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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 612 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.02.2024
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Parte_1 C.F._1
Piemonte n.8, presso lo studio dell'avv. Francesco De Iaco, rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Bardaro, come da mandato in calce dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore avv. , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti e in virtù del Controparte_2
decreto di autorizzazione e di nomina del G.D. del 24.11.2022, dall' avv. Felicita Natalizi Zizzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Fasano (BR) alla via Nazionale dei Trulli
n. 145;
APPELLATA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_3 CodiceFiscale_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefano Bardaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco De Iaco sito in Lecce alla via Piemonte n. 8;
APPELLANTE ADESIVO INCIDENTALE
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento di CP_1 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Brindisi, e per sentire Parte_1 Controparte_3 revocare l'atto di cessione con obbligo di mantenimento rogato in Mesagne il 03.12.12 dal Notaio dott. al rep. n. 52939, raccolta n. 19316, registrato il 04.12.12, avente a oggetto Persona_1
il trasferimento, da parte del e della sua consorte in favore del figlio , Parte_1 Controparte_3
degli immobili siti in Mesagne, censiti in Catasto Urbano di Mesagne al foglio 47, p.lla 213, sub 5, cat. A/2, cl. 3, 7 vani, rendita catastale €. 441,05 e foglio 47, p.lla 1065 (ora p.lla 477), cat. C/2, cl. 2 di mq. 68, rendita catastale €. 87,80.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 L. F. e art. 2901 c.c. chiedeva dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della curatela, del suddetto atto nella sua totalità e, subordinatamente, solo sulla metà del secondo immobile di appartenenza del . Parte_1
Con distinte comparse si costituivano i convenuti contestando le deduzioni, produzioni, eccezioni e conclusioni della Curatela ed eccependo la prescrizione dell'azione, oltre che l'inammissibilità della domanda principale in quanto parte del secondo immobile era stata trasferita dalla madre del beneficiario. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Esauriti i termini di cui all'art. 186, VI co. c.p.c., la causa era istruita con l'interpello dei convenuti e l'espletamento della prova testimoniale e, previa precisazione delle conclusioni, il giudice all'udienza del 20.09.21 la tratteneva per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 22/2022 il tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando l'inefficacia parziale dell'atto del 03.12.12 limitatamente alla cessione della proprietà del bene di cui al foglio 47, p.lla 213, sub 5 ed alla quota indivisa, pari al 50%, del bene di cui al foglio
47, p.lla 1065.Erano compensate le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , chiedendone la riforma con Parte_1
condanna delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante, quali motivi dell'impugnazione, deduceva: a) la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e chiedeva la rimessione della causa al primo giudice a sensi dell'art. 354 c.p.c..
b) il non aver ritenuto intervenuta la prescrizione dell'azione con motivazione illogica, contraddittoria ed errata;
c) vizio di ultrapetizione per aver qualificato l'atto di trasferimento come gratuito e non oneroso in assenza di domanda di simulazione;
d) il difetto assoluto dei presupposti fondanti l'azione revocatoria.
Si costituiva la Curatela appellata, contestando integralmente il contenuto dell'appello e la sua fondatezza, concludendo per il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2 Si costituiva anche aderendo alle deduzioni e conclusioni dell'appellante principale Controparte_3
e spiegando appello incidentale adesivo.
Le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 21.02.2024, la causa era trattenuta per la decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti invocano la declaratoria di nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e l'applicazione dell'art. 354 c.p.c. con rimessione del processo al giudice del primo grado.
A sostegno del motivo i sigg.ri deducono che nell'atto, oggetto della domanda revocatoria Pt_1
fallimentare, risultava contraente oltre al soggetto fallito e al proprio figlio anche la madre di quest'ultimo, quale comproprietaria del 50% indiviso dell'immobile sopra indicato e censito in
Catasto Urbano di Mesagne al foglio 47, p.lla 1065 (ora p.lla 477), cat. C/2, cl. 2 di mq. 68. Di conseguenza il Giudice, in applicazione dell'art 102 c.p.c., avrebbe dovuto procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig. ra quale litisconsorte Parte_2 necessaria, affinché l'emananda sentenza fosse validamente resa.
L'eccezione dedotta con il primo motivo è infondata e va rigettata.
La decisione di primo grado, sul punto, deve ritenersi corretta, atteso che l'azione revocatoria di un atto di trasferimento di proprietà immobiliare esperita anche nei confronti di comproprietario cedente non debitore dell'attore, come nel caso di specie, è inammissibile per difetto d'interesse ad agire e non sussiste litisconsorzio necessario. L'azione revocatoria, infatti, è legittimamente esperibile solo per la quota spettante al debitore in assenza di qualsivoglia titolo per estendere l'inefficacia dell'atto di disposizione anche nei confronti di soggetti che, anche se parti contrattuali, non sono debitori.
La curatela, in proposito, ha chiaramente affermato il proprio interesse ad agire nei confronti del solo contraente debitore formulando, sia pure in via subordinata, domanda d'inefficacia delle cessioni dei diritti reali e/o quote appartenenti al debitore e non all'altro contraente non debitore, non essendo ipotizzabile che si possa ottenere un titolo giudiziale che consentirebbe al creditore di agire esecutivamente su diritti e quote riferibili a soggetti che non sono debitori.
Di conseguenza il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda principale, che coinvolgeva l'intero atto dispositivo, nella parte riguardante la quota di proprietà della sig.ra , Pt_2
accogliendo la domanda subordinata non individuando alcun interesse ad agire nei confronti della contraente non debitrice.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione deducendone l'illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione per non aver ritenuto prescritta l'azione revocatoria spiegata dalla curatela fallimentare. Il primo giudice non avrebbe, secondo gli appellanti, ben valutato l'arresto
3 giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24822/15 secondo cui l'atto giudiziario interrompe la prescrizione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non al momento della sua consegna al destinatario. Il giudice non avrebbe considerato che il notificante debba essere incolpevole per poter correttamente applicare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. La curatela avrebbe colpevolmente ritardato nell'esercitare il proprio diritto, avendo avuto contezza dell'atto dispositivo già dal 16.12.16, ottenuto l'autorizzazione a procedere da parte del G.D. il 16.02.17 e consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario solo il
22.11.17.
La prefata sentenza afferma che: “…Nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di un parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte, parimenti incolpevole, un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica comunque la sua sfera giuridica”.
L'interpretazione proposta dagli appellanti, pur suggestiva, non ha pregio. La Suprema Corte non richiede una valutazione di colpevolezza nell'esercizio di un diritto per ritenere applicabile o meno il principio di scissione sancito.
Con l'affermazione del principio di scissione è regolato un necessario bilanciamento al fine di salvaguardare il diritto di una parte rispetto a un vantaggio indebito dell'altra parte, e non già un discrimine di colpevolezza nel ritardo della consegna all'ufficiale giudiziario. Il riferimento alla non colpevolezza riguarda esclusivamente la posizione di entrambe le parti rispetto alla notificazione dell'atto giudiziario interruttivo che dipende esclusivamente dall'ufficiale giudiziario e non già dal notificante nella consegna e dal notificato nella ricezione.
In ogni caso, l'atto risulta consegnato all'Ufficiale giudiziario tempestivamente il 22.11.17 e quindi in tempo utile per l'interruzione della prescrizione.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti, principale e incidentale, rilevano che la sentenza sarebbe viziata di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo qualificato come donazione modale l'atto di cessione con obbligo di mantenimento, in assenza di una domanda di simulazione.
E' jus receptum che il giudice commette il vizio di ultrapetizione quando decide su una questione che non è stata oggetto del giudizio oppure se viene cambiata la causa petendi o il petitum. La riqualificazione di un contratto da parte del giudice costituisce un suo preciso potere-dovere di applicare la corretta disciplina giuridica ai fatti allegati dalle parti, anche se la qualificazione prospettata dalle parti sia diversa.
La giurisprudenza qualifica come atto gratuito la donazione modale e come atto oneroso la cessione con onere di mantenimento anche se non prevede un prezzo, ma un obbligo a fornire prestazioni come corrispettivo.
4 Il motivo d'appello non coglie nel segno, giacché il primo giudice, a ben vedere, ha correttamente qualificato l'atto di cessione con onere di mantenimento come atto oneroso e, a fronte delle deduzioni della curatela volte a far ritenere l'atto a titolo gratuito, ha ritenuto non raggiunta la prova di tale allegazione. Sul punto, infatti, motiva: “Detto ciò, occorre rilevare che la curatela attrice non pare aver raggiunto la prova della gratuità dell'atto, in favore della quale deporrebbe la sola circostanza della (estrema genericità) delle previsione contrattuali inerenti il modo imposto…con la conseguenza che l'atto deve ritenersi essere stato concluso a titolo oneroso” (pag. 3 della sentenza impugnata).
L'onerosità o la gratuità dell'atto da revocare incide sull'onere probatorio in modo più gravoso, dovendosi necessariamente dimostrare la consapevolezza dell'insolvenza del venditore anche da parte del terzo acquirente.
La sentenza impugnata ha dichiarato la revoca dell'atto dispositivo, pur qualificandolo a titolo oneroso, sulla base della ritenuta sussistenza dei presupposti richiesti e disciplinati dall'art. 2901 c.c. che si possono riassumere con l'esistenza di un credito anteriore alla stipula dell'atto dispositivo verso il debitore, l'esistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie, la consapevolezza da parte del debitore alienante di arrecare danno al creditore (consilium fraudis) e la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni o fraudis) da parte del terzo acquirente nel caso, come nella specie, di atto a titolo oneroso.
La sentenza impugnata sul punto non merita censure e va confermata. Provata, innanzitutto, é
l'esistenza del credito antecedente l'atto di disposizione dedotto e peraltro non contestata.
Indubitabile appare l'esistenza del pregiudizio della garanzia del credito atteso che il debitore non ha dimostrato di avere altri beni sufficienti e/o facilmente aggredibili per il soddisfacimento dei creditori così come la consapevolezza da parte sua di aver trasferito il proprio bene immobile posteriormente all'insorgenza del credito, non potendo ignorare la situazione finanziaria della propria impresa. Da parte dell'acquirente, infine, sussiste chiaramente la stessa consapevolezza non solo per essere questi figlio del debitore, ma anche per essere stato dipendente della società fallita.
Per entrambi, inoltre, sussiste la presunzione di cui all'art. 2729 c.c., non superata dagli appellanti cui
è attribuito l'onere di provare il contrario, atteso lo stretto vincolo di parentela (padre- figlio) dei contraenti. L'onere probatorio della non sussistenza dell'eventus damni, infatti, grava anche sul terzo revocando che è tenuto a fornire prova dell'inesistenza del rischio di mancato soddisfacimento del credito, allegando le residualità patrimoniali sufficienti a tale scopo.
Tutti elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere pienamente fondata l'azione pauliana promossa dalla curatela con riferimento alla disposizione patrimoniale intercorsa fra gli appellanti medesimi.
5 All'infondatezza degli appelli consegue la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, e sono liquidate, secondo i vigenti parametri tabellari, come in dispositivo.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
e , nei confronti della Curatela del fallimento avverso Controparte_3 CP_1 Parte_3
la sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Brindisi, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Controparte_3
del presente grado di giudizio in favore della , Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%,
CPA e IVA, se e in quanto dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti degli appellanti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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