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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3987/2018 R.G. promossa da:
(P.I. n. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la sede comunale, rappresentata e difesa dall'avv. G. Alvise
Troja -opponente-
CONTRO
Cod. Fisc. P.Iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
-opposta-
E PURE CONTRO
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125 (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario F. Mancuso giusta procura in calce, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giampiero Nassi in Siracusa via Senatore Di Giovanni 57
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19.07.2018 il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Controparte_1
Tribunale adito, con rigetto delle contrarie deduzioni e difese, ed in accoglimento della presenta opposizione: 1) preliminarmente dichiarare che nulla deve il per Parte_1 il credito portato dal D.I. n. 1112/18 del 16/5/2018, reso dal Giudice designato dott.ssa
Carolina Burrascano nel ricorso per D.I. iscritto al n.2333/2018 R.G., e per l'effetto revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che lo stesso non poteva essere emanato per carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per carenza di legittimazione attiva a proporre il ricorso per D.I., per le ragioni sopra dedotte ed illustrate;
2) senza recesso dalle formulate eccezioni di nullità e di inammissibilità del D.I. opposto, dichiarare altresì che nulla è dovuto alla ricorrente dal per carenza delle Parte_1 condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., - Inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle fatture oggetto del ricorso per D.I. opposto alla società
[...]
ffidataria dell'appalto pubblico di fornitura, ancor prima della notificazione CP_2 delle pretese cessioni di credito e, dunque, inefficaci e di nessun effetto giuridico per il per le ragioni infra dedotte ed illustrate;
3) sempre nel merito, ritenere e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal alla ricorrente a qualunque titolo e ragione Pt_1
richiesti per i motivi di cui in premessa;
4) senza recesso dagli spiegati motivi di
Opposizione di cui al presente atto di citazione, considerato che il ha Parte_1 interamente pagato alla società affidataria ancor prima della stipula Controparte_2
delle pretese cessioni di credito e ancor prima della notificazione delle stesse, tutto il credito portato dalle fatture poste illegittimamente a fondamento del ricorso per D.I. opposto;
ritenuto che
la società affidataria (presunta cedente) si è ricevuto e Controparte_2
riscosso i pagamenti sino alla concorrenza del credito ingiunto, questo in via Pt_1 cautelativa formula sin d'ora richiesta al Giudice adito di autorizzare ai sensi del codice di rito la chiamata in causa della società affidataria in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, perché quale pretesa cedente ha un interesse comune in questa controversia, perché si è ricevuto il pagamento da parte del dei crediti tutti Pt_1
portati dal D.I. ingiunto, al fine di sollevare e garantire il in ordine Parte_1
all'intero credito ingiunto e ad ogni pretesa dedotta nel presente giudizio, condannando la chiamata società affidataria a corrispondere alla ricorrente per D.I. Controparte_2
(pretesa cessionaria) l'intero credito ingiunto, oggetto della pretesa cessione e già pagato dal ad essa società tenendo, comunque, indenne il Pt_1 Controparte_2 Parte_1
dal pagamento di ogni domanda e pretesa a qualunque titolo richiesta dalla
[...]
ricorrente; e/o condannare cui è già stato liquidato il medesimo credito, Controparte_2
a restituire e/o rimborsare e/o corrispondere al tutte le somme eventualmente Pt_1
riconosciute alla ricorrente per D.I. a carico del all'esito del presente giudizio e in Pt_1
ragione del credito ingiunto ed opposto. Con ogni consequenziale statuizione, in ordine alle spese e competenze di giudizio, in favore del con la richiesta di condanna Parte_1
dell'opposta ricorrente e/o all'esito del giudizio anche del terzo, ove autorizzata la chiamata, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà della lite promossa in danno del . Con comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
21.01.2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo Controparte_1 dell'avv. Andrea Davide Arnaldi, si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: in via preliminare, considerato che l'opposizione non è fondata su alcuna valida prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non concedesse la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per l'integrale importo ingiunto, concedere la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 351.484,72 oltre interessi moratori ex art. 5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo e spese legali ingiunte, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via preliminare ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di diniego della preliminare richiesta principale, concedere il provvedimento ex art. 186 ter cpc in forma provvisoria esecutiva, disponendo che l'opponente effettui a favore di Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 351.484,72 oltre interessi moratori ex art.5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via principale nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti del in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma di euro 358.562,60 oltre interessi moratori ex CP_1 CP_1
art.5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa e venisse ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”. Autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_2
quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2019 nella quale formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, dire inammissibili, improcedibili, infondate, o con altra utile statuizione rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi, con accessori di legge e spese generali”. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del
21.01.2021, si costituiva in giudizio quale nuovo difensore e procuratore del Parte_1
l'avv. G. Alvise Troja. Con provvedimento dell'1.04.2021, a scioglimento della riserva
[...]
assunta all'udienza del 18.11.2019, il Giudice Istruttore, “ritenuto che il opponente Pt_1
ha prodotto in atti un piano di rientro relativo al pagamento delle fatture azionate da parte opposta, con i relativi mandati di pagamento;
che parte opposta si è allo stato limitata ad eccepire genericamente il mancato pagamento delle somme ingiunte;
ritenuto che
non vi sono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e che la causa necessità di una maggiore istruzione”, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2021 per la trattazione. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale dedotta sia da parte attrice sia dalla convenuta
[...]
e rinviava per il suo espletamento al 24.01.2022. A detta udienza veniva CP_2
escusso il teste di parte attrice, Geom. . Alla successiva udienza del Testimone_1
28.02.2022, invece, rinunciava all'escussione del proprio testimone e si Controparte_2 associava alla richiesta di nomina di CTU avanza dall'altra convenuta, Controparte_1
Su tale richiesta c'era opposizione da parte dell' che la riteneva esplorativa Parte_2
e superflua data l'ampia e copiosa documentazione in atti dalla quale risultava chiaramente l'avvenuto pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il Giudice disponeva CTU contabile affidata al dott. Persona_1
, incaricato di rispondere al seguente quesito: “Provveda il CTU, previo esame
[...] della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa e delle rispettive difese, a calcolare l'importo delle somme eventualmente ancora dovute dal opponente alla Pt_1
Banca cessionaria, relativamente al solo credito azionato con il procedimento monitorio, determinando quali dei pagamenti effettuati dall'opponente siano imputabili al pagamento delle fatture ( ) azionate con il predetto procedimento monitorio e quali no, CP_2 determinando il saldo alla data odierna, comprensivo degli interessi di mora maturati”. In data 21.11.2022 veniva depositata CTU contabile, prontamente contestata da parte opponente. Il Giudice sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2024.
A tale udienza sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta è del tutto destituita di fondamento e proposta solo a fini meramente dilatori. Parte opponente, infatti non ha fornito alcuna prova degli asseriti pagamenti effettuati a parte creditrice, malgrado sia stata messa nel corso del giudizio nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta. L'unica documentazione prodotta da parte opponente è palesemente riferibile ad altri debiti contratti dall' nei Parte_2
confronti della società fornitrice dell'energia elettrica, senza che possa essere applicabile al caso de quo la successiva imputazione (momento successivo al pagamento) da parte dell'ente comunale. Il CTU nominato, nella sua relazione finale depositata in data 21.11.2022 dopo avere osservato che “parte attrice non ha allegato né i relativi mandati di pagamento né la quietanza riguardanti i pagamenti delle fatture richieste da parte di CP_1
e che pertanto non è possibile ricostruire gli avvenuti pagamenti concernenti in
[...]
particolare le fatture inserite nel procedimento monitorio”, ha perentoriamente concluso che
“ il saldo di quanto ancora dovuto alla data odierna dal comune di alla Pt_1 [...]
.a. ammonta ad € 358.562,60”, ossia all'intero importo ingiunto da CP_3 [...] con il D.I. 1112/2018 del 16.05.2018, opposto nel presente procedimento. La CP_1
CTU si presenta immune da vizi logico giuridici e comunque espressamente motivata dalla carenza di produzione documentale da parte dell'opponente, motivo per il quale questo
Giudice malgrado la stessa sia stata formalmente contestata dall'opponente, richiama l'arresto giurisprudenziale che in questi casi: “se le conclusioni del CTU siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza. Ma come nel caso in esame ad avviso della giurisprudenza di legittimità, se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non
è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU rinviando alla relazione peritale (Corte di appello di Roma, sentenza del 27.4.2023, n. 2959). Pertanto, alla luce della carenza di prova nonché dell'infondatezza della proposta opposizione, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU, va rigettata la proposta opposizione confermandosi integralmente l'opposto decreto ingiuntivo che va dichiarato, pertanto, esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore degli opposti come da dispositivo, liquidate per lo scaglione di valore, con i valori medi per tutte le fasi di giudizio e la riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 3987/2018 R.G., rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così statuisce:
1) rigetta la proposta opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessi € 15.720 per compensi, in favore di ciascuna delle parti convenute in giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di opponente il pagamento delle spese di CTU.
Siracusa, 16.01.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3987/2018 R.G. promossa da:
(P.I. n. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la sede comunale, rappresentata e difesa dall'avv. G. Alvise
Troja -opponente-
CONTRO
Cod. Fisc. P.Iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
-opposta-
E PURE CONTRO
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125 (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario F. Mancuso giusta procura in calce, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giampiero Nassi in Siracusa via Senatore Di Giovanni 57
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19.07.2018 il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Controparte_1
Tribunale adito, con rigetto delle contrarie deduzioni e difese, ed in accoglimento della presenta opposizione: 1) preliminarmente dichiarare che nulla deve il per Parte_1 il credito portato dal D.I. n. 1112/18 del 16/5/2018, reso dal Giudice designato dott.ssa
Carolina Burrascano nel ricorso per D.I. iscritto al n.2333/2018 R.G., e per l'effetto revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che lo stesso non poteva essere emanato per carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per carenza di legittimazione attiva a proporre il ricorso per D.I., per le ragioni sopra dedotte ed illustrate;
2) senza recesso dalle formulate eccezioni di nullità e di inammissibilità del D.I. opposto, dichiarare altresì che nulla è dovuto alla ricorrente dal per carenza delle Parte_1 condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., - Inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle fatture oggetto del ricorso per D.I. opposto alla società
[...]
ffidataria dell'appalto pubblico di fornitura, ancor prima della notificazione CP_2 delle pretese cessioni di credito e, dunque, inefficaci e di nessun effetto giuridico per il per le ragioni infra dedotte ed illustrate;
3) sempre nel merito, ritenere e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal alla ricorrente a qualunque titolo e ragione Pt_1
richiesti per i motivi di cui in premessa;
4) senza recesso dagli spiegati motivi di
Opposizione di cui al presente atto di citazione, considerato che il ha Parte_1 interamente pagato alla società affidataria ancor prima della stipula Controparte_2
delle pretese cessioni di credito e ancor prima della notificazione delle stesse, tutto il credito portato dalle fatture poste illegittimamente a fondamento del ricorso per D.I. opposto;
ritenuto che
la società affidataria (presunta cedente) si è ricevuto e Controparte_2
riscosso i pagamenti sino alla concorrenza del credito ingiunto, questo in via Pt_1 cautelativa formula sin d'ora richiesta al Giudice adito di autorizzare ai sensi del codice di rito la chiamata in causa della società affidataria in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, perché quale pretesa cedente ha un interesse comune in questa controversia, perché si è ricevuto il pagamento da parte del dei crediti tutti Pt_1
portati dal D.I. ingiunto, al fine di sollevare e garantire il in ordine Parte_1
all'intero credito ingiunto e ad ogni pretesa dedotta nel presente giudizio, condannando la chiamata società affidataria a corrispondere alla ricorrente per D.I. Controparte_2
(pretesa cessionaria) l'intero credito ingiunto, oggetto della pretesa cessione e già pagato dal ad essa società tenendo, comunque, indenne il Pt_1 Controparte_2 Parte_1
dal pagamento di ogni domanda e pretesa a qualunque titolo richiesta dalla
[...]
ricorrente; e/o condannare cui è già stato liquidato il medesimo credito, Controparte_2
a restituire e/o rimborsare e/o corrispondere al tutte le somme eventualmente Pt_1
riconosciute alla ricorrente per D.I. a carico del all'esito del presente giudizio e in Pt_1
ragione del credito ingiunto ed opposto. Con ogni consequenziale statuizione, in ordine alle spese e competenze di giudizio, in favore del con la richiesta di condanna Parte_1
dell'opposta ricorrente e/o all'esito del giudizio anche del terzo, ove autorizzata la chiamata, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà della lite promossa in danno del . Con comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
21.01.2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo Controparte_1 dell'avv. Andrea Davide Arnaldi, si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: in via preliminare, considerato che l'opposizione non è fondata su alcuna valida prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non concedesse la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per l'integrale importo ingiunto, concedere la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 351.484,72 oltre interessi moratori ex art. 5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo e spese legali ingiunte, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via preliminare ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di diniego della preliminare richiesta principale, concedere il provvedimento ex art. 186 ter cpc in forma provvisoria esecutiva, disponendo che l'opponente effettui a favore di Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 351.484,72 oltre interessi moratori ex art.5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via principale nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti del in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma di euro 358.562,60 oltre interessi moratori ex CP_1 CP_1
art.5 del dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa e venisse ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”. Autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_2
quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2019 nella quale formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, dire inammissibili, improcedibili, infondate, o con altra utile statuizione rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi, con accessori di legge e spese generali”. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del
21.01.2021, si costituiva in giudizio quale nuovo difensore e procuratore del Parte_1
l'avv. G. Alvise Troja. Con provvedimento dell'1.04.2021, a scioglimento della riserva
[...]
assunta all'udienza del 18.11.2019, il Giudice Istruttore, “ritenuto che il opponente Pt_1
ha prodotto in atti un piano di rientro relativo al pagamento delle fatture azionate da parte opposta, con i relativi mandati di pagamento;
che parte opposta si è allo stato limitata ad eccepire genericamente il mancato pagamento delle somme ingiunte;
ritenuto che
non vi sono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e che la causa necessità di una maggiore istruzione”, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2021 per la trattazione. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale dedotta sia da parte attrice sia dalla convenuta
[...]
e rinviava per il suo espletamento al 24.01.2022. A detta udienza veniva CP_2
escusso il teste di parte attrice, Geom. . Alla successiva udienza del Testimone_1
28.02.2022, invece, rinunciava all'escussione del proprio testimone e si Controparte_2 associava alla richiesta di nomina di CTU avanza dall'altra convenuta, Controparte_1
Su tale richiesta c'era opposizione da parte dell' che la riteneva esplorativa Parte_2
e superflua data l'ampia e copiosa documentazione in atti dalla quale risultava chiaramente l'avvenuto pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il Giudice disponeva CTU contabile affidata al dott. Persona_1
, incaricato di rispondere al seguente quesito: “Provveda il CTU, previo esame
[...] della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa e delle rispettive difese, a calcolare l'importo delle somme eventualmente ancora dovute dal opponente alla Pt_1
Banca cessionaria, relativamente al solo credito azionato con il procedimento monitorio, determinando quali dei pagamenti effettuati dall'opponente siano imputabili al pagamento delle fatture ( ) azionate con il predetto procedimento monitorio e quali no, CP_2 determinando il saldo alla data odierna, comprensivo degli interessi di mora maturati”. In data 21.11.2022 veniva depositata CTU contabile, prontamente contestata da parte opponente. Il Giudice sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2024.
A tale udienza sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta è del tutto destituita di fondamento e proposta solo a fini meramente dilatori. Parte opponente, infatti non ha fornito alcuna prova degli asseriti pagamenti effettuati a parte creditrice, malgrado sia stata messa nel corso del giudizio nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta. L'unica documentazione prodotta da parte opponente è palesemente riferibile ad altri debiti contratti dall' nei Parte_2
confronti della società fornitrice dell'energia elettrica, senza che possa essere applicabile al caso de quo la successiva imputazione (momento successivo al pagamento) da parte dell'ente comunale. Il CTU nominato, nella sua relazione finale depositata in data 21.11.2022 dopo avere osservato che “parte attrice non ha allegato né i relativi mandati di pagamento né la quietanza riguardanti i pagamenti delle fatture richieste da parte di CP_1
e che pertanto non è possibile ricostruire gli avvenuti pagamenti concernenti in
[...]
particolare le fatture inserite nel procedimento monitorio”, ha perentoriamente concluso che
“ il saldo di quanto ancora dovuto alla data odierna dal comune di alla Pt_1 [...]
.a. ammonta ad € 358.562,60”, ossia all'intero importo ingiunto da CP_3 [...] con il D.I. 1112/2018 del 16.05.2018, opposto nel presente procedimento. La CP_1
CTU si presenta immune da vizi logico giuridici e comunque espressamente motivata dalla carenza di produzione documentale da parte dell'opponente, motivo per il quale questo
Giudice malgrado la stessa sia stata formalmente contestata dall'opponente, richiama l'arresto giurisprudenziale che in questi casi: “se le conclusioni del CTU siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza. Ma come nel caso in esame ad avviso della giurisprudenza di legittimità, se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non
è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU rinviando alla relazione peritale (Corte di appello di Roma, sentenza del 27.4.2023, n. 2959). Pertanto, alla luce della carenza di prova nonché dell'infondatezza della proposta opposizione, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU, va rigettata la proposta opposizione confermandosi integralmente l'opposto decreto ingiuntivo che va dichiarato, pertanto, esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore degli opposti come da dispositivo, liquidate per lo scaglione di valore, con i valori medi per tutte le fasi di giudizio e la riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 3987/2018 R.G., rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così statuisce:
1) rigetta la proposta opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessi € 15.720 per compensi, in favore di ciascuna delle parti convenute in giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di opponente il pagamento delle spese di CTU.
Siracusa, 16.01.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro