso onere finanziario contratto CP_1 circa sette anni prima, onere che però non gli aveva impedito sostenere gli altri costi per la gestione del bar, compreso quello inerente al canone di locazione, di contribuire ai bisogni della famiglia e di saldare puntualmente le rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa e della seconda cantina.
Tale dato di fatto, come meglio si dirà, rende del tutto non convincente la giustificazione, incentrata sulla inverosimile – perché immotivata alla luce degli elementi probatori acquisiti e contraddittoria, se non paradossale, nell'esito che i convenuti intendono accreditare - preoccupazione di di non poter più contribuire al CP_1 mantenimento del figlio dodicenne (e dunque di limitati bisogni), addotta nel presente giudizio dai due convenuti, e a giustificazione CP_1 Controparte_5 dell'improvvisa vendita, tra cognati, della casa familiare.
8.7.
Cessato il rapporto di lavoro di , il convenuto ha assunto nel Parte_1 settembre 2017 una nuova barista, (v. la sentenza Trib. Bologna, sez. Persona_5 lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103).
Nella visura camerale relativa all'impresa individuale , prodotta dal CP_1 convenuto come doc. 1, si legge che nel 2020 i lavoratori dipendenti erano due.
8.8.
Al tempo della compravendita oggetto di revocatoria (28 marzo 2017), come già detto, l'attrice e il convenuto abitavano nell'immobile de quo insieme al CP_1 figlio : si trattava, in altri termini, della casa familiare. Per_1
La vendita dell'immobile ha precluso all'odierna attrice, nella successiva controversia avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, di chiedere l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c. Si veda, infatti, quanto osservato dalla Corte d'appello di Bologna nella già citata ordinanza 30 maggio 2018 nel proc. n. 622/2017 R.G.
L'attrice, e si tratta di dato non contestato, afferma di essere stata tenuta all'oscuro della vendita e di averne avuto notizia solo a fine 2017, quando le era stato detto di liberare l'immobile (v. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero). La questione era emersa anche nel corso del procedimento davanti al Tribunale di Bologna per l'affidamento e il mantenimento del minore, il cui numero di ruolo dovrebbe essere (a quanto si desume dal provvedimento della Corte d'appello in sede di impugnazione) 8327/2017 R.G. Nessuna delle parti ha prodotto il provvedimento reso dal Tribunale di Bologna, che pare fosse affetto da un errore in quanto riferito ad altra fattispecie, come si legge nell'ordinanza della Corte d'appello che riporta anche il parere del Procuratore generale favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
pagina 21 di 41 E' certo però che il provvedimento del Tribunale di Bologna quale giudice della famiglia era stato emesso prima del 13 dicembre 2017, giorno in cui l'odierna attrice – proprio sul presupposto, fra l'altro, dell'avvenuta vendita della casa familiare – aveva chiesto il sequestro conservativo dei beni mobili di . CP_1
Si richiama in proposito l'ordinanza 26 febbraio 2018 che, con riferimento al solo credito, ritenuto sussistente (oltretutto, già accertato in sede giudiziale), relativo al concorso paterno nel mantenimento del figlio minore (nulla era stato prodotto quanto all'affermato credito di lavoro e solo il 5 ottobre 2018 l'odierna attrice adirà il giudice del lavoro), aveva respinto la domanda cautelare, rapportata unicamente al modesto credito periodico già stabilito dal Tribunale di Bologna nel procedimento ex artt. 337-bis e ss. c.c., per insussistenza unicamente del periculum in mora.
Così si legge nell'ordinanza 26 febbraio 2018:
«Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 13.12.2017 ha chiesto Persona_4
l'autorizzazione al sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni del bar (eccezion fatta per la macchina del caffè) della ditta individuale “La Caffetteria” di proprietà dell'ex compagno e dei conti correnti allo stesso intestati a garanzia delle CP_1 ragioni dalla stessa vantate;
- ha in particolare dedotto la ricorrente: di aver convissuto, con per CP_1 dieci anni e che dalla loro unione era nato, nel 2009, il figlio;
di aver sempre Per_1 provveduto, dopo la separazione, al mantenimento di sia per le spese ordinarie Per_1 che straordinarie in quanto il resistente si era reso inadempiente agli obblighi genitoriali di mantenimento;
di essersi quindi rivolta al Tribunale di Bologna ex art. 337 bis c.c. per stabilire le condizioni di mantenimento e di diritto di visita paterno, ma che il provvedimento era stato impugnato dinanzi la Corte D'Appello di Bologna;
che il resistente nelle more aveva alienato a terzi l'immobile adibito a residenza familiare ledendo il diritto di abitazione della ricorrente e soprattutto del minore;
di aver lavorato presso l'attività dell'ex compagno come barista, dapprima in nero e poi regolarmente assunta, essendo creditrice della somma di euro 101.786,26 a titolo di differenze retributive e TFR;
- con memoria depositata il 1.2.2018 si è costituito il resistente, contestando le domande di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge, oltre che la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia in via equitativa;
- sentite le parti all'udienza del 9.2.2018, il giudice si è riservato di decidere.
Ritenuto che:
[…]
- nel caso di specie, può ritenersi provato, solo parzialmente, il fumus con riferimento al credito dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio al Per_1 momento quantificato dal Tribunale in euro 300,00 e sottoposto al vaglio della Corte pagina 22 di 41 d'Appello (cfr. doc. nn. 8 e 9 ricorso), non avendo la ricorrente prodotto in atti, riguardo agli ulteriori crediti vantati, né il ricorso al Giudice del lavoro né l'esposto presentato all' il 15.2.2017, di cui ha riferito in udienza (cfr. verbale del Controparte_4
9.1.2018);
- conseguentemente, non appare sufficientemente dimostrato il periculum nel senso sopra indicato, non essendo emersa, sotto il profilo oggettivo, un'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale complessiva del resistente (che in udienza ha dichiarato di percepire un reddito mensile di euro 1.500,00) rispetto al debito, che, come sopra detto, al momento ammonta ad euro 300,00; sotto il profilo soggettivo non può affermarsi, alla luce dai principi sopra richiamati e della documentazione in atti, che il comportamento del debitore sia esclusivamente finalizzato all'inadempimento;
- risultando la prova insufficiente riguardo sia al fumus che al periculum, la domanda cautelare va respinta;
- va altresì rigettata, in quanto non provata, la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte resistente per mancanza di prova del danno, atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' "an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cfr. Cass. n. 25798/14);
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, considerata l'attività difensiva prestata e la complessità della controversia, come da dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 671 c.p.c.
1. rigetta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte nella misura di euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi al difensore antistatario che ne ha fatto espressa dichiarazione».
Un dato va finora messo in evidenza: lo stesso aveva negato (non il CP_1 proprio inadempimento all'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, ma) l'esistenza dei «requisiti di legge», da intendersi evidentemente (quantomeno anche) con riferimento all'esigenza cautelare e dunque al periculum in mora, e addirittura aveva chiesto la condanna (domanda non accolta) al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come a dire che il presupposto del periculum in mora era assolutamente e manifestamente da escludersi.
8.9.
Ciò conferma quanto sarà nel prosieguo meglio evidenziato.
non aveva, e comunque non ha minimamente provato di avere, alcun CP_1 reale problema economico tale da fargli ragionevolmente temere, nei primi mesi del pagina 23 di 41 2017, di non essere più in grado di continuare a contribuire al mantenimento del figlio come aveva sempre fatto senza difficoltà alcuna dal 10 ottobre 2009, data di nascita di
, e come aveva continuato a fare, per essendo gravato, dopo l'acquisto del Per_1 ramo di azienda adibito a bar (1 febbraio 2010), da esborsi non indifferenti, quali il canone di locazione per il godimento dei locali in cui svolge l'attività di impresa, la retribuzione della dipendente, i mutui contratti per l'acquisto della casa (2006) e di una seconda cantina (2007), il mutuo di euro 80.000,00, contratto nel 2010 per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la cessione del ramo di azienda, estinto proprio ai primi di marzo 2017.
Nel marzo 2017 non vi erano state variazioni negative nelle condizioni patrimoniali e reddituali e nella capacità di guadagno di : anzi, era cessato il mutuo CP_1 contratto per saldare il prezzo della cessione dell'azienda – bar. Non essendovi rapporto di coniugio, il convenuto non sarebbe stato obbligato a versare un assegno di mantenimento alla sua ex compagna. L'unico mutamento oggettivo rilevante e, almeno potenzialmente, immediatamente produttivo di apprezzabili effetti sulla sfera economica di (in relazione alle richieste integrazioni retributive) CP_1 riguardava la cessazione del rapporto di lavoro della sua (ex) compagna, alla quale il convenuto ovvierà (quantomeno) nel settembre 2017 assumendo, a conferma delle sue più che buone capacità economiche, una nuova barista, (v. la sentenza Persona_5
Trib. Bologna, sez. lavoro, 12 febbraio - 11 marzo 2021, n. 103).
Nessuna sgradita e preoccupante novità poteva ricollegarsi al mantenimento del minore, cui il convenuto provvedeva da anni.
L'unica reale preoccupazione di , dunque, non poteva che essere CP_1 quella conseguente alle rivendicazioni economiche della sua ex compagna, già discusse tra le parti una volta emersa la crisi nella relazione more uxorio: è evidente che quando ancora vi era armonia tra le parti, l'odierna attrice, come normalmente avviene in casi simili, nulla aveva obiettato nei confronti dal datore di lavoro – compagno – padre del comune figlio.
Queste, e non altre, erano, evidentemente, le preoccupazioni relative a nuovi esborsi economici «finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali» che nutriva e di cui aveva parlato col cognato come da CP_1 Controparte_2 quest'ultimo riferito.
Non varrebbe qui in contrario osservarsi che dopo il 28 marzo 2107 si CP_1 era liberato (oltre che dell'unico bene immobile di proprietà, anche) dell'obbligazione restitutoria verso la banca mutuante.
Se veramente quella addotta nel presente giudizio, secondo una linea difensiva condivisa dal cognato, fosse stata una reale preoccupazione idonea a giustificare la vendita della casa di abitazione con mutui già in larga misura estinti, allora CP_1
, privo di altri immobili, avrebbe dovuto altresì preoccuparsi dei nuovi e
[...] inevitabili esborsi da sostenere per una nuova abitazione e certamente CP_2
agente immobiliare, nel momento in cui accettava – come si legge nella
[...] comparsa di costituzione - di acquistare l'immobile di via Cadriano n. 33/5 a scopo di pagina 24 di 41 investimento e al contempo per aiutare il cognato sollevandolo da una «insostenibile pressioni economica», avrebbe ricordato al cognato – ove ve ne fosse stato bisogno, il che è da escludere - che alla liberazione dall'obbligazione verso l'istituto mutuante (in realtà, sempre adempiuta senza problemi) si sarebbe accompagnata l'assunzione di nuove, e non necessariamente meno gravose, obbligazioni a titolo di canone di locazione (neppure in parte detraibile, come invece possibile, per il 19%, per l'esborso relativo agli interessi passivi sui mutui), oltre che, ovviamente, la perdita di un cespite patrimoniale destinato a rivalutarsi nel tempo.
In altri termini, se le cose fossero andate come dicono i convenuti, nessuna ragionevole spiegazione potrebbe darsi alla decisione di di vendere al CP_1 cognato, otto giorni prima della convocazione per il tentativo di conciliazione davanti all' , il suo l'unico immobile adibito a casa di abitazione, senza Controparte_4 neppure aver fatto ricerche di mercato e senza scegliere la più vantaggiosa tra una pluralità di offerte di acquisto.
Le cose sono andate ben diversamente. Il che rende in radice non convincenti gli argomenti difensivi dei due convenuti.
8.10.
Va per altro verso rilevato, e si tratta di un aspetto del tutto prevedibile alla luce del chiaro dettato legislativo oltre che di ultradecennali orientamenti della giurisprudenza e in ogni caso di considerazioni di buon senso alla portata di chiunque, che ove mai vi fosse stata l'assegnazione della casa familiare alla madre (cosa impossibile dopo il 28 marzo 2017, poiché il se ne era già spogliato), il contributo a carico del CP_1 padre, stabilito dal Tribunale di Bologna nella contenuta somma di euro 300,00, sarebbe stato ancor più modesto se non simbolico proprio in considerazione della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies, secondo periodo, c.c.: «[…] Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà») e degli esborsi per rate di mutuo a carico del padre (anch'essi valutabili quale modalità di contributo al mantenimento del figlio in relazione al soddisfacimento della primaria esigenza abitativa) oltre che degli esborsi che il padre avrebbe dovuto sostenere per procurarsi una nuova abitazione.
8.11.
E' opportuno aggiungere e rimarcare che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto già in comparsa di risposta, nessuna preoccupazione Controparte_2 economica poteva mai avere il cognato, nel marzo 2017, «a fronte della pendente separazione dalla compagna e dei presumibili esborsi economici finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali coniugali ed al mantenimento del proprio figlio
». Per_1
Gli unici rapporti economici da definire con l'ex compagna «in ragione della pendente separazione» e gli unici «presumibili esborsi economici finalizzati alla pagina 25 di 41 definizione dei rapporti patrimoniali coniugali», e di cui dunque era Controparte_2 al corrente (lo si legge in comparsa di costituzione), come è oltretutto ragionevole ritenere atteso lo stresso rapporto familiare tra i due convenuti , sorella di CP_3
, è coniuge di , erano quelli relativi alla cessazione del rapporto CP_1 Controparte_2 di lavoro e alle pretese economiche da tempo avanzate nei confronti di malato. CP_1
8.12.
E' appena il caso di rilevare che, pur avendo ricevuto dal cognato euro 16.638,08 mediante due assegni bancari versati sul conto corrente a fine marzo 2017, CP_1
si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di versare all'ex compagna a titolo
[...] di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 (stabilita dal Tribunale di Bologna) per due mensilità del 2020 (marzo e aprile) e la somma di euro 350,00 (concordata tra le parti in pendenza del giudizio di appello) per i mesi giugno – ottobre 2022, quando il presente giudizio era già stato avviato (v. il sollecito 19 ottobre 2022, doc. D prodotto dall'attrice con la memoria n. 2).
Come a dire che, nei fatti, la vendita della casa di abitazione, unico immobile di
, era volta ad altro e non a contribuire alle esigenze del figlio. CP_1
8.13.
L'acquirente, il convenuto cognato di , afferma di Controparte_2 CP_1 aver dovuto esercitare, verosimilmente dopo la fine del 2017, una «azione legale» per ottenere la liberazione dell'immobile (v. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero nonché l'art. 12 del rogito 28 marzo 2017 stipulato con : «EFFETTI, CP_1
POSSESSO E CONSEGNA Art. 12) Gli effetti attivi e passivi della presente vendita decorrono dal giorno di oggi, ma la consegna dell'immobile e l'immissione nel possesso materiale del bene dovranno avvenire, per espresso accordo delle Parti, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017»). A tal proposito, non si rinvengono dati più precisi offerti o documenti prodotti dal convenuto.
E' invece l'attrice a chiarire, nella seconda memoria istruttoria, come avvenne la liberazione dell'immobile: «il 31 maggio 2018, nonostante la richiesta della SI
di poterlo continuare ad abitare ancora qualche mese onde cercare un Parte_1 alloggio adeguato, su istanza di lei e il piccolo furono Controparte_2 Per_1 sfrattati a mezzo Ufficiale Giudiziario, alla presenza della forza pubblica (doc. E)» (così si legge nella seconda memoria istruttoria;
v. anche il doc. E, che vede come formale destinatario dell'intimazione di rilascio ). CP_1
E' pacifico che , una volta liberato l'immobile in AN per effetto CP_1 dell'azione di rilascio esercitata dal e di fatto volta ad ottenere Controparte_5
l'uscita dell'attrice e del figlio minore da quella che era stata la casa familiare, abita da solo, senza versare alcun canone di locazione, nella casa da lui venduta al cognato. In sostanza, egli continua a godere dell'immobile senza sostenere costi di locazione pur essendosi spogliato della proprietà del bene. pagina 26 di 41 Nell'istanza 10 giugno 2019 rivolta al Giudice tutelare, , residente, CP_1 come si legge nell'istanza stessa, nell'immobile di via Cadriano n. 33/5, parlava di «separazione di fatto avvenuta nel 2018», con riferimento, evidentemente, all'uscita dell'attrice dalla casa familiare, ormai di proprietà di (doc. G Controparte_2 prodotto dall'attrice).
Si veda altresì il certificato di residenza di , rilasciato il 1 marzo 2022, CP_1 prodotto dall'attrice come doc. 8.
8.14.
Una prima, sommaria conclusione, può essere dunque così sintetizzata.
non ha offerto alcun elemento probatorio su cui fondare i propri CP_1 asseriti timori di incapacità di continuare a concorrere, come aveva fatto per circa dodici anni prima della vendita della casa familiare a suo cognato, al mantenimento del figlio.
E' pacifico che nessun prestito era stato chiesto dal convenuto a una banca, e neppure ai prossimi congiunti, e che nessun finanziamento era stato erogato per sostenere a fronte degli asseriti, e non fondati, timori di non riuscire a CP_1 contribuire al mantenimento del minore;
ma, ancor prima, è pacifico che il convenuto non aveva chiesto a ER di rinegoziare il mutuo.
E' pacifico che non chiese alla banca ER di rinegoziare il mutuo. CP_1
Del pari è pacifico che, grazie alle intese con il cognato, continua ad CP_1 abitare da solo (l'ex compagna e il figlio sono stati costretti a lasciare la casa familiare per via giudiziaria) nella casa di AN senza esborsi per canone di locazione e senza averne mai sostenuti per godere di altre abitazioni.
Grazie alle intese col cognato, ha ottenuto di poter continuare a CP_1 soddisfare le sue esigenze abitative senza costi (esclusi, ragionevolmente, quelli relativi alle utenze e ai tributi correlati alla detenzione dell'immobile), precludendo in pari tempo alla ex compagna, da un lato, di ottenere, nell'interesse del minore, l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. e, dall'altro, di agire (prima in via cautelare, poi in via esecutiva) sull'immobile di via Cadriano n. 33/5, in AN IA, l'unico immobile di cui l'ex compagno era proprietario al tempo dell'emergere della crisi.
Aspetti, questi, di indubbio rilievo ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie in capo sia al debitore che all'avente causa.
8.15.
Su tali premesse, le prove orali proposte dai convenuti non vanno ammesse.
Quanto alle istanze istruttorie di (il quale chiede di assumere la CP_1 deposizione della sorella ), il cap. 1 è del tutto generico e comunque CP_3 irrilevante, il cap. 2 è del tutto generico quanto alle «posizioni debitorie accese per l'attività commerciale»: in ogni caso, entrambi hanno ad oggetto esclusivamente pagina 27 di 41 dichiarazioni della parte;
il cap. 3 è irrilevante;
gli stessi convenuti dichiarano di aver direttamente trattato le compravendita immobiliare, mentre è pacifico che la casa non è stata messa in vendita con offerte rivolte al pubblico;
il cap. 4 è irrilevante, oltre che contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del convenuto (il quale ha dichiarato dai essere stato lui a rivolgere la proposta di vendita al cognato), mentre è un dato di fatto indiscusso che l'immobile, anche dopo la vendita, è rimasto nel godimento gratuito di
. CP_1
Quanto alle istanze istruttorie di (il quale chiede di assumere la Controparte_2 deposizione della moglie sui capitoli 3 e 4), i capitoli 1 e 2 sono per un CP_3 verso generici quanto all'oggetto delle dichiarazioni e degli scambi tra e le CP_1 persone da interrogare, per un altro irrilevanti, essendo pacifico che già il contributo contribuiva al mantenimento del figlio e nulla era mutato nella sua capacità economica (peraltro, non si comprende l'attinenza coi fatti di causa del cap. 2 relativo a un eventuale prestito nei confronti di «
2. Vero che Lei manifestava la Controparte_2 mancata disponibilità ad effettuare qualsivoglia prestito di denaro nei confronti del SI.
); il cap. 3 ha ad oggetto un fatto meramente negativo, in ogni caso Controparte_2 irrilevante non essendo parte dell'atto di disposizione posto in essere dal CP_3 fratello, mentre è pacifico che fu quest'ultimo a rivolgere una richiesta al cognato (i due, in sostanza, si parlavano direttamente, come normalmente accade tra cognati); il cap. 4 è irrilevante, essendo per un verso pacifico che acquistò l'immobile e per un CP_2 altro irrilevanti le finalità meramente dichiarate da , non corrispondenti CP_1 alla realtà della sua posizione economica e delle oggettive e reali preoccupazioni da lui nutrite.
9.
Non è in questione l'effettività del trasferimento immobiliare né, alla luce delle allegazioni dei convenuti e della documentazione acquisita, il carattere oneroso dell'atto, peraltro non più messo in discussione dall'attrice dopo le prime difese e le produzioni documentali dei convenuti.
Ciò non esclude con assoluta certezza l'esistenza di altri accordi tra le parti di quella compravendita ma ai fini della definizione del presente giudizio è sufficiente rilevare che non è in dubbio l'effettività dell'avvenuto trasferimento della proprietà, anzi essa è data quale presupposto.
Neppure è di per sé in questione, sotto il profilo oggettivo, l'adeguatezza o meno del prezzo pattuito nella vendita tra cognati: ciò che rileva e fonda l'interesse dell'attrice è la fuoriuscita dell'immobile dal patrimonio del debitore. Da tale punto di vista del tutto irrilevante è l'indagine tecnica proposta in via istruttoria da Controparte_2
Peraltro, va rilevato che non è noto il prezzo pagato da nel 2006 per CP_1
l'acquisto della casa e nel 2007 per l'acquisto della seconda cantina;
che, a quanto si desume dagli atti e dalle stesse deduzioni difensive del convenuto (v. ad esempio la terza memoria istruttoria), per acquistare l'immobile nel 2006 aveva CP_1
pagina 28 di 41 ottenuto dalla AN ER la somma di euro 130.000,00, di per sé sola (anche a non voler considerare il secondo mutuo di euro 30.000,00 ottenuto nel 2007, poco prima dell'acquisto della seconda cantina) ben superiore al corrispettivo versatogli dal cognato nel marzo 2017 per l'acquisto della casa e della seconda cantina;
che dopo la crisi finanziaria del 2008 – 2016 si attendeva una ripresa del mercato immobiliare. Si tratta di dati obiettivi, segno del prezzo di favore praticato da a CP_1 CP_2
il quale però ha concesso l'immobile in comodato a chi glielo aveva venduto.
[...]
Piuttosto, si discute della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
10.
Pacifica è la sussistenza, al tempo dell'atto di disposizione per cui è causa, di crediti dell'attrice verso l'ex compagno, il convenuto , vuoi in relazione al CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore (già richiesto con lettera Per_1 raccomandata inviata per conto dell'attrice dall'avv. Antonella Micele, ricevuta dal convenuto il 30 novembre 2016: dagli atti emerge che nel giudizio n. 622/2017 R.G. davanti alla Corte d'appello di Bologna era stato raggiunto un accordo con la fissazione di un contributo mensile a carico del padre di euro 375,00 (oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie), come da ordinanza 30 maggio 2018, doc. 4 prodotto dal convenuto;
accordo però non rispettato: v. il sollecito di pagamento 19 ottobre 2022 relativo agli arretrati dovuti dal padre per le mensilità di marzo e aprile 2020 e per quelle, successive all'accordo, da giugno 2022 in poi, doc. D prodotto dall'attrice), vuoi, in particolare e per ciò che qui rileva, in relazione alle somme spettanti all'attrice a titolo di integrazione della retribuzione per l'attività di barista svolta nel bar “La Caffetteria” di cui il convenuto è titolare (anche queste, già richieste con lettera raccomandata inviata per conto dell'attrice dall'avv. Antonella Micele, ricevuta dal convenuto il 30 novembre
2016; v. inoltre la richiesta di intervento all' di Bologna Controparte_4 sottoscritta dall'attrice il 15 febbraio 2017 per ottenere la regolarizzazione retributiva e contributiva per le ore da lei effettivamente lavorate da febbraio 2010 a febbraio 2017).
Per altro verso, pacifico è il permanere dell'inadempimento del convenuto.
Ciò vale non solo per l'ingente debito del convenuto quale accertato nella sentenza n. 103/2021 emessa dal giudice di lavoro e destinato ad incrementarsi in ragione del maturare di rivalutazione e interessi legali.
Anche in comparsa conclusionale, come già nella seconda memoria istruttoria depositata il 12 dicembre 2012, l'attrice afferma che non ha mai versato CP_1 regolarmente la quota dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio, concordata tra i genitori nonostante il suo importo contenuto, tanto più che il minore risiede presso la madre, onerata (a differenza del padre) dei costi per il godimento di una abitazione, essendo rimasta preclusa l'assegnazione alla madre della casa in cui il minore aveva trascorso i suoi primi anni di vita.
Per anni, nessuna offerta è mai giunta dal convenuto in relazione al credito di lavoro dell'attrice.
pagina 29 di 41 In corso di causa le parti sono state invitate a un accordo.
All'ultima udienza l'attrice, assistita dal suo difensore, ha dichiarato di essere disponibile a un accordo che preveda il versamento da parte del convenuto CP_1
della somma di euro 55.000,00 (a fronte di un credito per capitale, rivalutazione
[...]
e interessi ben superiore) oltre alle spese già liquidate dal giudice del lavoro, con rinuncia alle spese del presente giudizio (nella precedente nota 20 novembre 2023 l'attrice si era invece detta «disposta a transigere la controversia con il pagamento della somma di € 55.000,00, oltre alle spese legali liquidate nella causa di lavoro ed alle spese legali del presente procedimento»). Sempre all'ultima udienza l'attrice ha formulato una ulteriore proposta («Sono anche disponibile a rinunciare al mio credito riconosciuto dal giudice del lavoro a patto che la casa sia intestata a nostro figlio o cointestata a lui e al padre o anche assegnata in nuda proprietà. Se così fosse chiederei solo le spese processuali delle due cause, quella davanti al giudice del lavoro e la presente causa. Questa proposta l'avevo già fatta quando è cessata la convivenza fra di noi e poi è stata riproposta dal mio avvocato»), che però implica la retrocessione del bene da CP_2
a .
[...] CP_1
Il difensore del convenuto ha dichiarato di non poter che reiterare la CP_1 proposta già fatta dal suo assistito (v. la nota scritta depositata il 21 novembre 2023, in vista dell'udienza in presenza 30 novembre 2023), ossia un accordo col versamento della somma onnicomprensiva di euro 35.000,00.
E' pacifico e comunque documentato che all'esito della notifica di un pignoramento presso terzi eseguita dall'attrice nel novembre 2021 il terzo pignorato, la banca ER, ha dichiarato di aver accantonato la somma di euro 2.543,98 in relazione alla giacenza di un conto corrente personale (così dice il convenuto in comparsa conclusionale) di CP_1
. Né risulta che vi siano altri crediti del convenuto verso terzi che possano essere
[...] utilmente sottoposti a pignoramento.
Il convenuto, pur titolare di una «avviata ditta individuale», rifiuta di adempiere le proprie obbligazioni e, nella gestione del bar “La Caffetteria” in Bologna, ha evidentemente modo di mantenere le proprie entrate economiche, derivanti dalle consumazioni degli avventori, al riparo da possibili azioni esecutive dell'attrice.
Come precisato in udienza dal difensore dell'attrice, l'espropriazione presso il terzo pignorato ER ha consentito solo una parziale soddisfazione delle sole spese legali relative al giudizio davanti al giudice del lavoro.
Tutte queste, insieme ad altre, sono circostanze utili a meglio apprezzare in concreto l'esistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (art. 2901, comma 1, primo periodo, c.c.) e la consapevolezza che il debitore ne aveva (art. 2910, comma 1, n. 1, c.c.).
11.
Il credito di derivante dal rapporto di lavoro, di importo Parte_1 pacificamente superiore a cinquantacinquemila euro a titolo di capitale (v. pag. 3 pagina 30 di 41 dell'atto di citazione e la relativa nota 1) e dotato di particolare rilievo nella prospettazione di parte attrice perché posto a fondamento della domanda, è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti e con la chiamata in causa iussu iudicis di e di Bologna: la sentenza 12 febbraio - 11 marzo CP_6 Controparte_4
2021 n. 103 è passata in giudicato (doc. 6).
Secondo i non specificatamente contestati conteggi prodotti dall'attrice, il credito per capitale alla data del 31 dicembre 2017 (euro 59.928,87) maggiorato di rivalutazione e interessi corrisponde, alla data del 31 ottobre 2023, a un credito di euro 74.434,33, suscettibile di ulteriore incremento col passare del tempo.
Si tratta di credito (non chirografario ma privilegiato) sorto anteriormente all'atto dispositivo del 28 marzo 2017, poiché i relativi presupposti, ossia i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda giudiziaria proposta dall'attrice col ricorso depositato il 5 ottobre 2018 e in larga misura accolta dal Tribunale di Bologna (la somma richiesta era maggiore di quella attribuita), si riferiscono al rapporto di lavoro tra l'attrice (barista, banconista e cassiera) e (titolare del bar) sorto nel febbraio 2010 e CP_1 cessato il 14 febbraio 2017 con le dimissioni dell'attrice, a loro volta collegate alla fine della relazione affettiva col datore di lavoro (si rimanda alla sentenza prodotta dall'attrice come doc. 6).
Non ha dunque alcun rilievo, ai fini della decisione, che la sentenza favorevole all'attrice sia stata pronunciata nel 2021 o che il ricorso sia stato introdotto nel 2018, date, queste, successive a quella della stipula della compravendita per cui è causa.
Al contrario, è qui sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale» (Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2019, n. 22161, con rinvio a Cass., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17356 e Cass., sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013).
Si veda altresì Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121, che richiama numerosi precedenti di legittimità. Da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 24 ottobre 2025, n. 28331.
Del pari, non ha rilievo alcuno il fatto che la richiesta di integrazioni retributive avanzata in via stragiudiziale dall'attrice già nel 2016 (doc. 1 di parte attrice), o sottesa all'istanza di regolarizzazione retributiva e contributiva rivolta dall'attrice il 15 febbraio
2017 all' di Bologna (doc. 2) e alla convocazione per il 5 Controparte_4 aprile 2017 disposta dall' in pari data 15 febbraio 2017, inviata con PEC a CP_4
e via posta all'attrice (doc. 3), non contenesse una precisa quantificazione CP_1 dell'affermato credito, il cui importo, dal tenore stesso della richiesta e dal numero di anni durante i quali si era svolto il rapporto di lavoro, appariva certamente, ad un operatore professionale quale il convenuto , come notevole e CP_1 incomparabilmente superiore all'esborso mensile ipotizzabile per concorrere al mantenimento del figlio minore.
pagina 31 di 41 Fra le altre, si vedano Cass., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748, secondo cui «perché sussista il requisito della anteriorità del credito ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile», o Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2020, n. 1593, nel senso che «il credito alla legittima, quale credito litigioso, che giustifica l'azione revocatoria, sorge al momento della apertura della successione e non già nel momento in cui, con l'atto di citazione, l'erede necessario lo faccia valere (Cass. 23666/ 2015 in tema di legato)».
In questi termini Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121, secondo cui «[i]n particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello».
D'altronde, l'azione pauliana è esperibile anche a tutela di crediti eventuali (fra le altre, Cass., sez. III, ord. 6 ottobre 2023, n. 28141; Cass., sez. III, 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass., sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1220) e l'incertezza del credito non è ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo avente causa del debitore e parte dell'atto dispositivo (Cass., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981).
Quanto ai riflessi sul regime probatorio dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione, v., fra le tante, Cass., sez. VI-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221.
12.
Indubbio è il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie dell'attrice.
12.1.
Per la configurabilità di tale pregiudizio (art. 2901, comma 1, primo periodo, c.c.) non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo che, secondo un giudizio prognostico, abbia determinato una modifica della situazione patrimoniale del debitore e così della consistenza o della composizione del suo patrimonio tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità o da rendere più gravoso l'esercizio dell'azione esecutiva e il soddisfacimento del credito (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 18 aprile 2025, n. 10298; Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898; Cass., sez. III, 20 novembre 2024, n. 29851).
Ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria non è indispensabile che l'atto dispositivo abbia determinato la totale compromissione della consistenza del pagina 32 di 41 patrimonio del debitore, essendo sufficiente che il compimento di tale atto abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, mentre «l'onere di provare
l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto […] che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni» (così Cass., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, con richiamo a
Cass., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963;
Cass., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471).
12.2.
Come pacifico, il fabbricato in AN dell'IA già adibito a casa familiare era l'unico immobile presente nel patrimonio del debitore e la vendita fatta da quest'ultimo al cognato ha comportato un'oggettiva e consistente riduzione della garanzia patrimoniale generica, considerato oltretutto che col tempo gli immobili, d'ordinario, si rivalutano.
12.3.
La configurabilità dell'elemento oggettivo rappresentato dal pregiudizio qui in esame (c.d. eventus damni) non è esclusa dal semplice fatto dell'esistenza di una o due ipoteche in favore dell'istituto di credito mutuante.
12.3.1.
Da un lato, e per le ragioni che verranno riesaminate a proposito dell'indagine sulla c.d. scientia damni, nel marzo 2017, o comunque nei primi mesi del 2017, non vi era, e in ogni caso il convenuto non ha provato né si è offerto di provare (da qui l'irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale dedotti dal convenuto ), alcun elemento CP_1 obiettivo alla stregua del quale ritenere che fosse prossima o probabile una situazione di insolvenza o decozione dell'impresa individuale esercitata da ove questi, CP_1 preoccupato degli oneri economici connessi al mantenimento del figlio minore, non si fosse liberato, immediatamente e al fine di sottrarsi alle obbligazioni restitutorie verso la banca che gli aveva erogato un mutuo ipotecario, dell'immobile acquistato nel 2006, quattro anni prima di subentrare nella titolarità del ramo di azienda e di avviare la gestione del bar “La Caffetteria”.
Le affermazioni fatte in proposito dal convenuto sono del tutto indimostrate e per nulla convincenti.
era già proprietario da quattro anni della casa in via Cadriano, e CP_1 dunque era impegnato verso la banca mutuante, quando, col contratto 1 febbraio 2010 aveva assunto – con la ragionevole consapevolezza di poterla onorare - l'obbligazione di pagare la somma di euro 100.00,00 (euro 10.000,00 già versati alla stipula del contratto;
euro 90.000,00 da pagarsi entro il 31 marzo 2010) a titolo di corrispettivo della cessione di ramo di azienda: debito onorato anche grazie ad un finanziamento (euro 80.000,00 la pagina 33 di 41 somma ottenuta) estinto proprio nella prima settimana di marzo 2017 (doc. C prodotto dall'attrice). Dunque, nel marzo 2017 la complessiva esposizione debitoria del convenuto non si era aggravata, anzi si era ridotta, dopo che il 3 marzo 2017, col versamento dell'ultima rata pari a euro 3.097,01, egli aveva estinto il debito derivante dal prestito 005/003511188 di euro 80.000,00 ottenuto nel 2010.
Non è dato sapere con certezza se il credito derivante dal predetto finanziamento fosse assistito da una garanzia, ma ciò appare altamente probabile, atteso l'importo concesso.
La vendita della casa familiare, ancora gravata dalle due ipoteche di cui si è già detto iscritte nel 2006 e nel 2007 (v. supra i par.
8.3.1 e 8.3.2), avviene circa tre settimane dopo l'estinzione del debito contratto per saldare il prezzo dell'acquisto dell'azienda – bar.
Nessun chiaro e univoco elemento di crisi nella gestione del bar è stato allegato e provato dal convenuto e certamente nessun serio richiamo può essere fatto, nell'analizzare la posizione nel convenuto quale essa si presentava nei primi mesi del 2017, alle (temporanee e poi superate) difficoltà emerse solo due anni dopo, in relazione ad una del tutto imprevedibile pandemia da Covid-2019 a fronte del quale i titolari di attività economiche hanno comunque ricevuto ristori dallo Stato. Dunque, priva del benché minimo valore probatorio e in ogni caso irrilevante è la produzione del modello di dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, fatta da sub CP_1 doc. 7).
La stessa obbligazione di concorrere al mantenimento del figlio minore, già sorta nel 2009 per il solo fatto della nascita di e dunque preesistente al marzo 2017, non Per_1 aveva impedito al convenuto di acquistare nel 2010, e di ben avviare, il bar “La Caffetteria”, tanto più che essa era di importo contenuto.
12.3.2.
Dall'altro lato, quando il convenuto ha venduto l'immobile al cognato (28 marzo 2017), buona parte del debito verso la banca mutuante era ormai stato estinto, come si desume dai già richiamati articoli 4 e 7 del contratto di compravendita: a fronte del finanziamento del 2006 di originari euro 130.000,00, il debito residuo verso ER AN s.p.a. ammontava a euro 66.098,01, mentre a fronte del finanziamento del 2007 di originari euro 30.000,00 il debito residuo verso ER AN s.p.a. ammontava a euro 7.263,91.
Inoltre, l'argomento secondo cui era necessario vendere la casa di abitazione per sottrarsi al pagamento delle rate di mutuo e fronteggiare gli oneri connessi al concorso nel mantenimento del figlio di sei anni è del tutto inconsistente perché fondato su considerazioni irrazionali o comunque inverosimili. Tale argomento, infatti, prova troppo e porta a conseguenze paradossali, non essendo sostenibile che chi è proprietario di una casa di abitazione gravata da mutuo e vede la sua vita allietata dalla nascita di uno o più figli bene fa a vendere l'immobile perché se continuasse a pagare le pagina 34 di 41 rate di mutuo non potrebbe mantenere la prole (l'obbligo di cui all'art. 336-bis c.c. grava su tutti i genitori, coniugati e no, vivano essi uniti o meno).
E' evidente che chi vende l'immobile acquistato, come aveva fatto , CP_1 per soddisfare le primarie esigenze abitative proprie, prima, e della famiglia, poi, deve rappresentarsi la necessità di dover sostenere nuovi, e non meno ingenti, esborsi a titolo di canone di locazione, oltretutto senza poter beneficiare delle detrazioni spettanti a chi versa interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto della casa di abitazione (euro 1.925,00 l'importo di tale detrazione relativa al periodo di imposta 2016, come si legge dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 da in CP_1 relazione al periodo di imposta 2016: si vedano anche le dichiarazioni relative ai precedenti anni) e ciò doveva valere anche per , a meno di ritenere – ma CP_1 tale profilo non è qui di per sé solo decisivo – che già prima della vendita egli sapesse che, per d'accordo col cognato acquirente, avrebbe comunque conservato il godimento dell'immobile a titolo di comodato, evitando così a priori che la ex compagna ne divenisse assegnataria ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (ciò che, di fatto, è avvenuto) o potesse sottoporre il bene a pignoramento.
12.3.3.
In definitiva, nei primi mesi del 2017 per il convenuto nulla era cambiato, in peggio, rispetto a prima, se non che, venuta meno la relazione sentimentale, la compagna aveva iniziato da tempo ad avanzare pretese economiche fondate sul rapporto di lavoro: le parti certamente ne avevano parlato fra di loro e l'attrice aveva oltretutto formalizzato una richiesta, tramite l'avv. Antonella Micele (v. la lettera 29 novembre 2016, doc. 1), rimasta priva di risposta, per poi dare le dimissioni e rivolgersi all' Controparte_4
di Bologna (doc. 2 e 3).
[...]
E' dunque ragionevole ritenere, tanto più nella totale assenza di obiettivi elementi contrari, che nel corso del 2017 e negli anni a venire il convenuto ben avrebbe potuto continuare a pagare le rate di mutuo così come aveva fatto senza problemi per circa undici anni, a partire da maggio 2006, potendo oltretutto contare sui proventi di una sempre più avviata attività commerciale, esercitata profittevolmente da febbraio 2010 anche avvalendosi di personale dipendente, e sull'avvenuta estinzione del debito contratto per l'acquisto dell'azienda. Tanto è vero che nel marzo 2017 il complessivo debito residuo verso ER si era decisamente ridotto.
L'esistenza di una ipoteca non preclude l'esperimento dell'azione revocatoria verso un atto dispositivo avente ad oggetto la vendita di un immobile gravato da garanzia reale (Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5815; Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121).
Ciò vale tanto più nel caso di specie, visto che il credito garantito si era ormai decisamente ridotto: non ha dunque senso fare riferimento all'importo sino a concorrenza del quale operava la garanzia (la somma iscritta, invero ignota), dovendosi pagina 35 di 41 piuttosto considerare il debito residuo e, in una valutazione prognostica, la capacità del debitore di ridurne l'ammontare nel corso del tempo.
Capacità rimasta intatta nel caso di e certo non pregiudicata, come CP_1 non lo era stata nei primi sei anni, dall'obbligo di contribuire, insieme alla madre, al mantenimento di un figlio di sei anni.
Si è peraltro affermato nella giurisprudenza di legittimità che «l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude […] che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione» (Cass., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5815).
12.4.
Secondo , l'eventus damni va escluso poiché l'attrice avrebbe potuto CP_1 aggredire l'azienda di cui egli era ed è titolare.
Gli argomenti proposti dal convenuto non sono convincenti.
Come già osservato, l'elemento oggettivo dell'eventus damni sussiste anche se l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria non abbia comportato la totale compromissione patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio si è certamente realizzato nel caso di specie, poiché la casa in AN IA era l'unico immobile di proprietà di . CP_1
Peraltro, non vi era alcuna certezza, e anzi era altamente probabile il contrario, secondo un giudizio prognostico formulato nel marzo 2017, e cioè quattro anni prima della sentenza di condanna pronunciata dal giudice del lavoro, che il complesso di beni aziendali avrebbe potuto da solo, ove sottoposto ad azione esecutiva (dunque, una volta ottenuta una sentenza di condanna, anni dopo la stipula del contratto di compravendita de quo), offrire garanzia patrimoniale sufficiente al soddisfacimento del credito di lavoro dell'attrice, tanto più che le stime di aziende come quella ora in esame sono oggettivamente opinabili, e in ogni caso che – come ricorda lo stesso convenuto – la gran parte del valore dell'azienda va riferito all'avviamento e non ai beni strumentali, mentre il più che probabile, e in effetti realizzatosi, protrarsi nel tempo pagina 36 di 41 dell'inadempimento del debitore avrebbe determinato un apprezzabile incremento del credito di lavoro per le quote relative e rivalutazione e interessi.
Per altro, anche a ritenere attendibile la valutazione di natura fiscale prodotta dal convenuto come doc. 5 (euro 57.788,00 a marzo 2017, di cui la più grande quota per avviamento, euro 37.992,00, e il resto per beni materiali, euro 16.592,00, e magazzino al 31 dicembre 2016), il convenuto non ha fornito alcuna affidabile prova del fatto che il suo patrimonio residuo, ossia ciò che rimaneva dopo la vendita della casa di abitazione, fosse tale, al tempo della proposizione della domanda per revocatoria ex art. 2901 c.c., da soddisfare ampiamente le ragioni dell'attrice (fra le tante, Cass., sez. VI-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221)
Come già ricordato, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che il compimento dell'atto dispositivo abbia reso più incerta o difficile l'attuazione del credito, mentre «l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto […] che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni» (così Cass., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, con richiamo a numerosi precedenti). Onere che il convenuto non ha assolto.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, normalmente si prospetta come più fruttuosa e più vantaggiosa per il creditore, in chiave di efficienza, l'esecuzione forzata su immobili, anche per la notevole ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla vendita forzata e aggiudicarsi il bene pignorato, rispetto a quella su aziende, soprattutto quando il maggior valore risieda in un bene così particolare quale l'avviamento, oltre che per i limiti al pignoramento quando esecutato sia un piccolo imprenditore (art. 515, comma 3, c.p.c.).
13.
Il debitore conosceva certamente il pregiudizio, nel senso di cui CP_1 all'art. 2901 c.c., che la vendita della casa di AN IA avrebbe comportato per le ragioni creditorie dell'attrice, già legata a lui da una relazione sentimentale ormai cessata ed ex dipendente dimessasi il 14 febbraio 2017.
E' evidente che il rapporto tra i due era in crisi non solo sul piano degli affetti personali ma anche su quello lavorativo.
Venuta meno la relazione personale, l'attrice aveva iniziato a vantare pretese economiche di cui certamente i due avevano parlato tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017. Le richieste dell'attrice sono state formalizzate nella più volte citata lettera 29 novembre 2016 dell'avv. Antonella Micele (doc. 1). Le dimissioni dell'attrice non sono state un fulmine a ciel sereno. Non lo sarà nemmeno l'avvio della causa davanti al giudice del lavoro.
Particolarmente significativi sono alcuni dati di fatto:
pagina 37 di 41 - nel corso del 2016 e certamente nel secondo semestre di quell'anno il venir meno della relazione affettiva dà vita anche a contrasti sulle questioni economiche;
- l'attrice si rivolge a un avvocato per la tutela dei propri diritti;
- nel permanere della coabitazione, l'attrice formalizza le proprie richieste tramite la lettera 29 novembre 2016 inviata dal suo avvocato a , il quale ha la duplice CP_1 veste di datore di lavoro dell'attrice e di padre tenuto a concorrere con la madre nel mantenimento del figlio minore;
- nessuna risposta viene da;
CP_1
- l'attrice, che per anni aveva lavorato nel bar del compagno, si dimette il 14 febbraio 2017;
- il 15 febbraio 2017, vista l'istanza dell'attrice, l' di Controparte_4
Bologna convoca via PEC per il tentativo di conciliazione programmato per CP_1 il giorno 5 aprile 2017;
- con bonifico 3 marzo 2017 estingue il debito contratto sette anni CP_1 prima in relazione al prestito ricevuto per saldare il prezzo di acquisto dell'azienda – bar;
- nulla dice alla ex compagna di vita circa la sua intenzione di vedere CP_1 la casa familiare nella quale i due vivevano da anni insieme al figlio minore;
- il 28 marzo 2017 vende, ad un prezzo di favore, l'unico immobile di CP_1 sua proprietà a il quale consentirà al cognato di rimanere ad abitare, Controparte_2 da solo, nella casa di via Cadriano n. 33/5 dopo aver ottenuto, con azione esecutiva, la liberazione dell'immobile da parte dell'attrice.
Vanno dunque evidenziate: da un lato, la vicinanza cronologica tra gli eventi sopra richiamati;
dall'altro, le modalità della vendita, fatta da al cognato CP_1 CP_2 senza una adeguata ricerca delle migliori occasioni per il venditore, tenendo
[...] oltretutto l'attrice all'oscuro (il fatto è emerso solo successivamente, in occasione della controversia ex art. 337-bis e ss. c.c. sull'affidamento e sul mantenimento del figlio: un cenno è fatto nell'ordinanza 26 febbraio 2018 della Corte d'appello).
Non vi era alcuna urgenza tale da giustificare la vendita a una persona della cerchia dei familiari, non importa quale mestiere esercitasse, essendo del tutto indimostrato, e anzi non suffragato dagli elementi acquisiti, che nei primi mesi del 2017 e comunque nel mese di marzo di quell'anno facesse «fatica a pagare» le rate di mutuo CP_1 contratto per l'acquisto dell'immobile.
La vera preoccupazione del convenuto era un'altra: fronteggiare le richieste economiche dell'ex compagna ed ex dipendente ed eventualmente sottostare ad una condanna da parte del giudice del lavoro.
Nel caso di specie, non è necessario provare la dolosa preordinazione richiesta per la revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito (Cass., sez. un., Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898).
pagina 38 di 41 Alla luce dei dati di fatto sopra sintetizzati e più ampiamente analizzati nei paragrafi
8.1. e seguenti, si giunge alla seguente conclusione: il convenuto era ben consapevole del fatto che l'attrice con elevata probabilità, se non con certezza, avrebbe adito le vie legali per far valere le proprie ragioni e che la vendita dell'unico immobile di cui egli era proprietario avrebbe reso più difficoltosa l'attuazione del credito di lavoro (oltre a scongiurare l'assegnazione all'attrice della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.).
14.
Il terzo acquirente, così come il debitore, era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice.
Non vi è necessità alcuna di indagare su una sua partecipatio fraudis, intesa quale partecipazione alla dolosa preordinazione del debitore autore di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, peraltro anch'essa dimostrabile sulla base di presunzioni (v., da ultimo, Cass., sez. I, 14 maggio 2024, n. 13265, alla quale si rimanda per ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità anche per l'ipotesi di atto dispositivo successivo, come nel caso di specie, al sorgere del credito;
cfr. altresì, fra le altre, Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2019, n. 22161; Cass., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748; v. anche i chiarimenti resi da Cass., sez. un., Cass., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898).
Come pacifico in atti, il terzo acquirente sapeva della cessazione della relazione affettiva tra l'attrice e e dell'esistenza di contrasti, non solo economici, in CP_1 vista della regolamentazione dei rapporti ad opera di un giudice ai sensi degli artt. 337- bis e ss. c.c., regolamentazione nell'ambito della quale si sarebbe discusso, oltre che dell'affidamento e del mantenimento del minore, anche dell'assegnazione della casa familiare (tema, questo, certamente noto a, e preso in considerazione, da CP_2
agente immobiliare, e dunque discusso tra i due cognati).
[...]
E' pacifico che, accettando di acquistare dal cognato, peraltro ad un prezzo obiettivamente favorevole, la casa familiare di via Cadriano n. 33/5, Controparte_2 ben sapeva di andare incontro a una richiesta di fondata da quest'ultimo CP_1 su preoccupazioni di natura economica. Come già detto, è del tutto inverosimile che esperto di transazioni immobiliari, potesse ritenere giustificata la Persona_6 proposta di vendita sulla base dell'inconsistente timore del cognato di dover continuare a contribuire al mantenimento del figlio minore. Se davvero quella fosse stata la preoccupazione dichiarata da , e premesso che nessuna obiettiva difficoltà CP_1 economica sussisteva in capo a quest'ultimo, avrebbe dissuaso il cognato Persona_7 dal suo dichiarato proposito o al più gli avrebbe suggerito di rinegoziare il mutuo e non certo di alienare frettolosamente l'immobile in un momento non particolarmente favorevole alle vendite, rinunciando oltretutto alla detrazione ai fini IPRPEF di parte degli interessi passivi sul mutuo e comunque all'investimento immobiliare effettuato nel 2010, per poi affrontare costi inerenti ai canoni di locazione senza alcun beneficio fiscale. pagina 39 di 41 Per altro verso, va ribadito come la vendita sia stata fatta tra affini, senza la ricerca del miglior offerente sul mercato immobiliare.
Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni della barista era un fatto obiettivo ed evidente, ben noto agli avventori del bar e certamente conosciuto dalla sorella di , zia del piccolo , e dal di lui marito: fatto, questo, CP_1 Per_1 obiettivamente connesso alla ben nota crisi del rapporto affettivo tra l'attrice e il convenuto e chiaro segno di contrasti tra i due anche di natura economica.
Su tali premesse, avuto dunque riguardo alle circostanze come sopra riassunte e al quadro d'insieme descritto nei paragrafi 8.1. e seguenti, e in considerazione del legame familiare tra i due odierni convenuti e dunque dello scambio di informazioni, consigli e confidenze che normalmente si ha tra cognati e che si intensifica quando si avviano trattative per la vendita di un immobile, evento quest'ultimo del tutto raro nel quadro di una relazione tra affini e che dunque richiede motivazioni forti, esplicite, trasparenti e convincenti, è ragionevole ritenere che, quale cognato del venditore, Controparte_2 sapesse, per averne avuto notizia da , delle richieste economiche avanzate CP_1 dall'attrice anche quale dipendente, prima, ed ex dipendente, poi, dell'uomo col quale, per lunghi anni, aveva allacciato una relazione affettiva allietata dalla nascita di un figlio.
Né tale conclusione può essere contrastata invocando una sorta di pudore o una esigenza di riservatezza del proponente la vendita: non solo perché i dissidi tra le parti dell'ormai cessato rapporto di lavoro avevano obiettivamente una natura meno personale e sensibile di quelli, pacificamente noti a tra ex Controparte_2 conviventi e genitori di un figlio minore d'età, segno della confidenza tra i due cognati: e ciò sarebbe di per sé sufficiente a confutare l'argomento difensivo dei convenuti;
ma anche perché, come appena ricordato e come più diffusamente esposto nei paragrafi 8.1. e seguenti, la giustificazione addotta dai due convenuti non è affatto credibile.
A ciò si aggiunga che la condotta tenuta dai due convenuti dopo la compravendita, condotta ragionevolmente concordata già al tempo della stipula del contratto (perché altrimenti quell'affare, tra un imprenditore individuale e un agente immobiliare, sarebbe inspiegabile) e comunque valutabile per ricostruire il quadro più generale delle intese tra i cognati, smentisce nei fatti tale giustificazione.
L'immobile è uscito dal patrimonio di , e dunque non può essere CP_1 pignorato dall'attrice, ma nei fatti nulla è cambiato, poiché chi l'ha venduto al cognato ancora vi abita.
Dunque, sulla base di tali elementi, deve concludersi nel senso che CP_2 ben sapeva che la vendita dell'immobile già adibito a casa familiare avrebbe
[...] arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della ex compagna del cognato.
Del tutto irrilevanti, perché non aderenti al caso di specie, sono gli argomenti formulati da laddove si invoca la tutela dei terzi di buona fede o la Controparte_2 disciplina della trascrizione: infatti, è parte del contratto costituente Controparte_2 atto di disposizione del debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore e non avente causa dell'acquirente dell'immobile (per quella diversa fattispecie, cfr. Cass., sez. III, 7 dicembre 2014, n. 31463). pagina 40 di 41 15.
Su tali premesse, la domanda proposta dall'attrice merita accoglimento.
16.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di e la conseguente Parte_1 revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della compravendita immobiliare stipulata da e in data 28 marzo 2017, a rogito notaio dr.ssa CP_1 Controparte_2
rep. n. 2503, fasc. n. 2048, avente ad oggetto l'immobile posto in Persona_2
AN dell'IA, via Cadriano 33/5 e meglio descritta in atti;
- condanna e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 le spese processuali liquidate in euro 545,00 per spese, euro Parte_1
14.0103, per compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 21.8.2025 Il giudice
NT NZ
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