Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026REG.PROV.COLL.
N. 09878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9878 del 2023, proposto dal Comune di Pollica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la Prefettura di Napoli, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 944/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. EN NA e udita per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Carmela Pluchino, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Pollica, odierno appellante, ha adito in primo grado il Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, avverso la nota con cui il Prefetto di Napoli, quale autorità preposta alla gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale Campania, in esito all’intervenuta estinzione, per prescrizione, del ricorso promosso innanzi a quel Tribunale avverso la deliberazione n. 140/2005 con cui il predetto Comune era stato chiamato “ ad astenersi dal provvedere alla sostituzione del segretario titolare della sede convenzionata de qua attraverso l’utilizzo della figura del vicesegretario ”, ha invitato l’ente locale ad astenersi dall’utilizzare “ la figura professionale del vicesegretario in mancanza dei requisiti previsti oggettivi e soggettivi, con particolare riferimento al possesso di idoneo titolo di studio della laurea ”.
2. Il giudice di prime cure ha respinto il gravame perché inammissibile per carenza d’interesse, in quanto la Prefettura, con la nota in parola, si sarebbe limitata ad evidenziare la persistente efficacia dei provvedimenti summenzionati, sollecitando il Comune di Pollica a darvi seguito, trattandosi quindi “ di un atto privo di reale contenuto provvedimentale giacché meramente confermativo dei provvedimenti già impugnati ” con un precedente ricorso, dichiarato perento (n. 1895/2005), “ dei quali la Prefettura, senza in alcun modo rinnovare l’istruttoria, si è limitata a sollecitare l’attuazione ”.
3. Con l’atto di appello, il Comune:
- impugna la sentenza, ritenendola affetta da error in procedendo e in iudicando sulla natura dell’atto impugnato, ritenendo che la nota della Prefettura avesse valore provvedimentale, perché adottata in esito ad una nuova istruttoria;
- ripropone tutti i motivi proposti in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure;
- formula istanza istruttoria per dichiarare l’ammissibilità e la rilevanza della produzione documentale depositata congiuntamente al ricorso e ordinare all’Amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione.
4. Il Dicastero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile, depositando gli atti del primo grado.
5. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2. Va, infatti, ribadito che l’atto impugnato in primo grado ha natura meramente ricognitiva ed è, quindi, privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva.
3. Per tale motivo, appaiono pienamente condivisibili ed in linea con il paradigma normativo le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla natura non provvedimentale della nota prefettizia impugnata, con cui l’Amministrazione comunale veniva semplicemente informata dell’intervenuta estinzione per perenzione di un precedente giudizio (n. 1895/2005) a suo tempo instaurato dal Vice Segretario Comunale pro tempore dinanzi al T.A.R. di Salerno e della conseguente ripresa di efficacia degli atti, impugnati in detto giudizio e sospesi in via cautelare del T.A.R. adito, in virtù dei quali al predetto soggetto era inibito di svolgere le funzioni vicarie suindicate.
4. In tale ottica, non possono in alcun modo condividersi le argomentazioni sulla base delle quali parte appellante assume che la nota impugnata in primo grado avrebbe natura provvedimentale, siccome conseguente a “ diversa e rinnovata istruttoria ” rispetto agli atti impugnati nel 2005, potendo al riguardo osservarsi:
a ) che la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, che secondo il Comune costituirebbe l’atto di “ impulso ” del nuovo procedimento, era in realtà un mero aggiornamento (su richiesta dell’Amministrazione) in ordine allo stato del giudizio n. 1895/2005, del quale comunicava sic et simpliciter l’intervenuta estinzione per perenzione;
b ) che non costituiscono elementi di una nuova istruttoria né la riacquisizione degli atti adottati nel 2005, che andavano semplicemente “ recuperati ” siccome risalenti a molti anni prima, né il carteggio interno tra Prefettura e Ministero dell’Interno, nel quale si è semplicemente preso atto di un effetto verificatosi nei fatti, e cioè il riacquisto di efficacia degli atti che erano stati sospesi dal T.A.R. nel suindicato giudizio n. 1895/2005;
c ) che nemmeno alcun indice di nuova istruttoria può trarsi dalla mera circostanza che nell’ambito di tale carteggio si sia preso atto del sopravvenire medio tempore di una decisione del Consiglio di Stato (del 2008, quindi successiva agli atti adottati dal Prefetto nel 2005) che forniva ulteriore avallo interpretativo alle posizioni già in illo tempore sostenute dall’Amministrazione.
5. Ne discende, in sintesi, che:
a ) il nuovo ricorso proposto dal Comune costituisce un tentativo di “ aggirare ” gli effetti dell’intervenuta perenzione del precedente giudizio, riproponendo le medesime censure all’epoca articolate in quella sede avverso gli atti del 2005 (come affermato in primo grado dall’Amministrazione e non contestato ex adverso );
b ) sono inconferenti le argomentazioni svolte nell’appello circa la distinzione tra atto meramente confermativo e atto con effetti confermativi, dal momento che nella specie la nota impugnata - a stretto rigore - non si atteggiava neanche ad atto confermativo delle determinazioni assunte dal Prefetto nel 2005, ma come atto meramente “ ricognitivo ” degli effetti riconducibili all’estinzione del giudizio incardinato nel 2005, dei quali veniva semplicemente data comunicazione al Comune.
6. In conclusione, per le ragioni esposte il Collegio ritiene di dovere respingere l’appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Amministrazione statale intimata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
EN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NA | FF EC |
IL SEGRETARIO