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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11083 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, IN MI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 31116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cirillo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise (CE), Via F. Evangelista
n. 135, giusto mandato in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Benincasa ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, giusta delega in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/10.
CONCLUSIONI Come da verbali e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot n 21885 del 12.2.2020, notificata in data 13.3.2020, con la quale le veniva ordinato il pagamento della somma di € 27.132,14 a fronte di un finanziamento concesso a seguito dell'ammissione ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego stabilite dal d.lgs. 185/2000 e successivo regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato con Decreto
n. 295/2001
A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito preliminarmente la prescrizione della pretesa ed ha contestato l'esistenza del credito .
La preliminare eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento.
Nell'ipotesi di debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale – il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale, in considerazione dell'identità della "causa debendi" tra l'obbligazione accessoria e quella principale (Cass., sent. n. 25047 del 27.11.2009);
Nel caso in esame, come si desume dal contratto di finanziamento e dal “piano di ammortamento” (docc. 5 fasc. ), il termine di scadenza per il pagamento CP_1
dell' ultima rata era stato fissato al 31 dicembre 2007.
Dall'esame della documentazione in atti risulta essersi determinata la decadenza dell dal diritto di agire per il recupero del proprio credito, atteso che CP_1 CP_1 non ha fornito alcuna prova di spedizione e ricezione della lettera di diffida - interruttiva della prescrizione - del 25 gennaio 2011.
Viene depositata inatti la sola ricevuta di spedizione che oltre a non indicare il mittente non contiene alcun numero di raccomandata riferibile a quella spedita.
Pertanto atteso che dall'ultima rata del finanziamento alla diffida del 25 gennaio
2011 nessuna altra nota o diffida ha interrotto il termine decennale di prescrizione lo stesso, alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, risulta spirato.
Tanto dedotto la domanda attrice può essere accolta sulla assorbente eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione si deve ritenere assorbita
L'esame della sola questione preliminare impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
1)accoglie l'opposizione e dichiara non dovute le somme di cui all'ingiunzione opposta
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma il 22 luglio 2025
Il Giudice
IN MI