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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 29.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Diego Rachiero,
- attore - contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni
Per l'attore:
«voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1. dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita per notaio Per_1
stipulato in data 15/12/2020 (Repertorio nr. 93754 – Raccolta nr.
[...]
34951) per le ragioni di fatto e di diritto, di cui al presente atto e, conseguentemente, ove necessario, disporre l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di vendita ex art. 2655 c.c.; 2. per l'effetto, condannare a CP_1 restituire all'attore l'appartamento di civile abitazione, sito in Brindisi alla Contrada Apani, 8, posto al primo piano e composto da quattro vani ed accessori, identificato nel NCEU al foglio 4, p.lla nr. 277, sub. 13, piano T-1, cat. A7, classe 1, vani 6.5, superficie catastale mq 162, R.C. euro 721,75; 3. condannare CP_1 al pagamento del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, quantificato in euro 7.118,40, oltre interessi e rivalutazione, o nella misura maggiore
o minore che il Giudice adito riterrà di giustizia;
4. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa (con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante) oltre IVA e CNA come per legge. (…)».
1 Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – In data 15.12.2020 l'attore, quale venditore, ha concluso con il convenuto, quale acquirente, contratto di compravendita avente ad oggetto l'appartamento di civile abitazione sito in Brindisi, Contrada Apani, 8. Il corrispettivo pattuito era di € 23.000,00, da pagarsi in due rate di € 10.000,00 ciascuna, scadenti rispettivamente entro il 31.12.2021 ed il 31.12.2022, mentre il saldo di € 3.000,00 era previsto regolarsi mediante accollo da parte dell'acquirente dei debiti pregressi per IMU e TASI. Nel contratto medesimo si dava atto che la “madre dell'acquirente” era nel possesso “materiale” dell'immobile dal giugno 2015.
2. - Ciò posto, l'attore stesso deduce che il convenuto ha omesso il pagamento degli importi previsti, talché è stata inviata, il 22.2.2022, una diffida di pagamento in forma di lettera raccomandata, cui ha fatto seguito la notifica, in data 15.6.2022, di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimaste entrambe prive di riscontro. Conseguentemente, l'attore si è determinato a promuovere il presente giudizio, con domanda di accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento del danno derivante dalla necessità, stante la mancanza della provvista derivante dal pagamento del prezzo, di ricorrere al credito con un costo di € 7.118,40.
3. – Il convenuto non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
4. – Questo giudice, subentrato nell'assegnazione del procedimento ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
5. – La domanda volta ad ottenere la declaratoria della risoluzione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Deve infatti ritenersi accertato il suddetto inadempimento, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
La totale omissione del pagamento della prima rata del prezzo pattuito, corrispondente nella sostanza alla metà del prezzo concordato, integra senza
2 dubbio inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ed è documentata in atti la diffida ex art. 1454 c.c., contenente l'espressa previsione che, in difetto di pagamento nel termine assegnato di trenta giorni (da ritenersi congruo), il contratto si doveva intendere risoluto di diritto.
6. – Parimenti, deve essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile compravenduto. Nel contratto si dà atto che il possesso
“mediato” di esso (abitandovi la madre dell'acquirente) è stato concesso ancor prima della conclusione del rogito.
7. – Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni.
Infatti, l'attore deduce che l'inadempimento del convenuto lo aveva costretto a stipulare un contratto di finanziamento, ovvero (almeno, così deve desumersi) che avrebbe tratto dalla liquidità conseguita dal prezzo di vendita le risorse per soddisfare delle necessità di vita, e, tuttavia, tale assunto, oltre a non essere stato ben giustificato, non risulta comunque dimostrato.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed, in particolare, a quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva ed a quelli minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale. In ragione dell'esito, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura di 1/4.
9. – Non deve essere “disposta” da questo giudice l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c., trattandosi di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge, costituisce un obbligo per il Conservatore.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di cui a rogito notaio Dott. del 15.12.2020, Rep. n. 93.754 Persona_1
– Racc. n. 34.951;
II. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rilasciare in favore dell'attore l'immobile oggetto del suddetto contratto;
III. respinge la domanda dell'attore di risarcimento del danno;
IV. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 10,86 per spese di notifica, oltre c.u. (da calcolare sullo scaglione del valore del “decisum” e, dunque, € 237,00), e, per compenso di difensore, già nella frazione di 3/4, complessivi € 2.540,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la
3 compensazione della residua frazione di 1/4 e la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 29.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Diego Rachiero,
- attore - contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni
Per l'attore:
«voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1. dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita per notaio Per_1
stipulato in data 15/12/2020 (Repertorio nr. 93754 – Raccolta nr.
[...]
34951) per le ragioni di fatto e di diritto, di cui al presente atto e, conseguentemente, ove necessario, disporre l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di vendita ex art. 2655 c.c.; 2. per l'effetto, condannare a CP_1 restituire all'attore l'appartamento di civile abitazione, sito in Brindisi alla Contrada Apani, 8, posto al primo piano e composto da quattro vani ed accessori, identificato nel NCEU al foglio 4, p.lla nr. 277, sub. 13, piano T-1, cat. A7, classe 1, vani 6.5, superficie catastale mq 162, R.C. euro 721,75; 3. condannare CP_1 al pagamento del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, quantificato in euro 7.118,40, oltre interessi e rivalutazione, o nella misura maggiore
o minore che il Giudice adito riterrà di giustizia;
4. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa (con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante) oltre IVA e CNA come per legge. (…)».
1 Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – In data 15.12.2020 l'attore, quale venditore, ha concluso con il convenuto, quale acquirente, contratto di compravendita avente ad oggetto l'appartamento di civile abitazione sito in Brindisi, Contrada Apani, 8. Il corrispettivo pattuito era di € 23.000,00, da pagarsi in due rate di € 10.000,00 ciascuna, scadenti rispettivamente entro il 31.12.2021 ed il 31.12.2022, mentre il saldo di € 3.000,00 era previsto regolarsi mediante accollo da parte dell'acquirente dei debiti pregressi per IMU e TASI. Nel contratto medesimo si dava atto che la “madre dell'acquirente” era nel possesso “materiale” dell'immobile dal giugno 2015.
2. - Ciò posto, l'attore stesso deduce che il convenuto ha omesso il pagamento degli importi previsti, talché è stata inviata, il 22.2.2022, una diffida di pagamento in forma di lettera raccomandata, cui ha fatto seguito la notifica, in data 15.6.2022, di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimaste entrambe prive di riscontro. Conseguentemente, l'attore si è determinato a promuovere il presente giudizio, con domanda di accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento del danno derivante dalla necessità, stante la mancanza della provvista derivante dal pagamento del prezzo, di ricorrere al credito con un costo di € 7.118,40.
3. – Il convenuto non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
4. – Questo giudice, subentrato nell'assegnazione del procedimento ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
5. – La domanda volta ad ottenere la declaratoria della risoluzione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Deve infatti ritenersi accertato il suddetto inadempimento, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
La totale omissione del pagamento della prima rata del prezzo pattuito, corrispondente nella sostanza alla metà del prezzo concordato, integra senza
2 dubbio inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ed è documentata in atti la diffida ex art. 1454 c.c., contenente l'espressa previsione che, in difetto di pagamento nel termine assegnato di trenta giorni (da ritenersi congruo), il contratto si doveva intendere risoluto di diritto.
6. – Parimenti, deve essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile compravenduto. Nel contratto si dà atto che il possesso
“mediato” di esso (abitandovi la madre dell'acquirente) è stato concesso ancor prima della conclusione del rogito.
7. – Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni.
Infatti, l'attore deduce che l'inadempimento del convenuto lo aveva costretto a stipulare un contratto di finanziamento, ovvero (almeno, così deve desumersi) che avrebbe tratto dalla liquidità conseguita dal prezzo di vendita le risorse per soddisfare delle necessità di vita, e, tuttavia, tale assunto, oltre a non essere stato ben giustificato, non risulta comunque dimostrato.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed, in particolare, a quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva ed a quelli minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale. In ragione dell'esito, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura di 1/4.
9. – Non deve essere “disposta” da questo giudice l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c., trattandosi di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge, costituisce un obbligo per il Conservatore.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita di cui a rogito notaio Dott. del 15.12.2020, Rep. n. 93.754 Persona_1
– Racc. n. 34.951;
II. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rilasciare in favore dell'attore l'immobile oggetto del suddetto contratto;
III. respinge la domanda dell'attore di risarcimento del danno;
IV. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 10,86 per spese di notifica, oltre c.u. (da calcolare sullo scaglione del valore del “decisum” e, dunque, € 237,00), e, per compenso di difensore, già nella frazione di 3/4, complessivi € 2.540,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la
3 compensazione della residua frazione di 1/4 e la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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