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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8135 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 45244 del 2023, pronunciata il 24.02.23 e pubblicata il 19.02.2024
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall' Avv. Mario d'Argenio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Ponti Rossi n. 188; appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Kerbaker n. 55, presso lo studio dell'Avv. Assunta Tartaglione (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione;
appellata
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, n. 1;
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, attore in primo grado e odierno appellante, Parte_1 citava in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Napoli, l' ed il Controparte_3 Controparte_4
Controparte_2
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120190110190944000, notificata in data
07.09.2021, della somma di euro 1.080,29, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate nel
2015. L'attore, eccependo l'illegittimità e la prescrizione della pretesa creditoria ivi riportata, stante l'omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento, domandava l'annullamento della cartella, l'accertamento dell'infondatezza del diritto di credito e la vittoria di spese.
Nella contumacia del si costituiva l' eccependo Controparte_2 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità della spiegata domanda in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della cartella, nonché la carenza della propria legittimazione passiva.
Nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione, attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Mediante pronuncia della sentenza n. 45244/2023, il Giudice di Pace di Napoli, calcolando che tra la data della notifica della cartella (07.09.21) e la data del deposito del ricorso (10.12.21) fosse passato un periodo maggiore di trenta giorni, ha rigettato la domanda dichiarandola inammissibile, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia, in data 29.05.2024, Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
L'appellante si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace per aver ritenuto tardiva
[...]
l'opposizione, in quanto lo stesso in data 15.09.2021 ha provveduto ad inviare tramite PEC all'ufficio del giudice di pace la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione a ruolo del fascicolo, come da documenti allegati. Ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' eccependo nuovamente la tardività dell'opposizione, nel Controparte_1 merito l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di legge ex art. 342 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del gravame.
Benché regolarmente citato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono. In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., formulata dall' , se ne rileva l'infondatezza. L'atto introduttivo del Controparte_5 presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, parte appellante ha proposto nel giudizio innanzi al giudice di pace, cumulativamente, un'opposizione al verbale di contravvenzione, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/2011, di natura recuperatoria, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo in virtù della notifica della cartella impugnata, ed un'opposizione all'esecuzione eccependo l'intervenuta decadenza dal potere di notificare la cartella e/o di formare il ruolo.
In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
L'art. 7 d.lgs. 150/2011 prevede l'impiego del rito del lavoro e la proposizione del ricorso “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”
(commi 1 e 3 art. 17 cit.), ovvero da quella di notifica della cartella per l'opposizione recuperatoria.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che, a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data
7.09.2021 il ricorso venne depositato il 15.09.2021 a mezzo pec, così come disposto anche dal decreto del
Tribunale di Napoli n. 110/2020 e prorogato per l'anno 2021 dal decreto n. 140/2021, posti in essere al fine di prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Tanto basta a confermare la tempestività dell'azione proposta ed a rigettare le eccezioni sollevate, sul punto, dalla odierna appellata.
Non si ravvisano ragioni - tanto meno nelle generiche contestazioni formulate in appello dal concessionario - atte a minare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta e a sconfessare perciò
l'assunto dell'opponente in ordine alla tempestività del ricorso.
La domanda spiegata in primo grado, poi, oltre che ammissibile per i motivi appena esposti, risulta anche fondata. Non v'è prova, infatti, dell'esistenza e dell'avvenuta notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata stante la contumacia dell'ente impositore. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria perché in applicazione della previsione di cui all'art. 201, co. 5 C.d.S. e come precisato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (vd. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.). Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
All'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. Parte_1
45244 del 2023 e annulla la cartella n. 071 2019 01101909 44 000;
b) condanna e il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € Parte_2
70,00 per spese ed in € 173,00 per compensi e per il secondo grado in € 100,00 per spese ed in €
332,00, per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Mario d'Argenio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 11 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8135 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 45244 del 2023, pronunciata il 24.02.23 e pubblicata il 19.02.2024
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall' Avv. Mario d'Argenio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Ponti Rossi n. 188; appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Kerbaker n. 55, presso lo studio dell'Avv. Assunta Tartaglione (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione;
appellata
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, n. 1;
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, attore in primo grado e odierno appellante, Parte_1 citava in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Napoli, l' ed il Controparte_3 Controparte_4
Controparte_2
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120190110190944000, notificata in data
07.09.2021, della somma di euro 1.080,29, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate nel
2015. L'attore, eccependo l'illegittimità e la prescrizione della pretesa creditoria ivi riportata, stante l'omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento, domandava l'annullamento della cartella, l'accertamento dell'infondatezza del diritto di credito e la vittoria di spese.
Nella contumacia del si costituiva l' eccependo Controparte_2 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità della spiegata domanda in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della cartella, nonché la carenza della propria legittimazione passiva.
Nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione, attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Mediante pronuncia della sentenza n. 45244/2023, il Giudice di Pace di Napoli, calcolando che tra la data della notifica della cartella (07.09.21) e la data del deposito del ricorso (10.12.21) fosse passato un periodo maggiore di trenta giorni, ha rigettato la domanda dichiarandola inammissibile, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia, in data 29.05.2024, Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
L'appellante si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace per aver ritenuto tardiva
[...]
l'opposizione, in quanto lo stesso in data 15.09.2021 ha provveduto ad inviare tramite PEC all'ufficio del giudice di pace la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione a ruolo del fascicolo, come da documenti allegati. Ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' eccependo nuovamente la tardività dell'opposizione, nel Controparte_1 merito l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di legge ex art. 342 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del gravame.
Benché regolarmente citato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono. In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., formulata dall' , se ne rileva l'infondatezza. L'atto introduttivo del Controparte_5 presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, parte appellante ha proposto nel giudizio innanzi al giudice di pace, cumulativamente, un'opposizione al verbale di contravvenzione, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/2011, di natura recuperatoria, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo in virtù della notifica della cartella impugnata, ed un'opposizione all'esecuzione eccependo l'intervenuta decadenza dal potere di notificare la cartella e/o di formare il ruolo.
In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
L'art. 7 d.lgs. 150/2011 prevede l'impiego del rito del lavoro e la proposizione del ricorso “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”
(commi 1 e 3 art. 17 cit.), ovvero da quella di notifica della cartella per l'opposizione recuperatoria.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che, a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data
7.09.2021 il ricorso venne depositato il 15.09.2021 a mezzo pec, così come disposto anche dal decreto del
Tribunale di Napoli n. 110/2020 e prorogato per l'anno 2021 dal decreto n. 140/2021, posti in essere al fine di prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Tanto basta a confermare la tempestività dell'azione proposta ed a rigettare le eccezioni sollevate, sul punto, dalla odierna appellata.
Non si ravvisano ragioni - tanto meno nelle generiche contestazioni formulate in appello dal concessionario - atte a minare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta e a sconfessare perciò
l'assunto dell'opponente in ordine alla tempestività del ricorso.
La domanda spiegata in primo grado, poi, oltre che ammissibile per i motivi appena esposti, risulta anche fondata. Non v'è prova, infatti, dell'esistenza e dell'avvenuta notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata stante la contumacia dell'ente impositore. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria perché in applicazione della previsione di cui all'art. 201, co. 5 C.d.S. e come precisato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (vd. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.). Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
All'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. Parte_1
45244 del 2023 e annulla la cartella n. 071 2019 01101909 44 000;
b) condanna e il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € Parte_2
70,00 per spese ed in € 173,00 per compensi e per il secondo grado in € 100,00 per spese ed in €
332,00, per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Mario d'Argenio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 11 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale